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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/12/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4236/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4236/2024 promossa da:
Parte_1
C.F , con sede legale in Empoli, Via Francesco Berni n.
[...] P.IVA_1
5, 50053, , e C.F. Parte_1
, entrambe in persona del Curatore Dott. C.F. C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese come da procura alle liti allegata in atto di C.F._2 citazione dall'avv. Roberto Nannelli, C.F. , ed elettivamente domiciliate C.F._3 presso il suo studio in Firenze alla Via Antognoli n. 44, , 50127.
ATTRICI contro
, C.F. rappresentato e difeso, come da procura CP_1 C.F._4 alle liti allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Andrea Petralli, C.F. , C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Empoli, alla Via J. Carrucci n. 146, FI 50053.
CONVENUTO
e
C.F. , contumace. CP_2 C.F._1
RZ AM
OGGETTO: azione revocatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTRICI: “1) in tesi dichiarare assolutamente simulato e quindi dichiarare nullo, in ipotesi revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 cc nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della Controparte_3
[...
[...] [
e di quella di il contratto di compravendita del 8.4.2019 ai rogiti del Notaio
[...] Parte_1 di Prato, repertorio n. 3045, trascritto a Pescia il 10.4.2019, con cui Persona_1
nato a [...] il [...], vendé a , nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1 riservandosi il diritto di abitazione, la proprietà del seguente bene immobile: “Appartamento per civile abitazione al piano terreno del fabbricato in condominio posto in Monsummano Terme, frazione Cintolese, Via Gandhi n.138, composto da vani cinque oltre cucina, bagno, termo, ingresso, loggiato, resedi esclusivi, con resede a comune con l'unità immobiliare posta al piano primo e, distaccato, un piccolo garage accessibile da detto resede comune. Confini: proprietà
proprietà , Via Martin Luter King, Via Gandhi, salvo se altri. Testimone_1 Pt_3
Quanto sopra descritto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monsummano Terme, in giusto conto, nel foglio 23, particella 548, subalterni 4, 11 e 12, graffati fra loro, categ. A/3, classe 7, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq.140 e rendita catastale di euro
464,81 (l'appartamento) e 7 categ. C/6, classe 4, consistenza mq.13, superficie catastale totale mq.14 e rendita catastale di euro 38,27 (il garage)”;
2) In ogni caso vittoria di spese e di compensi professionali.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “si chiede il rigetto integrale della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta nei confronti del convenuto , per difetto di CP_1 prova rigorosa dell'eventus damni e della scientia damni, nonché per l'inidoneità di indizi isolati
a integrare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
In via gradata, si chiede di valutare, ai fini dell'insussistenza della consapevolezza di pregiudizio, la concreta consistenza del bene trasferito, lo stato del cespite e l'incidenza di eventuali vincoli sul valore e quindi sul giudizio di congruità del prezzo, con ogni conseguenza anche sulle spese di lite.
Per il resto ci si riporta alle già rassegnate conclusioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.4.25, la
[...]
e la Parte_1 [...] citavano in giudizio deducendo: Parte_1 Controparte_4
- che il 27.1.1994 veniva costituita la Parte_1
C, con socio accomandatario ed amministratore e che, rispettivamente il
[...] CP_2
26.9.2001 e il 30.12.2004 acquisivano la qualità di soci accomandanti il convenuto CP_1
e
[...] Persona_2
- che l'8.4.2019 vendeva al convenuto l'immobile sito in Monsummano Terme, Parte_1
2 frazione Cintolese, Via Gandhi n.138, riservandosi il diritto di abitazione, al prezzo di €
66.000,00, di cui €. 15.000,00 corrisposti all'atto della stipula mediante assegno bancario tratto su TE SApaolo n. 8350036301-09 ed €. 51.000,00 da versare mediante assegni circolari e/o bonifici bancari rispettivamente entro due anni dalla data di stipula del contratto;
- che sia il corrispettivo pattuito - del 25% inferiore rispetto al prezzo di mercato - che le modalità di corresponsione del prezzo risultano anomale;
- che, a tale data, detta società era debitrice di circa €. 185.000,00 nei confronti di plurime pubbliche amministrazioni;
- che con sentenza n. 58/2024 il Tribunale di Firenze dichiarava la società
[...]
e il socio accomandatario personalmente in stato di Parte_1 Parte_1 liquidazione giudiziale, ed apriva la relativa procedura;
- che sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, considerato che: vi è l'eventus damni, perché l'atto dispositivo da parte di , successivo al Parte_1 sorgere del credito vantato nei suoi confronti dalle amministrazioni pubbliche, pregiudica la garanzia patrimoniale generica dei suoi creditori;
vi è altresì la scientia damni, perché
[...]
ben conosceva i debiti della Pt_1 Parte_1
, visto che ne era socio accomandatario ed amministratore;
vi è infine il consilium
[...] fraudis del convenuto , poiché anche quest'ultimo conosceva la situazione Controparte_4 debitoria della società di cui sopra, sia perché figlio convivente di , sia perché Parte_1 ricopriva il ruolo di socio accomandante della stessa società.
Tutto ciò esposto, le attrici chiedevano di revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 cc nei loro confronti il contratto di compravendita del 8.4.2019, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda attorea e CP_1 deducendo:
- l'insussistenza dell'eventus damni, perché i creditori sociali ben potevano soddisfarsi sui beni strumentali all'esercizio dell'attività sociale;
- che al momento della stipula non conosceva l'esistenza dei debiti sociali perché non aveva mai partecipato attivamente all'attività sociale;
- che inoltre la compravendita non era stata né compiuta né eseguita con modalità anomale, specificando di non aver pagato integralmente il prezzo all'atto della stipula perché gli istituti di credito non gli avevano concesso alcun finanziamento, dal momento che si Parte_1 voleva riservare il diritto di abitazione dell'immobile.
In ragione delle deduzioni svolte, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande delle attrici e la
3 loro condanna alla rifusione delle spese di lite.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , che tuttavia non si costituiva e veniva dunque Parte_1 dichiarato contumace alla successiva udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo scambio di memorie conclusionali.
* * *
1. La domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita dell'8.4.2019.
Solamente con memoria conclusionale, le attrici hanno formulato in tesi una domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita del 8.4.2019 intervenuto tra il terzo chiamato ed il convenuto.
Tale conclusione è inammissibile, perché formulata oltre il termine perentorio di cui all'art. 171 ter, comma 1 c.p.c.
Invero, la domanda in esame è sicuramente nuova, perché si aggiunge a quella precedente già formulata dalle attrici, alla quale le stesse non hanno rinunciato, e comunque inidonea a stimolare il potere – dovere di ufficio del giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c., in quanto dagli atti di causa non emerge alcun elemento per esercitare tale rilievo.
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, “la deduzione di una causa di nullità del contratto
(o di una sua clausola), di cui il giudice debba fare applicazione per decidere la controversia, ove la nullità predetta sia rilevabile ex officio, può avvenire anche quando le preclusioni processuali della fase di merito sono già maturate, alla condizione, tuttavia, che il motivo di nullità emerga per tabulas dagli atti già acquisiti al processo e non necessiti, quindi, di alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22102 del
31/07/2025, in motivazione). E tanto perché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare
(Sez. 3, Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023), il rilievo officioso della nullità del contratto può essere legittimamente effettuato dal giudice solo se sul punto si sia stimolato il contraddittorio delle parti, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.” (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 26459/2025).
Nel caso di specie, agli atti non risulta alcun elemento di prova dal quale si possa anche solo desumere l'esistenza dell'accordo simulatorio, essendo in particolare del tutto insufficiente il dato della mancata riscossione di un assegno consegnato per il pagamento di parte del prezzo della compravendita, desumibile dalla nota pervenuta dalla in ragione dell'ordine di esibizione a Pt_4
4 questa rivolto nel corso dell'istruttoria a norma dell'art. 210 cpc.
Ne consegue che nella presente fase decisionale non può essere rilevata d'ufficio la nullità del contratto di compravendita del 8.4.2019 stipulato tra e . Pt_1 CP_1
2. La domanda di revocatoria del contratto di compravendita del 8.4.2019.
La domanda di revocatoria del contratto di compravendita del 8.4.2019 è fondata, in quanto le attrici hanno dimostrato l'esistenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 2901 c.c. e 165 CCII (cfr ex multis Cass. nn. 36033/2021, 26331/2008, 19515/2019).
Le Curatele hanno infatti provato l'esistenza dei crediti e, segnatamente, che al momento della compravendita del 8.4.2019 la era Parte_1 debitrice dell'importo di circa € 185.000,00 nei confronti di molteplici pubbliche amministrazioni, a titolo di tributi non pagati negli anni precedenti alla stipula (doc. 7 atto di citazione elenco delle cartelle esattoriali).
Quanto a , questi era debitore della stessa somma in ragione della propria Parte_1 responsabilità solidale ed illimitata ex art. 2313 c.c.
Ne consegue dunque che l'atto dispositivo compiuto da è successivo al sorgere CP_2 del credito maturato dai creditori sociali.
Ciò chiarito, premessa la funzione dell'azione revocatoria quale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, sotto il profilo oggettivo, “l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (Cass. civ., Sez. III, Ord, n. 26310/2021).
Nel caso di specie, le attrici hanno depositato l'inventario delle liquidazioni giudiziali del 12.6.24
(doc. 18 memoria attrici ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) e hanno dimostrato che sia che Parte_1 la non avevano beni sufficienti per Parte_1 soddisfare le pretese creditorie. Il Sig. è infatti risultato proprietario di alcuni mobili e di Pt_1 un autoveicolo Ford C.Max, per un valore complessivo di circa € 1.500,00, ed è evidente dunque che la perdita dal suo patrimonio della nuda proprietà del bene immobile sito in Monsummano
Terme, frazione Cintolese, Via Gandhi n.138, riduce significativamente la sua garanzia patrimoniale, creando un pregiudizio per i suoi creditori. La stessa considerazione varrebbe anche se fosse stato effettuato un approfondimento istruttorio sull'effettivo valore dell'abitazione in esame, perché anche a voler accogliere la tesi sostenuta dal convenuto in memoria ex art. 171 ter
n. 2 c.p.c. – il quale stimava l'immobile €. 45.000,00 (doc. 4 perizia di parte a firma dell'arch.
5 – comunque tale cespite costituiva pur sempre, per i creditori sociali, l'unico bene o Per_3 comunque quello su cui era maggiormente probabile il fruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata.
Dallo stesso inventario è poi risultato che la società debitrice è proprietaria di 8 veicoli, di cui tuttavia è stato possibile stimarne solo uno (l'Autocarro Mercedes Daimlercrhrysler, pari ad
€500,00) perché gli altri erano stati o ceduti a terzi, oppure smarriti. Anche tale incertezza in ordine alla sussistenza del patrimonio della società debitrice aggrava senz'altro il pregiudizio dei creditori a fronte del trasferimento dell'immobile di cui sopra.
Quanto alla scientia damni, essendo l'atto dispositivo compiuto da a titolo oneroso Parte_1
e successivo al sorgere del credito, secondo la giurisprudenza “In tema di condizioni per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi…”
(Cass. civ., Sez. I, n. 2792/2002). Va senz'altro ritenuto che il venditore fosse a Parte_1 conoscenza degli ingenti debiti sociali al momento della compravendita del suo immobile. Dal momento della costituzione della egli Parte_1 ha infatti sempre ricoperto il ruolo di socio accomandatario e amministratore (doc. 4 atto di citazione), e pertanto aveva sempre l'obbligo di informarsi sulla situazione patrimoniale della società: è quindi irragionevole ritenere che non avesse conoscenza dell'esistenza di debiti sociali.
