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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.SS Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1920/2023 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. NICOLIN DANIELE (cf ) C.F._2
ATTRICE OPPONENTE
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. FRIZZI SILVIA (cf ) C.F._3
CONVENUTA cf ) CP_2 C.F._4
TERZO CHIAMATO
Decisa a Pistoia in data 31/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice opponente: come da foglio di p.c. dep. 3.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamato
Convenuta: come da foglio di p.c. dep. 3.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamato
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione promoSS da avverso il d.i. n. Parte_1
644/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.6.2023 in favore di per l'importo di euro 37.364,39 oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura a titolo di corrispettivo, impagato, del contratto di appalto inter partes 22.12.2021 in riferimento a lavori di efficientamento energetico ed opere di manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà dell'opponente. Costei adduce, a confutazione dell'avversa pretesa creditoria:
- carenza dei presupposti di liquidità ed esigibilità del credito, asserendo l'attrice di aver già interamente pagato i lavori appaltati;
- presenza di vizi nelle opere appaltate ed eseguite dalla convenuta, con spese di ripristino pari a euro 38.900,00 oltre IVA e accessori di legge a valere in compensazione con l'eventuale altrui credito;
a conclude per sentir
“preliminarmente nel rito: disporre a carico di parte opposta la instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, pena, in difetto di sua attivazione, l'improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 644/2023 (R.G. n. 1459/2023) emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.SS VaneSS Rocchi in data 10/06/2023, depositato il 12/06/2023 e notificato in data
27/06/2023; nel merito ed in tesi:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 644/2023 (R.G. n.
1459/2023) emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.SS
VaneSS Rocchi in data 10/06/2023, depositato il 12/06/2023, notificato in data 27/06/2023 e qui opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in premeSS;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la mancata esecuzione a regola
d'arte delle opere realizzate da nell'immobile di proprietà Controparte_1 della Dott.SS , come indicate in premeSS, quantificandone i Parte_1 relativi costi di ripristino a regola d'arte nella misura di € 38.900,00 oltre Iva, o altra diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e per
l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere alla Dott.SS la predetta Parte_1 somma a titolo di risarcimento e ristoro dei predetti costi di ripristino, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo, per i motivi esposti in premeSS;
nel merito ed in ipotesi:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 644/2023 (R.G. n.
1459/2023) emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.SS
VaneSS Rocchi in data 10/06/2023, depositato il 12/06/2023, notificato in data 27/06/2023 e qui opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in premeSS;
- in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento in favore di della debenza di somme da parte della Dott.SS Controparte_1
, accertare e dichiarare la mancata esecuzione a regola Parte_1
d'arte delle opere realizzate da nell'immobile di proprietà Controparte_1 della Dott.SS , come indicate in premeSS, quantificandone i Parte_1 relativi costi di ripristino a regola d'arte nella misura di € 38.900,00 oltre Iva, o altra diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e per
l'effetto, compensare e/o decurtare le predette somme con quanto risulterà accertato come ancora dovuto alla , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, effettuando i dovuti conguagli e determinando i conseguenti rapporti di dare/avere tra le parti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando specificamente i singoli motivi di contestazione avversari, asserendo di aver calcolato l'importo azionato in via monitoria sulla base dei SAL approvati dal d.l. (SAL Libretto delle misure Opere Edili e SAL Libretto delle misure opere 110%), deducendo che sulle contestazioni dei vizi le parti avevano conferito mandato al d.l. ai sensi dell'art. 12 contratto di appalto e la convenuta aveva quindi già decurtato dalla contabilità finale l'importo indicato dal d.l. per la rimeSS in pristino, mai accettato da controparte, in ogni caso provvedendo a replicare punto per punto ai difetti ex adverso denunciati e quindi concludendo per il rigetto di tutte le pretese attoree:
“Voglia Ill'mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza reietta, così pronunciarsi:
In via preliminare
- Autorizzare la chiamata in causa ai sensi dell'art 269 c.p.c., per le causali espresse in premeSS, dell'Ing. con studio in Quarrata Via CP_2
Risorgimento n.3, con conseguente differimento dell'udienza.
- Concedere all'udienza di comparizione, ex art 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 644/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 10.06.2023 per le ragioni di cui in narrativa;
Nel Merito
In via principale
- Respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto n.644/23 emesso dal Tribunale di Pistoia in data
10.06.2023, oltre interessi e spese.
