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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AN LL,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 15857/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_2
, nata in [...] il [...]; CP_3 CP_2
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
, nata in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...]; CP_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
, nata in [...] il [...]; Controparte_9
, nato in [...] il [...]; CP_10
nato in [...] il [...]; Controparte_11
, nato in [...] il [...]; Controparte_12
, nato in [...] il [...]; Controparte_13
, nata in [...] il [...]; Controparte_14
, nata in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...]; CP_15
, nata in [...] il [...]; Controparte_16
, nata in [...] l'[...]; Controparte_17
, nata in [...] il [...]; Persona_1
, nato in [...] il [...]. Controparte_18 tutti con il patrocinio degli avv.ti Alberto Ferrari e Carlotta Nardin
RICORRENTI contro
contumace Controparte_19
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
1 In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n.
206/2022 a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/2011
(«Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] ed espongono che: Per_2 Parte_3
i) il Sig. nasceva nel Comune di Sospiro in data 29.1.1875 (doc. 1) e, una volta Parte_4 emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 5.10.1901 (doc. 2); Persona_3
ii) dalla predetta unione matrimoniale nasceva in Brasile il Sig. in data Persona_4
28.10.1905 (doc. 3);
iii) in data 21.7.1933 nasceva in Brasile il Sig. primogenito del Sig. Persona_5 Persona_4
e della Sig.ra (doc. 4);
[...] Persona_6 iv) in data 10.10.1939 nasceva in Brasile il Sig. secondogenito del Sig. Per_7 [...]
e della Sig.ra (doc. 5); Persona_8 Persona_6
v) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in Persona_4 Persona_6 data 26.4.1951 (doc. 6) la quale acquisiva da sposata il nome di Persona_9 vi) il 7.4.1981, in Brasile, decedeva il Sig. (doc. 7); Persona_4 vii) in data 22.6.1957, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_5 Controparte_20
la quale acquisiva da sposata il nome di (doc. 8) e dalla loro unione
[...] Persona_10 matrimoniale nascevano il Sig. in data il 25.3.1958 (doc. 9), la Sig.ra Persona_11 [...] il 5.1.1962 (doc. 10), la Sig.ra odierna ricorrente, in data Per_12 Parte_2
12.12.1969 (doc. 11), il Sig. odierno ricorrente, in data 20.4.1975 (doc. 12) e il Sig. CP_15
in data 19.6.1980 (doc. 13); Parte_5 viii) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra la Persona_11 Parte_6 quale acquisiva da sposata il nome di (doc. 14) e dall'unione Pt_6 Parte_7 coniugale nasceva l'odierno ricorrente, in data 3.3.1981 (doc. 15); Controparte_13 ix) in data 6.9.1986, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_8 [...]
, acquisendo da sposata il nome di (doc. 16), e Persona_13 Persona_14 dall'unione matrimoniale nasceva in Brasile l'odierno ricorrente, , in data Controparte_18
26.8.1987 (doc. 17);
2 x) in data 21.3.2020, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Controparte_18 [...]
la quale acquisiva il nome da sposata di (doc. 19); Parte_9 Parte_10 xi) in data 28.9.2007, in Brasile, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_2
(doc. 20) e in data 28.5.2019 veniva pronunciata sentenza di Persona_15 divorzio, passata in giudicato il 18.7.2019 (doc. 21); xii) in data 27.7.2001, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra CP_15 [...]
, la quale acquisiva da sposata il nome di Parte_11 Parte_11
(doc. 22); Persona_16 xiii) in data 29.7.2000, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_5
, la quale acquisiva da sposata il nome di Parte_12 Parte_13
(doc. 23) e dall'unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente,
[...] Persona_1 in data 4.3.2003 (doc. 24); xiv) in data 13.2.2009, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio Controparte_13 con la Sig.ra (doc. 25); Controparte_9 xv) in data 6.4.2018, tra il Sig. e la Sig.ra veniva Parte_5 Parte_12 pronunciata sentenza di divorzio (doc. 26); xvi) in data 10.10.1959, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Per_7 [...]
la quale dopo il matrimonio acquisiva il nome di Parte_14 Parte_15
(doc. 27) e dalla loro unione nascevano l'odierno ricorrente, in data 10.9.1960 (doc. CP_7
29), il Sig. in data 1.3.1962 (doc. 30), la Sig.ra il 4.12.1963 Parte_16 Parte_17
(doc. 31) e gli odierni ricorrenti, in data 14.12.1965 (doc. 32), Controparte_5 [...] in data 25.4.1971 (doc. 33) e , il 26.6.1973 (doc. 34); Controparte_1 Parte_1 xvii) i Sig.ri e divorziavano con scrittura pubblica del Per_7 Parte_14
15.2.2017 (doc. 28); xviii) in data 25.7.1981 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra CP_7 [...]
la quale dopo il matrimonio acquisiva il nome di Parte_18 Parte_19
(doc. 35) e dall'unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti,
[...] Controparte_9
(doc. 36), in data 25.6.1985 (doc. 37) in data 29.7.1989 (doc. Controparte_8 Parte_20
38) e in data 22.4.1998 (doc. 40); Controparte_12 xix) la Sig.ra decedeva in Brasile (doc. 39); Parte_19 xx) in data 24.10.2000, nasceva l'odierno ricorrente, figlio della Sig.ra Controparte_11
(doc. 41), il quale veniva riconosciuto con processo di Per_17 Parte_21 riconoscimento di paternità (doc. 42) dal Sig. il 7.2.2001; CP_7 xxi) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra , la CP_7 Parte_22 quale dopo il matrimonio acquisiva il nome di (doc. 43); Parte_23 xxii) in data 8.12.1989, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_16 [...]
, la quale dopo il matrimonio acquisiva il nome di Persona_18 Persona_19
(doc. 44) e dall'unione matrimoniale nascevano le odierne ricorrenti, Controparte_17
l'8.5.1990 (doc. 45) e il 18.3.1996 (doc. 46); Controparte_14 xxiii) in data 9.11.2019, in Brasile, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Controparte_17
Sig. e, in data 16.11.2021, divorziavano tramite scrittura pubblica (doc. Persona_20
48); xxiv) in data 26.12.1981, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_17 [...]
acquisendo da sposata il nome di (doc. 49) e Parte_24 Parte_25
3 dall'unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente, in data 12.5.1984 (doc. Controparte_16
51); xxv) con sentenza passata in giudicato il 27.5.2014 veniva dichiarato il divorzio tra i Sig.ri
[...]
e (doc. 50); Parte_25 Parte_24 xxvi) in data 4.9.2009, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Controparte_16 [...]
(doc. 52); Persona_21 xxvii) in data 14.12.1991, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Controparte_5 [...]
la quale acquisiva dopo il matrimonio il nome di Parte_26 Parte_26 CP_6
(doc. 53) e dall'unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente, in
[...] Controparte_6 data 27.7.1998 (doc. 54); xxviii) in data 4.9.997, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Controparte_1 [...]
(doc. 55) e dall'unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti, Parte_27 [...] in data 9.11.1997 (doc. 56), in data 21.5.1993 (doc. Controparte_4 Parte_28
57) e in data 15.8.2005 (doc. 58); Controparte_2 xix) in data 18.11.2005, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_1
la quale acquisiva da sposata il nome di (doc. Persona_22 Persona_23
59); con sentenza passata in giudicato il 17.9.2019, veniva dichiarato il divorzio tra i predetti coniugi (doc. 60);
L'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 61). Parte_4
3. Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituto ed è Controparte_19 stato dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 27.12.2024 si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 4.11.2025, i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, con cui si sono riportati al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
4 - lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Parte_29 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI MA II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile
5 al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie
6 estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n.
25318/2022).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter,
d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025,
n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n.
30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Elementi di segno contrario non sono pervenuti dal convenuto che non si è costituito in CP_19 giudizio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021,
n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , ,
[...] Parte_28 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Per_24
[...] [..
[...] , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, , , ,
[...] Controparte_14 Parte_2 CP_15
, , e Controparte_16 Controparte_17 Persona_1
meritano accoglimento. Controparte_18
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. doc. 62 del fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle
Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono Pt_30 giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Parte_28 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 [...]
