TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11238 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 29646/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, riunito in camera d consiglio nelle persone dei sigg. magistrati
- CE UL, Presidente rel.
- CE Frettoni, Giudice
- Giudice, Giudice
nel procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies e sgg. C.P.C., introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. FERRI DENIS, CodiceFiscale_1
ricorrente
contro
, non costituito, Controparte_1
resistente
ha pronunciato al seguente
SENTENZA
impugna il decreto in data 04/04/2024, notificatogli il 12/07/2024, con il Parte_1 quale il Questore di Roma ha rigettato, su conforme parere della competente Commissione territoriale, la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19,
c. 1.1, D.LGS. n° 286/1998.
L'amministrazione resistente non si è costituita e va dichiarata contumace.
Alla fattispecie in esame, in relazione alla data di presentazione della domanda, si applica il disposto del D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 173/2020, che ha modificato l'art. 5, c. 6, D.LGS. n° 286/1998, escludendo la possibilità di espulsione degli stranieri in violazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, ed ha modificato l'art. 19, c. 1.1, del Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile medesimo decreto, aggiungendo alle ipotesi di inespellibilità il caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale costituirebbe violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero.
Non è, invece, applicabile il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
n° 50/2023, il cui art. 7, c. 2, stabilisce che alle domande già pendenti continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Nel caso di specie, il ricorrente presenta un sia pur moderato quadro di sindrome depressiva, certificato dall'INMP, e, perciò, una condizione di vulnerabilità, ancorché non grave.
Egli, d'altro canto, ha ampiamente dimostrato di aver conseguito in Italia un notevole livello di integrazione, conseguendo il titolo di licenza media, frequentando un percorso professionalizzante in informatica, svolgendo attività di volontariato. Sul piano lavorativo, si apprezza la sua iscrizione, sin dal 2021, al Sistema informativo lavoro “Bussola”, in vista della ricerca di un lavoro, e, soprattutto, la sua attività lavorativa, svolta con contratto a tempo indeterminato presso la Gestione
Logistica Depositi S.R.L., come da UNILAV e buste paga in atti.
Deve dunque ritenersi pienamente provata un'integrazione nel tessuto socio-economico e culturale del Paese che renderebbe l'allontanamento del confliggente con il suo diritto al Pt_1 rispetto della sua vita privata e familiare.
Il ricorso va pertanto accolto, con ordine al , e per esso alla questura Controparte_1 di Roma, di rilasciare al ricorrente il richiesto permesso di soggiorno.
Non risultando chiaramente dagli atti se e quale documentazione fosse già stata presentata in sede amministrativa, e quale, invece, sia sopravvenuta solo in questa sede giurisdizionale, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale
- riconosce a la protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore Parte_1 ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n° 25/08, come modificato dal d.l. n°
130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n° 173/2020;
- spese compensate.
Sentenza n° 29646/2024 r.g. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/05/2025.
Il Presidente
CE UL
Sentenza n° 29646/2024 r.g. p. 3 di 3
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 29646/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, riunito in camera d consiglio nelle persone dei sigg. magistrati
- CE UL, Presidente rel.
- CE Frettoni, Giudice
- Giudice, Giudice
nel procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies e sgg. C.P.C., introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. FERRI DENIS, CodiceFiscale_1
ricorrente
contro
, non costituito, Controparte_1
resistente
ha pronunciato al seguente
SENTENZA
impugna il decreto in data 04/04/2024, notificatogli il 12/07/2024, con il Parte_1 quale il Questore di Roma ha rigettato, su conforme parere della competente Commissione territoriale, la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19,
c. 1.1, D.LGS. n° 286/1998.
L'amministrazione resistente non si è costituita e va dichiarata contumace.
Alla fattispecie in esame, in relazione alla data di presentazione della domanda, si applica il disposto del D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 173/2020, che ha modificato l'art. 5, c. 6, D.LGS. n° 286/1998, escludendo la possibilità di espulsione degli stranieri in violazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, ed ha modificato l'art. 19, c. 1.1, del Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile medesimo decreto, aggiungendo alle ipotesi di inespellibilità il caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale costituirebbe violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero.
Non è, invece, applicabile il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
n° 50/2023, il cui art. 7, c. 2, stabilisce che alle domande già pendenti continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Nel caso di specie, il ricorrente presenta un sia pur moderato quadro di sindrome depressiva, certificato dall'INMP, e, perciò, una condizione di vulnerabilità, ancorché non grave.
Egli, d'altro canto, ha ampiamente dimostrato di aver conseguito in Italia un notevole livello di integrazione, conseguendo il titolo di licenza media, frequentando un percorso professionalizzante in informatica, svolgendo attività di volontariato. Sul piano lavorativo, si apprezza la sua iscrizione, sin dal 2021, al Sistema informativo lavoro “Bussola”, in vista della ricerca di un lavoro, e, soprattutto, la sua attività lavorativa, svolta con contratto a tempo indeterminato presso la Gestione
Logistica Depositi S.R.L., come da UNILAV e buste paga in atti.
Deve dunque ritenersi pienamente provata un'integrazione nel tessuto socio-economico e culturale del Paese che renderebbe l'allontanamento del confliggente con il suo diritto al Pt_1 rispetto della sua vita privata e familiare.
Il ricorso va pertanto accolto, con ordine al , e per esso alla questura Controparte_1 di Roma, di rilasciare al ricorrente il richiesto permesso di soggiorno.
Non risultando chiaramente dagli atti se e quale documentazione fosse già stata presentata in sede amministrativa, e quale, invece, sia sopravvenuta solo in questa sede giurisdizionale, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale
- riconosce a la protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore Parte_1 ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n° 25/08, come modificato dal d.l. n°
130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n° 173/2020;
- spese compensate.
Sentenza n° 29646/2024 r.g. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/05/2025.
Il Presidente
CE UL
Sentenza n° 29646/2024 r.g. p. 3 di 3