Art. 39.
Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo, anche se relative a periodi di servizio prestato anteriormente al 1 gennaio 1949.
Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo, anche se relative a periodi di servizio prestato anteriormente al 1 gennaio 1949.