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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1076/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. CRISI ALBERTO con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1 studio in NAPOLI VIA DEL PARCO MARGHERITA 93 APPELLANTE contro
( Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) contumace
[...] P.IVA_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. BOLDRINI Controparte_2 P.IVA_3 CO e dall'Avv. DE SIO SERGIO con domicilio eletto nello studio dell'Avv. BOLDRINI CO in BOLOGNA VIA FARINI 3
GIÀ (C.F. rappresentato e difeso Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_4 dall'Avv. D'ALESSIO ANTONIO con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA VIA MONTE ZEBIO 19
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 438/2022
DEL TRIBUNALE DI RI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 11.2.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
Per l'appellante: [“In rito:
[…] ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., disporsi l'inammissibilità e, quindi, lo stralcio:
1 • del nuovo documento prodotto e richiamato nell'avversa comparsa sub “ALL. B – pec: ed CP_5
del 22.06.2022”; CP_6
• del medesimo nuovo documento riprodotto dalla appellata per intero e Controparte_2 testualmente anche nelle pagine nn. 5, 25, 33 e 37 della comparsa di costituzione risposta;
a) ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., disporsi lo stralcio e la declaratoria di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di tutte le difese ed eccezioni, anch'esse nuove, sviscerate dall'appellata per la prima volta, in più parti della comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta e che si fondano unicamente sull'indebita ed inammissibile produzione documentale di cui al capo sub a) che precede. b) In ogni caso in totale ed integrale riforma ed annullamento della sentenza impugnata: in accoglimento dei motivi di appello illustrati nell'atto introduttivo, riformare ed annullare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 435/2022 del 07.05.2022, pubblicata in data 10.05.2022; c) emettere ogni provvedimento di legge ritenuto opportuno e necessario all'integrale riforma ed annullamento della sentenza oggetto della presente impugnazione;
d) dichiarare, ex art. 167, co. 2, c.p.c., la tardività/decadenza e, quindi, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'eccezione della circa una Controparte_2 presunta carenza di titolarità attiva della nei fatti di causa;
Parte_1 e) rigettare, in ogni caso, tutte le eccezioni, domande, deduzioni e conclusioni rassegnate in atti sia dalle società odierne appellate in causa, in quanto integralmente infondate e pretestuose;
f) dichiarare integralmente valido ed efficace, nonchè confermare il decreto ingiuntivo n. 1939/2017 del Tribunale di Rimini, emesso in data 19.10.2017, pubblicato nel PCT in data 24.11.2017 e notificato in data 24.11.2017, condannando, la società Controparte_2 (già al pagamento in favore della della somma di Controparte_1 Parte_1
€uro 884.496,05, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese, competenze di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA, come liquidate nel menzionato decreto ingiuntivo g) i) ai sensi dell'articolo 7), sub 7.1, della scrittura privata del 03.07.2008, condannare la
[...]
(già e poi , a tenere indenne, CP_3 Controparte_7 Controparte_4 garantire ed a risarcire ogni costo e/o danno, diretto o indiretto, e/o pretesa che la società dovesse subire nei confronti società della (già Parte_1 Controparte_2 [...]
, con riferimento anche ad ogni e qualsivoglia onere, responsabilità, Controparte_1 titolo, ragione, causa e/o penale che dovesse subire, sia direttamente che in virtù del vincolo di solidarietà passiva conseguente alla partecipazione all'ATI della sua dante causa , CP_5 nei confronti della medesima società appellata in ragione della Transazione del 04.07.2008 e/o del Contratto Principale;
h) condannare in via solidale, la società (già Controparte_2 Controparte_1
e la e/o di quella, tra queste, ritenuta direttamente e/o
[...] Controparte_3 indirettamente legittimata e responsabile nei fatti di causa, al pagamento/restituzione/risarcimento in favore della del complessivo importo di Parte_1
€uro #884.496,05# ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c. e/o, in via alternativa e concorrente, dell'art. 2041 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., oltre interessi da liquidarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 l D.lgs. n. 231 del 09.10.2002 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese, competenze di lite, spese generali, IVA e CPA;
i) in ogni caso, condannare, in via solidale, la società (già Controparte_2 [...]
e la e/o di quella, tra queste, ritenuta direttamente e/o Controparte_1 Controparte_3 indirettamente legittimata e responsabile nei fatti di causa, al pagamento dei maggiori o minori importi e/o di quelle diverse somme che l'adito Giudicante accerterà all'esito del presente giudizio, ovvero, che riterrà, comunque, equo riconoscere alla anche Parte_1 ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, spese e competenze di lite, spese generali, IVA e CPA;
2 In via istruttoria: l) rigettare tutti i mezzi istruttori articolati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., dalla società (già Controparte_2 Controparte_1
m) qualora ritenuto opportuno e necessario, ammettersi i mezzi istruttori articolati dalla Parte_1 nella seconda e terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.. In ogni caso, condannare la società (già e/o la Controparte_2 Controparte_1 e/o entrambe in solido, al pagamento delle spese e competenze del primo e Controparte_3 presente secondo grado giudizio e di quello della fase monitoria, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per fatto anticipo.”
Per l'appellato S.R.L.: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione e così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE:
- 1.A: rigettare l'appello proposto da Parte_1
(COD. FISC. E P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e l.r.
[...] P.IVA_1 pro tempore, Sig. e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 435/2022 Parte_2 resa del Tribunale di Rimini;
2) IN VIA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE CONDIZIONATA ALL'ACCOGLIMENTO DELL'AVVERSO APPELLO PRINCIPALE:
- 2.A, nei confronti di : Parte_1 previa ogni declaratoria circa la titolarità del credito, per i motivi esposti in narrativa rigettare l'avversa domanda stante l'insussistenza del credito azionato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
- 2.B, nei confronti di : Parte_1 in subordine rigettare la domanda, sempre con revoca del decreto opposto in forza dell'eccezione riconvenzionale di compensazione svolta dall'opponente,
- 2.C, nei confronti di in ulteriore estremo subordine - in caso di Controparte_3 accoglimento anche solo parziale della domanda - accertare e dichiarare il diritto della
[...] (ora ad essere tenuti completamente indenne Controparte_1 Controparte_2 stante la domanda di pagamento già azionata nel giudizio R.G. 84/2012. Controparte_3
Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato IÀ “… richiama, in questa sede, Controparte_3 Controparte_4 integralmente le conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta versata in Part insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale propoto da e dell'appello incidentale, per la parte che riguarda proposto dalla CP_3 Controparte_2 chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini n. 435/2022 e riproponendo in ogni caso ex art. 346 c.p.c.. le domande, eccezioni e difese tutte formulate in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari”
3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.438 del 07/05/2022 il Tribunale di Rimini in accoglimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da (nel prosieguo anche solo Parte_3
) nei confronti di (nel CP_1 Parte_1 Parte prosieguo anche solo ) e nei confronti di (nel prosieguo anche solo Controparte_3 Parte
) revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da quale assuntrice dei concordati proposti nei CP_3 fallimenti di e di (nel prosieguo Controparte_8 Controparte_9 congiuntamente anche solo o le 2 per il pagamento della somma di € 884.496,95 oltre CP_5 CP_5 interessi e spese del monitorio, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia e per infortuni concernenti contratto di appalto per la progettazione e costruzione del nuovo Palacongressi di CP_2 Parte sottoscritto il 9.10.2007 tra la committente e la omposta dalle 2 ; alla revoca CP_1 CP_5 Parte del decreto seguiva condanna dell'opposta alle spese secondo soccombenza in favore dell'opponente e della terza chiamata . CP_1 CP_3
2.
Osservava il primo giudice che era inammissibile la comparsa conclusionale di
[...] di cui non risultava la legittimazione quale incorporante di e che Controparte_2 CP_1 parte opposta non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato in monitorio.
In particolare, premesso che spettava all'attore allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio quale elemento costitutivo della domanda, salvo il riconoscimento da parte del convenuto, che nella fattispecie le ragioni oppositive di non integravano CP_1
Parte riconoscimento implicito della titolarità attiva in capo ad del credito azionato in monitorio e, pertanto, che la relativa verifica poteva essere compiuta d'ufficio dal Tribunale;
che in base all'art. 124, 4° co. L.F. il trasferimento all'assuntore delle azioni facenti capo alla massa richiede che nel decreto di omologa vi sia la specifica indicazione della pretesa, che nella fattispecie nel decreto di omologa del 31.12.2014 non era indicata la pretesa né l'azione giudiziale da intraprendere, né vi era la possibilità di ritenere implicita la pretesa sostanziale data la analitica e specifica indicazione dei rapporti trasferiti, che il decreto di omologa è il titolo che regola il trasferimento dei rapporti dalla fallita alla assuntrice e suggella in atto giudiziale l'atto privatistico proposta concordataria approvata,
Parte che nella fattispecie non rilevavano gli atti ricognitivi in favore di successivi al decreto di
Parte omologa, che dunque andava esclusa la titolarità attiva in capo ad del credito azionato in monitorio;
che conseguentemente era assorbita la domanda riconvenzionale di manleva svolta da
Parte
nei confronti di . CP_3
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.6.2022 Parte_1 ppellava innanzi a questa Corte formulando n. 6 motivi e riproponendo
[...] le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado e non vagliate dal primo giudice perché Parte implicitamente assorbite dal ritenuto difetto di titolarità attiva di .
Con comparsa depositata in data 2.11.2022 si costituiva quale Controparte_2 successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. a seguito di fusione per incorporazione di
[...] interponendo appello incidentale condizionato sulla base di 1 motivo e Controparte_1 riproponendo le difese, eccezioni e domande come svolte dalla sua dante causa e rimaste CP_1 assorbite.
4 Ritualmente costituita parte appellata (già terza chiamata in primo grado) Controparte_10 chiedeva dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi in quanto infondato tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale e confermarsi integralmente la sentenza gravata;
in subordine riproponeva ex art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni e difese proposte in primo grado e non esaminate.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva con ordinanza collegiale del 22.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza dell'11.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
Va dichiarata la contumacia di arte convenuta in primo grado Controparte_1 e non costituita in appello perché fusa per incorporazione in Controparte_11
[...]
