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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10869 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 36652del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 11.07.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., e vertente
TRA
difeso e rappresentato dall'Avv. Barbara Erminia Bianco, ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rogliano (CS) alla Via Patinelli n. 5, per procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1
(già ) in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2
pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo la quale dichiara che la propria
PEC è la seguente: ; Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ingiunzione fiscale R.D. 639/1910;
CONCLUSIONI: per parte attrice “In via principale, previa sospensione dell'esecutività
dell'ingiunzione opposta, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di
pagamento per intervenuto spontaneo annullamento da parte di per tutte le Controparte_1
argomentazioni prospettate sotto il motivo n. 1; - In via subordinata, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della riproposizione della domanda creditoria per intervenuta rinuncia
1 all'azione da parte di che ha determinato l'estinzione del credito per tutte Controparte_1
le argomentazioni rappresentate sotto il motivo n. 2; - In via gradata, accertare e
dichiarare la nullità dell'ingiunzione fiscale per mancata comunicazione della
dichiarazione di revoca delle agevolazioni in violazione dell'art. 19.4 del contratto;
- in
via ulteriore gradata, accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva e legittimazione
passiva di per effetto della trasformazione della società di persone in Parte_1
società di capitali, di cui lo stesso amministratore unico;
come in atti;
Per parte convenuta: “rigettare l'istanza di sospensione per carenza dei presupposti del fumus
boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, rigettare ogni domanda per come proposta dal
Sig. con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio in quanto Parte_1
inammissibile e, comunque, infondata”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
all'ingiunzione di pagamento n. emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 dall
[...]
, notificata in data Controparte_3
12.06.2023 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
49.788,73 quale credito derivante dal protocollo n. 2030215 per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II del D.lgs n. 185/2000, oltre interessi di mora.
A sostegno dell'opposizione l'attore invocava: - l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per l'intervenuto spontaneo annullamento in via di autotutela dell'ingiunzione di pagamento alla restituzione del finanziamento agevolato, erogato ai sensi del D.lgs 185/2000, emessa in favore di nel giudizio di Controparte_4
opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420219005914789000, davanti al Tribunale di
Cosenza, conclusosi con sentenza n. 841/2023 di cessata materia del contendere e con sgravio della partita creditoria.
Eccepiva l'impossibilità per l'Amministrazione di far rivivere la stessa pretesa creditoria con altro atto ingiuntivo, per il medesimo titolo contrattuale, rideterminato solo nell'ammontare per
2 effetto di quanto prelevato dal conto corrente di Controparte_4
trattandosi di mera duplicazione.
[...]
A tal fine, invocava l'estinzione del credito, per effetto della rinuncia all'azione di CP_1
davanti al Tribunale di Cosenza nei confronti di Controparte_4
nel merito, la nullità dell'ingiunzione fiscale per mancata comunicazione della
[...]
dichiarazione di revoca delle agevolazioni;
il difetto di titolarità passiva e legittimazione passiva di per effetto della trasformazione della società di persone in Parte_1
accomandita semplice quale beneficiaria del finanziamento in società di capitali acquisendo la nuova “EA Corporation S.r.l.”, mantenendo la stessa partita iva: e lo stesso P.IVA_1
oggetto sociale, come da atto notarile.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_5
eccependo l'infondatezza dell'opposizione.
[...]
In particolare, l'Agenzia esponeva che, a seguito del contratto di finanziamento del 08.11.2010
con la società veniva erogato un Controparte_4
contributo per complessivi € 124.912,03 con rimborso del finanziamento agevolato concordato in n. 28 rate trimestrali dell'importo di € 2.495,98 cadauna, come da previsione contrattuale;
che la società non provvedeva al pagamento delle rate di finanziamento, nonostante le diffide tramite racc.a.r. del 26/09/2014, fino alla risoluzione contrattuale con raccomandata a.r. del
31.03.2016 con l'invito alla restituzione.
Deduceva che rimasta priva di riscontro la richiesta di pagamento in data 12.10.2017 emetteva ingiunzione fiscale prot. n. 19291 per il pagamento della complessiva somma di € 64.002,34,
nei confronti della società e ai sensi Controparte_4
ex art. 17, commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. n. 46/1999 nonché per gli effetti dell'art. 2, comma
1, del R.D. n. 639/1910, iscriveva a ruolo le somme con l'emissione in data 09.08.2019 da parte dell' della cartella di pagamento n. 03420190017352120000 Controparte_6
per l'importo di € 64.316,86.
Nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, davanti al Tribunale di Cosenza, la società
sollevata la nullità per difetto di notifica dell'ordinanza ingiunzione quale atto presupposto,
3 proponendo querela di falso avverso l'avviso di ricevimento n. 786096961316 del 30.10.2017;
accertato che l'avviso di ricevimento non era stato sottoscritto da , l'Agenzia Parte_1
comunicava l'annullamento dell'ingiunzione n. 19291 del 12.10.2017, sottesa alla cartella
“salvo ed impregiudicato ogni diritto vantato dall ” con lo sgravio della relativa CP_1
cartella di pagamento;
che il Tribunale di Cosenza dichiarava la cessata la materia del contendere, e nel l'effetto annullava la cartella di pagamento contenente intimazione, con la condanna di al pagamento in favore della società le spese di lite in € 5.000,00, oltre CP_1
accessori; concludeva per il rigetto dell'opposizione.
2 – Occorre esaminare preliminarmente la legittimità dell'Amministrazione a riproporre la medesima domanda di restituzione dell'importo finanziato nei confronti dell'attore, quale amministratore della società con l'emissione dell' ordinanza Controparte_4
ingiunzione opposta, all'esito della sentenza dichiarativa di cessata materia del contendere emessa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio proposto dalla società avverso la cartella esattoriale n. n. 03420190017352120000 per l'importo di € 64.316,86, avente quale atto presupposto atto ingiuntivo derivante dal medesimo titolo contrattuale.
Va premesso che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere”, costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una decisione dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
L'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere implica la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 2283/2022 conforme a Cass., Sez. Un., 28/09/2000, n. 1048; Cass. 04/07/2009,
n.12887; Cass.19/02/2020, n. 4167)
Secondo i principi sopra esposti, la Cassazione SS.UU n. 1048/2000, ha avuto modo di chiarire che la “cessata materia del contendere” presuppone il venir meno dell'interesse delle parti alla
4 naturale conclusione del giudizio, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
Nella fattispecie in esame l'annullamento dell'atto presupposto (ordinanza ingiunzione n.
19291) alla cartella di pagamento n. 03420190017352120000, nel giudizio n. 2463/2020 R.G.,
ha determinato la nullità della cartella emessa dall' a seguito Controparte_7
del vizio di notifica ( per difetto di sottoscrizione accertato dalla querela di falso) così
determinando il difetto di titolo esecutivo sulla base del quale la pretesa creditoria era stata iscritta a ruolo dall'Amministrazione, senza con ciò determinare il venir meno della pretesa sostanziale.
Nel giudizio n. 2463/2020 RG, l' non posto in essere un comportamento idoneo ad CP_1
integrare una rinuncia all'azione, avendo dichiarato espressamente dichiarata di annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 19291 emessa nei confronti della società “salvo ed
impregiudicato ogni diritto vantato dall' , abbiamo provveduto ad annullare CP_1
l'ingiunzione n. 19291 del 12/10/2017.” ( doc. 9).
3 - In sede di opposizione all'ingiunzione fiscale R.D. n. 639 del 1910 il thema decidendum
si estende necessariamente all'accertamento negativo della pretesa creditoria fatta valere dalla
P.A. ( cass. 29653/2017).
Con l'ingiunzione di pagamento viene in rilievo il potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione, di agire per la restituzione in unica soluzione del finanziamento erogato all'esito del riscontrato inadempimento del beneficiario nella restituzione del finanziamento concesso, attraverso l'esercizio della clausola risolutiva contrattuale per effetto della risoluzione del contratto di finanziamento.
In altre parole, la pretesa creditoria è subordinata al rapporto giuridico obbligatorio sottostante che diventa oggetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione e dell'accertamento nel merito del credito, il quale deve essere valutato sulla base degli elementi di prova addotti dalle parti
(assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto notificato all'ingiunto ad integrare gli estremi
5 della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 03/11/2011,
n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus
probandi, Cass. 16/05/2016, n. 9989).
La cognizione del giudice non può, dunque, fermarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma “deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa”, poiché il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante.
L' fonda la richiesta di restituzione della somma per inadempimento contrattuale CP_1
dovuto al mancato rispetto delle rate concordate con il piano di ammortamento n. 92309 del
1.01.2012, nella restituzione dell'importo finanziato nei confronti di , quale Parte_1
amministratore della società in Controparte_4 Controparte_4
virtù del contratto sottoscritto l'8.11.2010.
All'inadempimento del beneficiario ha fatto seguito la risoluzione contrattuale comunicata con lettera raccomandata a.r. del 31.03.2016, presso la sede legale della società beneficiaria indicata quale domicilio eletto nel Controparte_4
contratto, ai sensi dell'art. 19 dello stesso contratto.
Una volta erogato il contributo pubblico, il diritto soggettivo del beneficiario si fonda sulla concreta utilizzazione (e quindi restituzione) della somma percepita a fronte di atti (di revoca,
decadenza o risoluzione) assunti dall'Amministrazione.
La risoluzione del contratto di finanziamento comunicata con raccomandata a.r. del 31.03.2016
ai sensi dell'art. 19 dello stesso contratto risulta vincolata al riscontrato inadempimento e si colloca nella fase esecutiva del rapporto ed alla violazione degli obblighi contrattuali.
4 – Infondato appare, infine, il motivo di opposizione sull'intervenuta trasformazione della società di persone in accomandita semplice, beneficiaria del finanziamento, in società di capitali con la nuova denominazione “EA Corporation S.r.l.”.
In tema di società, l'art. 2500 quinquies cc., dispone che la trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all'art. 2500, comma 3 cc. se non risulta che i creditori
6 sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione, presumendosi il consenso se i creditori,
ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi, non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La comunicazione formale ex art 2500 quinquies cc è presupposto necessario per poter invocare il consenso presunto del creditore alla trasformazione e dunque alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società di persone prima della detta trasformazione. In mancanza di tale comunicazione, “per raccomandata o con altri mezzi” – da parte della società debitrice, neanche è ipotizzabile l'attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto dal comma 2, della norma in esame, tramite la mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili. ( Cass. n. 17473/2023).
In base al principio esposto, la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all'art. 2500, comma 3 cc , può essere invocata solo qualora sia rispettata la formalità della comunicazione ai creditori, prevista dall'art. 2500 quinquies comma 2 cc. Trattasi di un adempimento formale che imputa tutti gli atti, compresi i debiti sociali alla nuova società di capitale, prima del suddetto adempimento la società di persone continua ad “esistere” con imputazione a sé di tutti gli atti compiuti.
In mancanza dell'adempimento pubblicitario ex art. 2500 c.c. i soci illimitatamente responsabili della società di persone non potranno considerarsi liberati, dalle obbligazioni sociali assunte precedentemente al perfezionamento dell'operazione, senza il consenso dei creditori sociali. A tal fine, ciò che rileva non è la trasformazione della società in quanto tale ma solamente la liberazione dei soci per le obbligazioni sorte prima agli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione societaria.
Nel caso specifico, la trasformazione della società beneficiaria nella società di capitali denominata “EA Corporation S.r.l.”, è avvenuta, così come documentato dalla stessa parte opponente, con atto pubblico del 17.12.2020, in data successiva alla sottoscrizione del contratto
7 di finanziamento sottoscritto in data 8.11.2010 e, comunque, dopo la scadenza dell'ultima rata del 31.12.2018 indicata nel piano di ammortamento n. 92309 del 1.01.2012.