Rispetto infine al consilium fraudis, essendo l'atto dispositivo compiuto da a titolo Parte_1 oneroso e successivo al sorgere del credito, secondo la giurisprudenza “Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria é sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Essa non presuppone né l'intenzione di nuocere loro né la presenza e conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore.” (Cass. civ., Sez. I, n. 10430/2005), ed inoltre “la prova della "participatio fraudis" (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 195/2023; Cass. civ, ord., n. 1286/2019; Cass. civ. n. 5359/2009).
Ebbene, nel caso di specie, è evidente che il compratore fosse a conoscenza CP_1 della situazione debitoria del padre. Anzitutto, perché dal 26.9.2001 il convenuto era socio
6 accomandante della (doc. 4 atto di citazione). Parte_1
In secondo luogo, tra i contraenti ricorre un vincolo di parentela di primo grado, e i due hanno sempre convissuto in Via Ghandi n. 128 (doc. 12 citazione): sebbene tale circostanza non sia dirimente, senz'altro costituisce un indice a favore del fatto che conoscesse la CP_1 situazione debitoria del padre.
Ulteriori elementi a conforto della sussistenza del consilium fraudis si rinvengono nelle modalità con cui tale vendita è stata eseguita.
In particolare, dalla lettura del contratto di compravendita si evince che il prezzo di €. 66.000,00, avrebbe dovuto essere pagato dal compratore per la quota di €. 15.000,00 mediante assegno bancario tratto su TE SApaolo n. 8350036301-09 e consegnato al momento della stipula, e per la parte di €. 51.000,00 mediante assegni circolari e/o bonifici bancari entro due anni dalla data di stipula del contratto: tuttavia, dall'istruttoria in corso di causa è emerso che il prezzo pattuito non
è stato integralmente corrisposto.
Infatti, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto all'udienza del 17.7.25, Banca
TE SA AO ha reso dichiarazione negativa, specificando che l'assegno bancario n.
8350036301-09 di € 15.000,00 tratto da a favore di non è mai CP_1 Parte_1 stato incassato da quest'ultimo. Né inoltre il convenuto ha fornito alcuna documentazione probatoria dei successivi pagamenti che avrebbero dovuto essere stati effettuati dallo stesso entro due anni dalla data di stipula del contratto.
Ebbene, il mancato integrale pagamento del prezzo è un ulteriore indice pregnante del fatto che con la compravendita le parti abbiano in realtà voluto eludere le ragioni dei creditori sociali.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 cpc. La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo ai parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del rito scelto dalle attrici, della ridotta complessità della lite e della natura puramente documentale della controversia.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi,
IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della simulazione assoluta;
2) accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara inefficace nei
7 confronti della Parte_1
e della
[...] Parte_1 il contratto di compravendita dell'8.4.2019 stipulato tra
[...] Parte_1
e , ai rogiti del Notaio di Prato, repertorio n. 3045, CP_1 Persona_1 trascritto a Pescia il 10.4.2019, avente ad oggetto l'immobile in Monsummano Terme, frazione
Cintolese, Via Gandhi n.138, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monsummano Terme, foglio 23, particella 548, subalterni 4, 11 e 12, graffati fra loro, categ. A/3, classe 7, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq.140 e rendita catastale di euro 464,81 (l'appartamento) e 7 categ. C/6, classe 4, consistenza mq.13, superficie catastale totale mq.14 e rendita catastale di euro 38,27 (il garage)”; ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di Pescia di annotare il provvedimento ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 8.4.2019 ai rogiti notaio di Prato, repertorio n. 3045; Persona_1
3) condanna e in solido tra loro, al rimborso in Controparte_4 CP_2 favore della Parte_1
della
[...] Parte_1 egli importi di € 1.220,89 a titolo di spese non imponibili ed € 7.500,00 per compensi di
[...]
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 28 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Pietro Giulio Dazzi.
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4236/2024 promossa da:
Parte_1
C.F , con sede legale in Empoli, Via Francesco Berni n.
[...] P.IVA_1
5, 50053, , e C.F. Parte_1
, entrambe in persona del Curatore Dott. C.F. C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese come da procura alle liti allegata in atto di C.F._2 citazione dall'avv. Roberto Nannelli, C.F. , ed elettivamente domiciliate C.F._3 presso il suo studio in Firenze alla Via Antognoli n. 44, , 50127.
ATTRICI contro
, C.F. rappresentato e difeso, come da procura CP_1 C.F._4 alle liti allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Andrea Petralli, C.F. , C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Empoli, alla Via J. Carrucci n. 146, FI 50053.
CONVENUTO
e
C.F. , contumace. CP_2 C.F._1
RZ AM
OGGETTO: azione revocatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTRICI: “1) in tesi dichiarare assolutamente simulato e quindi dichiarare nullo, in ipotesi revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 cc nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della Controparte_3
[...
[...] [
e di quella di il contratto di compravendita del 8.4.2019 ai rogiti del Notaio
[...] Parte_1 di Prato, repertorio n. 3045, trascritto a Pescia il 10.4.2019, con cui Persona_1
nato a [...] il [...], vendé a , nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1 riservandosi il diritto di abitazione, la proprietà del seguente bene immobile: “Appartamento per civile abitazione al piano terreno del fabbricato in condominio posto in Monsummano Terme, frazione Cintolese, Via Gandhi n.138, composto da vani cinque oltre cucina, bagno, termo, ingresso, loggiato, resedi esclusivi, con resede a comune con l'unità immobiliare posta al piano primo e, distaccato, un piccolo garage accessibile da detto resede comune. Confini: proprietà
proprietà , Via Martin Luter King, Via Gandhi, salvo se altri. Testimone_1 Pt_3
Quanto sopra descritto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monsummano Terme, in giusto conto, nel foglio 23, particella 548, subalterni 4, 11 e 12, graffati fra loro, categ. A/3, classe 7, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq.140 e rendita catastale di euro
464,81 (l'appartamento) e 7 categ. C/6, classe 4, consistenza mq.13, superficie catastale totale mq.14 e rendita catastale di euro 38,27 (il garage)”;
2) In ogni caso vittoria di spese e di compensi professionali.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “si chiede il rigetto integrale della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta nei confronti del convenuto , per difetto di CP_1 prova rigorosa dell'eventus damni e della scientia damni, nonché per l'inidoneità di indizi isolati
a integrare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
In via gradata, si chiede di valutare, ai fini dell'insussistenza della consapevolezza di pregiudizio, la concreta consistenza del bene trasferito, lo stato del cespite e l'incidenza di eventuali vincoli sul valore e quindi sul giudizio di congruità del prezzo, con ogni conseguenza anche sulle spese di lite.
Per il resto ci si riporta alle già rassegnate conclusioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.4.25, la
[...]
e la Parte_1 [...] citavano in giudizio deducendo: Parte_1 Controparte_4
- che il 27.1.1994 veniva costituita la Parte_1
C, con socio accomandatario ed amministratore e che, rispettivamente il
[...] CP_2
26.9.2001 e il 30.12.2004 acquisivano la qualità di soci accomandanti il convenuto CP_1
e
[...] Persona_2
- che l'8.4.2019 vendeva al convenuto l'immobile sito in Monsummano Terme, Parte_1
2 frazione Cintolese, Via Gandhi n.138, riservandosi il diritto di abitazione, al prezzo di €
66.000,00, di cui €. 15.000,00 corrisposti all'atto della stipula mediante assegno bancario tratto su TE SApaolo n. 8350036301-09 ed €. 51.000,00 da versare mediante assegni circolari e/o bonifici bancari rispettivamente entro due anni dalla data di stipula del contratto;
- che sia il corrispettivo pattuito - del 25% inferiore rispetto al prezzo di mercato - che le modalità di corresponsione del prezzo risultano anomale;
- che, a tale data, detta società era debitrice di circa €. 185.000,00 nei confronti di plurime pubbliche amministrazioni;
- che con sentenza n. 58/2024 il Tribunale di Firenze dichiarava la società
[...]
