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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4188/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2023
da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Suriano e Giada Parte_1
Erminia De Paola, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
contumace CP_1
CONVENUTO
Oggetto: Obbligazione solidale – regresso
Conclusioni
per l'attore: “In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per le ragioni in fatto e in diritto esposte in CP_1
ricorso in relazione all'accertamento ispettivo del 14/03/2013 di cui al verbale del 13/05/2013 e, per l'effetto, condannarsi quest'ultimo a voler manlevare e tenere indenne l'attore fino al concorso della somma di € 33.798,91 a titolo di risarcimento danno e/o regresso per ogni e qualsivoglia esborso conseguente
1 al pagamento del debito di cui all'iscrizione ipotecaria recata dal documento n.
7.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art 93 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio per sentirlo condannare al pagamento della somma di € CP_1
33.798,91 a titolo di risarcimento danno e/o regresso derivante dall'iscrizione ipotecaria del 20 maggio 2022 effettuata sull'immobile di proprietà del Pt_1
stesso, meglio identificato in atti.
A fondamento della propria domanda il ha dedotto che era stato socio Pt_1
di società posta in liquidazione nel novembre Controparte_2
2011 e cancellata dal registro delle imprese in data 28.1.2020; che nel 2011 la detta società aveva ricevuto in appalto l'affidamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione parziale della scuola materna parrocchiale di Santa Maria
della Neve in Bastia di Rovolon (Padova) e che la società aveva CP_2
poi affidato l'incarico all'impresa individuale di . CP_1
L'attore ha dedotto, altresì, che a seguito di un accertamento da parte di
Ispettorato del Lavoro di Padova presso il cantiere nel quale stava lavorando il
, fu accertato che quest'ultimo doveva essere considerato datore di CP_1
lavoro di fatto di due lavoratori ( e ), mentre Persona_1 Persona_2
la società fu considerata responsabile in solido al pagamento CP_2
della sanzione amministrativa per l'assunzione di lavoratori in nero ai sensi dell'art. 6 legge n. 689/1981; ha dedotto, inoltre, che all'accertamento ispettivo erano seguite, dapprima, un'ordinanza-ingiunzione per il pagamento dell'importo di € 24.991,90 a titolo di sanzione amministrativa e successivamente un'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 77 DPR n.
2 602/1973, per l'importo complessivo di € 46.604,02, di cui € 33.798,91 a titolo di sanzioni amministrative.
1.2 In corso di causa, originariamente incardinata davanti al Giudice del
Lavoro, l'attore, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha modificato la domanda chiedendo la condanna del a manlevare e tenere indenne CP_1
l'attore fino alla concorrenza della somma di € 33.798,91.
Dichiarata la contumacia di , la causa è stata istruita CP_1
documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate all'udienza del 23 gennaio 2025.
La domanda attorea, così come formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Dalla documentazione versata in atti (cfr. in particolare docc. 2, 3 e 5
attorei) può ritenersi provato che subappaltò Controparte_2
all'impresa individuale i lavori di ampliamento e ristrutturazione CP_1
presso la scuola materna Santa Maria della Neve in Bastia di Rovolon, così
come deve ritenersi provato che, a seguito di accertamento da parte di
Ispettorato del Lavoro presso il cantiere in questione, la società CP_2
sia stata considerata obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa concernente l'assunzione in nero, da parte del menzionato
, di due lavoratori. È inoltre documentalmente provato (doc. 7 attoreo) CP_1
che provvide ad iscrizione ipotecaria, ex Controparte_3
art. 77 DPR n. 602/1973, in danno di sull'immobile meglio Parte_1
descritto in atti.
2.2 La citata documentazione è, altresì, idonea a dimostrare che autore dell'illecito deve considerarsi e che debba CP_1 Controparte_2
essere considerata obbligata in solido, cosicché, a seguito dell'intervenuto
3 scioglimento della società (doc. 2 attorteo), le obbligazioni di quest'ultima vengono assunte dal già socio illimitatamente responsabile . Parte_1
Ma se così è, come in effetti è, trova applicazione il disposto di cui all'art. 6,
comma 4, legge n. 689/1981, ai sensi del quale “Nei casi previsti dai commi
precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione”. Può, dunque, trovare accoglimento la domanda attorea di accertamento del diritto di ad essere manlevato e Parte_1
tenuto indenne da fino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
33.798,91.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, nei valori medi delle tabelle per le fasi di studio ed introduttiva e minima per la fase decisionale, consistita in mera ripetizione di argomenti già esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 4188/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accerta che ha diritto ad essere manlevato e tenuto indenne Parte_1
da fino alla concorrenza dell'importo di € 33.798,91; CP_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 4.358,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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