4.
[...]
Parte Con il primo motivo si duole che il primo giudice, pur avendo correttamente dichiarato inammissibile la comparsa conclusionale di abbia ritenuto la sua carenza di Controparte_2 titolarità attiva del rapporto sul presupposto che la questione fosse rilevabile d'ufficio siccome afferente al merito.
Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia “incautamente” richiamato il principio affermato da Cass. Sez. Un. 2951 del 16.2.2016 per cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” perché nella fattispecie, per come svolto da il rilievo non consisterebbe in mera difesa ma in vera e propria eccezione in Controparte_2 senso stretto come tale soggetta a decadenza ex art. 167 co. 2 c.p.c. che invece avrebbe precisato che “quando come nella fattispecie si verte ini merito di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la relativa questione attiene al merito della causa ed, in quanto tale, la sua carenza NON può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice”. (cfr. atto di appello, aff. 9).
Il motivo è infondato.
Pare a questa corte che l'appellante abbia erroneamente interpretato il principio affermato da Cass. Sez. Un. cit., consolidato in sede di legittimità e merito (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 11.9.2024 n. 24375, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n.10435, Trib. Napoli Sez. II 18.2.2025 n. 1733) secondo cui non solo la titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicchè la carenza di titolarità può essere negata dal convenuto con una mera difesa in ogni stato e grado del giudizio senza incorrere in decadenza ex art. 167 /2 co. c.p.c., ma la relativa questione può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Dunque bene ha fatto il primo giudice, ritenendo non preclusive le difese svolte da CP_1 siccome non conferenti alla questione, a sollevare d'ufficio il rilievo di carenza di titolarità attiva del Parte rapporto in capo ad .
5. Parte Con il secondo motivo si duole ancora della ritenuta carenza di titolarità del rapporto sostanziale sotto il diverso profilo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che CP_1 non avesse svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità del diritto in capo all'opposta.
5 Il motivo è infondato perché la questione è mal posta.
Il primo giudice svolge l'argomento per arrivare a dire che può sollevare d'ufficio il rilievo di difetto Parte di titolarità del diritto in capo ad , dando importanza ad un passaggio di Cass. sez. Un. cit. il cui senso era che l'attore essendo tenuto ad allegare e provare la propria titolarità della posizione soggettiva, va esente da tale onere se la sua titolarità è riconosciuta dal convenuto o comunque questi non svolge difese incompatibili con l'assunto di titolarità.
Se come sostiene l'appellante, non aveva contestato la sua titolarità (o addirittura aveva CP_1 Parte Parte manifestamente riconosciuto la titolarità attiva in capo ad ) ciò implica semplicemente che non era onerata della relativa prova, ma non che il giudice non potesse rilevare d'ufficio la carenza di titolarità.
Se invece, come pare, con questo motivo l'appellante sostiene che il primo giudice non poteva e non Parte doveva procedere d'ufficio a verificare la titolarità attiva in capo ad del credito derivante dalle trattenute in garanzia perché, in tesi, ammessa e riconosciuta pacificamente da , va ribadito CP_1 che la titolarità attiva del rapporto sostanziale attiene al merito e non alla legittimazione ad agire (questa sì eccezione in senso stretto) e il rilievo d'ufficio della sua carenza non è subordinato alla tempestiva allegazione di parte.
Tutto il resto, di questo motivo, afferente alle contestazioni di inadempimento che ha fatto CP_1 Parte per contrastare la domanda di , non hanno rilevanza sulla questione del difetto di titolarità del Parte diritto in capo ad .
6.
Con il terzo e il quarto motivo, da trattarsi unitariamente per la stretta correlazione logica, l'appellante si duole della ritenuta carenza di titolarità del credito azionato in monitorio sotto i diversi profili affrontati dal primo giudice: la non inclusione del credito nei decreti di omologa, la qualificazione della pretesa come azione di pertinenza della massa ex art. 124 L.F. e la valutazione della valenza degli “atti ricognitivi” successivi all'omologa.
In particolare sostiene che con i decreti di omologa è stato trasferito all'assuntore l'intero attivo delle due procedure fallimentari, comprensivo delle ritenute a garanzia di spettanza delle 2 , che i CP_5 decreti di omologa vanno interpretati non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione, che gli atti ricognitivi avevano valenza appunto meramente ricognitiva di un trasferimento già avvenuto, che l'assuntore del concordato non succede al fallito o al curatore del fallimento ma è legittimato a liquidare per proprio conto le attività fallimentari e a perseguire i debitori del fallito.
I motivi sono fondati. Parte La sentenza decide sulla carenza di titolarità del diritto in capo ad sulla base di una interpretazione delle risultanze di causa parziale, rigida e pregiudiziale.
In primis osserva la Corte che il primo giudice nell'affermare che il credito per cui è causa non sarebbe ricompreso nei rapporti sostanziali e processuali trasferiti all'assuntore, fa riferimento esclusivamente al decreto di omologa del 4/31.12.2014 nel fallimento Torno Global Contracting s.r.l. (doc. 2 opposta) e non al decreto di omologa del 2/13.10.2014 nel fallimento Ediltorno Costruzioni s.p.a. (doc. 5 opposta) che difatti non contiene alcuna specifica e analitica individuazione dei rapporti trasferiti, limitandosi ad enunciare che “l'omologa comporterà la cessione all'assuntore di tutti i valori … che costituiscono l'attivo della procedura”, sicchè le valutazioni espresse circa la perimetrazione dei rapporti trasferiti data la specifica e analitica individuazione, semmai, è da riferire al solo decreto di omologa del concordato proposto nel fallimento . Controparte_8
6 Ma oltre a ciò va disatteso l'argomento del primo giudice secondo cui siccome della pretesa concernente le ritenute a garanzia non è fatta menzione nell'omologa del 31.12.2014 il relativo credito non sarebbe stato trasferito all'assuntore.
In linea generale va affermato quanto segue.
Il decreto di omologa-sentenza di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, disciplinato dall' art. 124 L.F. ha effetti costitutivi del trasferimento della proprietà dei beni dell'attivo, salvo che non sia previsto diversamente;
vale a dire che il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione e l'effetto traslativo in capo al terzo assuntore si produce di regola immediatamente, così come di regola il concordato fallimentare con cessione dell'attivo al terzo assuntore è globale, in difetto di espressa eccezione nei patti concordatari.
Nella fattispecie non è dato individuare eccezioni alle suddette regole, non dedotte da chi vi aveva interesse e non evincibili dagli atti e documenti di causa (non sono neppure prodotte le proposte concordatarie); anzi a quanto consta dai documenti di causa (segnatamente atti ricognitivi docc. 16 e Parte 17 prodotti in monitorio) le proposte di concordato prevedevano che acquisisse tutti i rapporti attivi delle escluse solo le disponibilità di cassa, sicchè non v'è ragione di escludere dal CP_5 perimetro dall'attivo fallimentare delle due procedure trasferito all'assuntore per effetto dell'omologa dei concordati le trattenute a garanzia di spettanza delle fallite.
In particolare quanto all'omologa del concordato nel fallimento , non è Controparte_8 Parte significativa dell'esclusione del diritto di l'elencazione contenuta nel decreto di omologa del 31.12.2014, per la semplice ragione che tale elencazione non è esaustiva come espressamente chiarito nel provvedimento:
Va dunque affermato che i decreti-sentenze di omologazione de quibus, coperti da giudicato formale e sostanziale, determinano il trasferimento senza alcuna riserva o limitazione in capo all'assuntrice Parte
di tutto l'attivo fallimentare dei due fallimenti delle , comprensivi della pretesa restitutoria CP_5 delle trattenute a garanzia di competenza delle fallite, per le quali non consta che i patti concordatari (proposta e omologa) avessero introdotto eccezione alla regola generale del trasferimento al terzo assuntore di tutti i rapporti attivi delle 2 . CP_5
Di conseguenza gli atti ricognitivi non hanno alcuna valenza costitutiva di diritti già trasferiti per effetto dei decreti-sentenze di omologa.
Nè si tratta di un'azione di pertinenza della massa ex art. 124 L.F. ma di un credito facente parte dell'attivo fallimentare trasferito all'assuntore.
Le azioni di pertinenza della massa sono quelle dirette alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica nell'interesse di tutti i creditori, aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo (cfr. Cassazione civile , sez. I, 20/04/2017, n. Parte 9983) mentre nella fattispecie la pretesa azionata da concerne un debito scaduto, venuto ad esistenza in costanza di fallimento e dunque rientrante a tutti gli effetti nell'attivo fallimentare.
Il contratto di appalto prevedeva
7 La consegna provvisoria delle opere è avvenuta in data 30.7.2010 e il diritto alla restituzione delle trattenute è maturato decorsi 12 mesi, quindi nel luglio del 2011 in costanza di fallimento di
[...]
(dichiarato dal Tribunale di Milano il 18.11.2010) e di (dichiarato dal Controparte_8 CP_6 Tribunale di Milano il 21.4.2011): trattasi pertanto di posta attiva dei fallimenti – il cui attivo è stato ceduto senza eccezioni all'assuntrice (esclusa solo la disponibilità di cassa) – di cui opportunamente hanno dato atto gli esecutori dei concordati con gli atti integrativi del 19.11.2015 e del 28.4.2016 ad Parte avvenuta chiusura dei fallimenti in esito alla compiuta esecuzione dei concordati, la cui pretesa ha legittimamente fatto valere fin dal 2016 (cfr. diffide docc. 22, 23, 24 allegate al ricorso per d.i.)
La sentenza va quindi integralmente riformata nella parte in cui accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
7. L'APPELLO INCIDENTALE DI RI ON
RI ON si è costituito in appello con rituale comparsa di intervento quale successore a titolo particolare di ex art. 111 c.p.c. in virtù di fusione per incorporazione occorsa nel CP_1
2020 (cfr. visure CCIAA all. A).
Propone appello incidentale sulla dichiarata inammissibilità delle propria comparsa conclusionale in primo grado, declaratoria che assume contraria al principio della conservazione degli atti processuali, riproponendo, nel resto;
tutte le difese ed eccezioni formulate da in primo grado. CP_1
Il motivo è infondato.
Ultroneo è il richiamo al principio della conservazione degli atti nulli ex art. 159 c.p.c. essendo stata dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale di siccome non Controparte_2 provato l'evento successorio a titolo particolare (fusione per incorporazione) che ne avrebbe, in teoria, legittimato l'intervento ex art. 111 c.p.c.
Ad ogni modo, non ha interesse a dolersi della mancata considerazione del Controparte_2 proprio atto conclusivo in primo grado, in punto di diritto perché l'intervento in causa non era più ammissibile ex art. 268 c.p.c. ratione temporis vigente;
in punto di fatto poiché le difese che aveva Parte svolto, circa il difetto di titolarità del diritto in capo ad , sono state recepite nella sentenza gravata e ogni altra questione non è stata esaminata dal giudice di prime cure in ragione dell'assorbenza del Parte motivo di reiezione della pretesa di .
Piuttosto ora che è tempestivamente intervenuta in appello quale successore a titolo particolare di ex art. 111 c.p.c., RI ON può reiterare, come in effetti diffusamente CP_1 reitera, tutte le domande e contestazioni di , nella cui posizione è subentrata per effetto CP_1 della fusione per incorporazione, in primis i rilievi di inadempimento al contratto di appalto e in secondo luogo la domanda di manleva nei confronti di per il caso di accoglimento CP_12 Parte dell'appello di .
8 8. IL ME
La fondatezza dell'appello principale impone di riconsiderare l'intero merito del contenzioso, non esaminato dal primo giudice perché assorbito dalla declaratoria qui riformata.
All'uopo si valuta opportuno ridelineare le rispettive posizioni e le questioni di rilievo in fatto e diritto.
8.1 LE CONTRAPPOSTE POSIZIONI Parte
agiva quale assuntrice dei 2 concordati fallimentari delle società appaltatrici
[...]
(già ) e Ediltorno Costruzioni S.p.a. (fallite Controparte_8 Controparte_13 nel 2010 e nel 2011) – le cd. o le 2 – componenti dell'ATI affidataria dei lavori CP_5 CP_5 di costruzione del nuovo palacongressi di dalla committente CP_2 CP_1 con contratto di appalto del 2007; la prima, ,
[...] Controparte_8 capogruppo mandataria, la seconda, , mandante, insieme a (poi CP_6 Controparte_7
poi ) anch'essa mandante, integrata nell'ATI nel 2008. CP_4 Controparte_3
Parte In pratica, assuntrice dei concordati agiva in monitorio nei confronti della committente subentrando nella pretesa di restituzione delle trattenute a garanzia e per infortuni di spettanza delle 2 Torno applicate dalla committente all'ATI nei 26 SAL per tot. 884.496,96 (v. ricorso per decreto ingiuntivo).
L'opponente eccepiva l'inadempimento delle obbligazioni Controparte_1 dell'appalto per ritardo nella consegna dell'opera con pretesa di penale in compensazione e ulteriori danni per oltre 21 milioni di euro (già fatti valere con parallelo giudizio promosso nei cfr di per mancata esecuzione di opere contrattualmente previste e per CP_14 mancata esecuzione a regola d'arte; chiedeva la chiamata in causa di (già CP_3 CP_7 poi ) nei confronti della quale svolge domanda di manleva “stante la domanda di CP_4 pagamento già azionata nel giudizio R.G. 84/2012”. Parte L'opposta costituendosi eccepiva la carenza di legittimazione passiva (rectius inopponibilità) e comunque l'assenza di ogni responsabilità solidale quanto alle contestate inadempienze delle per l'automatica risoluzione ex lege di tutti i rapporti contrattuali CP_5 per effetto del fallimento e, comunque, che ogni relativa responsabilità per le contestate inadempienze contrattuali semmai era da attribuirsi a cui era stata demandata CP_7 l'esecuzione dei lavori e che aveva accettato di rispondere di tutte le penali eventualmente applicate dalla committente con l'accordo bonario integrativo del 4.7.2008, che in ogni caso la responsabilità delle doveva essere in proporzione alla quota di partecipazione pattuita CP_5 nell'accordo 4.7.2008 e pari al 10,6%, che nel merito delle contestate inadempienze valevano le difese di nel parallelo giudizio promosso da;
chiedeva la chiamata in CP_7 CP_1 causa di (già ) nei cui confronti svolgeva domanda “anche in via CP_3 CP_4 riconvenzionale” di ampissima manleva e garanzia, anche a titolo di risarcimento danni, in virtù di clausola contenuta in scrittura privata tra le e del 3.7.2008, nonché, CP_5 CP_7 comunque, la condanna al pagamento-restituzione ex 2033-2041 delle ritenute a garanzia per le quote di spettanza delle pretesa che aveva fatto valere per l'intero nel giudizio CP_5 CP_4 parallelo in via riconvenzionale.
La terza chiamata (già e prima ) eccepisce quanto alla chiamata in CP_3 CP_4 CP_7 causa da parte di , espressamente fondata sulla domanda di pagamento azionata da CP_1
nel parallelo giudizio promosso da per l'inadempimento del contratto, che CP_4 CP_1 nelle more del giudizio (in data 22.6.2018) era intervenuta transazione che prevedeva che
9 pagasse 6,650 milioni di euro a con espressa rinuncia reciproca ad ogni CP_1 CP_3 pretesa azionata, compresa la domanda riconvenzionale relative alle trattenute a garanzia. Parte Quanto alla chiamata in causa da parte di ne eccepiva l'inammissibilità per l'intervenuto Parte fallimento delle 2 e comunque l'infondatezza perché la scrittura richiamata da a CP_5 fondamento della chiamata in causa era mera proposta di transazione predisposta dalle componenti dell'ATI poi trasfusa il giorno successivo nell'accordo bonario del 4.7.2008 senza riproposizione della clausola di garanzia
8.2 L'ACCORDO Pt_5
L'ATI che ha contrattato con la committente era originariamente fra le 2 CP_1 CP_5 (cd ), avevano già stipulato con – quale capogruppo e mandataria CP_15 Pt_6 CP_7 di altra ATI con (cd ATI – un altro contratto (cd 2° contratto) CP_16 Parte_7 che prevedeva che le attività dell'appalto (ad eccezione di alcune secondarie) sarebbero state eseguite dalla insorte reciproche contestazioni (ritardi Parte_8 nell'esecuzione e riserve dell'impresa) intimava la risoluzione del contatto CP_1 all'ATI il 18.6.2008, cui seguiva la composizione delle reciproche posizioni con CP_5 l'accordo bonario del 4.7.2008, che prevedeva l'ingresso ufficiale di nell'ATI CP_7
(mandataria ) e la rinuncia della committente a far CP_17 Controparte_8 valere la risoluzione, con la riprogrammazione dei lavori, la specificazione delle quote di partecipazione e la suddivisione delle attività fra le componenti dell'ATI (sulla falsariga del 2° contratto).
L'accordo bonario prevedeva il termine inderogabile del 30.8.2009 per l'ultimazione dei lavori da parte dell' secondo cronoprogramma, anch'esso perentorio, a Parte_9 scadenze (milestones) intermedie.
Prevedeva espressamente e ribadiva più volte la solidarietà delle e di nei CP_5 CP_7 confronti della committente per la buona esecuzione delle opere, benchè la loro esecuzione fosse demandata a , essendo invece demandate alle prestazioni collaterali non CP_7 CP_5 strettamente esecutive (cfr. all. B dell'accordo bonario); prevedeva altresì che di eventuali penali per le opere facenti capo a rispondesse quest'ultima ferma la solidarietà delle CP_7
verso la committente, secondo la previsione dell'art. 8 (su cui infra) CP_5
8.3 IL GIUDIZIO PARALLELO
Nel 2012 agiva nei confronti di (già poi ) innanzi CP_1 CP_4 CP_7 CP_3 al Tribunale di Rimini (R.G.84/2012) per l'inadempimento al contratto di appalto reclamando la penale contrattuale per il ritardo nella consegna dell'opera e ulteriori danni per oltre 21 milioni di euro;
per parte sua avanzava domanda riconvenzionale per il totale delle CP_4 trattenute a garanzia (6.794.502,52) comprese le quote delle . CP_5
La causa era promossa dopo il fallimento delle 2 , dichiarato dal Tribunale di Milano in CP_5 data 18/23.11.2010 quanto alla mandataria e in data Controparte_8 21/22.4.2011 quanto alla mandante Ediltorno Costruzioni Spa.
La domanda era estesa a tutti i pretesi inadempimenti e ritardi esecutivi dopo il 4.7.2008 (accordo bonario e ingresso di nell'ATI) senza distinzione di lavorazioni né di epoca CP_7 di esecuzione né di quote di partecipazione.
Nulla è specificamente allegato circa la responsabilità “totalitaria” di per CP_4 Parte l'inadempimento dell' così come nulla allega circa la propria legittimazione a far CP_4 valere la pretesa restitutoria delle trattenute a garanzia anche per le quote di spettanza delle 2
, se non che a seguito del fallimento della mandataria sarebbe subentrata nel suo CP_5 CP_4 ruolo, assunto che va disatteso alla luce delle previsioni contrattuali.
10 Per l'eventualità di procedura concorsuale a carico delle imprese costituite in ATI, infatti, il contratto di appalto prevedeva:
Nulla di ciò è avvenuto in seguito al fallimento della mandataria , Controparte_8 d'altronde seguito, a stretto giro, dal fallimento della mandante;
il rapporto è, deve CP_6 ritenersi per accordo delle parti, semplicemente proseguito senza soluzione di continuità in capo all'unica impresa in bonis , che, peraltro, era l'impresa demandata alla esecuzione CP_4 delle opere con quota di partecipazione all'ATI dell'89,9% (cfr. all. B accordo bonario);
ha di fatto assunto il ruolo di unica impresa appaltatrice obbligata e avente diritto in CP_4 relazione alle posizioni soggettive scaturenti dal contratto di appalto.