e il socio accomandatario personalmente in stato di Parte_1 Parte_1 liquidazione giudiziale, ed apriva la relativa procedura;
- che sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, considerato che: vi è l'eventus damni, perché l'atto dispositivo da parte di , successivo al Parte_1 sorgere del credito vantato nei suoi confronti dalle amministrazioni pubbliche, pregiudica la garanzia patrimoniale generica dei suoi creditori;
vi è altresì la scientia damni, perché
[...]
ben conosceva i debiti della Pt_1 Parte_1
, visto che ne era socio accomandatario ed amministratore;
vi è infine il consilium
[...] fraudis del convenuto , poiché anche quest'ultimo conosceva la situazione Controparte_4 debitoria della società di cui sopra, sia perché figlio convivente di , sia perché Parte_1 ricopriva il ruolo di socio accomandante della stessa società.
Tutto ciò esposto, le attrici chiedevano di revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 cc nei loro confronti il contratto di compravendita del 8.4.2019, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda attorea e CP_1 deducendo:
- l'insussistenza dell'eventus damni, perché i creditori sociali ben potevano soddisfarsi sui beni strumentali all'esercizio dell'attività sociale;
- che al momento della stipula non conosceva l'esistenza dei debiti sociali perché non aveva mai partecipato attivamente all'attività sociale;
- che inoltre la compravendita non era stata né compiuta né eseguita con modalità anomale, specificando di non aver pagato integralmente il prezzo all'atto della stipula perché gli istituti di credito non gli avevano concesso alcun finanziamento, dal momento che si Parte_1 voleva riservare il diritto di abitazione dell'immobile.
In ragione delle deduzioni svolte, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande delle attrici e la
3 loro condanna alla rifusione delle spese di lite.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , che tuttavia non si costituiva e veniva dunque Parte_1 dichiarato contumace alla successiva udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo scambio di memorie conclusionali.
* * *
1. La domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita dell'8.4.2019.
Solamente con memoria conclusionale, le attrici hanno formulato in tesi una domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita del 8.4.2019 intervenuto tra il terzo chiamato ed il convenuto.
Tale conclusione è inammissibile, perché formulata oltre il termine perentorio di cui all'art. 171 ter, comma 1 c.p.c.
Invero, la domanda in esame è sicuramente nuova, perché si aggiunge a quella precedente già formulata dalle attrici, alla quale le stesse non hanno rinunciato, e comunque inidonea a stimolare il potere – dovere di ufficio del giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c., in quanto dagli atti di causa non emerge alcun elemento per esercitare tale rilievo.
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, “la deduzione di una causa di nullità del contratto
(o di una sua clausola), di cui il giudice debba fare applicazione per decidere la controversia, ove la nullità predetta sia rilevabile ex officio, può avvenire anche quando le preclusioni processuali della fase di merito sono già maturate, alla condizione, tuttavia, che il motivo di nullità emerga per tabulas dagli atti già acquisiti al processo e non necessiti, quindi, di alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22102 del
31/07/2025, in motivazione). E tanto perché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare
(Sez. 3, Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023), il rilievo officioso della nullità del contratto può essere legittimamente effettuato dal giudice solo se sul punto si sia stimolato il contraddittorio delle parti, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.” (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 26459/2025).
Nel caso di specie, agli atti non risulta alcun elemento di prova dal quale si possa anche solo desumere l'esistenza dell'accordo simulatorio, essendo in particolare del tutto insufficiente il dato della mancata riscossione di un assegno consegnato per il pagamento di parte del prezzo della compravendita, desumibile dalla nota pervenuta dalla in ragione dell'ordine di esibizione a Pt_4
4 questa rivolto nel corso dell'istruttoria a norma dell'art. 210 cpc.
Ne consegue che nella presente fase decisionale non può essere rilevata d'ufficio la nullità del contratto di compravendita del 8.4.2019 stipulato tra e . Pt_1 CP_1
2. La domanda di revocatoria del contratto di compravendita del 8.4.2019.
La domanda di revocatoria del contratto di compravendita del 8.4.2019 è fondata, in quanto le attrici hanno dimostrato l'esistenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 2901 c.c. e 165 CCII (cfr ex multis Cass. nn. 36033/2021, 26331/2008, 19515/2019).
Le Curatele hanno infatti provato l'esistenza dei crediti e, segnatamente, che al momento della compravendita del 8.4.2019 la era Parte_1 debitrice dell'importo di circa € 185.000,00 nei confronti di molteplici pubbliche amministrazioni, a titolo di tributi non pagati negli anni precedenti alla stipula (doc. 7 atto di citazione elenco delle cartelle esattoriali).
Quanto a , questi era debitore della stessa somma in ragione della propria Parte_1 responsabilità solidale ed illimitata ex art. 2313 c.c.
Ne consegue dunque che l'atto dispositivo compiuto da è successivo al sorgere CP_2 del credito maturato dai creditori sociali.
Ciò chiarito, premessa la funzione dell'azione revocatoria quale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, sotto il profilo oggettivo, “l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (Cass. civ., Sez. III, Ord, n. 26310/2021).
Nel caso di specie, le attrici hanno depositato l'inventario delle liquidazioni giudiziali del 12.6.24
(doc. 18 memoria attrici ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) e hanno dimostrato che sia che Parte_1 la non avevano beni sufficienti per Parte_1 soddisfare le pretese creditorie. Il Sig. è infatti risultato proprietario di alcuni mobili e di Pt_1 un autoveicolo Ford C.Max, per un valore complessivo di circa € 1.500,00, ed è evidente dunque che la perdita dal suo patrimonio della nuda proprietà del bene immobile sito in Monsummano
Terme, frazione Cintolese, Via Gandhi n.138, riduce significativamente la sua garanzia patrimoniale, creando un pregiudizio per i suoi creditori. La stessa considerazione varrebbe anche se fosse stato effettuato un approfondimento istruttorio sull'effettivo valore dell'abitazione in esame, perché anche a voler accogliere la tesi sostenuta dal convenuto in memoria ex art. 171 ter
n. 2 c.p.c. – il quale stimava l'immobile €. 45.000,00 (doc. 4 perizia di parte a firma dell'arch.
5 – comunque tale cespite costituiva pur sempre, per i creditori sociali, l'unico bene o Per_3 comunque quello su cui era maggiormente probabile il fruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata.
Dallo stesso inventario è poi risultato che la società debitrice è proprietaria di 8 veicoli, di cui tuttavia è stato possibile stimarne solo uno (l'Autocarro Mercedes Daimlercrhrysler, pari ad
€500,00) perché gli altri erano stati o ceduti a terzi, oppure smarriti. Anche tale incertezza in ordine alla sussistenza del patrimonio della società debitrice aggrava senz'altro il pregiudizio dei creditori a fronte del trasferimento dell'immobile di cui sopra.
Quanto alla scientia damni, essendo l'atto dispositivo compiuto da a titolo oneroso Parte_1
e successivo al sorgere del credito, secondo la giurisprudenza “In tema di condizioni per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi…”
(Cass. civ., Sez. I, n. 2792/2002). Va senz'altro ritenuto che il venditore fosse a Parte_1 conoscenza degli ingenti debiti sociali al momento della compravendita del suo immobile. Dal momento della costituzione della egli Parte_1 ha infatti sempre ricoperto il ruolo di socio accomandatario e amministratore (doc. 4 atto di citazione), e pertanto aveva sempre l'obbligo di informarsi sulla situazione patrimoniale della società: è quindi irragionevole ritenere che non avesse conoscenza dell'esistenza di debiti sociali.
Rispetto infine al consilium fraudis, essendo l'atto dispositivo compiuto da a titolo Parte_1 oneroso e successivo al sorgere del credito, secondo la giurisprudenza “Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria é sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Essa non presuppone né l'intenzione di nuocere loro né la presenza e conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore.” (Cass. civ., Sez. I, n. 10430/2005), ed inoltre “la prova della "participatio fraudis" (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 195/2023; Cass. civ, ord., n. 1286/2019; Cass. civ. n. 5359/2009).
Ebbene, nel caso di specie, è evidente che il compratore fosse a conoscenza CP_1 della situazione debitoria del padre. Anzitutto, perché dal 26.9.2001 il convenuto era socio
6 accomandante della (doc. 4 atto di citazione). Parte_1
In secondo luogo, tra i contraenti ricorre un vincolo di parentela di primo grado, e i due hanno sempre convissuto in Via Ghandi n. 128 (doc. 12 citazione): sebbene tale circostanza non sia dirimente, senz'altro costituisce un indice a favore del fatto che conoscesse la CP_1 situazione debitoria del padre.
Ulteriori elementi a conforto della sussistenza del consilium fraudis si rinvengono nelle modalità con cui tale vendita è stata eseguita.
In particolare, dalla lettura del contratto di compravendita si evince che il prezzo di €. 66.000,00, avrebbe dovuto essere pagato dal compratore per la quota di €. 15.000,00 mediante assegno bancario tratto su TE SApaolo n. 8350036301-09 e consegnato al momento della stipula, e per la parte di €. 51.000,00 mediante assegni circolari e/o bonifici bancari entro due anni dalla data di stipula del contratto: tuttavia, dall'istruttoria in corso di causa è emerso che il prezzo pattuito non
è stato integralmente corrisposto.
Infatti, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto all'udienza del 17.7.25, Banca
TE SA AO ha reso dichiarazione negativa, specificando che l'assegno bancario n.
8350036301-09 di € 15.000,00 tratto da a favore di non è mai CP_1 Parte_1 stato incassato da quest'ultimo. Né inoltre il convenuto ha fornito alcuna documentazione probatoria dei successivi pagamenti che avrebbero dovuto essere stati effettuati dallo stesso entro due anni dalla data di stipula del contratto.
Ebbene, il mancato integrale pagamento del prezzo è un ulteriore indice pregnante del fatto che con la compravendita le parti abbiano in realtà voluto eludere le ragioni dei creditori sociali.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 cpc. La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo ai parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del rito scelto dalle attrici, della ridotta complessità della lite e della natura puramente documentale della controversia.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi,
IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della simulazione assoluta;
2) accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara inefficace nei
7 confronti della Parte_1
e della
[...] Parte_1 il contratto di compravendita dell'8.4.2019 stipulato tra
[...] Parte_1
e , ai rogiti del Notaio di Prato, repertorio n. 3045, CP_1 Persona_1 trascritto a Pescia il 10.4.2019, avente ad oggetto l'immobile in Monsummano Terme, frazione
Cintolese, Via Gandhi n.138, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monsummano Terme, foglio 23, particella 548, subalterni 4, 11 e 12, graffati fra loro, categ. A/3, classe 7, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq.140 e rendita catastale di euro 464,81 (l'appartamento) e 7 categ. C/6, classe 4, consistenza mq.13, superficie catastale totale mq.14 e rendita catastale di euro 38,27 (il garage)”; ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di Pescia di annotare il provvedimento ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita del 8.4.2019 ai rogiti notaio di Prato, repertorio n. 3045; Persona_1
3) condanna e in solido tra loro, al rimborso in Controparte_4 CP_2 favore della Parte_1
della
[...] Parte_1 egli importi di € 1.220,89 a titolo di spese non imponibili ed € 7.500,00 per compensi di
[...]
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 28 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Pietro Giulio Dazzi.
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