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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1244/2023 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Burtone, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo;
- Ricorrente/Resistente in riconvenzionale -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1
Giacometti, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Resistente/Ricorrente in riconvenzionale -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- Litisconsorte necessario contumace -
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1 febbraio 2023, ha agito in giudizio esponendo: di Parte_1
essere stata assunta dalla società in data 9 gennaio 2020 con contratto di lavoro subordinato CP_1
a tempo indeterminato e parziale e inquadramento nel livello 3 del CCNL per il settore Pubblici esercizi Confcommercio;
che il rapporto è cessato in seguito alle dimissioni per giusta causa rassegnate da essa ricorrente con decorrenza dal 13 dicembre 2021; che con pec del 7 dicembre 2021 ha diffidato la società datoriale al fine di ottenere quanto spettante a titolo di TFR e, in assenza di riscontro, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Catania sezione lavoro;
che in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo n. 630/2022 la società ha effettuato il pagamento del TFR e delle spese del procedimento monitorio.
Parte ricorrente ha assunto che nel periodo in cui è intercorso il rapporto, a dispetto delle 30 ore indicate nel contratto, ha prestato la propria attività lavorativa per 42 ore settimanali e che non ha percepito le mensilità aggiuntive spettanti.
Pertanto, ha dedotto di avere diritto al pagamento della complessiva somma di € 19.632,11 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), di cui € 15.292,29 per il lavoro supplementare svolto, € 2.292,87
a titolo di quattordicesime mensilità, € 1.808,46 a titolo di tredicesime mensilità ed € 238,48 per festività non godute, oltre alla correlata regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: condannare la società resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad € 21.628,02, o di quella maggiore o minore somma che riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
ordinare ai resistenti di provvedere al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali agli Istituti competenti considerando le differenze riconosciute per tutto il periodo di lavoro dal 09.01.2020 al 13.12.2021; condannare le parti convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Con memoria difensiva depositata in data 22 maggio 2023, si è tempestivamente costituita CP_1
in giudizio rappresentando: di occuparsi della gestione di un negozio di preparazione e consumo di bevande e alimenti denominato JAF sito a Catania in Corso Italia n. 243; che la ricorrente e il legale rappresentante della società, , sono stati sposati dal marzo 2012 al dicembre 2016; che CP_3 dopo la separazione gli stessi hanno proseguito una convivenza anche nell'intento di prendersi cura congiuntamente della propria figlia minorenne;
che è stata socia unica di Parte_1 CP_1 fino al 9 luglio 2021, data in cui la stessa ha ceduto le proprie quote;
che, a causa dell'incompatibilità tra il ruolo di dipendente e di socio unico/proprietario della società, con provvedimento del luglio
2021 l ha disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso tra essa società e , ritenendo CP_2 Pt_1
insussistente il requisito della subordinazione;
che, nel periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, la ricorrente è stata integralmente e continuativamente sospesa dal lavoro a zero ore con ricorso alla
CIG in deroga in conseguenza dell'emergenza Covid-19, non espletando alcuna prestazione lavorativa;
che nel suddetto periodo la ricorrente si è recata occasionalmente presso il locale, in qualità di proprietaria, senza prestare alcuna concreta attività lavorativa;
che nel corso dei mesi di collocazione in CIGD, su richiesta della ricorrente (che lamentava di non riuscire a mantenersi con gli importi tardivamente erogati dall' ) le ha corrisposto alcuni acconti in anticipo su future CP_2 retribuzioni e precisamente € 1.300,00 a maggio 2020, € 868,00 ad agosto 2020, € 715,00 a settembre
2020, € 680,00 a ottobre 2020 ed € 65,00 a giugno 2021 per complessivi € 3.628,00; che tali acconti non sono mai stati restituiti o compensati da prestazioni lavorative stante che in data 13 dicembre
2021 la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni;
che le quattordicesime mensilità sono state regolarmente erogate a mezzo ratei mensili.
La società resistente ha dedotto l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato in esame richiamando le ragioni che hanno condotto l' ad emanare il provvedimento di disconoscimento CP_2
ed assumendo che lo stesso è sorto e proseguito soltanto formalmente atteso che non vi è mai stata alcuna effettiva prestazione di attività lavorativa da parte della ricorrente.
Inoltre, ha contestato, in ogni caso, i conteggi operati in ricorso in quanto generici ed erronei.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso CP_2
e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del presente giudizio è, innanzitutto, la pretesa della ricorrente volta ad ottenere la condanna della società al pagamento della somma di € 19.632,11 (oltre interessi e rivalutazione CP_1
monetaria) a titolo di differenze retributive per le ore di lavoro effettivamente prestate, tredicesime, quattordicesime e festività non godute, oltre alla correlata regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale.
La ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 9 gennaio 2020 al 13 dicembre 2021 svolgendo mansioni di responsabile commerciale riconducibili al livello 3 del CCNL per il settore Pubblici esercizi Confcommercio e di avere osservato un orario di lavoro di 42 ore settimanali, nonostante il rapporto di lavoro fosse stato regolarizzato per un impegno di 30 ore settimanali.
Dal canto suo la società resistente ha rappresentato che nel periodo marzo 2020-dicembre 2021 la ricorrente è stata sospesa integralmente e continuativamente dal lavoro ed è stata collocata in Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19. Inoltre, parte resistente ha evidenziato che il rapporto di lavoro de quo è stato disconosciuto dall' con provvedimento del 28 luglio 2021 a causa CP_2 dell'incompatibilità tra il ruolo di dipendente e di socio unico della società rivestito da . Pt_1 Per altro verso, ha formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione CP_1
della somma di € 3.628,00, indebitamente percepita, a suo dire, da parte della ricorrente a titolo di anticipi sulle future retribuzioni che sarebbero state erogate dalla società in seguito alla ripresa dell'attività lavorativa, che non è mai avvenuta a causa delle dimissioni rassegnate dalla stessa.
Si tratta dunque di accertare, da un lato, se la ricorrente abbia effettivamente prestato il lavoro supplementare dedotto in ricorso ed abbia, di conseguenza, diritto alla corresponsione di somme maggiori rispetto a quelle corrisposte dal datore di lavoro. Inoltre, occorre accertare se la ricorrente abbia percepito gli importi spettanti per le mensilità aggiuntive nonché se abbia goduto o meno delle festività. Dall'altro lato, occorre accertare se abbia diritto ad ottenere la restituzione di CP_1
quanto indebitamente corrisposto alla ricorrente a titolo di anticipi sulle future retribuzioni.
3.1. Muovendo dall'esame della domanda relativa all'asserito svolgimento di lavoro oltre l'orario dedotto in contratto occorre rilevarne l'infondatezza in quanto parte ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione e di prova del lavoro supplementare in thesi prestato.
Invero, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. spetta al lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere l'accertamento di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da quella contrattualmente stabilita tra le parti, di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Grava invero in capo al lavoratore, attore in giudizio, l'onere di allegare e provare la prestazione oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. n. 16150/2018; Cass. n.
12434/2006, Cass. n. 1389/2003).
In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato è il principio, applicabile – per identità di ratio – anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare e, dunque, prestato oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto, a mente del quale “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” e “senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Sez. lav. 16.2.2009, n. 3714 e, da ultimo, Cass.
Sez. lav., 19.6.2018, n. 16150 e Cass. Sez. lav., 20.2.2018, n. 4076).
Con ancora maggiore rigore e nettezza si è espressa Cass. Sez. lav., 14.5.2015, n. 9906, secondo la quale “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi”.; con specifico riferimento al lavoro straordinario in giorno festivo o di domenica, nella medesima occasione i giudici di legittimità hanno statuito che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”.
Nel caso in esame le allegazioni di parte ricorrente appaiono in primo luogo carenti già in punto di individuazione delle mansioni in concreto espletate, la stessa essendosi limitata ad affermare di avere svolto il ruolo di “responsabile commerciale”; l'inadempimento dell'onere assertivo si configura anche in relazione allo svolgimento del dedotto lavoro supplementare, l'attrice essendosi limitata a produrre, oltre al contratto di assunzione (doc. 1 parte ricorrente) e al modulo di recesso (doc. 2 parte ricorrente), le buste paga (doc. 5 parte ricorrente), l'estratto conto (doc. 6 parte ricorrente) e la certificazione unica 2022 (doc. 7 parte ricorrente), ciò che non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del lavoro supplementare dedotto.
Tali documenti, infatti, non forniscono alcun supporto alla domanda di pagamento delle differenze retributive chieste mentre dall'istruttoria complessivamente considerata è emerso che il rapporto di lavoro è stato disconosciuto ai fini contributivi dall' (cfr. doc. 2 parte resistente) e che, in ogni CP_2
caso, nel periodo marzo 2020-dicembre 2021 la società resistente è stata autorizzata ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ex art. 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 in ragione della sospensione o riduzione della propria attività a causa dell'emergenza da Covid-19.
Più in particolare, è documentalmente provato (v. doc. 3 parte resistente) che l' ha autorizzato CP_2
le domande presentate dalla società resistente per la Cassa integrazione in deroga nei seguenti periodi: dal 18 maggio 2020 al 20 giugno 2020 per sospensione (5 operai e 2 impiegati per 850 ore); dal 3 agosto 2020 al 29 agosto 2020 per riduzione (2 operai e 2 impiegati per 400 ore); dal 14 settembre
2020 al 17 ottobre 2020 per sospensione (2 impiegati per 300 ore); dal 2 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 per riduzione (4 operai e 2 impiegati per 1242 ore); dal 4 gennaio 2021 al 30 gennaio
2021 per riduzione (3 operai e 2 impiegati per 480 ore); dall'1 marzo 2021 al 31 marzo 2021 per riduzione (2 operai e 2 impiegati per 454 ore); dall'1 aprile 2021 al 10 aprile 2021 per riduzione (2 operai e 2 impiegati per 150 ore); dal 12 aprile 2021 all'1 maggio 2021 per riduzione (2 operai e 2 impiegati per 300 ore); dal 3 maggio 2021 al 5 giugno 2021 per riduzione (2 operai e 2 impiegati per
500 ore); dal 7 giugno 2021 al 3 luglio 2021 per sospensione (2 operai e 2 impiegati per 400 ore); dal 5 luglio 2021 al 31 luglio 2021 per sospensione (2 operai e 2 impiegati per 400 ore); dal 2 agosto
2021 al 31 agosto 2021 per riduzione (2 operai e 2 impiegati per 436 ore); dall'1 settembre 2021 al
30 settembre 2021 per riduzione (2 operai e 2 impiegati per 363 ore); dall'1 ottobre 2021 al 16 ottobre
2021 per sospensione (3 operai per 240 ore); dal 18 ottobre 2021 al 27 ottobre 2021 per sospensione
(3 operai per 122 ore); dal 28 ottobre 2021 al 30 ottobre 2021 per sospensione (3 operai per 37 ore); dall'1 novembre 2021 al 4 dicembre 2021 per sospensione (1 operaio per 150 ore).
Inoltre, dall'esame delle buste paga (doc. 5 parte ricorrente e doc. 4 parte resistente) è emerso che la ricorrente ha percepito la Cassa integrazione in deroga erogata direttamente dall a far data dal CP_2
mese di marzo 2020 e, fatta eccezione per il mese di luglio 2020, fino alla cessazione del rapporto di lavoro (nel 2020: marzo per 75 ore ed € 406,69, aprile per 130 ore ed € 704,93, maggio per 60 ore ed
€ 325,35+60 ore ed € 325,35, giugno per 90 ore ed € 488,03, agosto per 90 ore ed € 488,03, settembre per 75 ore ed € 406,69, ottobre per 75 ore € 391,62, novembre per 125 ore ed € 704,90, dicembre per
135 ore ed € 704,91; nel 2021: gennaio per 130 ore ed € 704,93, febbraio per 60 ore ed € 352,46, marzo per 135 ore ed € 704,91, aprile per 45 ore ed € 244,01+85 ore ed € 460,92, maggio per 125 ore, giugno per 130 ore, luglio per 135 ore, agosto per 130 ore, settembre per 130 ore, ottobre per 130 ore, novembre per 130 ore e dicembre per 20 ore).
D'altronde, la prova orale chiesta in ricorso non è stata ammessa in quanto i relativi capitoli sono da ritenersi “inconducenti, superflui, di evidenza documentale o valutativi” (cfr. ordinanza del 15 luglio
2024).
In conclusione, la domanda di pagamento delle differenze retributive quantificate in € 19.632,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria risulta non sorretta da alcun adeguato supporto assertivo e probatorio e deve essere rigettata.
Di conseguenza, va rigettata anche la domanda volta ad ottenere la correlata regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente.
3.2. Parimenti infondata appare la domanda volta ad ottenere il pagamento delle mensilità aggiuntive asseritamente non percepite.
In disparte la rilevanza probatoria della dichiarazione prodotta dalla società resistente (doc. 5 parte resistente), dall'esame delle buste paga e degli estratti conto in atti emerge chiaramente come in relazione all'anno 2020, da un lato, la ricorrente abbia percepito la quattordicesima in ratei mensili e, dall'altro, abbia ricevuto il pagamento della tredicesima mensilità (cfr. cedolino dicembre 2020 e bonifico dell'8 gennaio 2021).
Per quanto concerne l'anno 2021, occorre rilevare che in caso di cassa integrazione a zero ore l'indennità corrisposta dall' comprende anche la quota di retribuzione relativa alla tredicesima CP_2 mensilità per le ore in cui il lavoratore è stato sospeso in cassa integrazione, non maturandosi alcun rateo di mensilità aggiuntiva in quanto la sospensione a zero ore determina il mancato raggiungimento dei quindici giorni di lavoro durante il mese utili ai fini della maturazione della tredicesima;
qualora, invece, il lavoratore sia posto in cassa integrazione con riduzione di orario maturano due distinte quote di tredicesima, l'una relativa alle ore effettivamente prestate e l'altra relativa alle ore non lavorate oggetto di integrazione salariale. Allo stesso modo, l'ammontare incassato per ciascuna ora di cassa integrazione già include il pagamento della quattordicesima;
in altri termini, la quota di quattordicesima relativa ai periodi di cassa integrazione a zero ore è a carico dell' , che la paga CP_2 unitamente all'indennità versata o previo anticipo datoriale.
Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente è stata posta in cassa integrazione a zero ore per tutto il 2021, fatta eccezione per il mese di febbraio, con la conseguenza che in relazione al predetto periodo non ha raggiunto i quindici giorni di lavoro su base mensile utili ai fini della maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva (cfr. doc. 4 parte resistente, laddove risulta che la ricorrente è stata posta in CIG a gennaio per 130 ore, a febbraio per 60 ore, a marzo per 135 ore, ad aprile per 45 ore+85 ore, a maggio per 125 ore, a giugno per 130 ore, a luglio per 135 ore, ad agosto per 130 ore, a settembre per 130 ore, ad ottobre per 130 ore, a novembre per 130 ore e a dicembre per
20 ore).
Pertanto, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
3.3. Quanto alla pretesa indennità sostitutiva delle festività non godute, sebbene questo giudice non disconosca il mutamento del quadro giurisprudenziale in relazione all'onere probatorio in materia
(cfr. Cass., 25 luglio 2022, n. 23153), nel caso di specie non è stato a monte adempiuto l'onere di allegazione.
Costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416
c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali.
Sulla pretesa in esame, invero, la ricorrente in seno all'atto introduttivo non procede alla indicazione dei giorni asseritamente non goduti a titolo di festività, omettendo persino di produrre la disposizione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie e limitandosi alla quantificazione dell'importo asseritamente spettante.
Peraltro, deve rilevarsi che dall'esame delle buste paga in atti emerge che le festività sono state periodicamente concesse alla lavoratrice e, segnatamente, nei mesi di novembre 2020, aprile 2021 e maggio 2021 mentre ad agosto 2021 è stato liquidato un giorno di festività non goduta per un importo pari ad € 48,21.
Anche sul punto, dunque, il ricorso appare infondato e deve essere rigettato.
3.4. Da ultimo, occorre esaminare la domanda riconvenzionale formulata da volta ad CP_1
ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla ricorrente a titolo di anticipi sulle future retribuzioni.
La società ha, infatti, assunto che “la ricorrente, nei mesi di sospensione dovuti al covid 19 con accesso alla Cassa integrazione in deroga (richiesta con pagamento diretto da parte dell' , ha CP_2 preteso e ottenuto alcuni “anticipi” sulle future retribuzioni - che sarebbero state, poi, erogate dalla società all'atto della ripresa post-covid - per complessivi €. 3.628,00 (si v. punto 10 della ricostruzione in fatto). Tuttavia, il rapporto è, poi, definitivamente cessato nel dicembre 2021 (in costanza di ricorso all'ammortizzatore sociale) e, pertanto, non è stato possibile compensare tali
“anticipi” nei mesi successivi” (cfr. pag. 6 memoria difensiva con domanda riconvenzionale).
In particolare, gli importi con causale 'Anticipo stipendio' si rinvengono in seno ai cedolini relativi ai mesi di maggio 2020 per € 1.300,00, agosto 2020 per € 868,00, settembre 2020 per € 715,00, ottobre 2020 per € 680,00 e giugno 2021 per € 65,00.
Ciò che la società ha omesso di evidenziare è che nel periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro l'attività lavorativa non ha subito una sospensione in via continuativa ed assoluta, essendosi al contrario alternati periodi di sospensione a periodi di riduzione dell'attività stessa.
Ebbene, considerato che, fatta eccezione per l'anticipo di € 65,00 erogato nel mese di giugno 2021, gli anticipi corrisposti dalla società si riferiscono in larga parte all'anno 2020 (maggio, agosto, settembre e ottobre) e che in tale periodo la ricorrente ha prestato, seppure in misura ridotta, la propria attività lavorativa, ne consegue che l'erogazione di tali importi sia giustificata dalla prestazione effettiva di attività lavorativa da parte della ricorrente.
Peraltro, il rigetto della domanda formulata da si giustifica sulla scorta del condiviso CP_1 insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass., 28 settembre
2006, n. 21028).
Nel caso in esame, facendo applicazione del suesposto criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001 e, con particolare riguardo alla ripetizione di indebito, Cass., sez. VI, 3 agosto 2022, n. 24095), era onere della società ricorrente in riconvenzionale provare i fatti costitutivi delle pretese reclamate (indebita corresponsione di emolumenti retributivi) e, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non può dirsi raggiunta.
Pertanto, la domanda riconvenzionale formulata da è infondata e deve essere rigettata. CP_1
4. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra Parte_1
e mentre nulla va disposto nei rapporti tra queste ultime e l' stante la contumacia CP_1 CP_2 dell' . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1244/2023 R.G.: rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 CP_1 nulla statuisce sulle spese nei rapporti tra l' e le altre parti. CP_2
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi