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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1870/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VI AB, OR
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8790/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002936554000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1501/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.04.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, della Regione
Campania, della S.A.P.NA. SpA e del Comune di Acerra, D'Inverno Giuseppe, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120259002936554/000, a mezzo della quale veniva a conoscenza, per la prima volta, di essere presunto debitore nei confronti degli Enti resistenti della somma di €. 6.683,18 riguardante tributi concernenti la SS AUmobilistica anni 2007, 2008 e 2009, nonché la SS Smaltimento Rifiuti anni 2006, 2010, 2012 e 2013, e l'I.C.I. anni 2010,2012,2013, come indicato nelle sottostanti cartelle esattoriali, analiticamente sotto riportate:
.-1) cartella n. 07120110233449147000, ammontante a €. 309,31, presuntivamente notificata in data
8.1.2013 emessa dalla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della SS AUmobilistica relativa all'anno 2007,
.-2) cartella n. 07120120006548134000, ammontante a €. 3.499,18, presuntivamente notificata in data
8.1.2013 emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della SS Smaltimento Rifiuti relativa all'anno 2006,
.-3) cartella n. 07120120089603808000, ammontante a €. 574,40, presuntivamente notificata in data
19.11.2012 emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della SS Smaltimento
Rifiuti relativa all'anno 2010,
.-4) cartella n. 07120130034288704000, ammontante a €. 309,31, presuntivamente notificata in data
25.6.2013 emessa dalla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della SS AUmobilistica relativa all'anno 2008,
.-5) cartella n. 07120130138162828000, ammontante a €. 553,29, presuntivamente notificata in data
1.8.2014 emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della SS Smaltimento Rifiuti relativa all'anno 2013,
.-6) cartella n. 07120140074280909000, ammontante a €. 306,50, presuntivamente notificata in data
13.12.2014 emessa dalla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della SS AUmobilistica relativa all'anno 2009,
.-7) cartella n. 07120210022124152000, ammontante a €. 1.137,38, presuntivamente notificata in data 12.5.2022 ed emessa dalla Resistente_1 per Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della SS Smaltimento Rifiuti relativa all'anno 2012,
eccependone la illegittimità per: a) mancata notifica delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti prodromici ad essa sottesi;
2) la prescrizione del presunto credito vantato;
3) inesistenza e/o inadeguata motivazione dell'atto impugnato, 4) concorrente legittimazione passiva dell'esattore e dell'ente impositore.
Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della. intimazione di pagamento n. 0712025 9002936554/000, notificata in data 18 marzo 2025, per i motivi esposti in ricorso;
disporsi il rimborso di tutte le somme corrisposte, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio;
vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
La Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, contestava integralmente quanto dedotto ed eccepito ex adverso, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Quanto all'omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione e sulla prescrizione della pretesa creditoria, riteneva, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente completamente infondata, posto che la stessa contestava la regolarità delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata affermando che le stesse non fossero mai state notificate.
Tale eccezione era da ritenersi invece completamente infondata in quanto tutte le cartelle di pagamento, sottese all'intimazione di pagamento impugnata, erano state ritualmente notificate come da documentazione che allegava.
Riteneva evidente e pacifica la regolare notifica delle cartelle di pagamento, richiamate nell'intimazione de quo, per cui il ricorrente era decaduto dalla possibilità di effettuare eccezioni nel merito dell'atto, avendo prestato acquiescenza agli atti ad esso presupposti e, quindi, il titolo in esso contenuto si era cristallizzato divenendo inopponibile.
Inoltre successivamente, per le cartelle in esame, erano stati notificati gli ulteriori provvedimenti sotto elencati, ma antecedenti all'intimazione de qua, come si evinceva dalla documentazione versata in atti, all'interno dei quali erano comprese le suddette cartelle di pagamento contestate :
.-a) preavviso di fermo amministrativo n.ro 07180201500087649000, regolarmente notificato in data
11.12.2015,
.-b) intimazione di pagamento n.ro 07120189002890686, regolarmente notificata in data 09.11.2018,
.-c) intimazione di pagamento n.ro 07120199037203932, regolarmente notificata in data 07.12.2019,
.-d) intimazione di pagamento n.ro 07120239031028555, regolarmente notificata in data 23.01.2024,
Pertanto, stante la notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamentoimpugnata, la domanda avanzata dal ricorrente, appariva chiaramente, infondata.
Rappresentava che nemmeno alcuna forma di prescrizione insisteva sull'intimazione di pagamento impugnata, considerando la circostanza in virtù della quale l'atto impugnato rientrava nell'ipotesi contemplata dall'art. 4 del Decreto Legge n.41/2021.
Infine precisava che l'atto opposto era perfettamente conforme alla legge, perché conteneva i requisiti imposti dalla stessa, ovvero, la motivazione, gli estremi dell'atto impositivo, l'indicazione delle modalità del termine, dell'organo giurisdizionale, tanto vero che controparte dalla lettura dello stesso ha potuto comprendere perfettamente le ragioni della pretesa creditoria azionata.
Concludeva chiedendo il rigetto del proposto ricorso in quanto inammissibile e infondato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio. La Regione Campania, il Comune di Acerra e la S.A.P.NA, seppur regolarmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
Con note prodotte in data 10/11/2025 la difesa del ricorrente evidenziava nuovamente come la pretesa avanzata dalle odierne resistenti risultava ampiamente prescritta per il decorso dei termini prescrizionali ex lege previsti.
Sosteneva, inoltre, che non potevano rivestire alcun valore le presunte relate di notifica ex adverso versate in atti in quanto erano in copia e prive di qualsivoglia attestazione di conformità.
Inoltre le relate di notifica relative agli atti n. 07120130034288704, n. 07120130138162828, n.
07120140074280909, n. 0718020150008764900, n. 07120189002890686, n. 07120199037203932 e n.
07120239031028555 sembravano attestare l'assenza del destinatario, circostanza, quest'ultima, che impediva la valida notifica dell'atto in assenza del deposito della raccomandata informativa.
La causa, sulle rassegnate conclusioni, veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si prende atto della mancata costituzione nel presente giudizio, seppur regolarmente citate, della Regione Campania, del Comune di Acerra e della S.A.P.NA. SpA.
In via preliminare la Corte ritiene di non poter prendere in considerazione la valutazione di quanto esposto nella nota integrativa presentata dal ricorrente, in quanto tardivamente depositata in data 10.11.2025 non rispettando il termine perentorio previsto per tale incombente (07.11.2025) .
Tanto premesso il ricorso si appalesa infondato per le considerazioni che seguono, con le conseguenze di legge.
Ed invero l'impugnazione dell'intimazione di pagamento de qua deve ritenersi priva di fondamento, atteso che dalla documentazione versata in atti - non contestata ritualmente e ne concretamente dal ricorrente - emerge senza dubbio alcuno che, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, le cartelle di pagamento indicate in ricorso sono state regolarmente e tempestivamente notificate, come segue:
.-1) la cartella di pagamento nr. 07120110233449147 è stata regolarmente e tempestivamente notificata ex art. 140 cpc;
l'iter di notificazione si è perfezionato con la firma della relativa raccomandata informativa dalla parte di “Nominativo_1” in data 08.01.2013- come si evince dalla documentazione depositata;
.-2) la cartella di pagamento nr. 07120120006548134 è stata regolarmente e tempestivamente notificata ex art. 140 cpc;
l'iter di notificazione perfezionato e concluso con la firma della relativa raccomandata informativa dalla parte di “Nominativo_1“ in data 08.01.2013- come si evince dalla documentazione depositata,
.-3) la cartella di pagamento nr. 07120120089603808 è stata regolarmente e tempestivamente notificata ex art. 140 cpc a mani della moglie “Nominativo_1” tale dichiaratasi;
l'iter di notificazione si è perfezionato e concluso con la restituzione della relativa raccomandata al mittente “per compiuta giacenza in data in data
19.11.2012, come si evince dalla documentazione depositata,
.-4) la cartella di pagamento nr. 07120130034288704, è stata regolarmente e tempestivamente notificata a mezzo servizio postale per irreperibilità assoluta, come si evince dalla relata di notifica in data 25.06.2013, come si evince dalla documentazione depositata , .-5) la cartella di pagamento nr. 07120130138162828 è stata regolarmente e tempestivamente notificata a mezzo servizio postale per irreperibilità assoluta in data 01.08.2014 come si evince dalla documentazione depositata ,
.-6) la cartella di pagamento nr. 07120140074280909, è stata regolarmente e tempestivamente notificata a mezzo servizio postale per irreperibilità assoluta in data 13.12.2014 come si evince dalla documentazione depositata ,
.-7) la cartella di pagamento nr. 07120210022124152, è stata regolarmente e tempestivamente notificata a mezzo servizio postale in data 12.05.2022 “per rifiuto ricezione atto” come si evince dalla documentazione depositata.
