Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
Non integrano la condotta di ingiuria le espressioni verbali, caratterizzate da terminologia scorretta e ineducata, che pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello stesso, e che risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità del reato nella condotta dell'imputato che, durante una discussione animata in ambito lavorativo, si era rivolto con la frase "Lei stia zitto...la smetta di rompere i coglioni" ad un collega medico al quale - in forza della propria posizione gerarchicamente sovraordinata - egli stava imputando alcune inefficienze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2014, n. 51093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51093 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
5 1 0 9 3 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/09/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PIERO SAVANI - Presidente - N. 2576/2014 - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI REGISTRO GENERALE N. 37758/2013 - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IO N. IL 05/06/1940 avverso la sentenza n. 45/2011 TRIBUNALE di VERONA, del 03/07/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 42 Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per la parte civile è presente l'Avvocato Giuseppe Covino, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Paolo Pellicini, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Verona, decidendo in grado di appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile, avverso la sentenza del Giudice di pace di Verona del 12 maggio 2011 e, in parziale riforma della predetta statuizione, decidendo ai soli fini civili ha condannato EG RG al risarcimento dei danni in favore di HI RT, in relazione al fatto descritto al capo a) (articolo 594 codice penale), liquidando il danno in complessivi euro 3000, oltre spese legali sostenute dalla parte civile.
2. Il primo giudice aveva assolto l'imputato, odierno ricorrente, da due episodi d'ingiuria, ritenendo che i fatti non costituissero reato. Avverso tale decisione aveva proposto appello la parte civile, HI RT, lamentando la mancata acquisizione di alcune prove, chiedendo la condanna del prevenuto alle pene di legge, in relazione ad entrambi capi d'imputazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti da quelle condotte. Il Pubblico Ministero non ha proposto impugnazione.
3. Il Tribunale, decidendo in secondo grado, ha rilevato che, in assenza di appello del Pubblico Ministero in ordine alla responsabilità penale, la richiesta della parte civile di riforma della sentenza, con condanna dell'imputato alle pene di legge, doveva ritenersi inammissibile, mentre la valutazione avrebbe riguardato la richiesta di risarcimento del danno, con conseguente rivalutazione, anche sotto il profilo penale, ma ai soli fini argomentativi, dei fatti aventi rilevanza penale. Sotto tale profilo il Tribunale ha ritenuto che la frase oggetto del capo a) "stia zitto, la smetta di rompere i coglioni", per il significato manifestamente spregiativo aveva comunque un indubbio contenuto lesivo del decoro, diversamente da quanto era oggetto del capo b) d'imputazione, con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno, liquidato in via equitativa.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato EG RG, lamentando: violazione del disposto dell'articolo 576 del codice di rito, atteso il difetto di • legittimazione della parte civile ad appellare la sentenza di proscioglimento al fine di richiedere la condanna penale dell'imputato; vizio di motivazione riguardo all'offensività dell'espressione utilizzata, con errata . applicazione del criterio di media convenzionale, pure richiamato dal giudice di appello;
mancanza di motivazione sull'appello incidentale proposto dall'imputato riguardo alla formula utilizzata dal Giudice di Pace in sede di assoluzione.
5. In data 18 luglio 2014 il difensore di EG RG deposita motivi aggiunti d'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con specifico riferimento al disposto dell'articolo 576 del codice di rito, attesa la legittimazione della parte civile ad appellare la sentenza di proscioglimento, con esclusivo riferimento ai capi della stessa che riguardano l'azione civile, mentre l'appellante ha impugnato la sentenza ai soli fini penali, richiedendo la condanna dell'imputato alla pena per il reato contestato, oltre al risarcimento del danno, quale conseguenza della condotta illecita penale.
