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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AU RO all'udienza del 25 novembre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3501/2025 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]n. 5, Frazione Camaro, rappresentata e difesa dall'avv.
IL EC giusta procura allegata in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore. OPPOSTO P.IVA_1
E
, c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/7/2025 proponeva opposizione avverso la Parte_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500001353000, Fascicolo n.
2025/7882, notificata il 12/6/2025, con la quale l' gli aveva Controparte_2 CP_3 richiesto il pagamento del complessivo importo di € 71.363,74, di cui € 18.988,65 di competenza del Giudice del Lavoro adito, in forza dei seguenti atti presupposti:
1) Avviso di addebito n. 59520160000985302000 asseritamente notificato in data 11/06/2016;
2) Avviso di addebito n. 59520160003928546000, asseritamente notificato in data 14/11/2016;
1 3) Avviso di addebito n. 59520190001164064000, asseritamente notificato in data 13/08/2022;
4) Avviso di addebito n. 59520190003814059000, asseritamente notificato in data 10/01/2020;
5) Avviso di addebito n. 59520220004640084000, asseritamente notificato in data 24/01/2023;
6) Avviso di addebito n. 59520230001762731000, asseritamente notificato in data 28/11/2023.
Lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione giusti gli artt.
3 della L. 241/1990 e 7 della L. 212/2000.
Rilevava il vizio dell'atto impugnato per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Denunziava, poi, la mancata notifica degli atti presupposti.
Eccepiva, ancora, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, maturata fra i periodi d'imposta e la notifica dell'atto ora opposto. Chiariva, inoltre, come fossero prescritte anche le sanzioni portate dall'atto opposto.
Deduceva, infine, la violazione del termine decadenziale ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti ad essa sottesi, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 25 novembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente deve evidenziarsi che l' e l' , CP_1 Controparte_4 benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
3. Ordine logico di trattazione impone di esaminare la questione relativa alla legittimazione passiva. Essa compete, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, all'Ente Impositore, quale titolare del credito, vertendo la presente opposizione sull'omessa notifica degli avvisi di addebito (atti di competenza dell' e sulla prescrizione. Va anche contestualmente dichiarata la CP_1 legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione date le censure attoree di difetto assoluto di motivazione e di omessa indicazione del calcolo degli interessi (quali eventuali vizi propri dell'intimazione opposta) nonché di decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto tale ultima norma postula uno specifico obbligo procedimentale gravante sull'Agente della Riscossione e non sull'Ente Impositore (“
1. Il concessionario notifica la cartella di
2 pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza…”).
4. Tenuto conto della tempestività della presente opposizione, va ora vagliata l'eccezione di difetto di motivazione, anche in riferimento alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Essa è destituita di fondamento. L'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede particolari requisiti motivazionali per questo tipo di atto, che contiene soltanto l'intimazione ad adempiere un obbligo risultante da un ruolo iscritto negli atti precedentemente notificati: l'intimazione contiene il riferimento alle cartelle ad esso sottese (che non necessitano di essere allegate, nonostante la labiale diversa conclusione di parte opponente) ed alla data della loro notifica, il titolo dell'obbligazione pecuniaria per ciascuno di essi, i riferimenti legislativi per il calcolo delle sanzioni civili, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, l'importo da pagare
(con specifica di spese e compensi di riscossione ed interessi di mora), il termine per pagarlo,
l'avviso della facoltà di proporre ricorso giudiziale per vizi propri dell'atto.
Quanto alla presunta mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, al fine di ribadire l'infondatezza della relativa eccezione, deve altresì richiamarsi l'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, che prevede che, “decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, (60 giorni dalla notifica della cartella) sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”, per osservare come il valore percentuale degli interessi di mora, originariamente determinato con decreti ministeriali del 25.2.1999 e 28.7.2000, è stato periodicamente aggiornato con provvedimenti dell' n. 124741 del 4.9.2009, n. 124566 del Controparte_2
7.9.2010, n. 95314 del 22.6.2011, n. 104609 del 17.7.2012, n. 27678 del 04.03.2013, n. 51685 del 10.4.2014, n. 59743 del 30.4.2015, n. 60535 del 27.04.2016, n. 66826 del 4.4.2017, n. 95624 del 10.5.2018, n. 148038 del 23.5.2019, certamente validi ed applicabili agli atti oggetto di opposizione.
Deve peraltro osservarsi che la circostanza che la determinazione del tasso degli interessi moratori avvenga con atti normativi e comunque di efficacia generale, comporta una presunzione di conoscenza dei criteri di calcolo da parte della generalità dei contribuenti, e quindi l'inutilità di richiamarli esplicitamente negli atti dell'esattore. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, infatti, "nel regime dell'art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 l'indennità di mora costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo come indennizzo forfettario avente il medesimo carattere pubblicistico del tributo stesso" (Cass. 14.5.1997 n. 4255).
3 L'eccezione di illegittimità degli interessi di mora sollevata dall'opponente risulta inoltre generica ed indeterminata non avendo questi specificato né tantomeno dimostrato che la misura degli interessi di mora applicata si discosta da quella stabilita dai provvedimenti applicabili alla fattispecie in esame.
5. Gli ulteriori motivi di opposizione vanno poi qualificati quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetti a termine decadenziale, poiché la Società ricorrente contesta la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata e la prescrizione quinquennale delle pretese.
Occorre in ogni caso osservare “ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella…” (Cass. civ., 2. 9.2020, n. 18256).
6. Disaminando l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l' scegliendo il silenzio della contumacia, non ha fornito prova della notifica degli atti CP_1 presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'omessa (prova della) notifica degli avvisi di addebito comporta illegittimità della conseguente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in relazione ad essi, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge (v., fra le tante, Cass. civ., Sez. VI, n. 27776 del 22/11/2017).
Il predetto vizio di notifica degli avvisi sopra indicati comporta la parziale invalidità derivata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ma non incide sull'esistenza del credito.
Dunque, il vizio riscontrato rileva ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione
(v. Cass. n. 30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
7. Quanto all'eccepita prescrizione in epoca successiva alla notifica, occorre premettere che non sia in contestazione la natura quinquennale del termine e che costituisce dato pacifico che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. Cass., Sez. Un., n. 23397/2016; Cass., sez. 6, ord. n.
4 11760/2019). Invero, l'atto notificato e non impugnato entro quaranta giorni non può essere assimilato a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Giova altresì rammentare che l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, disponga, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, dall'accoglimento del precedente motivo di opposizione discende che deve ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva.
8. Le superiori considerazioni, che rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, impongono l'accoglimento dell'opposizione, con annullamento dell'atto impugnato in relazione ai suindicati avvisi di addebito.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore di parte CP_1 ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. IL
EC, sussistendo le dichiarazioni di rito.
5 Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite nei confronti dell' Controparte_4
, stante la sua contumacia.
[...]
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla con ricorso Parte_1 depositato in data 3/7/2025 nei confronti dell' e dell' CP_1 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di opposizione
[...] avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500001353000,
Fascicolo n. 2025/7882, notificata il 12/6/2025, in relazione agli avvisi di addebito n.
59520160000985302000, n. 59520160003928546000, n. 59520190001164064000, n.
59520190003814059000, n. 59520220004640084000 e n. 59520230001762731000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' e dell' CP_1 Controparte_4
;
[...]
- in accoglimento dell'opposizione, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500001353000, Fascicolo n. 2025/7882 in relazione ai suindicati avvisi di addebito e dichiara prescritti i relativi crediti;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida CP_1 in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. IL CECCIO;
- nulla in ordine alle spese di giudizio nei confronti dell' Controparte_4
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 25 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
AU RO
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