, , , Controparte_13 Controparte_14 Parte_2 CP_15
, , ,
[...] Controparte_16 Controparte_17 [...]
e , meglio generalizzati nel ricorso, sono Persona_1 Controparte_18 cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_19 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità
Consolare;
8 - compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 20.11.2025
9
Il Giudice
AN LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AN LL,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 15857/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_2
, nata in [...] il [...]; CP_3 CP_2
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
, nata in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...]; CP_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
, nata in [...] il [...]; Controparte_9
, nato in [...] il [...]; CP_10
nato in [...] il [...]; Controparte_11
, nato in [...] il [...]; Controparte_12
, nato in [...] il [...]; Controparte_13
, nata in [...] il [...]; Controparte_14
, nata in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...]; CP_15
, nata in [...] il [...]; Controparte_16
, nata in [...] l'[...]; Controparte_17
, nata in [...] il [...]; Persona_1
, nato in [...] il [...]. Controparte_18 tutti con il patrocinio degli avv.ti Alberto Ferrari e Carlotta Nardin
RICORRENTI contro
contumace Controparte_19
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
1 In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n.
206/2022 a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/2011
(«Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] ed espongono che: Per_2 Parte_3
i) il Sig. nasceva nel Comune di Sospiro in data 29.1.1875 (doc. 1) e, una volta Parte_4 emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 5.10.1901 (doc. 2); Persona_3
ii) dalla predetta unione matrimoniale nasceva in Brasile il Sig. in data Persona_4
28.10.1905 (doc. 3);
iii) in data 21.7.1933 nasceva in Brasile il Sig. primogenito del Sig. Persona_5 Persona_4
e della Sig.ra (doc. 4);
[...] Persona_6 iv) in data 10.10.1939 nasceva in Brasile il Sig. secondogenito del Sig. Per_7 [...]
e della Sig.ra (doc. 5); Persona_8 Persona_6
v) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in Persona_4 Persona_6 data 26.4.1951 (doc. 6) la quale acquisiva da sposata il nome di Persona_9 vi) il 7.4.1981, in Brasile, decedeva il Sig. (doc. 7); Persona_4 vii) in data 22.6.1957, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_5 Controparte_20
la quale acquisiva da sposata il nome di (doc. 8) e dalla loro unione
[...] Persona_10 matrimoniale nascevano il Sig. in data il 25.3.1958 (doc. 9), la Sig.ra Persona_11 [...] il 5.1.1962 (doc. 10), la Sig.ra odierna ricorrente, in data Per_12 Parte_2
12.12.1969 (doc. 11), il Sig. odierno ricorrente, in data 20.4.1975 (doc. 12) e il Sig. CP_15
in data 19.6.1980 (doc. 13); Parte_5 viii) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra la Persona_11 Parte_6 quale acquisiva da sposata il nome di (doc. 14) e dall'unione Pt_6 Parte_7 coniugale nasceva l'odierno ricorrente, in data 3.3.1981 (doc. 15); Controparte_13 ix) in data 6.9.1986, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_8 [...]
, acquisendo da sposata il nome di (doc. 16), e Persona_13 Persona_14 dall'unione matrimoniale nasceva in Brasile l'odierno ricorrente, , in data Controparte_18
26.8.1987 (doc. 17);
2 x) in data 21.3.2020, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Controparte_18 [...]
la quale acquisiva il nome da sposata di (doc. 19); Parte_9 Parte_10 xi) in data 28.9.2007, in Brasile, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_2
(doc. 20) e in data 28.5.2019 veniva pronunciata sentenza di Persona_15 divorzio, passata in giudicato il 18.7.2019 (doc. 21); xii) in data 27.7.2001, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra CP_15 [...]
, la quale acquisiva da sposata il nome di Parte_11 Parte_11
(doc. 22); Persona_16 xiii) in data 29.7.2000, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_5
, la quale acquisiva da sposata il nome di Parte_12 Parte_13
(doc. 23) e dall'unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente,
[...] Persona_1 in data 4.3.2003 (doc. 24); xiv) in data 13.2.2009, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio Controparte_13 con la Sig.ra (doc. 25); Controparte_9 xv) in data 6.4.2018, tra il Sig. e la Sig.ra veniva Parte_5 Parte_12 pronunciata sentenza di divorzio (doc. 26); xvi) in data 10.10.1959, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Per_7 [...]
la quale dopo il matrimonio acquisiva il nome di Parte_14 Parte_15
(doc. 27) e dalla loro unione nascevano l'odierno ricorrente, in data 10.9.1960 (doc. CP_7
29), il Sig. in data 1.3.1962 (doc. 30), la Sig.ra il 4.12.1963 Parte_16 Parte_17
(doc. 31) e gli odierni ricorrenti, in data 14.12.1965 (doc. 32), Controparte_5 [...] in data 25.4.1971 (doc. 33) e , il 26.6.1973 (doc. 34); Controparte_1 Parte_1 xvii) i Sig.ri e divorziavano con scrittura pubblica del Per_7 Parte_14
15.2.2017 (doc. 28); xviii) in data 25.7.1981 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra CP_7 [...]
la quale dopo il matrimonio acquisiva il nome di Parte_18 Parte_19
(doc. 35) e dall'unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti,
[...] Controparte_9
(doc. 36), in data 25.6.1985 (doc. 37) in data 29.7.1989 (doc. Controparte_8 Parte_20
38) e in data 22.4.1998 (doc. 40); Controparte_12 xix) la Sig.ra decedeva in Brasile (doc. 39); Parte_19 xx) in data 24.10.2000, nasceva l'odierno ricorrente, figlio della Sig.ra Controparte_11
(doc. 41), il quale veniva riconosciuto con processo di Per_17 Parte_21 riconoscimento di paternità (doc. 42) dal Sig. il 7.2.2001; CP_7 xxi) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra , la CP_7 Parte_22 quale dopo il matrimonio acquisiva il nome di (doc. 43); Parte_23 xxii) in data 8.12.1989, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_16 [...]
, la quale dopo il matrimonio acquisiva il nome di Persona_18 Persona_19
(doc. 44) e dall'unione matrimoniale nascevano le odierne ricorrenti, Controparte_17
l'8.5.1990 (doc. 45) e il 18.3.1996 (doc. 46); Controparte_14 xxiii) in data 9.11.2019, in Brasile, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Controparte_17
Sig. e, in data 16.11.2021, divorziavano tramite scrittura pubblica (doc. Persona_20
48); xxiv) in data 26.12.1981, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_17 [...]
acquisendo da sposata il nome di (doc. 49) e Parte_24 Parte_25
3 dall'unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente, in data 12.5.1984 (doc. Controparte_16
51); xxv) con sentenza passata in giudicato il 27.5.2014 veniva dichiarato il divorzio tra i Sig.ri
[...]
e (doc. 50); Parte_25 Parte_24 xxvi) in data 4.9.2009, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Controparte_16 [...]
(doc. 52); Persona_21 xxvii) in data 14.12.1991, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Controparte_5 [...]
la quale acquisiva dopo il matrimonio il nome di Parte_26 Parte_26 CP_6
(doc. 53) e dall'unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente, in
[...] Controparte_6 data 27.7.1998 (doc. 54); xxviii) in data 4.9.997, la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Controparte_1 [...]
(doc. 55) e dall'unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti, Parte_27 [...] in data 9.11.1997 (doc. 56), in data 21.5.1993 (doc. Controparte_4 Parte_28
57) e in data 15.8.2005 (doc. 58); Controparte_2 xix) in data 18.11.2005, in Brasile, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_1
la quale acquisiva da sposata il nome di (doc. Persona_22 Persona_23
59); con sentenza passata in giudicato il 17.9.2019, veniva dichiarato il divorzio tra i predetti coniugi (doc. 60);
L'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 61). Parte_4
3. Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituto ed è Controparte_19 stato dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 27.12.2024 si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 4.11.2025, i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, con cui si sono riportati al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
4 - lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Parte_29 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI MA II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile
5 al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie
6 estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n.
25318/2022).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter,
d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025,
n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n.
30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Elementi di segno contrario non sono pervenuti dal convenuto che non si è costituito in CP_19 giudizio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021,
n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , ,
[...] Parte_28 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Per_24
[...] [..
[...] , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, , , ,
[...] Controparte_14 Parte_2 CP_15
, , e Controparte_16 Controparte_17 Persona_1
meritano accoglimento. Controparte_18
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. doc. 62 del fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle
Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono Pt_30 giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Parte_28 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 [...]
, , , Controparte_13 Controparte_14 Parte_2 CP_15
, , ,
[...] Controparte_16 Controparte_17 [...]
e , meglio generalizzati nel ricorso, sono Persona_1 Controparte_18 cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_19 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità
Consolare;
8 - compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 20.11.2025
9
Il Giudice
AN LL