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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4179/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, pendente TRA nato a [...] il [...] C.F. residente a Parte_1 C.F._1
IG di VE (CE alla via Bir El Gobi n.25, elettivamente domiciliato in ON (CE) alla via Niccolò Machiavelli n.8, presso lo studio dell'avv. Luigi Menditto C.F. , dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo.;
opponente E
con sede in SA (CE), alla via Trieste, n. 15, Partita IVA n. Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t. Sig. , rappresentata e CP_2 difesa, dall'Avv. Concetta Golino ( ); C.F._3
opposta
CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.9.2024. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. In data 13 febbraio 2018 ad istanza della società edile ZI FRA.D O s.r.l, veniva notificato all'odierno opponente, ricorso in uno a decreto ingiuntivo n. 1177/2018, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, per la somma complessiva di € 151.117,00 oltre interessi come da domanda nonché spese di procedura liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali ed € 405,60 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Il suddetto decreto veniva ottenuto sul presupposto che la società ricorrente risultava creditrice dell'importo ingiunto, per il mancato pagamento di n. 4 fatture. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. roponeva opposizione al richiamato Parte_1 decreto ingiuntivo, sostenendo di aver già corrisposto una somma di € 209.480,00 all'opposta e contestava la qualità e la completezza delle opere eseguite, difatti i suddetti lavori erano stati eseguiti in misura del 20% e dell'80%. L'opponente proponeva altresì domande riconvenzionali, difatti quest'ultimo evidenziava la presenza di vizi e carenze nelle prestazioni, per le quali era necessario un ulteriore intervento per completare l'opera e rimuovere i difetti. Di conseguenza, chiedeva il riscontro della somma effettivamente dovuta, con il relativo saldo, ed invocava la compensazione tra l'importo versato e quello che risultava effettivamente dovuto per l'opera incompleta. Ed infine per l'accertamento della applicazione di Iva al 22% in luogo del 4% e quindi la refusione della differenza sempre a titolo di indebito e chiedeva inoltre la condanna al lucro cessante quanto al corpo ex sub 2 lasciato al 20% delle opere ed impossibile da utilizzare. Con comparsa depositata si costituiva in giudizio la , la quale impugnava e Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte opponente. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta;
all'esito la causa veniva rinviata all'udienza del 20.09.2024 (svoltasi mediante trattazione scritta) e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte, la stessa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.Nel merito. L'opposizione proposta è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate. Invero, le contestazioni sollevate dall'opponente circa la mancata esecuzione dei lavori e la correttezza degli stessi risultano fondate. La prima questione da esaminare riguarda la somma già versata dall'opponente alla ZI FR.
[...]
che ammonta a € 209.480,00. L'opponente ha fornito documentazione (estratti conto bancari e CP_3 ricevute di pagamento) che attestano il versamento delle suddette somme a favore dell'opposta. Tale elemento, non è stato contestato dalla ZI FR. che si è limitata a sostenere che CP_3
l'ammontare dei lavori fosse di € 240.000,00 più I.V.A. In tal senso, si richiama la giurisprudenza consolidata, che afferma che “l'atto di pagamento, quando documentato con idonei mezzi di prova, comporta l'estinzione del relativo debito, salvo che il creditore provi l'insussistenza del pagamento stesso” (Cass. Civ., Sez. III, 15 novembre 2016, n. 23318). Pertanto, si ritiene che l'importo di € 209.480,00 versato dall'opponente debba essere considerato a tutti gli effetti quale pagamento parziale della somma dovuta. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale circa l'incompletezza e difettosità delle opere: dalle risultanze della CTU, emerge che le opere realizzate dalla ZI FR. non sono state eseguite CP_3 secondo il titolo abilitativo e le specifiche contrattuali e presentano difetti strutturali e funzionali tali da renderle incomplete. Il CTU, Ing. , ha quantificato in € 40.677,81, oltre IVA, il costo Persona_1 necessario per eliminare i vizi e completare l'opera. La giurisprudenza in materia di contratti di appalto stabilisce che, qualora l'opera realizzata presenti vizi o difetti, il committente ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni o, in alternativa, l'esecuzione in forma specifica dell'opera, con il corrispondente abbattimento del prezzo (Cass. Civ., Sez. II, 24 settembre 2018, n. 22670). Nel caso in esame, il sig. ha dimostrato, anche attraverso Parte_1 la CTU, l'esistenza di vizi che giustificano, oltre che la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'opposta, una riduzione del corrispettivo dovuto. Alla luce delle perizie tecniche e delle somme già versate dall'opponente, il Tribunale ritiene che l'importo di € 249.600,00, comprensivo di IVA al 4%, fosse stato concordato a fronte di un'opera completa e priva di vizi. Invero, l'intervento del CTU ha dimostrato che, per l'incompletezza e la presenza di vizi, la somma dovuta a titolo di saldo è inferiore. E' necessario precisare che l'aliquota IVA del 4% è riservata ad alcuni interventi;
difatti la suddetta si applica prevalentemente a lavori di costruzione, ampliamento e interventi che riguardano le nuove abitazioni principali non di lusso, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969. Pertanto, la differenza tra quanto pagato dall'opponente (€ 209.480,00) e quanto effettivamente dovuto applicando l'IVA al 4% (€ 208.922,19, calcolato sottraendo i costi per la rimozione dei vizi quantificati in €. 40677,81 dal nominato CTU) comporta che l'opponente sia titolare di un credito nei confronti dell'opposta pari a € 557,81, oltre IVA e interessi. In relazione alla compensazione tra le somme versate e quelle dovute, si richiama il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la compensazione tra crediti e debiti di pari valore, qualora provata, opera automaticamente senza necessità di esplicita volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. III, 13 aprile 2005, n. 7803). Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, in quanto non adeguatamente motivata e provata;
invero, deve ritenersi non provata la circostanza che l'immobile, laddove terminato nei tempi concordati, sarebbe stato concesso in locazione a terzi. Infine, va rigettata la domanda avanzata da parte opponente volte ad ottenere la condanna al risarcimento del danno morale;
invero, esclusa che la mera allegazione di una certificazione medica possa provarne l'esistenza, si evidenzia che alcuna lesione a diritti della persona può ravvisarsi nella vicenda contrattuale in esame che incide, esclusivamente, sul piano economico/patrimoniale. L'opponente, infine, ha richiesto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La domanda è infondata tanto con riferimento alla fattispecie di cui al comma 3 che a quella prevista dal comma 1 della citata disposizione. Invero, tutte le ipotesi considerate dall'art. 96 c.p.c., compresa quella del terzo comma, indubbiamente presuppongono il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché sono inserite in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sè rimproverabile (in tal senso, Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014 secondo cui “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa”; in tal senso, in precedenza, Cass. 30/11/2012 n. 21570 Ord.) e, a maggior ragione, quella di cui al comma 3 attesa la sua natura sanzionatoria. Inoltre, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale rechi in sè una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni (cfr., in tal senso, da ultimo, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015 la cui massima testualmente recita “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare - almeno - gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; negli stessi termini si esprime anche Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in precedenza, Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato).
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i. In applicazione del medesimo principio vanno definitivamente poste a carico dell'opposta le spese di ATP sostenute da e liquidate con decreto del 18.3.2019. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4179/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1177/2018, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 06.02.2018;
3. dichiara risolto per grave inadempimento della il contratto di appalto Controparte_1 intercorso tra le parti;
4. condanna la ZI FR. al pagamento in favore di ella somma di € 557,81, CP_3 Parte_1 oltre IVA, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
5. rigetta le ulteriori domande avanzate in via riconvenzionale da Parte_1
6. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
7. condanna ZI FR. al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si CP_3 Parte_1 liquidano in € 410,00 per esborsi ed in € 9.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
8. pone definitivamente a carico di le spese della compiuta ATP liquidate con Controparte_1 separato decreto. Così deciso in VE, 22.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Annamaria Buffardo