Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/1968, n. 3627
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Sentenza 29 ottobre 1968

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Il particolare controllo imposto dalla legge (art 1 DL 28 aprile 1960, n. 342, che concesse agevolazioni fiscali temporanee e straordinarie per gli spiriti e l'acquavite di vino ottenuti dalla distillazione di vini denunciati come genuini,ancorche ascendenti o alterati e tali riconosciuti al controllo dell' amministrazione finanziaria), per fini pubblicistici, da un organo tecnico dell' amministrazione finanziaria prima di concedere l'autorizzazione a destinare il distillato all'invecchiamento col favore di agevolazioni finanziarie, non puo identificarsi con il collaudo stabilito nel contratto con il quale una distilleria si impegna a distillare un quantitativo di vino di proprieta del committente per la produzione di acquavite da destinare all'invecchiamento. L'esito positivo del controllo ai fini fiscali, cioe, non puo significare liberazione della distilleria per i vizi del prodotto o per il difetto delle qualita promesse.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/1968, n. 3627
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3627
    Data del deposito : 29 ottobre 1968

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