Benvero, medio tempore è documentalmente provato che sono risultate regolarmente e tempestivamente notificate stesso mezzo, anche i successivi provvedimenti, in particolare:
.-a) preavviso di fermo amministrativo n.ro 07180201500087649000, regolarmente notificato in data
11.12.2015,
.-b) intimazione di pagamento n.ro 07120189002890686, regolarmente notificata in data 09.11.2018 ,
.-c) intimazione di pagamento n.ro 07120199037203932, regolarmente notificata in data 07.12.2019 ,
.-d) intimazione di pagamento n.ro 07120239031028555, regolarmente notificata in data 23.01.2024,
provvedimenti anch'essi non opposti, sicchè l'illegittimità eccepita non sussiste.
Consegue da quanto precede che i crediti fiscali portati dai provvedimenti citati sono divenuti definitivi ed irretrattabili per tutte le annualità in questione, sicchè devono ritenersi inammissibili e superate tutte le doglianze avanzate in questa sede.
Infondata si rivela l'eccepita irregolare/omessa notifica di tali atti eseguita a mezzo raccomandata del servizio postale ordinario di tutti i provvedimenti sottostanti, sia quelli eseguiti ex art. 143 cpc, sia quelli notificati ex art. 140 CPC. come nel caso di specie.
Peraltro, dall'esame dei referti di notifica dei sottostanti citati provvedimenti emerge che in diversi episodi il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario, sicchè la notificazione delle sottostanti cartelle si è perfezionata mediante invio da parte del concessionario, di lettere raccomandate con avviso di ricevimento” /C (Cass. sent. n. 14649/2024, del 24 maggio 2024), sottoscritte per ricezione a firma di Nominativo_1 qualificatasi “moglie” , come si evince dalle “relate di notifica” versate in giudizio.
Nel caso concreto, difatti, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, le cartelle di pagamento in questione sono state notificate entro i rispettivi termini prescrizionali e non risultate impugnate entro i 60 gg. successivi;
sicchè, in assenza di ricorso, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso per l'appunto sulla base di provvedimenti regolarmente notificati e non opposti.
Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata postale semplice con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile
2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82 (ex plurimis,
Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010), sicchè in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che prevede che se il destinatario è assente, la notifica si perfeziona dopo dieci giorni di giacenza presso l'ufficio postale, senza la necessità di inviare una seconda comunicazione
(la CAD).
Nella fattispecie, nessuna contestazione è stata in concreto avanzata dal ricorrente, di talchè qualora il contribuente non dimostri l'asserita assenza, all' interno del plico notificatogli, degli atti prodromici, dette notifiche devono ritenersi perfezionate, con conseguente tardività dell'impugnazione dell'intimazione oggi opposta ex art. 21 D.Lgs. n. 546\92 , come nella specie (Cass. 5397\2016).
Orbene nel caso di specie le notifiche in questione, come accennato, sono state effettuate per posta debitamente comprovate e documentate, sicchè ogni doglianza sul punto deve ritenersi smentita e confutata, con la conseguenza che l'omessa impugnativa di tali provvedimenti ha comportato la definitività ed incontestabilità del debito tributario di cui si discute.
Né d'altro canto risulta che il ricorrente abbia formalmente ed espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo, così conseguentemente e definitivamente cristallizzandosi e rendendosi immediatamente esigibile il debito tributario portato dagli stessi, donde la legittimità dell'intimazione impugnata costituente semplicemente un sollecito di pagamento di debiti tributari ormai intangibili ed immediatamente esigibili.
