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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'08/07/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 4247/2024 r.g., del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'08/07/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
CERRATO MARIANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA DEL PROGRESSO, 68 84084 FISCIANO, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE, nei confronti di
C.F. PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti VILLANOVA ERIKA e LAACHIR
YASMINE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
VILLANOVA ERIKA sito in Brescia, Piazzale Arnaldo, n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 APPELLATA, nonché di
P.IVA in persona del legale TE P.IVA_3 rappresentante pro-tempore,
APPELLATA CONTUMACE,
avente ad oggetto: sinistro stradale
Conclusioni come da verbale di udienza dell'08/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione inizialmente notificato in data
13/07/2024, promuoveva il presente giudizio di Parte_1 impugnazione nei confronti di PA
e di chiedendo, in
[...] TE riforma dell'appellata sentenza, n. 4 del 2024 del Giudice di Pace di Grumello del Monte, l'accoglimento delle domande formulate dinanzi al giudice di prime cure e, dunque, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patrimoniali derivati dal sinistro stradale in atti, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio PA
, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva
[...] anzitutto il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente citata in rinnovazione, non TE si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza
2 dell'08/07/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Premessa l'inammissibilità e, conseguentemente, la mancata considerazione delle irrituali memorie ex art. 171ter c.p.c. depositate nel presente grado (circa tale irrilevanza, ex multis,
Cass., ord. n. 4266 del 2020 e, per un diverso rito, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 18627 del 2013), nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato, con consequenziale conferma della sentenza impugnata.
2.1. Correttamente quest'ultima ha osservato come, da un lato, anche alla luce del tenore della CTU estimativa, dirimente sarebbe stata la produzione della fattura controversa per quantificare i danni, mentre, dall'altro, tale documento è stato tardivamente prodotto solo in sede di operazioni peritali, con consequenziale e fondata eccezione di nullità processuale della consulenza, sollevata dall'assicuratrice nella prima difesa utile della udienza successiva al termine di tale incombente istruttorio.
Premesso, infatti, che laddove un documento – specie se di origine eminentemente privatistica – risulti necessario per pervenire ad una quantificazione del danno risarcibile, esso evidentemente attiene ad un fatto costitutivo primario, inerente all'onere probatorio della parte, i principi di S.U., sent. n. 3086 del 2022 escludono che CTU non contabili possano acquisire ex novo un documento di tal natura, a pena di nullità processuale, che, nel caso di specie, è stata tempestivamente eccepita nell'udienza immediatamente successiva al deposito della relazione peritale.
2.2. Indiscutibile, del resto, l'essenzialità del documento controverso. A prescindere da come precedenti quali Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26693 del 2013 abbiano escluso la sufficienza di alternativi preventivi per acclarare i danni risarcibili a seguito di un sinistro, la CTU espletata nel primo grado ha, convincentemente, con un vaglio tecnico puntuale e logicamente argomentato, motivato come la fattura non ritualmente prodotta si
è resa necessaria. Secondo la relazione dell'ausiliario, infatti, premesso che “La quantificazione del danno a prima vista può
3 sembrare lieve, mentre nella realtà il danno si rileva consistente, questo dovuto alla morfologia costruttiva del mezzo”,
è stata di ostacolo la circostanza della irreperibilità sia del veicolo, in ragione della sua vendita, sia dei pezzi sostituiti, alla luce della demolizione dei medesimi, dovendo aversi riguardo almeno a questi ultimi e ai loro – non altrimenti pervenuti - codici per “quantificare il costo”: l'unica strada per giungere ad una risposta è stata, allora, considerare “le ore dichiarate in fattura” e “l'elenco dei materiali in fattura” (così le ultime due pagine della relazione), come, del resto, confermato dai chiarimenti dell'ausiliario del Giudice di pace, i quali, offerti nella successiva udienza del 22/09/2023, hanno confermato come “i pezzi considerati sono quelli risultanti dalla fattura”.
2.2.1. Da quanto suesposto ne deriva altresì l'insufficienza delle fotografie allegate alla relazione del CTU o della restante documentazione tempestivamente prodotta. Quantunque le prime siano state indicate come in astratto valutabili da Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26693 del 2013, nello specifico caso di specie né le medesime, né il preventivo potevano essere bastevoli per una corretta quantificazione dei danni, tanto più che non è stato allegato e provato che, anche in superamento di quanto indicato dal CTU e dal giudice di prime cure, qualcosa di diverso dalla fattura de qua abbia immortalato e/o correttamente identificato tipologia dei pezzi sostituiti e relativi codici, con riguardo
“alla carrozzeria, ma anche alle parti più interne che costituiscono il motore” (così pag. 5 della relazione).
2.2.2. A fronte di quanto sopra argomentato, resta da escludersi, pertanto, l'esigenza di pervenire ad una rinnovazione di CTU: quand'anche si disponesse un nuovo approfondimento peritale, esso non potrebbe che parimenti constatare l'inidoneità del quadro documentale - tempestivamente e validamente prodotto - per pervenire ad una corretta stima dei costi risarcibili, stante la corretta e argomentata analisi dell'ausiliario già nominato in primo grado.