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sia Controparte_1 condannata a pagare alla Sig.ra somme a titolo di risarcimento danni, Parte_1 per la mancata esecuzione di opere edili a regola d'arte, relativamente al contratto d'appalto sottoscritto con la steSS in data 20.12.22, accertata la responsabilità solidale del direttore dei lavori nella persona dell'Ing. CP_2 con la società esecutrice, per l'esecuzione dei lavori edili per cui è causa, condannare questo ultimo in solido con parte opposta.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
I.3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo chiesta da parte convenuta, disposto lo scambio delle memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza in occasione della quale è stato espletato senza esito positivo il tentativo di conciliazione il giudice ha (i) dichiarato la contumacia del terzo chiamato ing. non costituito in giudizio nonostante la regolarità CP_2 della notifica della chiamata in causa a opera della convenuta, (ii) dichiarato inammissibile l'istanza di parte convenuta per la chiamata in causa del terzo siccome formulata solo in mem. 171ter n. 1 Controparte_3
c.p.c., (iii) concesso la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, (iv) respinto tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e (iv) fiSSto udienza di trattenimento della causa in decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini a ritroso per il deposito di scritti conclusivi.
Occorre altresì dare atto di come, in corso di causa, parte attrice abbia depositato ricorso ex art. 696 c.p.c. dichiarato inammissibile con ordinanza
18.3.2024 cui espreSSmente e integralmente si rinvia e che non risulta essere stata oggetto di reclamo.
******
II. Ad avviso di questo Tribunale le domande attoree non meritano accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre.
II.1. Preliminarmente quanto alle questioni processuali di interesse per la decisione della causa devono essere confermate:
(i) la dichiarazione di contumacia del terzo chiamato ing. CP_2 regolarmente citato da parte convenuta previa tempestiva formale richiesta di autorizzazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
(ii) la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di parte convenuta per la chiamata in causa di un ulteriore terzo, in persona della propria compagnia assicurativa dovendosi al riguardo ribadire Controparte_3 quanto già osservato in sede di ordinanza 3.8.2024 ossia:
- l'istanza è tardiva, perché contenuta nella mem. 171ter n. 1 c.p.c. di parte convenuta, laddove eSS avrebbe dovuto essere versata a pena di decadenza ex lege nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, cfr. art. 167 co. 3 e 269 co. 2 c.p.c.;
- parte convenuta non ha fornito motivazione alcuna circa la tardività della propria richiesta, in primis non avanzando neppure istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (come invece sarebbe stato neceSSrio, stante la indubbia tardività dell'istanza dal punto di vista delle tempistiche e preclusioni processuali) e dovendosi in secondo luogo comunque osservare come tra il deposito della comparsa di costituzione e risposta e il deposito della mem.
171ter n. 1 c.p.c. di parte convenuta non sia intercorso alcun altro atto processuale– se non l'ordinanza di accoglimento della prima e tempestiva istanza ex art. 269 c.p.c. e contestuale fiSSzione di udienza ex art. 183 c.p.c., contenuto neutro evidentemente nell'ottica delle scelte difensive delle parti - o difensivo della controparte tale da giustificare una ulteriore istanza ex art. 269
c.p.c., ché anzi la mem. 171ter n. 1 c.p.c. attorea risulta essere stata depositata in data successiva a quella di parte convenuta e peraltro, come si viene a subito a dire, presenta contenuto del tutto inconferente rispetto al presente contenzioso.
Si richiama inoltre quanto già statuito sul punto con la citata ordinanza
3.8.2024, ossia
“non ha pregio l'argomentazione “costruita” dalla convenuta facendo leva sulla particolarità del presente giudizio, consistente in opposizione a decreto ingiuntivo ove la parte convenuta riveste la qualità di attore in senso sostanziale: ed infatti, al di là dei richiami giurisprudenziali (precedenti alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 cit.), la convenuta invoca l'art. 269 co. 3
c.p.c. senza però considerare che, essendo “convenuto in senso sostanziale” nei giudizi di opposizione a d.i. la steSS parte attrice, nel presente giudizio e proprio per la particolarità dello stesso - data dalla c.d. inversione dei ruoli, essendo appunto un giudizio di opposizione a titolo giudiziale già emesso su istanza della parte qui opposta - le “difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta” che facoltizzerebbero l'attore a proporre istanza di chiamata in causa di terzo nella mem. 171ter n. 1 c.p.c. (ove l'interesse a tale chiamata sia sorto proprio in forza di tali difese contenute nell'altrui comparsa) corrispondono in realtà, essendo appunto l'attore in senso formale a costituire il convenuto in senso sostanziale, alle difese contenute nello stesso atto di citazione in opposizione. E ciò è tanto vero che la convenuta non solo ha formulato una prima istanza di chiamata in causa di terzo (ing. sin dalla comparsa di CP_2 costituzione e risposta, a dimostrazione che l'interesse a tale chiamata era sorto dalle difese contenute nell'avverso atto di citazione (corrispondente, in senso sostanziale, alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto), ma ha poi avanzato istanza di chiamata in causa di un (ulteriore) terzo in mem. 171ter n. 1
c.p.c. senza che, tra il deposito di esso e il previo deposito della comparsa costitutiva, sia stato depositato alcun altro atto processuale a opera dell'attrice il quale abbia potuto radicare nella convenuta un interesse alla chiamata in causa di un (ulteriore) terzo che già non potesse emergere dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione”;
(iii) per mero scrupolo di completezza, va altresì disattesa l'istanza attorea - per vero, riportata solo nella precisazione delle conclusioni ma non argomentata né in atto di citazione, né in sede di udienza ex art. 183 c.p.c. - di declaratoria di improcedibilità dell'avversa domanda per mancato previo esperimento del procedimento di mediazione, con conseguente revoca del d.i., a tacer d'altro non rientrando l'oggetto del presente contendere tra le materie per le quali il procedimento di mediazione ante causam è prescritto ex lege a pena di improcedibilità della domanda (oltre al fatto che, versandosi in un giudizio di opposizione a d.i., per espreSS previsione di legge l'improcedibilità comunque non opererebbe in costanza di procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione sino alla pronuncia del giudice sulle istanze ex artt. 648 o 649
c.p.c.). II.2. Venendo al merito della contesa, la chiave risolutiva di eSS consiste nella precisa e fedele applicazione dell'art. 115 c.p.c. esprimente, in sostanza, una regola di condotta processuale che si risolve in regola probatoria.
Procedendo con ordine, avendo riguardo alla tempistica processuale delle deduzioni e difese svolte dalle parti:
a) in atto di citazione parte attrice ha dedotto di aver già interamente pagato il prezzo dell'appalto e ha denunciato vizi nelle opere compiute dalla convenuta, quantificando (sulla base di perizia di parte) in euro 38.900,00 oltre accessori di legge i costi per il ripristino a regola d'arte, sostanziando quindi la propria opposizione al titolo monitorio in tale duplice livello difensivo, ossia:
(1) l'appalto è stato interamente pagato,
(2) in ogni caso sussistono difetti nelle opere appaltate da porre, in ipotesi, in compensazione con l'altrui pretesa ove riconosciuta anche solo in parte valida;
b) in comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha preso espreSS posizione sugli assunti attorei, provvedendo a contestarli nel dettaglio e in particolare:
(1) quanto al prezzo complessivo dell'appalto, ha dato conto di come lo stesso fosse stato in realtà determinato in euro 78.854,12 come da computo metrico di cui all'allegato C al contratto di appalto, non prodotto da controparte e ha analiticamente ricostruito la genesi del proprio credito, azionato in via monitoria, sulla base dei SAL sottoscritti dal d.l. ing. (docc. 4-5 CP_2 fasc. convenuta), nominato dalla steSS parte attrice1; 1 Cfr. pagg.
4-5 comparsa di costituzione e risposta: “A questo punto non rimane che mostrare come l'opponente sia addivenuto alla richiesta alla Sig.ra di Parte_1 pagamento della somma pari ad € 37.367,69 pari all'importo del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, in aggiunta agli acconti già fatturati e versati dall'opponente. A) SAL “Libretto delle misure Opere Edili”. Il Sal denominato “Libretto delle misure Opere Edili” approvato dal Direttore Lavori Ing. e datato 1.08.2022, riporta un totale opere eseguite pari ad € 67.089,96 CP_2 oltre IVA.
1. Da tale importo l'opposta ha detratto l'importo di € 16.000,00 di acconto ricevuti da Euroelettrica e l'importo pari ad € 27.272,73 oltre IVA di acconto ricevuti con il pagamento della fattura n. 13 del 13.01.2022 da parte opponente, con il bonifico del 8.02.2022, indicato in atto di opposizione.
2. In data 10.06.2022 l'opponente emette fattura n. 16 per l'importo di € 13.400,00, oggetto del decreto ingiuntivo opposto che rimane impagata.
3. L'importo restante viene decurtato dell'ulteriore somma di € 3.612,00, indicato dal Direttore dei Lavori in applicazione dell'art. 12 del contratto sottoscritto tra le parti.
4. Residua così l'importo pari ad € 6.802,23 oltre IVA, importo che la società CP_1
ha provveduto a fatturare con l'emissione del documento n. 18 del
[...] 14.04.2023, importo rimasto impagato ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto. B) SAL “Libretto delle misure opere 110%”. (2) quanto agli asseriti vizi delle opere, ha richiamato la procedura ex art. 12 contratto di appalto seguita dalle parti per l'accertamento in contraddittorio con il d.l. di eventuali difetti nei lavori appaltati, asserendo come dinnanzi alle conclusioni del predetto la convenuta abbia accettato la quantificazione dei danni da costui resa, scomputandola dalla contabilità finale dell'appalto, mentre l'attrice non abbia prestato acquiescenza avviando procedimenti giudiziali a partire da un primo ricorso ex art. 696bis c.p.c., respinto per inammissibilità.
In aggiunta, la convenuta ha provveduto a paSSre in rassegna i singoli vizi ex adverso denunciati, per ciascuno esponendo specifiche difese a sostegno della propria mancanza di responsabilità nella relativa causazione ovvero indicando di aver già manifestato disponibilità a eliminarli ovvero provveduto a stornarli dal credito complessivo finale (cfr. pagg.
7-10 comparsa di costituzione e risposta, da punto n. 1 a punto n. 12);
c) a fronte di tali dettagliate difese e repliche, parte attrice nulla ha dedotto: invero, il procuratore attoreo risulta aver depositato una memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. che nulla ha a che vedere con il presente contenzioso, riguardando tutt'altre parti e tutt'altro oggetto del contendere pur se corretta è
l'intestazione della memoria;
peraltro, se anche si volesse ritenere trattarsi di un mero errore materiale nel deposito di una memoria dal contenuto evidentemente riferito ad altra controversia giudiziale, mai nel prosieguo del giudizio il procuratore attoreo ha spiegato in alcun modo siffatto comportamento, nulla deducendo in proposito né mai avanzando eventuale istanza ex art. 153 co. 2 c.p.c..
Pertanto, nulla l'attrice avendo replicato né dedotto in punto di fatto a contrasto delle deduzioni difensive dettagliatamente versate dalla convenuta nella propria comparsa costitutiva, queste ultime devono intendersi non contestate con l'effetto che, da un lato, anche tramite l'art. 115 c.p.c. parte convenuta/attrice in senso sostanziale ha fornito adeguata prova della fondatezza della propria pretesa illustrando, con supporto documentale ex
Il Sal denominato “Libretto delle misure opere 110%” approvato dal Direttore Lavori Ing. e datato 1.08.2022, riporta un totale opere eseguite pari ad € 39.765,40. CP_2 1. Da tale importo l'opposta ha detratto gli acconti ricevuti rispettivamente ammontanti ad € 15.000,00 oltre iva con fattura n. 17 del 10.06.2022, pagata con il bonifico del 17.06.2022, indicato in atto di opposizione, ed € 11.000,00 oltre IVA con fattura n. 18 del 20.06.2022, con il bonifico sempre del 17.06.2022, indicato in atto di opposizione,.
2. Residua l'importo di € 13.765,40 oltre IVA per il quale la ha emesso Controparte_1 fattura n. 45 del 1.12.2022 rimasta impagata ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto”. adverso non contestato (cfr. SAL sottoscritti dal d.l., docc.
4-5 fasc. convenuta), l'origine anche in punto di quantum della creditoria azionata;
dall'altro lato, parte attrice/convenuta in senso sostanziale non ha invece saputo offrire idonea prova delle circostanze poste a base della propria domanda riconvenzionale risarcitoria o cd. quanti minoris (svolgendo, relativamente alla domanda riconvenzionale, il ruolo di attrice anche in senso sostanziale) e quindi non è riuscita a efficacemente contrastare, neppure per via di compensazione, la domanda di pagamento di controparte.
Alla luce di ciò, si comprende la valutazione di superfluità delle istanze istruttorie articolate dalle parti, come argomentato nell'ordinanza 3.8.2024.
Da ultimo, ne discende la superfluità della disamina della domanda di manleva azionata dalla convenuta, siccome assorbita dal rigetto delle domande attoree.
III. Le spese seguono la soccombenza attorea, ivi comprese quella per l'a.t.p. svolta in corso di causa introdotto da parte attrice e concluso con declaratoria di inammissibilità: la liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, ridotti i compensi per la fase istruttoria siccome limitata al deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 644/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.6.2023;
2) respinge nel resto le domande attoree;
3) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio liquidate nell'importo di euro
7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge nonché delle spese dell'a.t.p. in corso di causa liquidate nell'importo di euro
1.750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 31/03/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini