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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/09/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2810/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Anna Pia Castellaneta, come da mandato in Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Valentina Presicce, come da mandato in atti;
atti e Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 23.8.2008; di aver generato un figlio, nato in data [...];
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.7.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) La Sig.ra Parte_2 e il Sig. Parte_1 vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
b) Il figlio PE 1 sarà affidato ad entrami i genitori, con obbligo degli stessi di concordare le scelte di maggiore interesse per il minore relative alla residenza abituale, all'istruzione e alla salute e con facoltà di assumere le decisioni di ordinaria importanza durante il tempo di permanenza dello stesso presso ciascuno di loro. Il figlio resterà a convivere con la madre presso la casa coniugale in Sternatia, alla via PErone n. 25.
c) Al fine di consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, salvo diverso accordo per esigenze del figlio e lavorative dei genitori, da raggiungersi tra i genitori anche telefonicamente, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio PE_1 :
- nei pomeriggi, in cui sarà libero dai turni di servizio;
nei fine settimana, in cui sarà libero dai turni di servizio, dal sabato al lunedì mattina con
-
accompagnamento a scuola;
-durante le festività natalizie, gli anni dispari dal 23.12 al 30.12 e gli anni pari dal 31.12 al 6.1;
-durante le festività pasquali tutti gli anni dispari dal sabato al martedì;
-durante l'estate, per due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio o agosto, previo accordo tra le parti, da concludersi entro il 07.07 di ogni anno. Il Sig. Pt_1 oltre agli orari e giorni sopra indicati, previo accordo con l'altro genitore, potrà vedere il figlio minore e tenerlo presso di sé tutte le volte in cui lo vorrà o quando PE_1 manifesterà il desiderio di stare con il padre. I genitori si impegnano a far conservare ad PE_1 un proficuo rapporto con entrambi, ed avranno cura di fargli svolgere tutte le attività sportive, educative, religiose ecc. a cui si dedica abitualmente, che dovessero ricadere nel tempo della permanenza presso di loro.
d) La casa coniugale sita in Sternatia, alla via PErone n. 25 viene assegnata alla Sig.ra Pt_2 con ogni arredo e corredo. Il Sig. Pt_1 seguiterà a pagare il mutuo, gravante sulla casa coniugale, la cui rata mensile è di € 469,64 mensili. Si specifica che tutti i costi relativi a lavori di ordinaria amministrazione, per la casa coniugale, restano a carico della sig.ra Parte_2 mentre tutti quelli di straordinaria amministrazione, sempre soggetti al preventivo consenso e approvazione di entrambi i coniugi, saranno sopportati al 50% dagli stessi. e) A titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore PE_1, il Sig. Pt_1 si obbliga a versare a far tempo dalla sottoscrizione del presente atto l'assegno mensile di € 300,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della madre al seguente IBAN [...]. Il detto assegno sarà soggetto ad adeguamento ISTAT come per legge a far tempo da luglio 2026. I genitori saranno tenuti alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50% con le modalità previste dal Protocollo in uso presso codesto On. Tribunale. L'assegno unico sarà ripartito al 50%.
f) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. g) Le parti rinunciano, l'uno nei confronti dell'altra, a qualsiasi contributo di mantenimento in proprio favore.
h) I genitori si rilasciano, sin da ora, reciproco consenso all'espatrio ai soli fini turistici. i) Salva la perfetta e puntuale esecuzione della presente convenzione, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra. 1) Le spese legali sono compensate tra le parti e gli Avv.ti Castellaneta e Presicce sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla L.P.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 23.8.2008 in
Sternatia (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11 parte II Serie A anno 2008, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 4.9.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2810/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Anna Pia Castellaneta, come da mandato in Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Valentina Presicce, come da mandato in atti;
atti e Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 23.8.2008; di aver generato un figlio, nato in data [...];
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.7.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) La Sig.ra Parte_2 e il Sig. Parte_1 vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
b) Il figlio PE 1 sarà affidato ad entrami i genitori, con obbligo degli stessi di concordare le scelte di maggiore interesse per il minore relative alla residenza abituale, all'istruzione e alla salute e con facoltà di assumere le decisioni di ordinaria importanza durante il tempo di permanenza dello stesso presso ciascuno di loro. Il figlio resterà a convivere con la madre presso la casa coniugale in Sternatia, alla via PErone n. 25.
c) Al fine di consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, salvo diverso accordo per esigenze del figlio e lavorative dei genitori, da raggiungersi tra i genitori anche telefonicamente, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio PE_1 :
- nei pomeriggi, in cui sarà libero dai turni di servizio;
nei fine settimana, in cui sarà libero dai turni di servizio, dal sabato al lunedì mattina con
-
accompagnamento a scuola;
-durante le festività natalizie, gli anni dispari dal 23.12 al 30.12 e gli anni pari dal 31.12 al 6.1;
-durante le festività pasquali tutti gli anni dispari dal sabato al martedì;
-durante l'estate, per due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio o agosto, previo accordo tra le parti, da concludersi entro il 07.07 di ogni anno. Il Sig. Pt_1 oltre agli orari e giorni sopra indicati, previo accordo con l'altro genitore, potrà vedere il figlio minore e tenerlo presso di sé tutte le volte in cui lo vorrà o quando PE_1 manifesterà il desiderio di stare con il padre. I genitori si impegnano a far conservare ad PE_1 un proficuo rapporto con entrambi, ed avranno cura di fargli svolgere tutte le attività sportive, educative, religiose ecc. a cui si dedica abitualmente, che dovessero ricadere nel tempo della permanenza presso di loro.
d) La casa coniugale sita in Sternatia, alla via PErone n. 25 viene assegnata alla Sig.ra Pt_2 con ogni arredo e corredo. Il Sig. Pt_1 seguiterà a pagare il mutuo, gravante sulla casa coniugale, la cui rata mensile è di € 469,64 mensili. Si specifica che tutti i costi relativi a lavori di ordinaria amministrazione, per la casa coniugale, restano a carico della sig.ra Parte_2 mentre tutti quelli di straordinaria amministrazione, sempre soggetti al preventivo consenso e approvazione di entrambi i coniugi, saranno sopportati al 50% dagli stessi. e) A titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore PE_1, il Sig. Pt_1 si obbliga a versare a far tempo dalla sottoscrizione del presente atto l'assegno mensile di € 300,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della madre al seguente IBAN [...]. Il detto assegno sarà soggetto ad adeguamento ISTAT come per legge a far tempo da luglio 2026. I genitori saranno tenuti alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50% con le modalità previste dal Protocollo in uso presso codesto On. Tribunale. L'assegno unico sarà ripartito al 50%.
f) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. g) Le parti rinunciano, l'uno nei confronti dell'altra, a qualsiasi contributo di mantenimento in proprio favore.
h) I genitori si rilasciano, sin da ora, reciproco consenso all'espatrio ai soli fini turistici. i) Salva la perfetta e puntuale esecuzione della presente convenzione, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra. 1) Le spese legali sono compensate tra le parti e gli Avv.ti Castellaneta e Presicce sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla L.P.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 23.8.2008 in
Sternatia (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11 parte II Serie A anno 2008, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 4.9.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo