Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1953, n. 71
Versione
22 marzo 1953
Art. 1. Articolo unico.

Potra' essere disposto, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , la ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorche' la loro popolazione sia inferiore ai 3000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori.
Le domande pendenti potranno venire accolte anche quando i richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato art. 33.

Entrata in vigore il 22 marzo 1953
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