La intimazione di pagamento, oggi tardivamente contestata, è stata difatti notificata il 18.03.2025 debitamente entro i termini di legge ed in questa sede, e giusta quanto anzidetto, potevano essere proposte soltanto eccezioni riguardanti vizi propri della intimazione medesima che, peraltro, risultano anch'esse prive di fondamento, posto che non sussiste tra l'altro alcuna carenza di motivazione dell'atto, che è correlato agli atti presupposti, già noti al ricorrente e non impugnati, sicchè non sussisteva nemmeno l'obbligo di allegazione.
Alla stregua di quanto precede si rileva che con la notifica degli indicati atti interruttivi, via via succedutisi, si è impedito il maturarsi della prescrizione stessa che, quindi, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (18.03.2025) non era ancora spirato alcun termine prescrizionale , anche in virtù della menzionata sospensione dei termini di riscossione dovuti all'emergenza Covid-19.
E' pacifico che con la documentazione probatoria depositata, la parte resistente ha prodotto idonea prova, nel caso di specie, della intervenuta interruzione del decorso della decadenza e prescrizione delle pretese fiscali vantate, sia triennale relativamente alla SS AU (anni 2007-2008-2009), che quinquennale relativamente alla SU (anni 2010-2012-2013) ed all'I..C.I. (anni 2006-2007-2011), che non sono affatto spirate come sostenuto dal ricorrente.
Quanto all'eccepita intervenuta prescrizione breve, va rilevato che la mancata impugnazione delle sopra accennate cartelle e degli avvisi di intimazione via via notificati ha determinato la cristallizzazione del credito dalle stesse portato anche per sanzioni e interessi, precludendo ogni ulteriore eccezione, compresa quella di prescrizione maturata anteriormente (Cass. 21 luglio 2025 n. 20476).
E' altresì principio giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte che, non trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto delle cartelle impugnate, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni, non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008; ordin. della Cass., sez. V, 3 dicembre 2020, n. 27698).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che si liquidano in complessivi €. 500,00, oltre oneri e accessori come per legge, se dovuti.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania, del Comune di Acerra, della S.A.P.NA Spa, non costituiti in giudizio.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VI AB, OR
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8790/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002936554000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1501/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.04.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, della Regione
Campania, della S.A.P.NA. SpA e del Comune di Acerra, D'Inverno Giuseppe, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120259002936554/000, a mezzo della quale veniva a conoscenza, per la prima volta, di essere presunto debitore nei confronti degli Enti resistenti della somma di €. 6.683,18 riguardante tributi concernenti la SS AUmobilistica anni 2007, 2008 e 2009, nonché la SS Smaltimento Rifiuti anni 2006, 2010, 2012 e 2013, e l'I.C.I. anni 2010,2012,2013, come indicato nelle sottostanti cartelle esattoriali, analiticamente sotto riportate:
.-1) cartella n. 07120110233449147000, ammontante a €. 309,31, presuntivamente notificata in data
8.1.2013 emessa dalla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della SS AUmobilistica relativa all'anno 2007,
.-2) cartella n. 07120120006548134000, ammontante a €. 3.499,18, presuntivamente notificata in data
8.1.2013 emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della SS Smaltimento Rifiuti relativa all'anno 2006,
.-3) cartella n. 07120120089603808000, ammontante a €. 574,40, presuntivamente notificata in data
19.11.2012 emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della SS Smaltimento
Rifiuti relativa all'anno 2010,
.-4) cartella n. 07120130034288704000, ammontante a €. 309,31, presuntivamente notificata in data
25.6.2013 emessa dalla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della SS AUmobilistica relativa all'anno 2008,
.-5) cartella n. 07120130138162828000, ammontante a €. 553,29, presuntivamente notificata in data
1.8.2014 emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della SS Smaltimento Rifiuti relativa all'anno 2013,
.-6) cartella n. 07120140074280909000, ammontante a €. 306,50, presuntivamente notificata in data
13.12.2014 emessa dalla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della SS AUmobilistica relativa all'anno 2009,
.-7) cartella n. 07120210022124152000, ammontante a €. 1.137,38, presuntivamente notificata in data 12.5.2022 ed emessa dalla Resistente_1 per Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della SS Smaltimento Rifiuti relativa all'anno 2012,
eccependone la illegittimità per: a) mancata notifica delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti prodromici ad essa sottesi;
2) la prescrizione del presunto credito vantato;
3) inesistenza e/o inadeguata motivazione dell'atto impugnato, 4) concorrente legittimazione passiva dell'esattore e dell'ente impositore.
Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della. intimazione di pagamento n. 0712025 9002936554/000, notificata in data 18 marzo 2025, per i motivi esposti in ricorso;
disporsi il rimborso di tutte le somme corrisposte, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio;
vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
La Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, contestava integralmente quanto dedotto ed eccepito ex adverso, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Quanto all'omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione e sulla prescrizione della pretesa creditoria, riteneva, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente completamente infondata, posto che la stessa contestava la regolarità delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata affermando che le stesse non fossero mai state notificate.
Tale eccezione era da ritenersi invece completamente infondata in quanto tutte le cartelle di pagamento, sottese all'intimazione di pagamento impugnata, erano state ritualmente notificate come da documentazione che allegava.
Riteneva evidente e pacifica la regolare notifica delle cartelle di pagamento, richiamate nell'intimazione de quo, per cui il ricorrente era decaduto dalla possibilità di effettuare eccezioni nel merito dell'atto, avendo prestato acquiescenza agli atti ad esso presupposti e, quindi, il titolo in esso contenuto si era cristallizzato divenendo inopponibile.
Inoltre successivamente, per le cartelle in esame, erano stati notificati gli ulteriori provvedimenti sotto elencati, ma antecedenti all'intimazione de qua, come si evinceva dalla documentazione versata in atti, all'interno dei quali erano comprese le suddette cartelle di pagamento contestate :
.-a) preavviso di fermo amministrativo n.ro 07180201500087649000, regolarmente notificato in data
11.12.2015,
.-b) intimazione di pagamento n.ro 07120189002890686, regolarmente notificata in data 09.11.2018,
.-c) intimazione di pagamento n.ro 07120199037203932, regolarmente notificata in data 07.12.2019,
.-d) intimazione di pagamento n.ro 07120239031028555, regolarmente notificata in data 23.01.2024,
Pertanto, stante la notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamentoimpugnata, la domanda avanzata dal ricorrente, appariva chiaramente, infondata.
Rappresentava che nemmeno alcuna forma di prescrizione insisteva sull'intimazione di pagamento impugnata, considerando la circostanza in virtù della quale l'atto impugnato rientrava nell'ipotesi contemplata dall'art. 4 del Decreto Legge n.41/2021.
Infine precisava che l'atto opposto era perfettamente conforme alla legge, perché conteneva i requisiti imposti dalla stessa, ovvero, la motivazione, gli estremi dell'atto impositivo, l'indicazione delle modalità del termine, dell'organo giurisdizionale, tanto vero che controparte dalla lettura dello stesso ha potuto comprendere perfettamente le ragioni della pretesa creditoria azionata.
Concludeva chiedendo il rigetto del proposto ricorso in quanto inammissibile e infondato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio. La Regione Campania, il Comune di Acerra e la S.A.P.NA, seppur regolarmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
Con note prodotte in data 10/11/2025 la difesa del ricorrente evidenziava nuovamente come la pretesa avanzata dalle odierne resistenti risultava ampiamente prescritta per il decorso dei termini prescrizionali ex lege previsti.
Sosteneva, inoltre, che non potevano rivestire alcun valore le presunte relate di notifica ex adverso versate in atti in quanto erano in copia e prive di qualsivoglia attestazione di conformità.
Inoltre le relate di notifica relative agli atti n. 07120130034288704, n. 07120130138162828, n.
07120140074280909, n. 0718020150008764900, n. 07120189002890686, n. 07120199037203932 e n.
07120239031028555 sembravano attestare l'assenza del destinatario, circostanza, quest'ultima, che impediva la valida notifica dell'atto in assenza del deposito della raccomandata informativa.
La causa, sulle rassegnate conclusioni, veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si prende atto della mancata costituzione nel presente giudizio, seppur regolarmente citate, della Regione Campania, del Comune di Acerra e della S.A.P.NA. SpA.
In via preliminare la Corte ritiene di non poter prendere in considerazione la valutazione di quanto esposto nella nota integrativa presentata dal ricorrente, in quanto tardivamente depositata in data 10.11.2025 non rispettando il termine perentorio previsto per tale incombente (07.11.2025) .
Tanto premesso il ricorso si appalesa infondato per le considerazioni che seguono, con le conseguenze di legge.
Ed invero l'impugnazione dell'intimazione di pagamento de qua deve ritenersi priva di fondamento, atteso che dalla documentazione versata in atti - non contestata ritualmente e ne concretamente dal ricorrente - emerge senza dubbio alcuno che, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, le cartelle di pagamento indicate in ricorso sono state regolarmente e tempestivamente notificate, come segue:
.-1) la cartella di pagamento nr. 07120110233449147 è stata regolarmente e tempestivamente notificata ex art. 140 cpc;
l'iter di notificazione si è perfezionato con la firma della relativa raccomandata informativa dalla parte di “Nominativo_1” in data 08.01.2013- come si evince dalla documentazione depositata;
.-2) la cartella di pagamento nr. 07120120006548134 è stata regolarmente e tempestivamente notificata ex art. 140 cpc;
l'iter di notificazione perfezionato e concluso con la firma della relativa raccomandata informativa dalla parte di “Nominativo_1“ in data 08.01.2013- come si evince dalla documentazione depositata,
.-3) la cartella di pagamento nr. 07120120089603808 è stata regolarmente e tempestivamente notificata ex art. 140 cpc a mani della moglie “Nominativo_1” tale dichiaratasi;
l'iter di notificazione si è perfezionato e concluso con la restituzione della relativa raccomandata al mittente “per compiuta giacenza in data in data
19.11.2012, come si evince dalla documentazione depositata,
.-4) la cartella di pagamento nr. 07120130034288704, è stata regolarmente e tempestivamente notificata a mezzo servizio postale per irreperibilità assoluta, come si evince dalla relata di notifica in data 25.06.2013, come si evince dalla documentazione depositata , .-5) la cartella di pagamento nr. 07120130138162828 è stata regolarmente e tempestivamente notificata a mezzo servizio postale per irreperibilità assoluta in data 01.08.2014 come si evince dalla documentazione depositata ,
.-6) la cartella di pagamento nr. 07120140074280909, è stata regolarmente e tempestivamente notificata a mezzo servizio postale per irreperibilità assoluta in data 13.12.2014 come si evince dalla documentazione depositata ,
.-7) la cartella di pagamento nr. 07120210022124152, è stata regolarmente e tempestivamente notificata a mezzo servizio postale in data 12.05.2022 “per rifiuto ricezione atto” come si evince dalla documentazione depositata.
Benvero, medio tempore è documentalmente provato che sono risultate regolarmente e tempestivamente notificate stesso mezzo, anche i successivi provvedimenti, in particolare:
.-a) preavviso di fermo amministrativo n.ro 07180201500087649000, regolarmente notificato in data
11.12.2015,
.-b) intimazione di pagamento n.ro 07120189002890686, regolarmente notificata in data 09.11.2018 ,
.-c) intimazione di pagamento n.ro 07120199037203932, regolarmente notificata in data 07.12.2019 ,
.-d) intimazione di pagamento n.ro 07120239031028555, regolarmente notificata in data 23.01.2024,
provvedimenti anch'essi non opposti, sicchè l'illegittimità eccepita non sussiste.
Consegue da quanto precede che i crediti fiscali portati dai provvedimenti citati sono divenuti definitivi ed irretrattabili per tutte le annualità in questione, sicchè devono ritenersi inammissibili e superate tutte le doglianze avanzate in questa sede.
Infondata si rivela l'eccepita irregolare/omessa notifica di tali atti eseguita a mezzo raccomandata del servizio postale ordinario di tutti i provvedimenti sottostanti, sia quelli eseguiti ex art. 143 cpc, sia quelli notificati ex art. 140 CPC. come nel caso di specie.