2. Con il secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata, per avere il giudice di secondo grado sostenuto l'offensività dell'espressione oggetto d'imputazione sulla base di un indirizzo giurisprudenziale superato. In particolare, l'espressione "non rompere i coglioni" pur mantenendo una forma, significante, apparentemente volgare, ha mutato il proprio contenuto rappresentativo (significato), in invito a "desistere". L'espressione avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto del criterio di media convenzionale, con riferimento alla personalità dell'offeso e dell'offensore e del contesto nel quale l'espressione è stata pronunziata. Nel caso di specie, i fatti addebitati si riferivano a un contesto lavorativo caratterizzato da inadempienze della persona offesa per cui l'espressione è stata utilizzata con l'intento di zittire e non di ingiuriare il collega medico, HI. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato riguardo alla funzione per la quale è stata utilizzata la frase incriminata, poiché la norma dell'articolo 594 del codice penale non punisce la volgarità in sé, ma il significato dell'azione compiuta, sul quale Tribunale non si sarebbe sufficientemente soffermato.
3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione con riferimento all'appello incidentale proposto dall'imputato. Infatti, il primo giudice, in maniera contraddittoria, dapprima sostiene che l'espressione in oggetto non possiede carica offensiva, successivamente, però, pronunzia assoluzione a causa di un dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, con la formula "i fatti non costituiscono reato".
4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha adeguatamente argomentato riguardo al tema della legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione, in assenza di gravame da parte del Pubblico Ministero. Il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio secondo cuicu 62 l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, è ammissibile qualora, come nel caso di specie, il riferimento agli effetti civili che vuole conseguire possa desumersi anche implicitamente dai motivi, emergendo da essi in modo inequivoco la richiesta formulata (Sez. 5, Sentenza n. 22716 del 04/05/2010 Rv. 247967). Nella fattispecie in oggetto, il Tribunale correttamente ha operato una distinzione, rilevando l'inammissibilità dell'appello proposto in via principale da HI, con il quale si chiedeva la riforma della decisione impugnata e la condanna dell'imputato alle pene previste dalla legge. Al contrario, la richiesta di risarcimento del danno, legittimamente proposta alla parte civile, ha consentito di rivalutare i medesimi fatti, ai fini civili, esaminando, anche dal punto di vista della rilevanza penale, le condotte oggetto di imputazione.
5. Il secondo motivo è fondato. Sia il giudice di prime cure, che quello di appello muovono dalla medesima condivisibile premessa, secondo cui, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento al cd criterio di media convenzionale, in rapporto alla personalità dell'offeso, dell'offensore, del contesto nel quale la frase ingiuriosa è stata pronunciata e della coscienza sociale (v. Cass. Sez. 5^ 14 febbraio 2008 n. 11632 e Sez. 5^ 19 febbraio 2010 n. 21264; Sez. 5, Sentenza n. 39454 del 03/06/2005 Rv. 232339).
6. Appare corretta la prospettazione del ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario contestualizzare in concreto l'espressione, inserendola nell'ambito di una discussione tra colleghi, che vedeva la contrapposizione tra due professionisti, in un ambito lavorativo nel quale l'imputato aveva lamentato inefficienze da parte del sanitario, rispetto al quale ricopriva un ruolo gerarchicamente superiore. Inserito in tale ambito e tenuto conto della qualità dei protagonisti della vicenda, l'indagine avrebbe dovuto riguardare necessariamente il significato dell'azione compiuta e non la volgarità in sé. L'espressione, che pure si è tradotta in un oggettivo disvalore sulle qualità della persona offesa, ha rappresentato una reazione critica all'atteggiamento della controparte finalizzata, nell'ambito della discussione caratterizzata da toni accesi, dall'intento di zittire la persona offesa. La frase pronunciata dall'imputato (peraltro, dando anche del "lei" al collega), sulla base degli elementi probatori acquisiti e non contestati, né dal ricorrente, né dalla parte civile, costituisce espressione di un deciso disappunto e di una censura e non di disprezzo per HI. Non è, infatti, il significato in sé della frase "Lei stia zitto... La smetta di rompere i coglioni" a venire in discussione, perché, come dimostra la casistica giurisprudenziale, quel tipo di espressione può essere utilizzato in funzione di azioni ed in contesti variabili. Nè viene in discussione l'accettabilità sociale di un tale linguaggio, perché l'art. 594 cod. pen. non punisce la volgarità in sé. Ciò che rileva è il significato dell'azione compiuta con quelle parole;
in tema di tutela penale dell'onore, infatti, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa comunque scriminata con riconoscimento di una causa di non punibilità, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941); così, ad esempio, con riferimento al criterio del significato della condotta è stata ritenuta adeguatamente motivata la condanna per ingiuria in relazione all'espressione "non rompere le palle", rivolta dal direttore di una comunità di recupero per tossicodipendenti ai Carabinieri intervenuti per effettuare un controllo (Sez. 5, n. 35548 del 19/09/2007, Grosso, Rv. 237729), perché si è ritenuto che l'imputato avesse inteso contrastare l'operazione dei militari, qualificandola come inutilmente vessatoria e, pertanto, attribuendo loro la responsabilità di un abuso. Nello stesso modo e ancora più di recente questa Sezione ha escluso la rilevanza penale dell'espressione "oggi mi hai cacato il cazzo" inserita nell'ambito di una discussione (Sez. 5, Sentenza n. 15710 del 24.1.2014) ribadendo il principio costantemente affermato da questa Sezione, per il quale al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale (Sez. 5, n. 39454 del 03/06/2005, Braconi, Rv. 232339; Sez. 5, n. 21264 del 19/02/2010, Saroli, Rv. 247473; Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941). Infatti, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono: se è vero, infatti, che in linea di principio l'uso abituale di espressioni volgari non può togliere alle stesse l'obiettiva capacità di ledere l'altrui prestigio, ve ne sono alcune di uso ormai diffuso, anche quali intercalari, che in relazione proprio al contesto comunicativo perdono la loro potenzialità lesiva. È innegabile che l'evoluzione del costume e la progressiva decadenza del lessico adoperato dai consociati nei rapporti interpersonali, unitamente ad una sempre maggiore valorizzazione delle espressioni scurrili, come forme di realismo nelle arti contemporanee (si pensi soprattutto al cinema) e tradizionali (quali ad esempio la letteratura o il teatro), ha reso alcune parolacce di uso sempre più frequente, non solo negli strati sociali a più bassa scolarizzazione, attenuandone fortemente la portata offensiva, con riferimento alla sensibilità dell'uomo medio. La riduzione del novero dei lemmi utilizzati nel linguaggio corrente, scelti peraltro di norma nella cerchia delle espressioni di più aspra volgarità, rappresenta ormai un inarrestabile dato culturale, in ambienti in cui si enfatizza lo strumento televisivo, spesso mezzo di diffusione di pratiche linguistiche sconvenienti. Come recentemente rilevato dalla Suprema Corte in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame (l'imputato aveva pronunciato nei confronti del contraddittore l'espressione "..mi hai rotto i coglioni", nel contesto di una discussione animata;
Sez. 5, n. 19223 del 14/12/2012 - dep. 03/05/2013, Fracasso, Rv. 256240), l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza, caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini. L'indubbia volgarità dei termini utilizzati dal EG, allora, non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 594, cod. pen., proprio perché la frase incriminata non si è tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali del collega HI, ma ha rappresentato una reazione, sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano della ordinaria educazione, alle ritenute inefficienze ed alla prosecuzione di una discussione percepita, ormai, come sterile e velleitaria.
7. Per quanto detto, con valutazione riferita agli effetti civili, il fatto illecito non sussiste.
8. Il terzo motivo resta assorbito dalla declaratoria di insussistenza del fatto, dovendosi, comunque, rilevare che ben ha fatto il giudice di appello ad omettere ogni valutazione sull'appello incidentale, attesa l'inammissibilità del gravame principale agli effetti penali, con conseguente inammissibilità delle doglianze oggetto di quello incidentale riguardanti solo gli effetti penali.
9. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e alcun provvedimento va adottato, in considerazione dell'esito del giudizio, in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 19/09/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriele PositanoSositang Piero Savani DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 9 DIC 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camera Lanzuise sejune