4 2.2.3. Irrilevante, poi, la diversa quietanza di pagamento, asseritamente sopravvenuta e confezionata solo in data 03/04/2024, considerato come la stessa nulla indica, di per sé, su pezzi di ricambio e relativi codici, rinviando per gli stessi alla fattura controversa e di datazione ben più risalente al 2021.
2.3. Puntuale e tempestiva, poi, l'eccezione di nullità processuale della CTU che ha indebitamente acquisito la fattura non ritualmente prodotta. Siffatto rilievo è stato sollevato dal difensore dell'assicuratrice nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione peritale, vale a dire l'udienza del
22/09/2023, nella quale tale avvocato ha dedotto come “la CTU depositata appare esplorativa e volta ad integrare carenze probatorie di parte attrice”, contestando “altresì che la fattura di riparazione è stata consegnata al CTU dal CTP di parte attrice nonostante non fosse mai stata depositata agli atti con la conseguenza che non poteva essere oggetto di valutazione”.
2.3.1. Quanto predetto, del resto, è più che sufficiente per ritenere sollevata l'eccezione di nullità ex artt. 156 e ss.
c.p.c. Se è vero che, secondo la giurisprudenza, “Ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., affinché sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità relativa di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni dell'invalidità” (così Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 365 del 2003), non anche è necessario che la predetta
“specificazione” si accompagni all'espressa indicazione della nullità processuale, in quanto “spetta al giudice qualificare esattamente l'eccezione e decidere su di essa ove tempestivamente sollevata” (così, per una eccezione processuale, Cass. Sez. 6, ord. del 05/11/2015, n. 22602, Rv. 637754 – 01 e, in tal senso, per il giudice d'appello, Cass. Sez. 1, sent. del 28/09/1965, n.
2052, Rv. 313900 - 01).
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese processuali del presente grado di appello seguono la prevalente soccombenza di parte appellante e vanno poste a carico
5 della stessa;
esse si liquidano in favore dell'unica parte appellata costituitasi, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande rigettate, in € 3.387,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria/di trattazione € 840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due fasi e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
3.1. Visto il mancato accoglimento dell'appello, seguendo l'insegnamento di S.U., sent. del 20 febbraio 2020, n. 4315, si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1quater, del D.P.R. n.
115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'appello di e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'impugnata sentenza, n. 4 del 2024 del Giudice di
Pace di Grumello del Monte;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle PA spese processuali del presente grado di appello, liquidate in
€ 3.387,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1quater, del D.P.R. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
6 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Bergamo, 08/07/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'08/07/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 4247/2024 r.g., del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'08/07/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
CERRATO MARIANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA DEL PROGRESSO, 68 84084 FISCIANO, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE, nei confronti di
C.F. PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti VILLANOVA ERIKA e LAACHIR
YASMINE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
VILLANOVA ERIKA sito in Brescia, Piazzale Arnaldo, n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 APPELLATA, nonché di
P.IVA in persona del legale TE P.IVA_3 rappresentante pro-tempore,
APPELLATA CONTUMACE,
avente ad oggetto: sinistro stradale
Conclusioni come da verbale di udienza dell'08/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione inizialmente notificato in data
13/07/2024, promuoveva il presente giudizio di Parte_1 impugnazione nei confronti di PA
e di chiedendo, in
[...] TE riforma dell'appellata sentenza, n. 4 del 2024 del Giudice di Pace di Grumello del Monte, l'accoglimento delle domande formulate dinanzi al giudice di prime cure e, dunque, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patrimoniali derivati dal sinistro stradale in atti, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio PA
, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva
[...] anzitutto il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente citata in rinnovazione, non TE si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza
2 dell'08/07/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Premessa l'inammissibilità e, conseguentemente, la mancata considerazione delle irrituali memorie ex art. 171ter c.p.c. depositate nel presente grado (circa tale irrilevanza, ex multis,
Cass., ord. n. 4266 del 2020 e, per un diverso rito, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 18627 del 2013), nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato, con consequenziale conferma della sentenza impugnata.
2.1. Correttamente quest'ultima ha osservato come, da un lato, anche alla luce del tenore della CTU estimativa, dirimente sarebbe stata la produzione della fattura controversa per quantificare i danni, mentre, dall'altro, tale documento è stato tardivamente prodotto solo in sede di operazioni peritali, con consequenziale e fondata eccezione di nullità processuale della consulenza, sollevata dall'assicuratrice nella prima difesa utile della udienza successiva al termine di tale incombente istruttorio.
Premesso, infatti, che laddove un documento – specie se di origine eminentemente privatistica – risulti necessario per pervenire ad una quantificazione del danno risarcibile, esso evidentemente attiene ad un fatto costitutivo primario, inerente all'onere probatorio della parte, i principi di S.U., sent. n. 3086 del 2022 escludono che CTU non contabili possano acquisire ex novo un documento di tal natura, a pena di nullità processuale, che, nel caso di specie, è stata tempestivamente eccepita nell'udienza immediatamente successiva al deposito della relazione peritale.
2.2. Indiscutibile, del resto, l'essenzialità del documento controverso. A prescindere da come precedenti quali Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26693 del 2013 abbiano escluso la sufficienza di alternativi preventivi per acclarare i danni risarcibili a seguito di un sinistro, la CTU espletata nel primo grado ha, convincentemente, con un vaglio tecnico puntuale e logicamente argomentato, motivato come la fattura non ritualmente prodotta si
è resa necessaria. Secondo la relazione dell'ausiliario, infatti, premesso che “La quantificazione del danno a prima vista può
3 sembrare lieve, mentre nella realtà il danno si rileva consistente, questo dovuto alla morfologia costruttiva del mezzo”,
è stata di ostacolo la circostanza della irreperibilità sia del veicolo, in ragione della sua vendita, sia dei pezzi sostituiti, alla luce della demolizione dei medesimi, dovendo aversi riguardo almeno a questi ultimi e ai loro – non altrimenti pervenuti - codici per “quantificare il costo”: l'unica strada per giungere ad una risposta è stata, allora, considerare “le ore dichiarate in fattura” e “l'elenco dei materiali in fattura” (così le ultime due pagine della relazione), come, del resto, confermato dai chiarimenti dell'ausiliario del Giudice di pace, i quali, offerti nella successiva udienza del 22/09/2023, hanno confermato come “i pezzi considerati sono quelli risultanti dalla fattura”.
2.2.1. Da quanto suesposto ne deriva altresì l'insufficienza delle fotografie allegate alla relazione del CTU o della restante documentazione tempestivamente prodotta. Quantunque le prime siano state indicate come in astratto valutabili da Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26693 del 2013, nello specifico caso di specie né le medesime, né il preventivo potevano essere bastevoli per una corretta quantificazione dei danni, tanto più che non è stato allegato e provato che, anche in superamento di quanto indicato dal CTU e dal giudice di prime cure, qualcosa di diverso dalla fattura de qua abbia immortalato e/o correttamente identificato tipologia dei pezzi sostituiti e relativi codici, con riguardo
“alla carrozzeria, ma anche alle parti più interne che costituiscono il motore” (così pag. 5 della relazione).
2.2.2. A fronte di quanto sopra argomentato, resta da escludersi, pertanto, l'esigenza di pervenire ad una rinnovazione di CTU: quand'anche si disponesse un nuovo approfondimento peritale, esso non potrebbe che parimenti constatare l'inidoneità del quadro documentale - tempestivamente e validamente prodotto - per pervenire ad una corretta stima dei costi risarcibili, stante la corretta e argomentata analisi dell'ausiliario già nominato in primo grado.
4 2.2.3. Irrilevante, poi, la diversa quietanza di pagamento, asseritamente sopravvenuta e confezionata solo in data 03/04/2024, considerato come la stessa nulla indica, di per sé, su pezzi di ricambio e relativi codici, rinviando per gli stessi alla fattura controversa e di datazione ben più risalente al 2021.
2.3. Puntuale e tempestiva, poi, l'eccezione di nullità processuale della CTU che ha indebitamente acquisito la fattura non ritualmente prodotta. Siffatto rilievo è stato sollevato dal difensore dell'assicuratrice nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione peritale, vale a dire l'udienza del
22/09/2023, nella quale tale avvocato ha dedotto come “la CTU depositata appare esplorativa e volta ad integrare carenze probatorie di parte attrice”, contestando “altresì che la fattura di riparazione è stata consegnata al CTU dal CTP di parte attrice nonostante non fosse mai stata depositata agli atti con la conseguenza che non poteva essere oggetto di valutazione”.
2.3.1. Quanto predetto, del resto, è più che sufficiente per ritenere sollevata l'eccezione di nullità ex artt. 156 e ss.
c.p.c. Se è vero che, secondo la giurisprudenza, “Ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., affinché sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità relativa di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni dell'invalidità” (così Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 365 del 2003), non anche è necessario che la predetta
“specificazione” si accompagni all'espressa indicazione della nullità processuale, in quanto “spetta al giudice qualificare esattamente l'eccezione e decidere su di essa ove tempestivamente sollevata” (così, per una eccezione processuale, Cass. Sez. 6, ord. del 05/11/2015, n. 22602, Rv. 637754 – 01 e, in tal senso, per il giudice d'appello, Cass. Sez. 1, sent. del 28/09/1965, n.
2052, Rv. 313900 - 01).
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese processuali del presente grado di appello seguono la prevalente soccombenza di parte appellante e vanno poste a carico
5 della stessa;
esse si liquidano in favore dell'unica parte appellata costituitasi, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande rigettate, in € 3.387,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria/di trattazione € 840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due fasi e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
3.1. Visto il mancato accoglimento dell'appello, seguendo l'insegnamento di S.U., sent. del 20 febbraio 2020, n. 4315, si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1quater, del D.P.R. n.
115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'appello di e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'impugnata sentenza, n. 4 del 2024 del Giudice di
Pace di Grumello del Monte;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle PA spese processuali del presente grado di appello, liquidate in
€ 3.387,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1quater, del D.P.R. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
6 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Bergamo, 08/07/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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