Peraltro, dall'esame dei referti di notifica dei sottostanti citati provvedimenti emerge che in diversi episodi il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario, sicchè la notificazione delle sottostanti cartelle si è perfezionata mediante invio da parte del concessionario, di lettere raccomandate con avviso di ricevimento” /C (Cass. sent. n. 14649/2024, del 24 maggio 2024), sottoscritte per ricezione a firma di Nominativo_1 qualificatasi “moglie” , come si evince dalle “relate di notifica” versate in giudizio.
Nel caso concreto, difatti, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, le cartelle di pagamento in questione sono state notificate entro i rispettivi termini prescrizionali e non risultate impugnate entro i 60 gg. successivi;
sicchè, in assenza di ricorso, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso per l'appunto sulla base di provvedimenti regolarmente notificati e non opposti.
Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata postale semplice con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile
2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82 (ex plurimis,
Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010), sicchè in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che prevede che se il destinatario è assente, la notifica si perfeziona dopo dieci giorni di giacenza presso l'ufficio postale, senza la necessità di inviare una seconda comunicazione
(la CAD).
Nella fattispecie, nessuna contestazione è stata in concreto avanzata dal ricorrente, di talchè qualora il contribuente non dimostri l'asserita assenza, all' interno del plico notificatogli, degli atti prodromici, dette notifiche devono ritenersi perfezionate, con conseguente tardività dell'impugnazione dell'intimazione oggi opposta ex art. 21 D.Lgs. n. 546\92 , come nella specie (Cass. 5397\2016).
Orbene nel caso di specie le notifiche in questione, come accennato, sono state effettuate per posta debitamente comprovate e documentate, sicchè ogni doglianza sul punto deve ritenersi smentita e confutata, con la conseguenza che l'omessa impugnativa di tali provvedimenti ha comportato la definitività ed incontestabilità del debito tributario di cui si discute.
Né d'altro canto risulta che il ricorrente abbia formalmente ed espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo, così conseguentemente e definitivamente cristallizzandosi e rendendosi immediatamente esigibile il debito tributario portato dagli stessi, donde la legittimità dell'intimazione impugnata costituente semplicemente un sollecito di pagamento di debiti tributari ormai intangibili ed immediatamente esigibili.
La intimazione di pagamento, oggi tardivamente contestata, è stata difatti notificata il 18.03.2025 debitamente entro i termini di legge ed in questa sede, e giusta quanto anzidetto, potevano essere proposte soltanto eccezioni riguardanti vizi propri della intimazione medesima che, peraltro, risultano anch'esse prive di fondamento, posto che non sussiste tra l'altro alcuna carenza di motivazione dell'atto, che è correlato agli atti presupposti, già noti al ricorrente e non impugnati, sicchè non sussisteva nemmeno l'obbligo di allegazione.
Alla stregua di quanto precede si rileva che con la notifica degli indicati atti interruttivi, via via succedutisi, si è impedito il maturarsi della prescrizione stessa che, quindi, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (18.03.2025) non era ancora spirato alcun termine prescrizionale , anche in virtù della menzionata sospensione dei termini di riscossione dovuti all'emergenza Covid-19.
E' pacifico che con la documentazione probatoria depositata, la parte resistente ha prodotto idonea prova, nel caso di specie, della intervenuta interruzione del decorso della decadenza e prescrizione delle pretese fiscali vantate, sia triennale relativamente alla SS AU (anni 2007-2008-2009), che quinquennale relativamente alla SU (anni 2010-2012-2013) ed all'I..C.I. (anni 2006-2007-2011), che non sono affatto spirate come sostenuto dal ricorrente.
Quanto all'eccepita intervenuta prescrizione breve, va rilevato che la mancata impugnazione delle sopra accennate cartelle e degli avvisi di intimazione via via notificati ha determinato la cristallizzazione del credito dalle stesse portato anche per sanzioni e interessi, precludendo ogni ulteriore eccezione, compresa quella di prescrizione maturata anteriormente (Cass. 21 luglio 2025 n. 20476).
E' altresì principio giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte che, non trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto delle cartelle impugnate, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni, non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008; ordin. della Cass., sez. V, 3 dicembre 2020, n. 27698).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che si liquidano in complessivi €. 500,00, oltre oneri e accessori come per legge, se dovuti.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania, del Comune di Acerra, della S.A.P.NA Spa, non costituiti in giudizio.