TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
419/2022 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. DEL VECCHIO FABIO Parte_1 ricorrente
E CP_
rappresentato e difeso dall' avv. MANZI ORESTE convenuto
avente ad oggetto: riliquidazione pensione SO n° 20065763 con computo della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto in favore del coniuge defunto . Persona_1
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento della prestazione in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio sgravio della cartella richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto nel maggio 2022, dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 1.200,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. DEL VECCHIO FABIO.
Taranto, 05/06/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
419/2022 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. DEL VECCHIO FABIO Parte_1 ricorrente
E CP_
rappresentato e difeso dall' avv. MANZI ORESTE convenuto
avente ad oggetto: riliquidazione pensione SO n° 20065763 con computo della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto in favore del coniuge defunto . Persona_1
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento della prestazione in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio sgravio della cartella richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto nel maggio 2022, dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 1.200,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. DEL VECCHIO FABIO.
Taranto, 05/06/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dott. Saverio SODO)