Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01723/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2024, proposto da MO RP e ET RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri e Valentina Montone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OS AN e PA AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IL AN, rappresentata e difesa dagli avvocati GI D'Amico e Nicola Funaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a.) della nota datata 14.06.2024, conosciuta in data 10.07.2024, a firma del Responsabile E.Q. Urbanistica ed Edilizia del Comune di Eboli, ing. G. Cerruti, in cui si afferma che la SC prot. n. 46475 del 23.12.2014, di sanatoria dei box auto abusivi, è stata definita “a seguito dell’istruttoria positiva già in data 14.01.2015 con nulla osta del 14.01.2015”, conosciuta a seguito del deposito della medesima, da parte della sig.ra AN IL, nell’ambito del giudizio R.G. n. 8745/2023 innanzi al Tribunale Civile di Salerno;
b.) della nota prot. n. 1208 del 14.01.2015, con la quale il Responsabile del SUE del Comune di Eboli ha attestato l’esito positivo della predetta S.C.I.A., “risultando l’intervento conforme alla disciplina urbanistica vigente attualmente ed all’epoca dell’abuso”, non conosciuta e menzionata nell’atto di cui alla lett. a.);
c.) se e nella misura in cui occorra di ogni altro eventuale e atipico provvedimento di approvazione/accoglimento della predetta SC, non conosciuto, e dell’eventuale provvedimento di assenso reso sulla SC prot. n. 29214 del 26.06.2020 (non conosciuto);
d.) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Eboli, di OS AN, di PA AN e di IL AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. EL Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno impugnato gli atti epigrafati, all’uopo allegando e deducendo che: sono proprietari di una zonetta di terreno sita nel Comune di Eboli giusta atto di compravendita del 4.04.2023 (foglio 14 part. n. 408); con atto di citazione del 6.11.2023 (R.G. n. 8052/2023), i sig.ri AN PA e AN OS hanno adìto il Tribunale di Salerno per sentir dichiarare la costituzione del diritto di servitù di passo carrabile e manovra in loro favore quali proprietari dei locali al piano terra del fabbricato identificato al foglio 14, part.lla 336, sito in Eboli (Sa) alla Via Traversa Pezzullo 45, insistenti sulla strada di loro proprietà, da intendersi come fondo servente per intervenuta usucapione e/o per destinazione del padre di famiglia; inoltre, con ricorso per la manutenzione nel possesso (R.G. n. 8745/2023), notificato il 2.01.2024 solo alla sig.ra RI, la sig.ra AN IL ha chiesto al Tribunale di Salerno di ordinare alla odierna ricorrente “l’immediata cessazione della turbativa/molestia al godimento della ricorrente, nel pieno ed esclusivo possesso del bene”, rappresentato dal garage di proprietà; in entrambi i giudizi, i hanno eccepito l’illegittimità dei garage, perché realizzati abusivamente e oggetto di un accertamento in sanatoria mediante SC (ex art. 37 d.p.r. n. 380/2001) rigettato, poiché non si è concluso con un provvedimento espresso di accoglimento.
Hanno, altresì, precisato che: con atto di compravendita del 1964 (rep. n. 12863), il sig. CO TO ha alienato alla sig.ra IV IL (dante causa della sig.ra RA EL, a sua volta dante causa della sig.ra IL AN) un appezzamento di terreno, sito alla via Traversa Pezzullo; l’art. 3 dell’atto pubblico prevedeva: “La vendita segue con l’espresso patto che il venditore deve lasciare, lungo il confine settentrionale, tutti i quattro metri di terreno, costituenti la striscia, che separa la proprietà Senatore con la zona venduta, da servire in perpetuo da strada, in funzione anche della restante sua proprietà, e la compratrice deve concorrere alla formazione della strada stessa con l’apporto di altra striscia di terreno della lunghezza di mezzo metro, per tutta la lunghezza del lato settentrionale, e da adibirsi in perpetuo per strada; e con l’altro patto ancora che le fabbriche, che la compratrice andrà a creare su questo stesso lato, da settentrione, devono essere fatte alla distanza di un metro e mezzo dalla striscia, che essi debbono lasciare; infine, che, in corrispondenza di tale metro e mezzo, la compratrice potrà aprire balconate, sporti, terrazze, nei piani superiori del costruendo suo fabbricato”; nel 1972, con atto di compravendita rep. n. 5337, il sig. CO ha alienato al sig. RI GI (dante causa della sig.ra RI ET) un altro appezzamento di terreno sito alla via Traversa Pezzullo; l’art. 2 dell’atto pubblico prevedeva che la vendita comprendeva: “il diritto di passaggio, a favore del suolo venduto e con qualsiasi mezzo, sulla strada privata compresa tra le proprietà RA e Senatore1, per accedere alla via comunale”; infine, con atto pubblico del 4.04.2023, le sig.re CO VA e CO PA, eredi del sig. CO TO, hanno alienato alla sig.ra RI ET e al sig. RP MO la zonetta di terreno di circa mq. 120, identificata al catasto terreni al foglio 14 part.lla n. 408; quindi: - la sig.ra IV era obbligata a realizzare il proprio fabbricato ponendosi a una distanza pari a mt. 1,50 dalla striscia di terreno di mt. 0,50, destinata a strada; - ma, sulla strada realizzata, la sig.ra IV avrebbe potuto aprire solo balconi, sporti, terrazze, nei piani superiori; l’acquirente non poteva, invece, aprire balconi, sporti o terrazze al piano terra, men che meno garage; la sig.ra IV (e i suoi eredi), su quella strada, non poteva passare né con le auto, né con altro mezzo; non poteva realizzare garage; in definitiva, sul lato dell’edificio della sig.ra IV che insiste sulla part.lla n. 408 – per espressa pattuizione – non potevano aprirsi varchi o garage; tuttavia, la previsione di cui all’art. 3 dell’atto di acquisto, in base al quale il piano terra del fabbricato in parola doveva essere privo di aperture e di varchi, non è stata rispettata; il dato è testuale ed è riportato nella SC (in sanatoria) relativa all’immobile de quo; invero, nel 2014, prot. n. 46175 del 23.12.2014, il sig. AN OS e la sig.ra ZA EL (dante causa delle sig.re AN) hanno presentato al Comune di Eboli una SC in sanatoria, con la quale hanno dichiarato di aver realizzato alcuni abusi sull’immobile di proprietà (mutamento di destinazione d’uso e diversa distribuzione degli spazi interni dell’immobile di proprietà); in particolare, essi hanno realizzato tre garage (sub 14 garage di proprietà RA EL, sub 15 garage di proprietà RA EL, sub 18 garage di proprietà AN OS) senza titolo edilizio e in contrasto con la previsione di cui all’atto pubblico di acquisto del 1964 che non consentiva aperture al piano terra; in particolare, nel progetto assentito con la licenza edilizia prot. n. 7602 del 1968, sul prospetto nord comparivano solo finestre; invece, nei grafici relativi alle opere realizzate in difformità compaiono tre saracinesche (e resta una unica finestra); costituendosi nei predetti giudizi civili, hanno eccepito tali circostanze e hanno, altresì, fatto rilevare che alla presentazione della SC in sanatoria non aveva mai fatto seguito il rilascio del titolo edilizio da parte del Comune; pertanto, i garage, abusivamente realizzati dalle controparti, continuavano a essere illegittimi; tuttavia, la sig.ra AN IL, in data 10.07.2024, ha depositato nell’ambito del ricorso per manutenzione del possesso recante R.G. n. 8745/2023, un atto atipico, datato 14.06.2024, a firma del Responsabile E.Q. Urbanistica ed Edilizia del Comune di Eboli, ing. G. Cerruti, in cui si afferma che la SC prot. n. 46475 del 23.12.2014, di sanatoria del box auto abusivo, era stata definita “a seguito dell’istruttoria positiva già in data 14.01.2015 con nulla osta del 14.01.2015”; la sig.ra RI ha immediatamente presentato istanza di accesso agli atti per avere conoscenza degli atti dell’istruttoria che avevano condotto alla emanazione della nota del 14.06.2024 (e in particolare per conoscere il contenuto del cd. nulla osta del 14.01.2015), ma il Comune di Eboli è rimasto del tutto silente in merito.
2. Tanto premesso in fatto, hanno eccepito l’illegittimità e l’erroneità dell’atto in questa sede gravato e tanto sulla scorta delle doglianze in diritto di seguito sintetizzate.
