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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 4211/2020 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Pontedera (PI), Corso Matteotti n. 13 presso e nello Studio dell'Avv. Giovanni Pelagotti che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Appellante
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Appellato Contumace
(P. IVA elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Pisa, borgo stretto n 10, presso e nello studio dell'avv. Susanna Brondi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 26.06.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Pisa il sig. chiedendo Parte_1 di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , nella sua qualità Parte_2 di proprietario del veicolo Fiat Panda nella causazione del sinistro stradale di cui è causa,
e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la compagnia , al Controparte_1
1 risarcimento di tutti i danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali subiti conseguenti al sinistro stradale. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il giorno 25 agosto 2016 il sig. mentre si trovava alla guida della Parte_1
vettura Fiat Panda, tg. DP267YJ veniva tamponato dal veicolo di proprietà del sig.
, come da CAI a firma di entrambi i conducenti prodotta in atti;
Parte_2
2. A seguito dell'incidente l'attore ha riportato lesioni personali, e conseguenti danni fisici e danni patrimoniali;
3. Le divergenze tra le parti hanno riguardato la sola quantificazione del danno;
4. È stato avviato un procedimento ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. per la quantificazione dei danni riportati, con incarico affidato al CTU dott. Persona_1
5. Ha diritto a vedersi risarciti il costo per la CTU medico legale nella misura di euro
427,00, il costo per la CTP medico legale nella misura di euro 488,00, le spese legali della procedura di ATP, pari ad euro 1.500,00,
6. Nelle more del giudizio di I grado ha formulato offerta Controparte_1
integrativa per € 2.363,00 – oltre ad € 750,00 già offerta in via stragiudiziale –
7. Offerta rifiutata dalla parte, perché ritenuta incongrua.
Si è regolarmente costituita in giudizio la società dando atto di aver Controparte_1 già versato all'attore la somma di € 3.113,00 – pienamente satisfattiva - chiedendo di chiudere la vertenza con il versamento dell'ulteriore somma di € 149,42 a saldo capitale e spese legali per la fase di ATP rimesse al prudente apprezzamento del giudice.
Il Giudice di Pace di Pisa – con sentenza n 238/2020 pronunciata in data 04.05.2020 – ha parzialmente accolto la domanda di parte attrice, condannando la convenuta compagnia al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro Controparte_1
929,89, oltre interessi, e al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 470.90.
Ha proposto appello il sig. chiedendo di riformare parzialmente la Parte_1 sentenza impugnata, confermando l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro stradale e riconoscere all'appellante: il diritto al rimborso delle spese legali relative alla fase istruttoria nella misura di €. 498,80; il diritto al rimborso della spesa per la consulenza tecnica di parte nella misura di €. 488,00; e il diritto al rimborso
2 delle spese processuali di primo grado con riferimento allo scaglione tariffario da €
1.100,00 ad € 5.200,00.
Quali motivi di appello ha dedotto:
I. L'erronea liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ante causa: il GdP ha erroneamente indicato la somma totale delle spese di lite della procedura di ATP in complessivi € 802,87, anziché in €. 1.301,67 con una minore quantificazione di € 498,80, poiché lo stesso ha omesso di riconoscere la fase istruttoria pari ad € 335,00 oltre accessori.
II. L'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento della spesa per la CTP medico legale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: il GdP ha omesso qualsivoglia pronuncia in merito a tale capo della domanda attrice, il quale appare invece meritevole di accoglimento.
III. L'ultronea pronuncia sulla spesa relativa alla redazione della perizia medico legale ante causa, in quanto non richiesta da parte attrice: Il GdP ha ritenuto non rimborsabile la spesa di €. 400,00, tuttavia parte attrice non ha richiesto tale importo, avendolo già ottenuto dall'impresa assicuratrice;
IV. L'errore nella liquidazione delle spese legali relative al giudizio di primo grado: il GdP ha errato poiché le spese legali andavano calcolate con riferimento allo scaglione da €. 1.100,00 ad €. 5.200,00, e utilizzando tale criterio, le spese legali sarebbero state liquidate in complessivi €. 1.416,02.
Si è regolarmente costituita la società chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, precisando che:
I. Quanto alla mancata liquidazione da parte del Giudice di primo grado delle spese della fase istruttoria del procedimento di Atp, è noto che tale procedura non prevede di regola alcuna fase istruttoria, considerata la natura sommaria del procedimento finalizzata esclusivamente all'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio;
II. Il secondo motivo di appello è infondato poiché il Giudice ha correttamente motivato sul punto: il GdP si è puntualmente pronunciato sul capo della domanda relativo al rimborso delle spese di Ctp ritenendo di non doverle riconoscere;
3 III. Il terzo motivo di appello è del tutto infondato e fuorviante teso a far liquidare per ben due volte le stesse spese del CTP (fase di perizia e di assistenza), nonostante il
Giudice avesse già espressamente motivato che “le spese di Ctp non appaiono riconoscibili attesa la sproporzione tra la valutazione del consulente di parte e le effettive risultanze peritali”;
IV. Rispetto al quarto motivo di appello, il Giudice di prime cure ha condannato la al pagamento del residuo capitale pari ad € 929,89, ed è questo Controparte_2
l'imponibile utilizzato dal Giudice per parametrare la liquidazione degli onorari in favore di parte attrice per euro 470,90.
Con provvedimento del 12.03.2021, il Giudice, verificata la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio, ha dichiarato la contumacia del sig. , Parte_2 rinviando all'udienza del 17.06.2021.
Il Giudice con ordinanza del 27.01.2025 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.06.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'appello è rigettato, per le ragioni che seguono e motivate seguendo l'ordine dell'atto di citazione.
1) Erronea liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 696bis
c.p.c.
Parte attrice lamenta la mancata liquidazione della fase di istruzione/trattazione, fase – nella sua prospettazione - svolta, evitando che dovesse essere compiuta nel giudizio di merito.
La cesura, per come argomentata, non è condivisibile.
La liquidazione della fase di istruzione nell'ambito di un procedimento di ATP non è automatica, ma è subordinata all'espletamento di specifica attività istruttoria, ulteriore alla presentazione del ricorso ed alla richiesta di ammissione di CTU;
nel caso di specie parte appellante nulla aveva dedotto sul punto, non avendo indicato né lo svolgimento di
4 attività istruttoria – tecnicamente intesa -, né il deposito di memorie integrative, né lo svolgimento di una udienza di esame CTU – tipica del giudizio ordinario – ragione per cui, come correttamente deciso dal Giudice di Pace, nessuna somma deve essere liquidata.
La Corte di Cassazione, intervenuta su una questione analoga a quella oggetto del presente appello, ha statuito che “assume rilevo l'accertamento se il difensore ebbe ad espletare in concreto una qualche attività difensiva di interazione con l'opera del consulente tecnico ai fini dell'espletamento del suo incarico.” (Cassazione Civile ordinanza n. 11189 del 2021).
Per le ragioni di cui sopra il motivo è rigettato.
2. Omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento delle spese per la CTP medico legale nelle operazioni peritali svoltasi nel procedimento ex art 696bis
c.p.c. con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
In sede di sentenza qui appellata il Giudice di Pace ha escluso la liquidazione delle spese del consulente di parte, sostenute nella fase stragiudiziale, “attesa la sproporzione tra la valutazione del consulente di parte e le effettive risultanze peritali”, senza nulla riferire in merito alle spese sostenute per l'attività del consulente di parte nell'espletamento delle operazioni peritali svolte nel giudizio di ATP, domandate dall'attore.
Le spese di ctp rientrano nelle spese risarcibili alla parte, se documentate.
Alla luce di quanto sopra, visto il doc. 23 richiamato da parte attrice – prodotto nel giudizio di I grado –, considerato che si tratta di un documento scritto a mano dal dott.
che tale documento non indica un IBAN o una modalità di pagamento, che non CP_3 risulta allegata la fattura, la quietanza di pagamento, o qualsiasi elemento da cui dedurre l'avvenuto regolare pagamento della prestazione eseguita, ritenuto che la domanda non sia supportata da idonea documentazione, il motivo è rigettato.
3. Ultronea pronuncia sulla spesa relativa alla redazione della perizia medico legale ante causa in quanto non richiesta.
Il motivo è inammissibile in quanto la parte non ha domandato nessuna modifica rilevante della sentenza.
4. Errore nella liquidazione delle spese legali relative al giudizio di primo grado.
Parte attrice lamenta un vizio della sentenza qui impugnata nella parte in cui ha applicato i parametri dello scaglione di riferimento, individuato sulla base della somma liquidata pari
5 ad € 929,80; ritiene la parte che, se il Giudice di Pace avesse correttamente liquidato anche gli importi per la fase di istruzione del procedimento di ATP e le spese del ctp, avrebbe dovuto applicare lo scaglione con valori superiori.
Il rigetto dei motivi sub 1 e 2 assorbe il motivo sub 4, che è conseguentemente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase di trattazione e istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4211/2020, disattesa ogni contraria istanza,
Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
liquidate in € 852,00 per compensi, iva e cpa di Controparte_1 legge oltre 15% di spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Pisa, 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 4211/2020 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Pontedera (PI), Corso Matteotti n. 13 presso e nello Studio dell'Avv. Giovanni Pelagotti che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Appellante
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Appellato Contumace
(P. IVA elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Pisa, borgo stretto n 10, presso e nello studio dell'avv. Susanna Brondi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 26.06.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Pisa il sig. chiedendo Parte_1 di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , nella sua qualità Parte_2 di proprietario del veicolo Fiat Panda nella causazione del sinistro stradale di cui è causa,
e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la compagnia , al Controparte_1
1 risarcimento di tutti i danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali subiti conseguenti al sinistro stradale. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il giorno 25 agosto 2016 il sig. mentre si trovava alla guida della Parte_1
vettura Fiat Panda, tg. DP267YJ veniva tamponato dal veicolo di proprietà del sig.
, come da CAI a firma di entrambi i conducenti prodotta in atti;
Parte_2
2. A seguito dell'incidente l'attore ha riportato lesioni personali, e conseguenti danni fisici e danni patrimoniali;
3. Le divergenze tra le parti hanno riguardato la sola quantificazione del danno;
4. È stato avviato un procedimento ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. per la quantificazione dei danni riportati, con incarico affidato al CTU dott. Persona_1
5. Ha diritto a vedersi risarciti il costo per la CTU medico legale nella misura di euro
427,00, il costo per la CTP medico legale nella misura di euro 488,00, le spese legali della procedura di ATP, pari ad euro 1.500,00,
6. Nelle more del giudizio di I grado ha formulato offerta Controparte_1
integrativa per € 2.363,00 – oltre ad € 750,00 già offerta in via stragiudiziale –
7. Offerta rifiutata dalla parte, perché ritenuta incongrua.
Si è regolarmente costituita in giudizio la società dando atto di aver Controparte_1 già versato all'attore la somma di € 3.113,00 – pienamente satisfattiva - chiedendo di chiudere la vertenza con il versamento dell'ulteriore somma di € 149,42 a saldo capitale e spese legali per la fase di ATP rimesse al prudente apprezzamento del giudice.
Il Giudice di Pace di Pisa – con sentenza n 238/2020 pronunciata in data 04.05.2020 – ha parzialmente accolto la domanda di parte attrice, condannando la convenuta compagnia al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro Controparte_1
929,89, oltre interessi, e al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 470.90.
Ha proposto appello il sig. chiedendo di riformare parzialmente la Parte_1 sentenza impugnata, confermando l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro stradale e riconoscere all'appellante: il diritto al rimborso delle spese legali relative alla fase istruttoria nella misura di €. 498,80; il diritto al rimborso della spesa per la consulenza tecnica di parte nella misura di €. 488,00; e il diritto al rimborso
2 delle spese processuali di primo grado con riferimento allo scaglione tariffario da €
1.100,00 ad € 5.200,00.
Quali motivi di appello ha dedotto:
I. L'erronea liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ante causa: il GdP ha erroneamente indicato la somma totale delle spese di lite della procedura di ATP in complessivi € 802,87, anziché in €. 1.301,67 con una minore quantificazione di € 498,80, poiché lo stesso ha omesso di riconoscere la fase istruttoria pari ad € 335,00 oltre accessori.
II. L'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento della spesa per la CTP medico legale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: il GdP ha omesso qualsivoglia pronuncia in merito a tale capo della domanda attrice, il quale appare invece meritevole di accoglimento.
III. L'ultronea pronuncia sulla spesa relativa alla redazione della perizia medico legale ante causa, in quanto non richiesta da parte attrice: Il GdP ha ritenuto non rimborsabile la spesa di €. 400,00, tuttavia parte attrice non ha richiesto tale importo, avendolo già ottenuto dall'impresa assicuratrice;
IV. L'errore nella liquidazione delle spese legali relative al giudizio di primo grado: il GdP ha errato poiché le spese legali andavano calcolate con riferimento allo scaglione da €. 1.100,00 ad €. 5.200,00, e utilizzando tale criterio, le spese legali sarebbero state liquidate in complessivi €. 1.416,02.
Si è regolarmente costituita la società chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, precisando che:
I. Quanto alla mancata liquidazione da parte del Giudice di primo grado delle spese della fase istruttoria del procedimento di Atp, è noto che tale procedura non prevede di regola alcuna fase istruttoria, considerata la natura sommaria del procedimento finalizzata esclusivamente all'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio;
II. Il secondo motivo di appello è infondato poiché il Giudice ha correttamente motivato sul punto: il GdP si è puntualmente pronunciato sul capo della domanda relativo al rimborso delle spese di Ctp ritenendo di non doverle riconoscere;
3 III. Il terzo motivo di appello è del tutto infondato e fuorviante teso a far liquidare per ben due volte le stesse spese del CTP (fase di perizia e di assistenza), nonostante il
Giudice avesse già espressamente motivato che “le spese di Ctp non appaiono riconoscibili attesa la sproporzione tra la valutazione del consulente di parte e le effettive risultanze peritali”;
IV. Rispetto al quarto motivo di appello, il Giudice di prime cure ha condannato la al pagamento del residuo capitale pari ad € 929,89, ed è questo Controparte_2
l'imponibile utilizzato dal Giudice per parametrare la liquidazione degli onorari in favore di parte attrice per euro 470,90.
Con provvedimento del 12.03.2021, il Giudice, verificata la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio, ha dichiarato la contumacia del sig. , Parte_2 rinviando all'udienza del 17.06.2021.
Il Giudice con ordinanza del 27.01.2025 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.06.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'appello è rigettato, per le ragioni che seguono e motivate seguendo l'ordine dell'atto di citazione.
1) Erronea liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 696bis
c.p.c.
Parte attrice lamenta la mancata liquidazione della fase di istruzione/trattazione, fase – nella sua prospettazione - svolta, evitando che dovesse essere compiuta nel giudizio di merito.
La cesura, per come argomentata, non è condivisibile.
La liquidazione della fase di istruzione nell'ambito di un procedimento di ATP non è automatica, ma è subordinata all'espletamento di specifica attività istruttoria, ulteriore alla presentazione del ricorso ed alla richiesta di ammissione di CTU;
nel caso di specie parte appellante nulla aveva dedotto sul punto, non avendo indicato né lo svolgimento di
4 attività istruttoria – tecnicamente intesa -, né il deposito di memorie integrative, né lo svolgimento di una udienza di esame CTU – tipica del giudizio ordinario – ragione per cui, come correttamente deciso dal Giudice di Pace, nessuna somma deve essere liquidata.
La Corte di Cassazione, intervenuta su una questione analoga a quella oggetto del presente appello, ha statuito che “assume rilevo l'accertamento se il difensore ebbe ad espletare in concreto una qualche attività difensiva di interazione con l'opera del consulente tecnico ai fini dell'espletamento del suo incarico.” (Cassazione Civile ordinanza n. 11189 del 2021).
Per le ragioni di cui sopra il motivo è rigettato.
2. Omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento delle spese per la CTP medico legale nelle operazioni peritali svoltasi nel procedimento ex art 696bis
c.p.c. con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
In sede di sentenza qui appellata il Giudice di Pace ha escluso la liquidazione delle spese del consulente di parte, sostenute nella fase stragiudiziale, “attesa la sproporzione tra la valutazione del consulente di parte e le effettive risultanze peritali”, senza nulla riferire in merito alle spese sostenute per l'attività del consulente di parte nell'espletamento delle operazioni peritali svolte nel giudizio di ATP, domandate dall'attore.
Le spese di ctp rientrano nelle spese risarcibili alla parte, se documentate.
Alla luce di quanto sopra, visto il doc. 23 richiamato da parte attrice – prodotto nel giudizio di I grado –, considerato che si tratta di un documento scritto a mano dal dott.
che tale documento non indica un IBAN o una modalità di pagamento, che non CP_3 risulta allegata la fattura, la quietanza di pagamento, o qualsiasi elemento da cui dedurre l'avvenuto regolare pagamento della prestazione eseguita, ritenuto che la domanda non sia supportata da idonea documentazione, il motivo è rigettato.
3. Ultronea pronuncia sulla spesa relativa alla redazione della perizia medico legale ante causa in quanto non richiesta.
Il motivo è inammissibile in quanto la parte non ha domandato nessuna modifica rilevante della sentenza.
4. Errore nella liquidazione delle spese legali relative al giudizio di primo grado.
Parte attrice lamenta un vizio della sentenza qui impugnata nella parte in cui ha applicato i parametri dello scaglione di riferimento, individuato sulla base della somma liquidata pari
5 ad € 929,80; ritiene la parte che, se il Giudice di Pace avesse correttamente liquidato anche gli importi per la fase di istruzione del procedimento di ATP e le spese del ctp, avrebbe dovuto applicare lo scaglione con valori superiori.
Il rigetto dei motivi sub 1 e 2 assorbe il motivo sub 4, che è conseguentemente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase di trattazione e istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4211/2020, disattesa ogni contraria istanza,
Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
liquidate in € 852,00 per compensi, iva e cpa di Controparte_1 legge oltre 15% di spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Pisa, 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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