Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L.
96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito".
Il primo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L.
96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito".