TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 124
TAR
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
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Sentenza 24 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica al controinteressato

    Il Tribunale ha ritenuto che il signor TO TO SI, avendo agito in giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione sull'esecuzione dell'ordinanza e avendo la sua posizione di interesse legittimo alla conservazione dell'atto, fosse un controinteressato facilmente individuabile e sostanzialmente rilevante, richiedendo quindi la notifica del ricorso a pena di inammissibilità.

  • Inammissibile
    Irricevibilità delle censure sull'individuazione dello sbancamento

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione del Comune, ritenendo che l'ordinanza fosse nota alla ricorrente da una data antecedente alla notifica del 2024, come accertato in precedente giudizio, rendendo irricevibili le contestazioni tardive.

  • Rigettato
    Infondatezza del motivo relativo alla mancata consegna di parte dell'atto

    Il Tribunale ha considerato la mancata consegna di una pagina come un disguido superabile con un minimo sforzo di diligenza e non un vizio che inficia l'atto notificato, pur riconoscendo che avrebbe potuto legittimare motivi aggiunti o la richiesta della pagina mancante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 124
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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