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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/12/2024, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri
Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1080/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il Parte_1
27/10/1962 (cf: ), rappresentato e C.F._1
difeso, per mandato in atti, dall'avv. STALLONE
CONCETTA
E
, nata a [...] il Controparte_1
10/10/1967 (cf: ), rappresentata e C.F._2
difesa, per mandato in atti, dall'avv. STALLONE
CONCETTA
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero OGGETTO: divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Come da ricorso e note di trattazione scritta depositate per le udienze del 16/10/2024 e
13/11/2024.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'udienza del 16/10/2024 si è svolta con la modalità
“trattazione scritta”; le parti hanno depositato, in data
15/10/2024, note di trattazione scritta, dichiarando espressamente:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza;
- di confermare ed insistere nelle condizioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- di non volersi riconciliare.
Alla successiva udienza del 13/11/2024 le parti hanno integrato la documentazione, depositando l'estratto del registro degli atti di matriomonio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge, ratione temporis applicabili, per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla
- 2 - comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale F.F. nella procedura di separazione, avvenuta in data 22 giugno 2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 28 giugno –
12 luglio 2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in
MISILMERI (PA), in data 26 luglio 1986, da Pt_1
, nato a [...] il [...], e
[...]
, nata a [...] il Controparte_1
10/10/1967, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 46, parte II, serie A, dell'anno 1986, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga
- 3 - trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19/11/2024.
Il Presidente rel. est.
Laura Petitti
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri
Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1080/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il Parte_1
27/10/1962 (cf: ), rappresentato e C.F._1
difeso, per mandato in atti, dall'avv. STALLONE
CONCETTA
E
, nata a [...] il Controparte_1
10/10/1967 (cf: ), rappresentata e C.F._2
difesa, per mandato in atti, dall'avv. STALLONE
CONCETTA
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero OGGETTO: divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Come da ricorso e note di trattazione scritta depositate per le udienze del 16/10/2024 e
13/11/2024.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'udienza del 16/10/2024 si è svolta con la modalità
“trattazione scritta”; le parti hanno depositato, in data
15/10/2024, note di trattazione scritta, dichiarando espressamente:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza;
- di confermare ed insistere nelle condizioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- di non volersi riconciliare.
Alla successiva udienza del 13/11/2024 le parti hanno integrato la documentazione, depositando l'estratto del registro degli atti di matriomonio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge, ratione temporis applicabili, per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla
- 2 - comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale F.F. nella procedura di separazione, avvenuta in data 22 giugno 2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 28 giugno –
12 luglio 2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in
MISILMERI (PA), in data 26 luglio 1986, da Pt_1
, nato a [...] il [...], e
[...]
, nata a [...] il Controparte_1
10/10/1967, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 46, parte II, serie A, dell'anno 1986, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga
- 3 - trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19/11/2024.
Il Presidente rel. est.
Laura Petitti
- 4 -