Ne discende che permane in capo a tanto la titolarità passiva quanto la Parte_1
legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria di cui all'ingiunzione fiscale impugnata. La responsabilità del socio illimitatamente responsabile può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società
indipendentemente dall'intervenuta cessione della quota di socio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in ragione della difesa svolta secondo criteri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 18.07.2025
IL GIUDICE
ON ON
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 36652del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 11.07.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., e vertente
TRA
difeso e rappresentato dall'Avv. Barbara Erminia Bianco, ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rogliano (CS) alla Via Patinelli n. 5, per procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1
(già ) in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2
pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo la quale dichiara che la propria
PEC è la seguente: ; Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ingiunzione fiscale R.D. 639/1910;
CONCLUSIONI: per parte attrice “In via principale, previa sospensione dell'esecutività
dell'ingiunzione opposta, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di
pagamento per intervenuto spontaneo annullamento da parte di per tutte le Controparte_1
argomentazioni prospettate sotto il motivo n. 1; - In via subordinata, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della riproposizione della domanda creditoria per intervenuta rinuncia
1 all'azione da parte di che ha determinato l'estinzione del credito per tutte Controparte_1
le argomentazioni rappresentate sotto il motivo n. 2; - In via gradata, accertare e
dichiarare la nullità dell'ingiunzione fiscale per mancata comunicazione della
dichiarazione di revoca delle agevolazioni in violazione dell'art. 19.4 del contratto;
- in
via ulteriore gradata, accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva e legittimazione
passiva di per effetto della trasformazione della società di persone in Parte_1
società di capitali, di cui lo stesso amministratore unico;
come in atti;
Per parte convenuta: “rigettare l'istanza di sospensione per carenza dei presupposti del fumus
boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, rigettare ogni domanda per come proposta dal
Sig. con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio in quanto Parte_1
inammissibile e, comunque, infondata”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
all'ingiunzione di pagamento n. emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 dall
[...]
, notificata in data Controparte_3
12.06.2023 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
49.788,73 quale credito derivante dal protocollo n. 2030215 per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II del D.lgs n. 185/2000, oltre interessi di mora.
A sostegno dell'opposizione l'attore invocava: - l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per l'intervenuto spontaneo annullamento in via di autotutela dell'ingiunzione di pagamento alla restituzione del finanziamento agevolato, erogato ai sensi del D.lgs 185/2000, emessa in favore di nel giudizio di Controparte_4
opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420219005914789000, davanti al Tribunale di
Cosenza, conclusosi con sentenza n. 841/2023 di cessata materia del contendere e con sgravio della partita creditoria.
Eccepiva l'impossibilità per l'Amministrazione di far rivivere la stessa pretesa creditoria con altro atto ingiuntivo, per il medesimo titolo contrattuale, rideterminato solo nell'ammontare per
2 effetto di quanto prelevato dal conto corrente di Controparte_4
trattandosi di mera duplicazione.
[...]
A tal fine, invocava l'estinzione del credito, per effetto della rinuncia all'azione di CP_1
davanti al Tribunale di Cosenza nei confronti di Controparte_4
nel merito, la nullità dell'ingiunzione fiscale per mancata comunicazione della
[...]
dichiarazione di revoca delle agevolazioni;
il difetto di titolarità passiva e legittimazione passiva di per effetto della trasformazione della società di persone in Parte_1
accomandita semplice quale beneficiaria del finanziamento in società di capitali acquisendo la nuova “EA Corporation S.r.l.”, mantenendo la stessa partita iva: e lo stesso P.IVA_1
oggetto sociale, come da atto notarile.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_5
eccependo l'infondatezza dell'opposizione.
[...]
In particolare, l'Agenzia esponeva che, a seguito del contratto di finanziamento del 08.11.2010
con la società veniva erogato un Controparte_4
contributo per complessivi € 124.912,03 con rimborso del finanziamento agevolato concordato in n. 28 rate trimestrali dell'importo di € 2.495,98 cadauna, come da previsione contrattuale;
che la società non provvedeva al pagamento delle rate di finanziamento, nonostante le diffide tramite racc.a.r. del 26/09/2014, fino alla risoluzione contrattuale con raccomandata a.r. del
31.03.2016 con l'invito alla restituzione.
Deduceva che rimasta priva di riscontro la richiesta di pagamento in data 12.10.2017 emetteva ingiunzione fiscale prot. n. 19291 per il pagamento della complessiva somma di € 64.002,34,
nei confronti della società e ai sensi Controparte_4
ex art. 17, commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. n. 46/1999 nonché per gli effetti dell'art. 2, comma
1, del R.D. n. 639/1910, iscriveva a ruolo le somme con l'emissione in data 09.08.2019 da parte dell' della cartella di pagamento n. 03420190017352120000 Controparte_6
per l'importo di € 64.316,86.
Nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, davanti al Tribunale di Cosenza, la società
sollevata la nullità per difetto di notifica dell'ordinanza ingiunzione quale atto presupposto,
3 proponendo querela di falso avverso l'avviso di ricevimento n. 786096961316 del 30.10.2017;
accertato che l'avviso di ricevimento non era stato sottoscritto da , l'Agenzia Parte_1
comunicava l'annullamento dell'ingiunzione n. 19291 del 12.10.2017, sottesa alla cartella
“salvo ed impregiudicato ogni diritto vantato dall ” con lo sgravio della relativa CP_1
cartella di pagamento;
che il Tribunale di Cosenza dichiarava la cessata la materia del contendere, e nel l'effetto annullava la cartella di pagamento contenente intimazione, con la condanna di al pagamento in favore della società le spese di lite in € 5.000,00, oltre CP_1
accessori; concludeva per il rigetto dell'opposizione.
2 – Occorre esaminare preliminarmente la legittimità dell'Amministrazione a riproporre la medesima domanda di restituzione dell'importo finanziato nei confronti dell'attore, quale amministratore della società con l'emissione dell' ordinanza Controparte_4
ingiunzione opposta, all'esito della sentenza dichiarativa di cessata materia del contendere emessa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio proposto dalla società avverso la cartella esattoriale n. n. 03420190017352120000 per l'importo di € 64.316,86, avente quale atto presupposto atto ingiuntivo derivante dal medesimo titolo contrattuale.
Va premesso che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere”, costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una decisione dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
L'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere implica la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 2283/2022 conforme a Cass., Sez. Un., 28/09/2000, n. 1048; Cass. 04/07/2009,
n.12887; Cass.19/02/2020, n. 4167)
Secondo i principi sopra esposti, la Cassazione SS.UU n. 1048/2000, ha avuto modo di chiarire che la “cessata materia del contendere” presuppone il venir meno dell'interesse delle parti alla
4 naturale conclusione del giudizio, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
Nella fattispecie in esame l'annullamento dell'atto presupposto (ordinanza ingiunzione n.
19291) alla cartella di pagamento n. 03420190017352120000, nel giudizio n. 2463/2020 R.G.,
ha determinato la nullità della cartella emessa dall' a seguito Controparte_7
del vizio di notifica ( per difetto di sottoscrizione accertato dalla querela di falso) così
determinando il difetto di titolo esecutivo sulla base del quale la pretesa creditoria era stata iscritta a ruolo dall'Amministrazione, senza con ciò determinare il venir meno della pretesa sostanziale.
Nel giudizio n. 2463/2020 RG, l' non posto in essere un comportamento idoneo ad CP_1
integrare una rinuncia all'azione, avendo dichiarato espressamente dichiarata di annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 19291 emessa nei confronti della società “salvo ed
impregiudicato ogni diritto vantato dall' , abbiamo provveduto ad annullare CP_1
l'ingiunzione n. 19291 del 12/10/2017.” ( doc. 9).
3 - In sede di opposizione all'ingiunzione fiscale R.D. n. 639 del 1910 il thema decidendum
si estende necessariamente all'accertamento negativo della pretesa creditoria fatta valere dalla
P.A. ( cass. 29653/2017).
Con l'ingiunzione di pagamento viene in rilievo il potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione, di agire per la restituzione in unica soluzione del finanziamento erogato all'esito del riscontrato inadempimento del beneficiario nella restituzione del finanziamento concesso, attraverso l'esercizio della clausola risolutiva contrattuale per effetto della risoluzione del contratto di finanziamento.
In altre parole, la pretesa creditoria è subordinata al rapporto giuridico obbligatorio sottostante che diventa oggetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione e dell'accertamento nel merito del credito, il quale deve essere valutato sulla base degli elementi di prova addotti dalle parti
(assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto notificato all'ingiunto ad integrare gli estremi
5 della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 03/11/2011,
n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus
probandi, Cass. 16/05/2016, n. 9989).
La cognizione del giudice non può, dunque, fermarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma “deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa”, poiché il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante.
L' fonda la richiesta di restituzione della somma per inadempimento contrattuale CP_1
dovuto al mancato rispetto delle rate concordate con il piano di ammortamento n. 92309 del
1.01.2012, nella restituzione dell'importo finanziato nei confronti di , quale Parte_1
amministratore della società in Controparte_4 Controparte_4
virtù del contratto sottoscritto l'8.11.2010.
All'inadempimento del beneficiario ha fatto seguito la risoluzione contrattuale comunicata con lettera raccomandata a.r. del 31.03.2016, presso la sede legale della società beneficiaria indicata quale domicilio eletto nel Controparte_4
contratto, ai sensi dell'art. 19 dello stesso contratto.
Una volta erogato il contributo pubblico, il diritto soggettivo del beneficiario si fonda sulla concreta utilizzazione (e quindi restituzione) della somma percepita a fronte di atti (di revoca,
decadenza o risoluzione) assunti dall'Amministrazione.
La risoluzione del contratto di finanziamento comunicata con raccomandata a.r. del 31.03.2016
ai sensi dell'art. 19 dello stesso contratto risulta vincolata al riscontrato inadempimento e si colloca nella fase esecutiva del rapporto ed alla violazione degli obblighi contrattuali.
4 – Infondato appare, infine, il motivo di opposizione sull'intervenuta trasformazione della società di persone in accomandita semplice, beneficiaria del finanziamento, in società di capitali con la nuova denominazione “EA Corporation S.r.l.”.
In tema di società, l'art. 2500 quinquies cc., dispone che la trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all'art. 2500, comma 3 cc. se non risulta che i creditori
6 sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione, presumendosi il consenso se i creditori,
ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi, non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La comunicazione formale ex art 2500 quinquies cc è presupposto necessario per poter invocare il consenso presunto del creditore alla trasformazione e dunque alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società di persone prima della detta trasformazione. In mancanza di tale comunicazione, “per raccomandata o con altri mezzi” – da parte della società debitrice, neanche è ipotizzabile l'attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto dal comma 2, della norma in esame, tramite la mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili. ( Cass. n. 17473/2023).
In base al principio esposto, la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all'art. 2500, comma 3 cc , può essere invocata solo qualora sia rispettata la formalità della comunicazione ai creditori, prevista dall'art. 2500 quinquies comma 2 cc. Trattasi di un adempimento formale che imputa tutti gli atti, compresi i debiti sociali alla nuova società di capitale, prima del suddetto adempimento la società di persone continua ad “esistere” con imputazione a sé di tutti gli atti compiuti.
In mancanza dell'adempimento pubblicitario ex art. 2500 c.c. i soci illimitatamente responsabili della società di persone non potranno considerarsi liberati, dalle obbligazioni sociali assunte precedentemente al perfezionamento dell'operazione, senza il consenso dei creditori sociali. A tal fine, ciò che rileva non è la trasformazione della società in quanto tale ma solamente la liberazione dei soci per le obbligazioni sorte prima agli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione societaria.
Nel caso specifico, la trasformazione della società beneficiaria nella società di capitali denominata “EA Corporation S.r.l.”, è avvenuta, così come documentato dalla stessa parte opponente, con atto pubblico del 17.12.2020, in data successiva alla sottoscrizione del contratto
7 di finanziamento sottoscritto in data 8.11.2010 e, comunque, dopo la scadenza dell'ultima rata del 31.12.2018 indicata nel piano di ammortamento n. 92309 del 1.01.2012.
Ne discende che permane in capo a tanto la titolarità passiva quanto la Parte_1
legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria di cui all'ingiunzione fiscale impugnata. La responsabilità del socio illimitatamente responsabile può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società
indipendentemente dall'intervenuta cessione della quota di socio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in ragione della difesa svolta secondo criteri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 18.07.2025
IL GIUDICE
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