I - Violazione di legge e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/2001, per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno lamentato che il Comune di Eboli, con i provvedimenti impugnati, avrebbe assentito i lavori oggetto di SC prot. n. 46475 del 23.12.2014, per interventi sul fabbricato alla Traversa Pezzullo 45, laddove, invece, gli atti di “assenso” comunali sarebbero illegittimi perché, in base alla normativa all’epoca vigente, le opere assentite non rientrerebbero nella categoria edilizia della manutenzione straordinaria e, in ogni caso, non potevano essere realizzate con SC, richiedendo il rilascio del permesso di costruire.
II - Violazione e falsa applicazione di legge per contrasto con gli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, per arbitrarietà, per sviamento, per ingiustizia manifesta, per difetto di istruttoria, in quanto i provvedimenti impugnati avrebbero assentito l’intervento in sanatoria afferente a un immobile illegittimo.
Segnatamente, a dire di parte ricorrente, l’immobile ove sono stati realizzati gli abusi oggetto della istanza di sanatoria del 2014 sarebbe illegittimo perché realizzato in difformità rispetto a quanto assentito.
Ne deriverebbe, altresì, l’illegittimità dei provvedimenti con cui sono stati ritenuti sanabili i garages, poiché riguarderebbero un immobile che è illegittimo perché non rispetterebbe le distanze prescritte nella licenza edilizia.
3. In forza delle descritte causali, hanno chiesto l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Eboli.
5. Si sono, altresì, costituiti i controinteressati AN IL, AN PA e AN OS.
6. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Va premesso che il ricorso all’esame insorge avverso una SC in sanatoria del 2014, con cui sono stati regolarizzati dei box auto già realizzati.
8. Com’è noto, l’art. 37, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 contempla la SC in sanatoria a intervento concluso, che prevede che il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possano ottenere la sanatoria dell'intervento ove sussista la doppia conformità (l'intervento realizzato deve risultare conforme tanto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento, quanto a quella vigente alla presentazione della domanda), versando una somma il cui valore è stabilito dal responsabile del procedimento (non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro).
Tuttavia, a differenza di quanto previsto per l'accertamento di conformità di cui all'art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 per il quale, in caso inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la stessa norma che qualifica espressamente l'eventuale silenzio dell'amministrazione come diniego, l'art. 37, D.P.R. n. 380 del 2001 nulla dispone sul punto.
In assenza di un chiaro dato normativo, la giurisprudenza ha adottato orientamenti non sempre univoci.
Secondo un primo filone giurisprudenziale il silenzio sull'istanza di sanatoria di cui agli artt. 36 e 37, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001 sarebbe da qualificarsi come silenzio rigetto.
Pertanto, anche qualora la procedura dell’accertamento di conformità sia esperita in relazione a un intervento edilizio oggetto di SC, opererebbe il meccanismo del silenzio-rigetto previsto dall'art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 (T.A.R. Milano, Sez. I, 21.3.2017, n.676; TAR Campania, Sez. III, 18.5.2020, n.1824; T.A.R. Campania, Sez. II, 10.6.2019, n.3146), con il relativo onere di impugnazione, da parte del privato interessato, qualora, a fronte del decorso del termine, non vi sia una pronuncia espressa della P.A. procedente, onde evitare il consolidamento della posizione lesiva a proprio sfavore.
Un altro orientamento è nel senso di ritenere che il silenzio della PA debba qualificarsi come assenso (T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 809/2022).
9. Il Collegio, tuttavia, ritiene di aderire a un diverso orientamento (Consiglio di Stato 20/02/2023, n. 1708), secondo cui il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'amministrazione procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di silenzio inadempimento (T.A.R. Campania Salerno Sez. III, 14-10-2022, n. 2673; TAR Salerno, Sez. II, 23.8.2019, n.1480; TAR Napoli, Sez. III, 23.5.2019, n. 2755).
Innanzitutto, infatti, l'art. 37 non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento.
Dalla lettura della norma emerge che la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall'intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base della valutazione dell'aumento di valore dell'immobile compiuta dall'Agenzia del Territorio (T.A.R. Campania Salerno Sez. III, 14-10-2022, n. 2673; T.A.R. Roma, Sez. II quater, 9.4.2020, n. 3851).
Al tempo stesso la soluzione appare più conforme alla ratio della sanatoria di opere abusive già realizzate, che necessita di una valutazione espressa dell’amministrazione sulla sussistenza della doppia conformità, rispetto al regime di opere ancora da realizzare alle quali si attaglia la disciplina ordinaria della S.C.I.A., come metodo di semplificazione del regime abilitativo edilizio.
Ne deriva che il Comune deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SC in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001(T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 23/05/2019, n.2755; sez. II, 23/04/2019, n.2233).
10. Nel caso in esame, il provvedimento espresso è rappresentato dall’attestazione n. 1208 del 14/01/2015, con la quale il Responsabile del SUE ha attestato l'esito positivo della S.C.I.A., “risultando l'intervento conforme alla disciplina urbanistica vigente attualmente ed all'epoca dell'abuso”.
11. Pertanto, le doglianze lamentate preliminarmente dai controinteressati con riferimento all’erronea individuazione dello strumento di tutela azionato dalla parte ricorrente devono essere respinte.
12. Tanto precisato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile limitatamente alle doglianze aventi ad oggetto gli interventi sui prospetti.
13. In argomento, va ricordato che la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, nel processo amministrativo, costituiscono due distinte condizioni dell’azione; la nozione di interesse, in particolare, trova il proprio fondamento nell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., e si sostanzia nella lesione concreta ed attuale prodotta dall’atto impugnato nella sfera giuridica del ricorrente e nella concreta utilità che lo stesso può ricavare dal suo annullamento (cfr. Cons. Stato, ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
In base ai più recenti insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, nelle controversie che hanno ad oggetto titoli abilitativi edilizi o, come nel caso di specie, atti di pianificazione del territorio, la così detta vicinitas - ossia lo stabile collegamento tra un determinato soggetto e l’area sulla quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato - costituisce un criterio di qualificazione e di differenziazione attraverso il quale è possibile distinguere gli interessi legittimi dagli interessi di mero fatto e vale perciò a fondare la legittimazione al ricorso.
La vicinitas , tuttavia, non basta, da sola e in automatico, a dimostrare anche la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato, ricavabile dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).
14. Ciò posto, nel caso di specie, non possono ritenersi sufficienti a fondare l’interesse ad impugnare le argomentazioni di parte ricorrente, che si è limitata ad allegare e documentare il requisito della vicinitas ma non anche il concreto pregiudizio concreto derivante dalla realizzazione delle opere in contestazione.
Del resto, se l’interesse a ricorrere impone un accertamento sia di diritto che di fatto nella parte in cui occorre in concreto valutare (a valle) le conseguenze pratiche del chiesto annullamento sulla sfera giuridica della parte ricorrente, i ricorrenti avrebbero dovuto dar conto di uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio osteggiato.
Pertanto, il ricorso in parte qua deve essere dichiarato inammissibile.
15. Invece, il presente giudizio deve essere sospeso, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., relativamente alle doglianze ad oggetto il cambio di destinazione d’uso da abitazione a box.
16. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che i sig.ri AN e AN hanno adito il giudice civile per vedersi riconoscere il loro diritto di manovra e di passo carrabile sulla strada di proprietà dei sig.ri RI e RP rispetto ai garage in contestazione e che detto il giudizio civile è attualmente pendente;
Ciò posto, la decisione circa il riconoscimento della predetta servitù risulta senza ombra di dubbio pregiudiziale ai fini della decisione del ricorso, in quanto ne costituisce necessario antecedente logico-giuridico e ne condiziona l’esito.
Del resto, conformemente alla consolidata giurisprudenza, civile ed amministrativa, la sospensione necessaria va disposta nei soli casi di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico, ovvero quando, come nella specie, in un altro giudizio, pendente tra le stesse parti, possa essere emanata una pronuncia avente efficacia di giudicato nella causa pregiudicata o comunque un’efficacia vincolante, atteso che la ratio dell’istituto è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati (ex plurimis, Cons. Stato Sez. IV, 22 aprile 2022, n. 3104).
17. Alla stregua delle superiori considerazioni, il presente giudizio deve essere parzialmente sospeso, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in ordine alle suddette censure, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 297, comma 1, c.p.c., ai fini della prosecuzione del giudizio, sicchè le parti dovranno chiedere la fissazione dell’udienza per la prosecuzione dello stesso entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile.
18. Tenuto conto della natura (non definitiva) della presente sentenza, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile limitatamente alle doglianze aventi ad oggetto gli interventi sui prospetti;
b) sospende il giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. relativamente alle censure ad oggetto il cambio di destinazione d’uso da abitazione a box, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile;
c) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
EL Di NO, Primo Referendario, Estensore
RA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO