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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 376/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente
dott. Luca FUZIO Giudice
dott. Luca VERZENI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Gambarini
- RICORRENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data 08.10.2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è
residente in [...], n. 2 (ove vive, da solo, in immobile concessogli in comodato d'uso gratuito da certo , come da documentazione Persona_1
dimessa in atti sub. nn. 4 e 5 fasc. ricorrente), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
esaminata la documentazione dimessa in atti dal ricorrente;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di oltre euro 1.500.000,00 (tanto verso istituti creditizi quanto verso l'Erario) derivante, in ultima analisi – siccome allegato dallo stesso ricorrente –, dalle garanzie fideiussorie rilasciate dal a beneficio tanto della (società cancellata Pt_1 Parte_2
dal registro delle imprese il 29.11.2019 a seguito della chiusura di procedura fallimentare e di cui il ricorrente era socio, unitamente a parenti, ed anche amministratore per un certo periodo come da documentazione in atti) quanto della (anch'essa dichiarata Controparte_1
fallita e cancellata dal registro delle imprese il 06.03.2014 come da doc. fasc. ricorrente);
considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili e beni mobili registrati;
considerato che il ricorrente è titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettore di reddito,
prestando attività di lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la società Ipa s.r.l. di Milano dal mese di gennaio 2012 e percependo una retribuzione mensile ammontante in media ad euro 3.000,00 (al lordo della trattenuta subita per un duplice pignoramento su iniziativa di e Marathon SPV s.r.l.), oltre a tredicesima e Controparte_2
quattordicesima mensilità;
tenuto conto, con riguardo ai pignoramenti presso terzi, che i medesimi dalla data del presente provvedimento sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c.
(principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La
Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);
rilevato che, siccome evincibile dalle allegazioni dello stesso ricorrente e dalla lettura della documentazione dimessa in atti (vd. sub doc. fasc. ricorrente e documentazione prodotta ad integrazione il 17.10.2025), al mantenimento della figlia maggiorenne (convivente con la Per_2
madre moglie del ricorrente, dalla quale quest'ultimo è separato di fatto), nata il Persona_3
16.08.2000, il ricorrente contribuisce col versamento mensile di euro 1.500,00;
rilevato che dalla documentazione dimessa in atti dal ricorrente emerge, comunque, che la figlia già laureata, svolge all'attualità pratica professionale presso l'avv.to Matteo Lorenzo Per_2
Manfredi con compenso mensile di euro 700,00;
ritenuto che, stante la situazione reddituale di il ricorrente ben possa rimodulare il contributo Per_2
volontario versato alla moglie per il mantenimento della figlia maggiorenne;
ritenuto, quindi, che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale -
documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal ad eccezione della somma di euro 1.000,00 mensili nonché della Pt_1
tredicesima e quattordicesima, trattandosi di importo che appare idoneo a consentire di rateizzare –
in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e ciò per la durata di trentasei mesi;
ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal
Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dr.ssa la quale ha verificato, anche a seguito della sollecitazione Persona_4
proveniente dal giudice, la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;
osservato inoltre che:
la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico,
perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;
stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;
l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);
il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022
sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina liquidatore la dr.ssa ; Persona_4
ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente,
il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, ad eccezione della somma mensile di euro 1.000,00 nonché della tredicesima e quattordicesima, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ossia per la durata di trentasei mesi;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
dichiara inopponibili alla procedura i pignoramenti presso terzi patiti dal ricorrente;
dispone che il liquidatore: - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;
dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati. Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..
Bergamo, lì 05.11.2025.
Il Giudice est. Il PRESIDENTE
Dott. Luca Verzeni Dott. Vincenzo Domenico Scibetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente
dott. Luca FUZIO Giudice
dott. Luca VERZENI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Gambarini
- RICORRENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data 08.10.2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è
residente in [...], n. 2 (ove vive, da solo, in immobile concessogli in comodato d'uso gratuito da certo , come da documentazione Persona_1
dimessa in atti sub. nn. 4 e 5 fasc. ricorrente), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
esaminata la documentazione dimessa in atti dal ricorrente;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di oltre euro 1.500.000,00 (tanto verso istituti creditizi quanto verso l'Erario) derivante, in ultima analisi – siccome allegato dallo stesso ricorrente –, dalle garanzie fideiussorie rilasciate dal a beneficio tanto della (società cancellata Pt_1 Parte_2
dal registro delle imprese il 29.11.2019 a seguito della chiusura di procedura fallimentare e di cui il ricorrente era socio, unitamente a parenti, ed anche amministratore per un certo periodo come da documentazione in atti) quanto della (anch'essa dichiarata Controparte_1
fallita e cancellata dal registro delle imprese il 06.03.2014 come da doc. fasc. ricorrente);
considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili e beni mobili registrati;
considerato che il ricorrente è titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettore di reddito,
prestando attività di lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la società Ipa s.r.l. di Milano dal mese di gennaio 2012 e percependo una retribuzione mensile ammontante in media ad euro 3.000,00 (al lordo della trattenuta subita per un duplice pignoramento su iniziativa di e Marathon SPV s.r.l.), oltre a tredicesima e Controparte_2
quattordicesima mensilità;
tenuto conto, con riguardo ai pignoramenti presso terzi, che i medesimi dalla data del presente provvedimento sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c.
(principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La
Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);
rilevato che, siccome evincibile dalle allegazioni dello stesso ricorrente e dalla lettura della documentazione dimessa in atti (vd. sub doc. fasc. ricorrente e documentazione prodotta ad integrazione il 17.10.2025), al mantenimento della figlia maggiorenne (convivente con la Per_2
madre moglie del ricorrente, dalla quale quest'ultimo è separato di fatto), nata il Persona_3
16.08.2000, il ricorrente contribuisce col versamento mensile di euro 1.500,00;
rilevato che dalla documentazione dimessa in atti dal ricorrente emerge, comunque, che la figlia già laureata, svolge all'attualità pratica professionale presso l'avv.to Matteo Lorenzo Per_2
Manfredi con compenso mensile di euro 700,00;
ritenuto che, stante la situazione reddituale di il ricorrente ben possa rimodulare il contributo Per_2
volontario versato alla moglie per il mantenimento della figlia maggiorenne;
ritenuto, quindi, che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale -
documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal ad eccezione della somma di euro 1.000,00 mensili nonché della Pt_1
tredicesima e quattordicesima, trattandosi di importo che appare idoneo a consentire di rateizzare –
in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e ciò per la durata di trentasei mesi;
ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal
Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dr.ssa la quale ha verificato, anche a seguito della sollecitazione Persona_4
proveniente dal giudice, la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;
osservato inoltre che:
la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico,
perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;
stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;
l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);
il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022
sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina liquidatore la dr.ssa ; Persona_4
ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente,
il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, ad eccezione della somma mensile di euro 1.000,00 nonché della tredicesima e quattordicesima, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ossia per la durata di trentasei mesi;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
dichiara inopponibili alla procedura i pignoramenti presso terzi patiti dal ricorrente;
dispone che il liquidatore: - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;
dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati. Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..
Bergamo, lì 05.11.2025.
Il Giudice est. Il PRESIDENTE
Dott. Luca Verzeni Dott. Vincenzo Domenico Scibetta