Quanto alle 2 , l'intervenuto fallimento ha evidentemente determinato lo scioglimento CP_5 dell'ATI e del contratto di appalto in capo alle fallite, con la conseguenza che ogni eventuale pretesa della committente verso le fallite per le obbligazioni in tesi inadempiute fino al fallimento si sarebbe dovuta far valere in ambito concorsuale, ciò che non risulta agli atti di causa, avendo piuttosto la committente, come detto, intrapreso la via dell'azione giudiziale nei confronti dell'unica impresa dell'ATI ancora in bonis e dunque solvibile.
In altre parole, ciò che rileva agli effetti del presente contenzioso è che nessuna pretesa è stata fatta valere dalla committente per l'inadempimento al contratto di appalto nei CP_1 confronti delle procedure concorsuali delle 2 : la valutazione di convenienza della CP_5 committente in conseguenza del fallimento delle 2 è stata, coerentemente con quella di CP_5 proseguire il rapporto sostanziale con , di agire esclusivamente nei confronti di CP_4 quest'ultima per l'inadempimento del contratto di appalto, in quanto unica impresa dell'ATI ancora in bonis e dunque solvibile.
8.4 LA TRANSAZIONE NELLA CAUSA PARALLELA
E' pacifico che con transazione del 22.6.2018 e (già ) hanno CP_1 CP_3 CP_4 transatto le reciproche pretese fatte valere nel giudizio parallelo di cui al paragrafo che precede.
Detta transazione, come ovvio, vincola esclusivamente le parti contraenti e non è opponibile Parte ai terzi, in primis che è estranea a quel contenzioso e la cui pretesa, quindi, resta impregiudicata dalla transazione.
Fra le parti la transazione ha valenza tombale di ogni pretesa fatta valere in causa:
11 ha disposto del diritto al risarcimento conseguente Parte_10 all'inadempimento del contratto di appalto, azionato unicamente nei confronti di , come CP_4 detto unico soggetto solvibile in conseguenza del fallimento delle 2 , per parte CP_5 CP_3 sua, ha certamente disposto del suo diritto alla restituzione delle trattenute a garanzia.
Ciò rileva, come si vedrà, nel presente contenzioso, quanto alla chiamata in causa del terzo da parte di . CP_3 CP_1
8.5 L'INADEMPIMENTO ECCEPITO DA (e da in CP_1 Controparte_2 appello)
contestava in primo grado, e qui contesta la pretesa di CP_1 Controparte_2 Parte
eccependo l'inadempimento già prospettato nella causa parallela nei confronti di CP_4 (R.G. 84/2012).
Pare evidente alla Corte che il preteso inadempimento di quale unica impresa CP_4 sopravvissuta allo scioglimento dell'ATI e del contratto di appalto quanto alle 2 non CP_5 Parte possa essere contrapposto alla pretesa di , che non solo è soggetto estraneo a tutta la vicenda contrattuale ma è titolare di un credito restitutorio per averlo acquisito unitamente all'attivo fallimentare di cui è divenuta titolare per effetto dell'omologa del concordato.
L'assuntore con cessione dei beni compresi nell'attivo fallimentare (cfr. art. 124 L.F.), infatti, non succede al fallito o al curatore bensì alla massa ed è legittimato a liquidare per proprio conto le attività fallimentari e a perseguire i debitori del fallimento (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 6097 del 17.10.1986). Parte Nella fattispecie, non è subentrata alle fallite ma ha agito quale avente causa, per effetto dell'omologa del concordato, dalle procedura di tutti i beni dell'attivo fallimentare;
dunque fa valere un diritto proprio acquisito perchè ricompreso nell'attivo fallimentare delle procedure, di regola comprensivo di beni mobili e immobili, liquidità e crediti salvo eccezioni, nella fattispecie comprensivo del credito restitutorio delle trattenute a garanzia maturato nei confronti della committente in costanza di procedure concorsuali e così entrato a CP_1 far parte della massa attiva trasferita all'assuntore per effetto del concordato omologato.
All'assuntore pertanto non sono opponibili le eccezioni fondate sull'inadempimento al contratto di appalto.
A fortiori non può essere fatta valere nei confronti dell'assuntore la solidarietà delle 2 CP_5 per le obbligazioni di come delineata nell'accordo bonario CP_7
12 non solo perché l'ATI si era già dissolta con il fallimento della mandataria CP_8
(18.11.2010) e a stretto giro dell'altra mandante (21.4.2011) ma
[...] CP_6 soprattutto perché i fallimenti sono antecedenti alla causa parallela promossa da CP_1 nei confronti di che non a caso, come sopra spiegato, agisce in via diretta solo nei CP_7 confronti dell'unica impresa in bonis, e dunque solvibile, sopravvissuta al dissolvimento dell'ATI.
Ad ogni modo, l'eventuale corresponsabilità delle per la solidarietà nell'ATI doveva, CP_5 semmai, essere fatta valere nell'ambito delle procedure fallimentari, con effetto anche verso il successivo assuntore del concordato, ciò che, come detto, non emerge in atti e documenti di Parte causa, né è allegato da allorchè ripropone ad le eccezioni di inadempimento CP_1 fondate sul rapporto sostanziale.
Le eccezioni e difese svolte da pertanto, sono inopponibili Controparte_2 all'assuntore dei concordati e di conseguenza non sono idonee a scalfire in alcun modo la Parte legittima pretesa di .
8.6 LA CHIAMATA IN GARANZIA DI ENGIE
La chiamata da parte di era a manleva “stante la domanda di pagamento già CP_1 azionata nel giudizio R.G. 84/2012”, lamentando la committente che avendo CP_4 Parte domandato nella causa parallela la totalità delle ritenute a garanzia, con la domanda di sarebbe esposta, in parte qua cioè per le ritenute a garanzia spettanti alle 2 a doppia CP_5 pretesa per lo stesso titolo nei confronti di due soggetti diversi.
Chiedeva, pertanto, di essere tenuta indenne da nell'ipotesi di accoglimento anche CP_3 Parte solo parziale della domanda di;
richiamava la premessa della transazione secondo cui non rinuncerà alla chiamata in causa di Controparte_1 CP_3 nel giudizio R.G. 30/2018”.
[...]
Parte Va ribadito che la transazione non è opponibile ad sicchè non è utile la chiamata in causa di al dichiarato fine di contrastarne la pretesa. CP_3
Quanto alla necessità di cautelarsi di fronte alla duplicazione di pretesa da parte di due soggetti diversi, è evidente che intervenuta la transazione tombale con , la chiamata in CP_3 causa perde ogni utilità e viene meno l'interesse alla chiamata in garanzia nel presente Parte contenzioso;
si aggiunga, da un punto di vista sostanziale, che il titolo di a pretendere le trattenute a garanzia di spettanza delle è affatto diverso da quello di fatto CP_5 CP_7 valere nel giudizio parallelo, sicchè non ha alcuna ragione di rivalersi su CP_1 CP_3
13 Parte per l'eventuale quota di trattenute dovute ad quale assuntrice dei beni compresi negli attivi fallimentari.
Dunque la manleva verso va rigettata. CP_3
Parte La chiamata di da parte di , invece, si fonda sulla ampia clausola di manleva- CP_3 garanzia contenuta nella scrittura privata del 3.7.2008 fra le 3 componenti dell'ATI
[...]
del seguente tenore Pt_11
Parte L'accoglimento della pretesa di e l'inopponibilità alla medesima delle eccezioni di inadempimento, sono assorbenti rispetto ad ogni questione concernente detta chiamata a garanzia, che si manifesta superata, così come è superata, per le stesse ragioni, ogni ulteriore Parte domanda proposta da nei confronti di (ex art. 2033-2041 c.c.). CP_3
9. LA STATUIZIONE DI NN
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio che non rivive in caso di riforma in sede di gravame della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 11874 del 16.8.2024).
Pertanto, in riforma della gravata sentenza, e CP_1 Controparte_2 quest'ultima quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. della precedente per effetto di Parte fusione per incorporazione, vanno dichiarate tenute e condannate in solido fra loro a pagare ad la somma già azionata con il decreto ingiuntivo revocato, oltre interessi come da dispositivo decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento monitorio.
10.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di e di CP_1 Controparte_2
La liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di
14 giudizio, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa (superiore ad € 520.000,00) e di congruo aumento ex art. 6 D.M. cit., con riduzione del 50% del compenso per la fase istruttoria di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.; la liquidazione delle spese del primo grado è comprensiva delle spese della fase monitoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...] di quale successore ex art. 111 Parte_3 Controparte_2 c.p.c. di e di già Parte_3 Controparte_3 CP_4
con atto di appello notificato in data 14.6.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.11.2022, Controparte_2 rigettata ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, nella contumacia di
[...] osì provvede: Controparte_1
DICHIARA la contumacia di Controparte_1 in accoglimento dell'appello principale ed in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Rimini n. 435/2022 pubblicata il 10.5.2022:
DICHIARA TENUTE e NN e Controparte_2 Parte_3 in persona dei rispettivi l.r.p.t. a pagare in solido fra loro ad
[...] [...]
in persona del l.r.p.t. la somma di Parte_1
€ 884.496,95, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dal 24.11.2017 sino all'effettivo soddisfo;
NN e in persona dei Controparte_2 Controparte_1 rispettivi l.r.p.t. in solido fra loro al rimborso in favore di
[...]
in persona del l.r.p.t. delle spese di lite di entrambi Parte_1 i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 870,00 per esborsi ed in € 27.426,95 per compenso di avvocato e per il presente grado in € 2.556,00 per esborsi ed in € 22.332,70 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 26.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1076/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. CRISI ALBERTO con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1 studio in NAPOLI VIA DEL PARCO MARGHERITA 93 APPELLANTE contro
( Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) contumace
[...] P.IVA_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. BOLDRINI Controparte_2 P.IVA_3 CO e dall'Avv. DE SIO SERGIO con domicilio eletto nello studio dell'Avv. BOLDRINI CO in BOLOGNA VIA FARINI 3
GIÀ (C.F. rappresentato e difeso Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_4 dall'Avv. D'ALESSIO ANTONIO con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA VIA MONTE ZEBIO 19
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 438/2022
DEL TRIBUNALE DI RI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 11.2.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
Per l'appellante: [“In rito:
[…] ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., disporsi l'inammissibilità e, quindi, lo stralcio:
1 • del nuovo documento prodotto e richiamato nell'avversa comparsa sub “ALL. B – pec: ed CP_5
del 22.06.2022”; CP_6
• del medesimo nuovo documento riprodotto dalla appellata per intero e Controparte_2 testualmente anche nelle pagine nn. 5, 25, 33 e 37 della comparsa di costituzione risposta;
a) ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., disporsi lo stralcio e la declaratoria di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di tutte le difese ed eccezioni, anch'esse nuove, sviscerate dall'appellata per la prima volta, in più parti della comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta e che si fondano unicamente sull'indebita ed inammissibile produzione documentale di cui al capo sub a) che precede. b) In ogni caso in totale ed integrale riforma ed annullamento della sentenza impugnata: in accoglimento dei motivi di appello illustrati nell'atto introduttivo, riformare ed annullare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 435/2022 del 07.05.2022, pubblicata in data 10.05.2022; c) emettere ogni provvedimento di legge ritenuto opportuno e necessario all'integrale riforma ed annullamento della sentenza oggetto della presente impugnazione;
d) dichiarare, ex art. 167, co. 2, c.p.c., la tardività/decadenza e, quindi, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'eccezione della circa una Controparte_2 presunta carenza di titolarità attiva della nei fatti di causa;
Parte_1 e) rigettare, in ogni caso, tutte le eccezioni, domande, deduzioni e conclusioni rassegnate in atti sia dalle società odierne appellate in causa, in quanto integralmente infondate e pretestuose;
f) dichiarare integralmente valido ed efficace, nonchè confermare il decreto ingiuntivo n. 1939/2017 del Tribunale di Rimini, emesso in data 19.10.2017, pubblicato nel PCT in data 24.11.2017 e notificato in data 24.11.2017, condannando, la società Controparte_2 (già al pagamento in favore della della somma di Controparte_1 Parte_1
€uro 884.496,05, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese, competenze di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA, come liquidate nel menzionato decreto ingiuntivo g) i) ai sensi dell'articolo 7), sub 7.1, della scrittura privata del 03.07.2008, condannare la
[...]
(già e poi , a tenere indenne, CP_3 Controparte_7 Controparte_4 garantire ed a risarcire ogni costo e/o danno, diretto o indiretto, e/o pretesa che la società dovesse subire nei confronti società della (già Parte_1 Controparte_2 [...]
, con riferimento anche ad ogni e qualsivoglia onere, responsabilità, Controparte_1 titolo, ragione, causa e/o penale che dovesse subire, sia direttamente che in virtù del vincolo di solidarietà passiva conseguente alla partecipazione all'ATI della sua dante causa , CP_5 nei confronti della medesima società appellata in ragione della Transazione del 04.07.2008 e/o del Contratto Principale;
h) condannare in via solidale, la società (già Controparte_2 Controparte_1
e la e/o di quella, tra queste, ritenuta direttamente e/o
[...] Controparte_3 indirettamente legittimata e responsabile nei fatti di causa, al pagamento/restituzione/risarcimento in favore della del complessivo importo di Parte_1
€uro #884.496,05# ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c. e/o, in via alternativa e concorrente, dell'art. 2041 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., oltre interessi da liquidarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 l D.lgs. n. 231 del 09.10.2002 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese, competenze di lite, spese generali, IVA e CPA;
i) in ogni caso, condannare, in via solidale, la società (già Controparte_2 [...]
e la e/o di quella, tra queste, ritenuta direttamente e/o Controparte_1 Controparte_3 indirettamente legittimata e responsabile nei fatti di causa, al pagamento dei maggiori o minori importi e/o di quelle diverse somme che l'adito Giudicante accerterà all'esito del presente giudizio, ovvero, che riterrà, comunque, equo riconoscere alla anche Parte_1 ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, spese e competenze di lite, spese generali, IVA e CPA;
2 In via istruttoria: l) rigettare tutti i mezzi istruttori articolati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., dalla società (già Controparte_2 Controparte_1
m) qualora ritenuto opportuno e necessario, ammettersi i mezzi istruttori articolati dalla Parte_1 nella seconda e terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.. In ogni caso, condannare la società (già e/o la Controparte_2 Controparte_1 e/o entrambe in solido, al pagamento delle spese e competenze del primo e Controparte_3 presente secondo grado giudizio e di quello della fase monitoria, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per fatto anticipo.”
Per l'appellato S.R.L.: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione e così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE:
- 1.A: rigettare l'appello proposto da Parte_1
(COD. FISC. E P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e l.r.
[...] P.IVA_1 pro tempore, Sig. e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 435/2022 Parte_2 resa del Tribunale di Rimini;
2) IN VIA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE CONDIZIONATA ALL'ACCOGLIMENTO DELL'AVVERSO APPELLO PRINCIPALE:
- 2.A, nei confronti di : Parte_1 previa ogni declaratoria circa la titolarità del credito, per i motivi esposti in narrativa rigettare l'avversa domanda stante l'insussistenza del credito azionato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
- 2.B, nei confronti di : Parte_1 in subordine rigettare la domanda, sempre con revoca del decreto opposto in forza dell'eccezione riconvenzionale di compensazione svolta dall'opponente,
- 2.C, nei confronti di in ulteriore estremo subordine - in caso di Controparte_3 accoglimento anche solo parziale della domanda - accertare e dichiarare il diritto della
[...] (ora ad essere tenuti completamente indenne Controparte_1 Controparte_2 stante la domanda di pagamento già azionata nel giudizio R.G. 84/2012. Controparte_3
Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato IÀ “… richiama, in questa sede, Controparte_3 Controparte_4 integralmente le conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta versata in Part insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale propoto da e dell'appello incidentale, per la parte che riguarda proposto dalla CP_3 Controparte_2 chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini n. 435/2022 e riproponendo in ogni caso ex art. 346 c.p.c.. le domande, eccezioni e difese tutte formulate in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari”
3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.438 del 07/05/2022 il Tribunale di Rimini in accoglimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da (nel prosieguo anche solo Parte_3
) nei confronti di (nel CP_1 Parte_1 Parte prosieguo anche solo ) e nei confronti di (nel prosieguo anche solo Controparte_3 Parte
) revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da quale assuntrice dei concordati proposti nei CP_3 fallimenti di e di (nel prosieguo Controparte_8 Controparte_9 congiuntamente anche solo o le 2 per il pagamento della somma di € 884.496,95 oltre CP_5 CP_5 interessi e spese del monitorio, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia e per infortuni concernenti contratto di appalto per la progettazione e costruzione del nuovo Palacongressi di CP_2 Parte sottoscritto il 9.10.2007 tra la committente e la omposta dalle 2 ; alla revoca CP_1 CP_5 Parte del decreto seguiva condanna dell'opposta alle spese secondo soccombenza in favore dell'opponente e della terza chiamata . CP_1 CP_3
2.
Osservava il primo giudice che era inammissibile la comparsa conclusionale di
[...] di cui non risultava la legittimazione quale incorporante di e che Controparte_2 CP_1 parte opposta non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato in monitorio.
In particolare, premesso che spettava all'attore allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio quale elemento costitutivo della domanda, salvo il riconoscimento da parte del convenuto, che nella fattispecie le ragioni oppositive di non integravano CP_1
Parte riconoscimento implicito della titolarità attiva in capo ad del credito azionato in monitorio e, pertanto, che la relativa verifica poteva essere compiuta d'ufficio dal Tribunale;
che in base all'art. 124, 4° co. L.F. il trasferimento all'assuntore delle azioni facenti capo alla massa richiede che nel decreto di omologa vi sia la specifica indicazione della pretesa, che nella fattispecie nel decreto di omologa del 31.12.2014 non era indicata la pretesa né l'azione giudiziale da intraprendere, né vi era la possibilità di ritenere implicita la pretesa sostanziale data la analitica e specifica indicazione dei rapporti trasferiti, che il decreto di omologa è il titolo che regola il trasferimento dei rapporti dalla fallita alla assuntrice e suggella in atto giudiziale l'atto privatistico proposta concordataria approvata,
Parte che nella fattispecie non rilevavano gli atti ricognitivi in favore di successivi al decreto di
Parte omologa, che dunque andava esclusa la titolarità attiva in capo ad del credito azionato in monitorio;
che conseguentemente era assorbita la domanda riconvenzionale di manleva svolta da
Parte
nei confronti di . CP_3
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.6.2022 Parte_1 ppellava innanzi a questa Corte formulando n. 6 motivi e riproponendo
[...] le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado e non vagliate dal primo giudice perché Parte implicitamente assorbite dal ritenuto difetto di titolarità attiva di .
Con comparsa depositata in data 2.11.2022 si costituiva quale Controparte_2 successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. a seguito di fusione per incorporazione di
[...] interponendo appello incidentale condizionato sulla base di 1 motivo e Controparte_1 riproponendo le difese, eccezioni e domande come svolte dalla sua dante causa e rimaste CP_1 assorbite.
4 Ritualmente costituita parte appellata (già terza chiamata in primo grado) Controparte_10 chiedeva dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi in quanto infondato tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale e confermarsi integralmente la sentenza gravata;
in subordine riproponeva ex art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni e difese proposte in primo grado e non esaminate.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva con ordinanza collegiale del 22.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza dell'11.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
Va dichiarata la contumacia di arte convenuta in primo grado Controparte_1 e non costituita in appello perché fusa per incorporazione in Controparte_11
[...]
4.
[...]
Parte Con il primo motivo si duole che il primo giudice, pur avendo correttamente dichiarato inammissibile la comparsa conclusionale di abbia ritenuto la sua carenza di Controparte_2 titolarità attiva del rapporto sul presupposto che la questione fosse rilevabile d'ufficio siccome afferente al merito.
Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia “incautamente” richiamato il principio affermato da Cass. Sez. Un. 2951 del 16.2.2016 per cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” perché nella fattispecie, per come svolto da il rilievo non consisterebbe in mera difesa ma in vera e propria eccezione in Controparte_2 senso stretto come tale soggetta a decadenza ex art. 167 co. 2 c.p.c. che invece avrebbe precisato che “quando come nella fattispecie si verte ini merito di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la relativa questione attiene al merito della causa ed, in quanto tale, la sua carenza NON può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice”. (cfr. atto di appello, aff. 9).
Il motivo è infondato.
Pare a questa corte che l'appellante abbia erroneamente interpretato il principio affermato da Cass. Sez. Un. cit., consolidato in sede di legittimità e merito (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 11.9.2024 n. 24375, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n.10435, Trib. Napoli Sez. II 18.2.2025 n. 1733) secondo cui non solo la titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicchè la carenza di titolarità può essere negata dal convenuto con una mera difesa in ogni stato e grado del giudizio senza incorrere in decadenza ex art. 167 /2 co. c.p.c., ma la relativa questione può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Dunque bene ha fatto il primo giudice, ritenendo non preclusive le difese svolte da CP_1 siccome non conferenti alla questione, a sollevare d'ufficio il rilievo di carenza di titolarità attiva del Parte rapporto in capo ad .
5. Parte Con il secondo motivo si duole ancora della ritenuta carenza di titolarità del rapporto sostanziale sotto il diverso profilo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che CP_1 non avesse svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità del diritto in capo all'opposta.
5 Il motivo è infondato perché la questione è mal posta.
Il primo giudice svolge l'argomento per arrivare a dire che può sollevare d'ufficio il rilievo di difetto Parte di titolarità del diritto in capo ad , dando importanza ad un passaggio di Cass. sez. Un. cit. il cui senso era che l'attore essendo tenuto ad allegare e provare la propria titolarità della posizione soggettiva, va esente da tale onere se la sua titolarità è riconosciuta dal convenuto o comunque questi non svolge difese incompatibili con l'assunto di titolarità.
Se come sostiene l'appellante, non aveva contestato la sua titolarità (o addirittura aveva CP_1 Parte Parte manifestamente riconosciuto la titolarità attiva in capo ad ) ciò implica semplicemente che non era onerata della relativa prova, ma non che il giudice non potesse rilevare d'ufficio la carenza di titolarità.
Se invece, come pare, con questo motivo l'appellante sostiene che il primo giudice non poteva e non Parte doveva procedere d'ufficio a verificare la titolarità attiva in capo ad del credito derivante dalle trattenute in garanzia perché, in tesi, ammessa e riconosciuta pacificamente da , va ribadito CP_1 che la titolarità attiva del rapporto sostanziale attiene al merito e non alla legittimazione ad agire (questa sì eccezione in senso stretto) e il rilievo d'ufficio della sua carenza non è subordinato alla tempestiva allegazione di parte.
Tutto il resto, di questo motivo, afferente alle contestazioni di inadempimento che ha fatto CP_1 Parte per contrastare la domanda di , non hanno rilevanza sulla questione del difetto di titolarità del Parte diritto in capo ad .
6.
Con il terzo e il quarto motivo, da trattarsi unitariamente per la stretta correlazione logica, l'appellante si duole della ritenuta carenza di titolarità del credito azionato in monitorio sotto i diversi profili affrontati dal primo giudice: la non inclusione del credito nei decreti di omologa, la qualificazione della pretesa come azione di pertinenza della massa ex art. 124 L.F. e la valutazione della valenza degli “atti ricognitivi” successivi all'omologa.
In particolare sostiene che con i decreti di omologa è stato trasferito all'assuntore l'intero attivo delle due procedure fallimentari, comprensivo delle ritenute a garanzia di spettanza delle 2 , che i CP_5 decreti di omologa vanno interpretati non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione, che gli atti ricognitivi avevano valenza appunto meramente ricognitiva di un trasferimento già avvenuto, che l'assuntore del concordato non succede al fallito o al curatore del fallimento ma è legittimato a liquidare per proprio conto le attività fallimentari e a perseguire i debitori del fallito.
I motivi sono fondati. Parte La sentenza decide sulla carenza di titolarità del diritto in capo ad sulla base di una interpretazione delle risultanze di causa parziale, rigida e pregiudiziale.
In primis osserva la Corte che il primo giudice nell'affermare che il credito per cui è causa non sarebbe ricompreso nei rapporti sostanziali e processuali trasferiti all'assuntore, fa riferimento esclusivamente al decreto di omologa del 4/31.12.2014 nel fallimento Torno Global Contracting s.r.l. (doc. 2 opposta) e non al decreto di omologa del 2/13.10.2014 nel fallimento Ediltorno Costruzioni s.p.a. (doc. 5 opposta) che difatti non contiene alcuna specifica e analitica individuazione dei rapporti trasferiti, limitandosi ad enunciare che “l'omologa comporterà la cessione all'assuntore di tutti i valori … che costituiscono l'attivo della procedura”, sicchè le valutazioni espresse circa la perimetrazione dei rapporti trasferiti data la specifica e analitica individuazione, semmai, è da riferire al solo decreto di omologa del concordato proposto nel fallimento . Controparte_8
6 Ma oltre a ciò va disatteso l'argomento del primo giudice secondo cui siccome della pretesa concernente le ritenute a garanzia non è fatta menzione nell'omologa del 31.12.2014 il relativo credito non sarebbe stato trasferito all'assuntore.
In linea generale va affermato quanto segue.
Il decreto di omologa-sentenza di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, disciplinato dall' art. 124 L.F. ha effetti costitutivi del trasferimento della proprietà dei beni dell'attivo, salvo che non sia previsto diversamente;
vale a dire che il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione e l'effetto traslativo in capo al terzo assuntore si produce di regola immediatamente, così come di regola il concordato fallimentare con cessione dell'attivo al terzo assuntore è globale, in difetto di espressa eccezione nei patti concordatari.
Nella fattispecie non è dato individuare eccezioni alle suddette regole, non dedotte da chi vi aveva interesse e non evincibili dagli atti e documenti di causa (non sono neppure prodotte le proposte concordatarie); anzi a quanto consta dai documenti di causa (segnatamente atti ricognitivi docc. 16 e Parte 17 prodotti in monitorio) le proposte di concordato prevedevano che acquisisse tutti i rapporti attivi delle escluse solo le disponibilità di cassa, sicchè non v'è ragione di escludere dal CP_5 perimetro dall'attivo fallimentare delle due procedure trasferito all'assuntore per effetto dell'omologa dei concordati le trattenute a garanzia di spettanza delle fallite.
In particolare quanto all'omologa del concordato nel fallimento , non è Controparte_8 Parte significativa dell'esclusione del diritto di l'elencazione contenuta nel decreto di omologa del 31.12.2014, per la semplice ragione che tale elencazione non è esaustiva come espressamente chiarito nel provvedimento:
Va dunque affermato che i decreti-sentenze di omologazione de quibus, coperti da giudicato formale e sostanziale, determinano il trasferimento senza alcuna riserva o limitazione in capo all'assuntrice Parte
di tutto l'attivo fallimentare dei due fallimenti delle , comprensivi della pretesa restitutoria CP_5 delle trattenute a garanzia di competenza delle fallite, per le quali non consta che i patti concordatari (proposta e omologa) avessero introdotto eccezione alla regola generale del trasferimento al terzo assuntore di tutti i rapporti attivi delle 2 . CP_5
Di conseguenza gli atti ricognitivi non hanno alcuna valenza costitutiva di diritti già trasferiti per effetto dei decreti-sentenze di omologa.
Nè si tratta di un'azione di pertinenza della massa ex art. 124 L.F. ma di un credito facente parte dell'attivo fallimentare trasferito all'assuntore.
Le azioni di pertinenza della massa sono quelle dirette alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica nell'interesse di tutti i creditori, aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo (cfr. Cassazione civile , sez. I, 20/04/2017, n. Parte 9983) mentre nella fattispecie la pretesa azionata da concerne un debito scaduto, venuto ad esistenza in costanza di fallimento e dunque rientrante a tutti gli effetti nell'attivo fallimentare.
Il contratto di appalto prevedeva
7 La consegna provvisoria delle opere è avvenuta in data 30.7.2010 e il diritto alla restituzione delle trattenute è maturato decorsi 12 mesi, quindi nel luglio del 2011 in costanza di fallimento di
[...]
(dichiarato dal Tribunale di Milano il 18.11.2010) e di (dichiarato dal Controparte_8 CP_6 Tribunale di Milano il 21.4.2011): trattasi pertanto di posta attiva dei fallimenti – il cui attivo è stato ceduto senza eccezioni all'assuntrice (esclusa solo la disponibilità di cassa) – di cui opportunamente hanno dato atto gli esecutori dei concordati con gli atti integrativi del 19.11.2015 e del 28.4.2016 ad Parte avvenuta chiusura dei fallimenti in esito alla compiuta esecuzione dei concordati, la cui pretesa ha legittimamente fatto valere fin dal 2016 (cfr. diffide docc. 22, 23, 24 allegate al ricorso per d.i.)
La sentenza va quindi integralmente riformata nella parte in cui accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
7. L'APPELLO INCIDENTALE DI RI ON
RI ON si è costituito in appello con rituale comparsa di intervento quale successore a titolo particolare di ex art. 111 c.p.c. in virtù di fusione per incorporazione occorsa nel CP_1
2020 (cfr. visure CCIAA all. A).
Propone appello incidentale sulla dichiarata inammissibilità delle propria comparsa conclusionale in primo grado, declaratoria che assume contraria al principio della conservazione degli atti processuali, riproponendo, nel resto;
tutte le difese ed eccezioni formulate da in primo grado. CP_1
Il motivo è infondato.
Ultroneo è il richiamo al principio della conservazione degli atti nulli ex art. 159 c.p.c. essendo stata dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale di siccome non Controparte_2 provato l'evento successorio a titolo particolare (fusione per incorporazione) che ne avrebbe, in teoria, legittimato l'intervento ex art. 111 c.p.c.
Ad ogni modo, non ha interesse a dolersi della mancata considerazione del Controparte_2 proprio atto conclusivo in primo grado, in punto di diritto perché l'intervento in causa non era più ammissibile ex art. 268 c.p.c. ratione temporis vigente;
in punto di fatto poiché le difese che aveva Parte svolto, circa il difetto di titolarità del diritto in capo ad , sono state recepite nella sentenza gravata e ogni altra questione non è stata esaminata dal giudice di prime cure in ragione dell'assorbenza del Parte motivo di reiezione della pretesa di .
Piuttosto ora che è tempestivamente intervenuta in appello quale successore a titolo particolare di ex art. 111 c.p.c., RI ON può reiterare, come in effetti diffusamente CP_1 reitera, tutte le domande e contestazioni di , nella cui posizione è subentrata per effetto CP_1 della fusione per incorporazione, in primis i rilievi di inadempimento al contratto di appalto e in secondo luogo la domanda di manleva nei confronti di per il caso di accoglimento CP_12 Parte dell'appello di .
8 8. IL ME
La fondatezza dell'appello principale impone di riconsiderare l'intero merito del contenzioso, non esaminato dal primo giudice perché assorbito dalla declaratoria qui riformata.
All'uopo si valuta opportuno ridelineare le rispettive posizioni e le questioni di rilievo in fatto e diritto.
8.1 LE CONTRAPPOSTE POSIZIONI Parte
agiva quale assuntrice dei 2 concordati fallimentari delle società appaltatrici
[...]
(già ) e Ediltorno Costruzioni S.p.a. (fallite Controparte_8 Controparte_13 nel 2010 e nel 2011) – le cd. o le 2 – componenti dell'ATI affidataria dei lavori CP_5 CP_5 di costruzione del nuovo palacongressi di dalla committente CP_2 CP_1 con contratto di appalto del 2007; la prima, ,
[...] Controparte_8 capogruppo mandataria, la seconda, , mandante, insieme a (poi CP_6 Controparte_7
poi ) anch'essa mandante, integrata nell'ATI nel 2008. CP_4 Controparte_3
Parte In pratica, assuntrice dei concordati agiva in monitorio nei confronti della committente subentrando nella pretesa di restituzione delle trattenute a garanzia e per infortuni di spettanza delle 2 Torno applicate dalla committente all'ATI nei 26 SAL per tot. 884.496,96 (v. ricorso per decreto ingiuntivo).
L'opponente eccepiva l'inadempimento delle obbligazioni Controparte_1 dell'appalto per ritardo nella consegna dell'opera con pretesa di penale in compensazione e ulteriori danni per oltre 21 milioni di euro (già fatti valere con parallelo giudizio promosso nei cfr di per mancata esecuzione di opere contrattualmente previste e per CP_14 mancata esecuzione a regola d'arte; chiedeva la chiamata in causa di (già CP_3 CP_7 poi ) nei confronti della quale svolge domanda di manleva “stante la domanda di CP_4 pagamento già azionata nel giudizio R.G. 84/2012”. Parte L'opposta costituendosi eccepiva la carenza di legittimazione passiva (rectius inopponibilità) e comunque l'assenza di ogni responsabilità solidale quanto alle contestate inadempienze delle per l'automatica risoluzione ex lege di tutti i rapporti contrattuali CP_5 per effetto del fallimento e, comunque, che ogni relativa responsabilità per le contestate inadempienze contrattuali semmai era da attribuirsi a cui era stata demandata CP_7 l'esecuzione dei lavori e che aveva accettato di rispondere di tutte le penali eventualmente applicate dalla committente con l'accordo bonario integrativo del 4.7.2008, che in ogni caso la responsabilità delle doveva essere in proporzione alla quota di partecipazione pattuita CP_5 nell'accordo 4.7.2008 e pari al 10,6%, che nel merito delle contestate inadempienze valevano le difese di nel parallelo giudizio promosso da;
chiedeva la chiamata in CP_7 CP_1 causa di (già ) nei cui confronti svolgeva domanda “anche in via CP_3 CP_4 riconvenzionale” di ampissima manleva e garanzia, anche a titolo di risarcimento danni, in virtù di clausola contenuta in scrittura privata tra le e del 3.7.2008, nonché, CP_5 CP_7 comunque, la condanna al pagamento-restituzione ex 2033-2041 delle ritenute a garanzia per le quote di spettanza delle pretesa che aveva fatto valere per l'intero nel giudizio CP_5 CP_4 parallelo in via riconvenzionale.
La terza chiamata (già e prima ) eccepisce quanto alla chiamata in CP_3 CP_4 CP_7 causa da parte di , espressamente fondata sulla domanda di pagamento azionata da CP_1
nel parallelo giudizio promosso da per l'inadempimento del contratto, che CP_4 CP_1 nelle more del giudizio (in data 22.6.2018) era intervenuta transazione che prevedeva che
9 pagasse 6,650 milioni di euro a con espressa rinuncia reciproca ad ogni CP_1 CP_3 pretesa azionata, compresa la domanda riconvenzionale relative alle trattenute a garanzia. Parte Quanto alla chiamata in causa da parte di ne eccepiva l'inammissibilità per l'intervenuto Parte fallimento delle 2 e comunque l'infondatezza perché la scrittura richiamata da a CP_5 fondamento della chiamata in causa era mera proposta di transazione predisposta dalle componenti dell'ATI poi trasfusa il giorno successivo nell'accordo bonario del 4.7.2008 senza riproposizione della clausola di garanzia
8.2 L'ACCORDO Pt_5
L'ATI che ha contrattato con la committente era originariamente fra le 2 CP_1 CP_5 (cd ), avevano già stipulato con – quale capogruppo e mandataria CP_15 Pt_6 CP_7 di altra ATI con (cd ATI – un altro contratto (cd 2° contratto) CP_16 Parte_7 che prevedeva che le attività dell'appalto (ad eccezione di alcune secondarie) sarebbero state eseguite dalla insorte reciproche contestazioni (ritardi Parte_8 nell'esecuzione e riserve dell'impresa) intimava la risoluzione del contatto CP_1 all'ATI il 18.6.2008, cui seguiva la composizione delle reciproche posizioni con CP_5 l'accordo bonario del 4.7.2008, che prevedeva l'ingresso ufficiale di nell'ATI CP_7
(mandataria ) e la rinuncia della committente a far CP_17 Controparte_8 valere la risoluzione, con la riprogrammazione dei lavori, la specificazione delle quote di partecipazione e la suddivisione delle attività fra le componenti dell'ATI (sulla falsariga del 2° contratto).
L'accordo bonario prevedeva il termine inderogabile del 30.8.2009 per l'ultimazione dei lavori da parte dell' secondo cronoprogramma, anch'esso perentorio, a Parte_9 scadenze (milestones) intermedie.
Prevedeva espressamente e ribadiva più volte la solidarietà delle e di nei CP_5 CP_7 confronti della committente per la buona esecuzione delle opere, benchè la loro esecuzione fosse demandata a , essendo invece demandate alle prestazioni collaterali non CP_7 CP_5 strettamente esecutive (cfr. all. B dell'accordo bonario); prevedeva altresì che di eventuali penali per le opere facenti capo a rispondesse quest'ultima ferma la solidarietà delle CP_7
verso la committente, secondo la previsione dell'art. 8 (su cui infra) CP_5
8.3 IL GIUDIZIO PARALLELO
Nel 2012 agiva nei confronti di (già poi ) innanzi CP_1 CP_4 CP_7 CP_3 al Tribunale di Rimini (R.G.84/2012) per l'inadempimento al contratto di appalto reclamando la penale contrattuale per il ritardo nella consegna dell'opera e ulteriori danni per oltre 21 milioni di euro;
per parte sua avanzava domanda riconvenzionale per il totale delle CP_4 trattenute a garanzia (6.794.502,52) comprese le quote delle . CP_5
La causa era promossa dopo il fallimento delle 2 , dichiarato dal Tribunale di Milano in CP_5 data 18/23.11.2010 quanto alla mandataria e in data Controparte_8 21/22.4.2011 quanto alla mandante Ediltorno Costruzioni Spa.
La domanda era estesa a tutti i pretesi inadempimenti e ritardi esecutivi dopo il 4.7.2008 (accordo bonario e ingresso di nell'ATI) senza distinzione di lavorazioni né di epoca CP_7 di esecuzione né di quote di partecipazione.
Nulla è specificamente allegato circa la responsabilità “totalitaria” di per CP_4 Parte l'inadempimento dell' così come nulla allega circa la propria legittimazione a far CP_4 valere la pretesa restitutoria delle trattenute a garanzia anche per le quote di spettanza delle 2
, se non che a seguito del fallimento della mandataria sarebbe subentrata nel suo CP_5 CP_4 ruolo, assunto che va disatteso alla luce delle previsioni contrattuali.
10 Per l'eventualità di procedura concorsuale a carico delle imprese costituite in ATI, infatti, il contratto di appalto prevedeva:
Nulla di ciò è avvenuto in seguito al fallimento della mandataria , Controparte_8 d'altronde seguito, a stretto giro, dal fallimento della mandante;
il rapporto è, deve CP_6 ritenersi per accordo delle parti, semplicemente proseguito senza soluzione di continuità in capo all'unica impresa in bonis , che, peraltro, era l'impresa demandata alla esecuzione CP_4 delle opere con quota di partecipazione all'ATI dell'89,9% (cfr. all. B accordo bonario);
ha di fatto assunto il ruolo di unica impresa appaltatrice obbligata e avente diritto in CP_4 relazione alle posizioni soggettive scaturenti dal contratto di appalto.
