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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1454/2019
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 23/01/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1454/2019 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sen- tenza n. 8/2019 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi” e promossa
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LIMATOLA ALESSANDRO, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. SI- CP_1 C.F._1
GNORIELLO MARIA LUIGIA, in virtù di procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello e l'appellato per il riget- to
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza com- pleta del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen-
2 do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa- tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 20.03.2019 Parte_2 impugnava la sentenza n. 8/2019 resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei
[...]
Lombardi in data 20.01.2019 (dep. in data 28.01.2019) proponendo come unico motivo di ap- pello l'errata statuizione da parte del Giudice di Prime Cure sulle spese di lite.
, ritualmente e tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva di di- CP_1 chiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero di rigettarlo, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello, atteso che la controversia verte su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (art. 113, comma 2, c.p.c.), non soggetta, pertanto, al giudizio di equità, ma a quello di diritto, come tale sottratta all'applicazione dell'art. 339, commi 2 e 3, cpc.
Vagliatane l'ammissibilità, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
In tema di liquidazione del compenso professionale e delle spese di lite il giudice è chiamato dall'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle ta- belle allegate al decreto, che possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti, in ogni caso, non oltre il 50%.
E' consolidato nella giurisprudenza della Cassazione il principio alla stregua del quale, in te- ma di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del D.M. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sin- dacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ul- teriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. Cass.
21848/2022, n. 89/2021 e 19989/2021);
3 Nel caso in esame il giudice di prime cure si è uniformato allo schema normativo e giurispru- denziale fin qui delineato poiché, tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino a Euro
1.100,00) e delle tabelle vigenti in epoca antecedente all'aggiornamento di cui al D.M. 147 del 13.08.2022, ha proceduto alla liquidazione delle diverse fasi del procedimento secondo valori inferiori ai massimi (€ 607,00), ben includendo, tra l'altro, anche la fase istruttoria e di trattazione.
E' noto, infatti, che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compen- so unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ri- comprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vitto- riosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. 8561/2023 e 30219/2023).
In ogni caso l'importo dei compensi liquidato dal primo giudice risulta congruo, in considera- zione di natura, valore, complessità della controversia, numero e complessità delle questioni trattate a fronte delle varie condotte violative dei diritti dell'attuale appellato poste in essere dall'attuale appellante, pregio dell'opera prestata conformemente al rito previsto davanti al giudice di pace, risultati e vantaggi conseguiti dalla parte assistita, risultata vittoriosa.
Le distraende spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in di- spositivo (I scaglione di valore, fase introduttiva, fase di trattazione e istruttoria documentale, decisione senza deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) ai valori mediani tra i minimi ed i medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza n. 8/2019 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
2. condanna al pagamento in favore di del- Parte_1 CP_1
le spese del giudizio di appello, liquidate in € 497,00 per compensi professionali forensi, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misu- ra del 15% dei compensi;
3. dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma dell'art. 13 comma 1 qua- ter DPR 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12. Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1454/2019
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 23/01/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1454/2019 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sen- tenza n. 8/2019 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi” e promossa
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LIMATOLA ALESSANDRO, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. SI- CP_1 C.F._1
GNORIELLO MARIA LUIGIA, in virtù di procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello e l'appellato per il riget- to
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza com- pleta del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen-
2 do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa- tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 20.03.2019 Parte_2 impugnava la sentenza n. 8/2019 resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei
[...]
Lombardi in data 20.01.2019 (dep. in data 28.01.2019) proponendo come unico motivo di ap- pello l'errata statuizione da parte del Giudice di Prime Cure sulle spese di lite.
, ritualmente e tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva di di- CP_1 chiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero di rigettarlo, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello, atteso che la controversia verte su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (art. 113, comma 2, c.p.c.), non soggetta, pertanto, al giudizio di equità, ma a quello di diritto, come tale sottratta all'applicazione dell'art. 339, commi 2 e 3, cpc.
Vagliatane l'ammissibilità, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
In tema di liquidazione del compenso professionale e delle spese di lite il giudice è chiamato dall'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle ta- belle allegate al decreto, che possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti, in ogni caso, non oltre il 50%.
E' consolidato nella giurisprudenza della Cassazione il principio alla stregua del quale, in te- ma di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del D.M. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sin- dacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ul- teriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. Cass.
21848/2022, n. 89/2021 e 19989/2021);
3 Nel caso in esame il giudice di prime cure si è uniformato allo schema normativo e giurispru- denziale fin qui delineato poiché, tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino a Euro
1.100,00) e delle tabelle vigenti in epoca antecedente all'aggiornamento di cui al D.M. 147 del 13.08.2022, ha proceduto alla liquidazione delle diverse fasi del procedimento secondo valori inferiori ai massimi (€ 607,00), ben includendo, tra l'altro, anche la fase istruttoria e di trattazione.
E' noto, infatti, che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compen- so unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ri- comprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vitto- riosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. 8561/2023 e 30219/2023).
In ogni caso l'importo dei compensi liquidato dal primo giudice risulta congruo, in considera- zione di natura, valore, complessità della controversia, numero e complessità delle questioni trattate a fronte delle varie condotte violative dei diritti dell'attuale appellato poste in essere dall'attuale appellante, pregio dell'opera prestata conformemente al rito previsto davanti al giudice di pace, risultati e vantaggi conseguiti dalla parte assistita, risultata vittoriosa.
Le distraende spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in di- spositivo (I scaglione di valore, fase introduttiva, fase di trattazione e istruttoria documentale, decisione senza deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) ai valori mediani tra i minimi ed i medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza n. 8/2019 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
2. condanna al pagamento in favore di del- Parte_1 CP_1
le spese del giudizio di appello, liquidate in € 497,00 per compensi professionali forensi, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misu- ra del 15% dei compensi;
3. dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma dell'art. 13 comma 1 qua- ter DPR 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12. Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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