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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.148/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione ad avviso di addebito n. 406 2018 000 ”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Parte_1
Giovanni Di Corrado Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Alessandro Mineo CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 27 aprile 2020 la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 28 ottobre
[...] 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato l'opposizione all'avviso di addebito in epigrafe indicato, notificato il 27.4.2019. Si è costituito in questa sede di gravame l'appellato . CP_1 La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- La vicenda processuale è la seguente. Con l'avviso di addebito cui si è già fatto riferimento l' chiedeva all'appellante il pagamento CP_1 di contributi, a seguito della revoca delle agevolazioni contributive, in conseguenza dell'emissione di DURC negativo giustificato dal non avere la società adempiuto tempestivamente all'invito alla regolarizzazione di due irregolarità, ricevuto dalla Società in data 28 febbraio 2018:
1) il pagamento di un debito di € 134,41;
2) la mancata denuncia mensile del settembre 2017.
Si ricorderà, quanto al DURC, che ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge n. 269/2006
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
E' provato che le due irregolarità sono state sanate dalla società, ma non nel rispetto dei termini di legge, e cioè giorni 15 dall'invito a regolarizzare ed anche nel termine di giorni 30 previsto dalla circolare 126 del 2015 per la conclusione del procedimento di regolarizzazione, e ciò in quanto:
1) l'irregolarità n. 1 veniva sanata il 5.6. 2018;
2) la irregolarità n. 2 veniva sanata il 18.7.2018
da ciò l'emissione in data 22 marzo 2018 del DURC negativo, con revoca dei benefici contributivi per i mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018.
Per ben comprendere la materia, la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 1175 prevede che, per beneficiare delle agevolazioni contributive, è necessario il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC). Si è già sopra detto che la legge consente (art. 7 D.M. 24 ottobre 2007 sostituito poi dal D.M. 30 gennaio 2015) che, in presenza di irregolarità, l' debba avvisarne l'interessato invitandolo alla CP_1 regolarizzazione entro 15 giorni, durante i quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso: in caso positivo, le irregolarità vengono regolarizzate, e consentono il riconoscimento delle agevolazioni contributive. Nel caso di specie, quindi, le irregolarità non sono state regolarizzate dei termini di legge, ciò costituendo circostanza ostativa al rilascio del DURC.
---§§ooo§§--- Così esposta la materia, in questa sede l'appellante lamenta in primis la mancata pronuncia del Giudice di prime cure sul rilievo, già formulato in primo grado, della mancanza della causale esplicita, nell'avviso di addebito impugnato, del credito azionato dall' , da intendersi come CP_1 dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'Ente previdenziale di addebitare le differenze contributive. A giudizio di questa Corte il motivo di appello è infondato, attesochè secondo consolidata giurisprudenza Co della Corte di Cassazione (ex plurimis sentenza n. 2693/2015) citata anche dall' in primo grado nella memoria di costituzione, nel caso di vizi dell'atto impositivo emesso dall'ente previdenziale, il Giudice non può limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'atto stesso, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva.
Lamenta ancora parte appellante con secondo motivo di gravame la violazione e falsa applicazione della normativa in tema di DURC e benefici contributivi, in quanto il Giudice a quo ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 7 D.M. 24 ottobre 2007 sostituito poi dal D.M. 30 gennaio 2015: in realtà, il D.M. 24 ottobre 2007 è stato abrogato dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015 con decorrenza dal 16.6.2015., e poichè le violazioni/irregolarità contestate riguardano gli anni 2017 e 2018, il D.M. applicabile è quello del
30 gennaio 2015.
Convenendo con parte appellante sulla applicabilità al caso di specie, ratione temporis, del D.M. 30 gennaio
2015, vi è tuttavia da rilevare che all'attualità la normativa sul DURC è regolata (come anche compiutamente ed analiticamente esposto dall' ), applicabile al caso di specie ratione temporis, è contenuta nell'art. 4 CP_1 Dl 34/2014, convertito in legge n. 78/2014, nonché nel DM 30.1.2015, attuativo della predetta disciplina legale: tale normativa esclude la regolarità contributiva nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto alla regolarizzazione richiesta con l'invito a regolarizzare entro 15 giorni dall'invio tramite pec dell'invito medesimo (artt. 3 e 4 D.M 30.1.2015).
L'art. 4 (“Assenza di regolarità”) testualmente così dispone:
“. Qualora non sia possibile attestare la regolarita' contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_1 CP_3 soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita'”.
Rileva dunque questa Corte che il D.M. 30.1.2015 stabilisce gli stessi termini di cui al precedente D.M. del 2007; l'interessato nel termine di 15 giorni nonché oltre il termine di 30 giorni previsto dalla circolare n. 126/2015 per la conclusione del procedimento di regolarizzazione non ha provveduto alla regolarizzazione, se non tardivamente e dunque con gli effetti negativi verificatisi come previsti dal D.M.
E se parte appellante insiste nell'affermare che il D.M. del 2015 non prevede in alcuna disposizione che faccia conseguire alla mancata sanatoria delle irregolarità nel termine assegnato dall' la CP_1 decadenza dai benefici contributivi, è evidente e conseguenziale che se la normativa volesse essere così interpretata essa sarebbe incomprensibilmente inutiliter data: anche perché, ragionando a contrario come l'appellante vorrebbe, nel D.M. non vi è nessuna norma che, una volta accertata la mancata regolarizzazione, non ne tenesse conto e non revocasse le agevolazioni contributive.
Né è condivisibile l'ulteriore motivo di appello a mente del quale (citando gli art. 33 e 8 del D.M. del 2015) parte appellante oppone il presupposto che (art. 3 comma 3) “La regolarità sussiste inoltre in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate …non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge” ; ed ancora (art. 8 comma 1) “Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”.
Cita al proposito l'ammontare dei contributi non versati, inferiori a € 150,00, nonché giurisprudenza di merito a mente della quale “il DURC negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi, mentre non può riguardare semplici errori commessi nella presentazione delle denunce contributive” (Trib. Roma sentenza n. 1490 del 2019).
Ma la interpretazione proposta dall'appellante nel caso di specie, sia in termini normativi che giurisprudenziali, non convince questa Corte.
Per intanto va rilevato che le irregolarità contestate sono due, la prima relativa alla somma di € 134,41, la seconda alla mancata denuncia mensile del settembre 2017: non può quindi ridursi la irregolarità al mancato pagamento del debito di € 134,41.
Quanto al secondo motivo, non appare conferente, in quanto le violazioni previdenziali non possono che essere state accertate con provvedimento amministrativo. Infine, neppure appare conferente la giurisprudenza di merito citata, in quanto il mancato invio della denuncia mensile settembre 2017 non può certo qualificarsi come “semplice errore commesso nella presentazione delle denunce contributive”: nel nostro caso omessa presentazione.
---§§ooo§§---
Per tutti tali motivi l'appello si appalesa infondato, e va pertanto rigettato.
Quanto al regolamento delle spese, la novità della questione trattata integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione ad avviso di addebito n. 406 2018 000 ”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Parte_1
Giovanni Di Corrado Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Alessandro Mineo CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 27 aprile 2020 la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 28 ottobre
[...] 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato l'opposizione all'avviso di addebito in epigrafe indicato, notificato il 27.4.2019. Si è costituito in questa sede di gravame l'appellato . CP_1 La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- La vicenda processuale è la seguente. Con l'avviso di addebito cui si è già fatto riferimento l' chiedeva all'appellante il pagamento CP_1 di contributi, a seguito della revoca delle agevolazioni contributive, in conseguenza dell'emissione di DURC negativo giustificato dal non avere la società adempiuto tempestivamente all'invito alla regolarizzazione di due irregolarità, ricevuto dalla Società in data 28 febbraio 2018:
1) il pagamento di un debito di € 134,41;
2) la mancata denuncia mensile del settembre 2017.
Si ricorderà, quanto al DURC, che ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge n. 269/2006
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
E' provato che le due irregolarità sono state sanate dalla società, ma non nel rispetto dei termini di legge, e cioè giorni 15 dall'invito a regolarizzare ed anche nel termine di giorni 30 previsto dalla circolare 126 del 2015 per la conclusione del procedimento di regolarizzazione, e ciò in quanto:
1) l'irregolarità n. 1 veniva sanata il 5.6. 2018;
2) la irregolarità n. 2 veniva sanata il 18.7.2018
da ciò l'emissione in data 22 marzo 2018 del DURC negativo, con revoca dei benefici contributivi per i mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018.
Per ben comprendere la materia, la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 1175 prevede che, per beneficiare delle agevolazioni contributive, è necessario il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC). Si è già sopra detto che la legge consente (art. 7 D.M. 24 ottobre 2007 sostituito poi dal D.M. 30 gennaio 2015) che, in presenza di irregolarità, l' debba avvisarne l'interessato invitandolo alla CP_1 regolarizzazione entro 15 giorni, durante i quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso: in caso positivo, le irregolarità vengono regolarizzate, e consentono il riconoscimento delle agevolazioni contributive. Nel caso di specie, quindi, le irregolarità non sono state regolarizzate dei termini di legge, ciò costituendo circostanza ostativa al rilascio del DURC.
---§§ooo§§--- Così esposta la materia, in questa sede l'appellante lamenta in primis la mancata pronuncia del Giudice di prime cure sul rilievo, già formulato in primo grado, della mancanza della causale esplicita, nell'avviso di addebito impugnato, del credito azionato dall' , da intendersi come CP_1 dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'Ente previdenziale di addebitare le differenze contributive. A giudizio di questa Corte il motivo di appello è infondato, attesochè secondo consolidata giurisprudenza Co della Corte di Cassazione (ex plurimis sentenza n. 2693/2015) citata anche dall' in primo grado nella memoria di costituzione, nel caso di vizi dell'atto impositivo emesso dall'ente previdenziale, il Giudice non può limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'atto stesso, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva.
Lamenta ancora parte appellante con secondo motivo di gravame la violazione e falsa applicazione della normativa in tema di DURC e benefici contributivi, in quanto il Giudice a quo ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 7 D.M. 24 ottobre 2007 sostituito poi dal D.M. 30 gennaio 2015: in realtà, il D.M. 24 ottobre 2007 è stato abrogato dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015 con decorrenza dal 16.6.2015., e poichè le violazioni/irregolarità contestate riguardano gli anni 2017 e 2018, il D.M. applicabile è quello del
30 gennaio 2015.
Convenendo con parte appellante sulla applicabilità al caso di specie, ratione temporis, del D.M. 30 gennaio
2015, vi è tuttavia da rilevare che all'attualità la normativa sul DURC è regolata (come anche compiutamente ed analiticamente esposto dall' ), applicabile al caso di specie ratione temporis, è contenuta nell'art. 4 CP_1 Dl 34/2014, convertito in legge n. 78/2014, nonché nel DM 30.1.2015, attuativo della predetta disciplina legale: tale normativa esclude la regolarità contributiva nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto alla regolarizzazione richiesta con l'invito a regolarizzare entro 15 giorni dall'invio tramite pec dell'invito medesimo (artt. 3 e 4 D.M 30.1.2015).
L'art. 4 (“Assenza di regolarità”) testualmente così dispone:
“. Qualora non sia possibile attestare la regolarita' contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_1 CP_3 soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita'”.
Rileva dunque questa Corte che il D.M. 30.1.2015 stabilisce gli stessi termini di cui al precedente D.M. del 2007; l'interessato nel termine di 15 giorni nonché oltre il termine di 30 giorni previsto dalla circolare n. 126/2015 per la conclusione del procedimento di regolarizzazione non ha provveduto alla regolarizzazione, se non tardivamente e dunque con gli effetti negativi verificatisi come previsti dal D.M.
E se parte appellante insiste nell'affermare che il D.M. del 2015 non prevede in alcuna disposizione che faccia conseguire alla mancata sanatoria delle irregolarità nel termine assegnato dall' la CP_1 decadenza dai benefici contributivi, è evidente e conseguenziale che se la normativa volesse essere così interpretata essa sarebbe incomprensibilmente inutiliter data: anche perché, ragionando a contrario come l'appellante vorrebbe, nel D.M. non vi è nessuna norma che, una volta accertata la mancata regolarizzazione, non ne tenesse conto e non revocasse le agevolazioni contributive.
Né è condivisibile l'ulteriore motivo di appello a mente del quale (citando gli art. 33 e 8 del D.M. del 2015) parte appellante oppone il presupposto che (art. 3 comma 3) “La regolarità sussiste inoltre in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate …non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge” ; ed ancora (art. 8 comma 1) “Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”.
Cita al proposito l'ammontare dei contributi non versati, inferiori a € 150,00, nonché giurisprudenza di merito a mente della quale “il DURC negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi, mentre non può riguardare semplici errori commessi nella presentazione delle denunce contributive” (Trib. Roma sentenza n. 1490 del 2019).
Ma la interpretazione proposta dall'appellante nel caso di specie, sia in termini normativi che giurisprudenziali, non convince questa Corte.
Per intanto va rilevato che le irregolarità contestate sono due, la prima relativa alla somma di € 134,41, la seconda alla mancata denuncia mensile del settembre 2017: non può quindi ridursi la irregolarità al mancato pagamento del debito di € 134,41.
Quanto al secondo motivo, non appare conferente, in quanto le violazioni previdenziali non possono che essere state accertate con provvedimento amministrativo. Infine, neppure appare conferente la giurisprudenza di merito citata, in quanto il mancato invio della denuncia mensile settembre 2017 non può certo qualificarsi come “semplice errore commesso nella presentazione delle denunce contributive”: nel nostro caso omessa presentazione.
---§§ooo§§---
Per tutti tali motivi l'appello si appalesa infondato, e va pertanto rigettato.
Quanto al regolamento delle spese, la novità della questione trattata integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella