Articolo 8 della Legge 10 aprile 1981, n. 151
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 maggio 1981
Art. 8.
I contributi per gli investimenti, di cui all'articolo 5, sono erogati dalla regione alle aziende, sulla base dei piani regionali di cui alla lettera b) dell'articolo 2 e dei piani di bacino di traffico di cui al numero 3) dell'articolo 3.
Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e alla accessibilita' agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118 .
Entrata in vigore il 9 maggio 1981
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