Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 574/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 16/07/1966, residente in [...]
93/10 16100 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CROVETTO ANTONLUCA (C.F.
, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
29/06/1965, residente in [...]41/20 16100 GENOVA [GE]
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CROVETTO
ANTONLUCA (C.F. , che la rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/07/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
2 le seguenti condizioni essenziali relative ai coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Antonio Cantore 41/20, di proprietà della ricorrente rimarrà nella disponibilità della stessa comprensiva Parte_2
degli arredi che rimarranno nella sua disponibilità, ad eccezione di alcuni beni mobili ed effetti personali che sono stati prelevati prima d'ora dal marito;
3) Il Sig. ha già trasferito altrove la propria residenza e Parte_1
precisamente in Genova Via San Bartolomeo del Fossato 93/10.
4) Il figlio maggiorenne sarà libero di stabilire la propria Persona_1
dimora e residenza ove ritenga e nel contempo sarà libero di frequentare i genitori sulla base della propria autonoma volontà; lo stesso risulta occupato ed economicamente indipendente per cui nessuno dei genitori sarà tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Disposizioni patrimoniali nei confronti del coniuge
5) dato atto delle condizioni economico/reddituali, i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano rispettivamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
6) i conti correnti, titoli, depositi a risparmio, il denaro di proprietà comune dei coniugi, sono già stati prima d'ora divisi in parti eguali tra gli stessi;
7) ciascuno dei coniugi rimarrà nella disponibilità dei beni immobili e mobili di cui risultano proprietari;
8) il Signor si impegna a rimborsare alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
l'importo del mutuo variabile per una somma pari ad € 1.000,00 mensili sino alla naturale scadenza dello stesso in data 31 maggio 2032;
9) I coniugi concordano che gli effetti della separazione inizino a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
3 di matrimonio relativo (Anno 1993, Numero 396, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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