Quanto alle 2 , l'intervenuto fallimento ha evidentemente determinato lo scioglimento CP_5 dell'ATI e del contratto di appalto in capo alle fallite, con la conseguenza che ogni eventuale pretesa della committente verso le fallite per le obbligazioni in tesi inadempiute fino al fallimento si sarebbe dovuta far valere in ambito concorsuale, ciò che non risulta agli atti di causa, avendo piuttosto la committente, come detto, intrapreso la via dell'azione giudiziale nei confronti dell'unica impresa dell'ATI ancora in bonis e dunque solvibile.
In altre parole, ciò che rileva agli effetti del presente contenzioso è che nessuna pretesa è stata fatta valere dalla committente per l'inadempimento al contratto di appalto nei CP_1 confronti delle procedure concorsuali delle 2 : la valutazione di convenienza della CP_5 committente in conseguenza del fallimento delle 2 è stata, coerentemente con quella di CP_5 proseguire il rapporto sostanziale con , di agire esclusivamente nei confronti di CP_4 quest'ultima per l'inadempimento del contratto di appalto, in quanto unica impresa dell'ATI ancora in bonis e dunque solvibile.
8.4 LA TRANSAZIONE NELLA CAUSA PARALLELA
E' pacifico che con transazione del 22.6.2018 e (già ) hanno CP_1 CP_3 CP_4 transatto le reciproche pretese fatte valere nel giudizio parallelo di cui al paragrafo che precede.
Detta transazione, come ovvio, vincola esclusivamente le parti contraenti e non è opponibile Parte ai terzi, in primis che è estranea a quel contenzioso e la cui pretesa, quindi, resta impregiudicata dalla transazione.
Fra le parti la transazione ha valenza tombale di ogni pretesa fatta valere in causa:
11 ha disposto del diritto al risarcimento conseguente Parte_10 all'inadempimento del contratto di appalto, azionato unicamente nei confronti di , come CP_4 detto unico soggetto solvibile in conseguenza del fallimento delle 2 , per parte CP_5 CP_3 sua, ha certamente disposto del suo diritto alla restituzione delle trattenute a garanzia.
Ciò rileva, come si vedrà, nel presente contenzioso, quanto alla chiamata in causa del terzo da parte di . CP_3 CP_1
8.5 L'INADEMPIMENTO ECCEPITO DA (e da in CP_1 Controparte_2 appello)
contestava in primo grado, e qui contesta la pretesa di CP_1 Controparte_2 Parte
eccependo l'inadempimento già prospettato nella causa parallela nei confronti di CP_4 (R.G. 84/2012).
Pare evidente alla Corte che il preteso inadempimento di quale unica impresa CP_4 sopravvissuta allo scioglimento dell'ATI e del contratto di appalto quanto alle 2 non CP_5 Parte possa essere contrapposto alla pretesa di , che non solo è soggetto estraneo a tutta la vicenda contrattuale ma è titolare di un credito restitutorio per averlo acquisito unitamente all'attivo fallimentare di cui è divenuta titolare per effetto dell'omologa del concordato.
L'assuntore con cessione dei beni compresi nell'attivo fallimentare (cfr. art. 124 L.F.), infatti, non succede al fallito o al curatore bensì alla massa ed è legittimato a liquidare per proprio conto le attività fallimentari e a perseguire i debitori del fallimento (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 6097 del 17.10.1986). Parte Nella fattispecie, non è subentrata alle fallite ma ha agito quale avente causa, per effetto dell'omologa del concordato, dalle procedura di tutti i beni dell'attivo fallimentare;
dunque fa valere un diritto proprio acquisito perchè ricompreso nell'attivo fallimentare delle procedure, di regola comprensivo di beni mobili e immobili, liquidità e crediti salvo eccezioni, nella fattispecie comprensivo del credito restitutorio delle trattenute a garanzia maturato nei confronti della committente in costanza di procedure concorsuali e così entrato a CP_1 far parte della massa attiva trasferita all'assuntore per effetto del concordato omologato.
All'assuntore pertanto non sono opponibili le eccezioni fondate sull'inadempimento al contratto di appalto.
A fortiori non può essere fatta valere nei confronti dell'assuntore la solidarietà delle 2 CP_5 per le obbligazioni di come delineata nell'accordo bonario CP_7
12 non solo perché l'ATI si era già dissolta con il fallimento della mandataria CP_8
(18.11.2010) e a stretto giro dell'altra mandante (21.4.2011) ma
[...] CP_6 soprattutto perché i fallimenti sono antecedenti alla causa parallela promossa da CP_1 nei confronti di che non a caso, come sopra spiegato, agisce in via diretta solo nei CP_7 confronti dell'unica impresa in bonis, e dunque solvibile, sopravvissuta al dissolvimento dell'ATI.
Ad ogni modo, l'eventuale corresponsabilità delle per la solidarietà nell'ATI doveva, CP_5 semmai, essere fatta valere nell'ambito delle procedure fallimentari, con effetto anche verso il successivo assuntore del concordato, ciò che, come detto, non emerge in atti e documenti di Parte causa, né è allegato da allorchè ripropone ad le eccezioni di inadempimento CP_1 fondate sul rapporto sostanziale.
Le eccezioni e difese svolte da pertanto, sono inopponibili Controparte_2 all'assuntore dei concordati e di conseguenza non sono idonee a scalfire in alcun modo la Parte legittima pretesa di .
8.6 LA CHIAMATA IN GARANZIA DI ENGIE
La chiamata da parte di era a manleva “stante la domanda di pagamento già CP_1 azionata nel giudizio R.G. 84/2012”, lamentando la committente che avendo CP_4 Parte domandato nella causa parallela la totalità delle ritenute a garanzia, con la domanda di sarebbe esposta, in parte qua cioè per le ritenute a garanzia spettanti alle 2 a doppia CP_5 pretesa per lo stesso titolo nei confronti di due soggetti diversi.
Chiedeva, pertanto, di essere tenuta indenne da nell'ipotesi di accoglimento anche CP_3 Parte solo parziale della domanda di;
richiamava la premessa della transazione secondo cui non rinuncerà alla chiamata in causa di Controparte_1 CP_3 nel giudizio R.G. 30/2018”.
[...]
Parte Va ribadito che la transazione non è opponibile ad sicchè non è utile la chiamata in causa di al dichiarato fine di contrastarne la pretesa. CP_3
Quanto alla necessità di cautelarsi di fronte alla duplicazione di pretesa da parte di due soggetti diversi, è evidente che intervenuta la transazione tombale con , la chiamata in CP_3 causa perde ogni utilità e viene meno l'interesse alla chiamata in garanzia nel presente Parte contenzioso;
si aggiunga, da un punto di vista sostanziale, che il titolo di a pretendere le trattenute a garanzia di spettanza delle è affatto diverso da quello di fatto CP_5 CP_7 valere nel giudizio parallelo, sicchè non ha alcuna ragione di rivalersi su CP_1 CP_3
13 Parte per l'eventuale quota di trattenute dovute ad quale assuntrice dei beni compresi negli attivi fallimentari.
Dunque la manleva verso va rigettata. CP_3
Parte La chiamata di da parte di , invece, si fonda sulla ampia clausola di manleva- CP_3 garanzia contenuta nella scrittura privata del 3.7.2008 fra le 3 componenti dell'ATI
[...]
del seguente tenore Pt_11
Parte L'accoglimento della pretesa di e l'inopponibilità alla medesima delle eccezioni di inadempimento, sono assorbenti rispetto ad ogni questione concernente detta chiamata a garanzia, che si manifesta superata, così come è superata, per le stesse ragioni, ogni ulteriore Parte domanda proposta da nei confronti di (ex art. 2033-2041 c.c.). CP_3
9. LA STATUIZIONE DI NN
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio che non rivive in caso di riforma in sede di gravame della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 11874 del 16.8.2024).
Pertanto, in riforma della gravata sentenza, e CP_1 Controparte_2 quest'ultima quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. della precedente per effetto di Parte fusione per incorporazione, vanno dichiarate tenute e condannate in solido fra loro a pagare ad la somma già azionata con il decreto ingiuntivo revocato, oltre interessi come da dispositivo decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento monitorio.
10.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di e di CP_1 Controparte_2
La liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di
14 giudizio, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa (superiore ad € 520.000,00) e di congruo aumento ex art. 6 D.M. cit., con riduzione del 50% del compenso per la fase istruttoria di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.; la liquidazione delle spese del primo grado è comprensiva delle spese della fase monitoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...] di quale successore ex art. 111 Parte_3 Controparte_2 c.p.c. di e di già Parte_3 Controparte_3 CP_4
con atto di appello notificato in data 14.6.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da
[...] con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.11.2022, Controparte_2 rigettata ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, nella contumacia di
[...] osì provvede: Controparte_1
DICHIARA la contumacia di Controparte_1 in accoglimento dell'appello principale ed in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Rimini n. 435/2022 pubblicata il 10.5.2022:
DICHIARA TENUTE e NN e Controparte_2 Parte_3 in persona dei rispettivi l.r.p.t. a pagare in solido fra loro ad
[...] [...]
in persona del l.r.p.t. la somma di Parte_1
€ 884.496,95, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dal 24.11.2017 sino all'effettivo soddisfo;
NN e in persona dei Controparte_2 Controparte_1 rispettivi l.r.p.t. in solido fra loro al rimborso in favore di
[...]
in persona del l.r.p.t. delle spese di lite di entrambi Parte_1 i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 870,00 per esborsi ed in € 27.426,95 per compenso di avvocato e per il presente grado in € 2.556,00 per esborsi ed in € 22.332,70 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 26.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
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