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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 695/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
@@verbalterzo@@
TERZO CHIAMATO
Email_1
INTERVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore * innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
[...]
[...]
[...]
Email_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.*.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante programma di video scrittura stampato su di un solo lato del foglio.
L'avv. * conclude come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice.
pagina 1 di 5 L'avv. * conclude come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice.
L'avv. * conclude come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice.
L'avv. * conclude conclude come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore *.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 695/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARIOLI Parte_1 C.F._1
IVAN elettivamente domiciliato in G. URTOLLER N. 6 47521 CESENA presso il difensore avv. CARIOLI IVAN
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO elettivamente domiciliato in V. LI. N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Con ricorso depositato il 4/10/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo emesso n. 208/2024 emesso da questo Tribunale a fronte di ricorso promosso da
CP_ di Forlì per asserito indebito (riscossione di assegni non spettanti).
pagina 3 di 5 Si è costituito in giudizio , dando atto di avere provveduto allo sgravio della contribuzione CP_2
richiesta stante l'insussistenza di alcun indebito.
La causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza odierna, ove le parti hanno dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'istituto ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite, mentre parte ricorrente ha insistito per la condanna al loro pagamento da parte dell'istituto medesimo, oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Occorre anzitutto dare atto, conformemente alle richieste delle parti, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico del resistente
, essendo all'esito risultata fondata l'opposizione del ricorrente stante l'insussistenza ab origine CP_2
dell'indebito in quanto che già al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito dell'istituto risultava insussistente, essendo già stata operata in data antecedente la trattenuta sul conguaglio dell'importo dovuto a titolo assegno di invalidità per il medesimo importo oggetto di ingiunzione, e quindi non sussistevano i presupposti per la sua emissione.
Non sussistono invece i presupposti per dare accoglimento all'istanza di parte ricorrente di condanna dell'istituto ex art. 96 c.p.c., non essendo provato che l'istituto abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La quantificazione delle spese va commisurata al valore della causa sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornati al DM 167/2022 onde lo scaglione di riferimento è quello da € 5.200,00 ad €
26.000,00 (valori minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la non particolare complessità della causa, escluse la fase istruttoria e decisoria, stante la definizione del giudizio all'esito di un'unica udienza in ragione della intervenuta cessata materia del contendere). Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del difensore, le stesse vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: pagina 4 di 5 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 854,00 oltre accessori, CP_2
disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18/06/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 695/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
@@verbalterzo@@
TERZO CHIAMATO
Email_1
INTERVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore * innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
[...]
[...]
[...]
Email_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.*.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante programma di video scrittura stampato su di un solo lato del foglio.
L'avv. * conclude come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice.
pagina 1 di 5 L'avv. * conclude come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice.
L'avv. * conclude come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice.
L'avv. * conclude conclude come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore *.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 695/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARIOLI Parte_1 C.F._1
IVAN elettivamente domiciliato in G. URTOLLER N. 6 47521 CESENA presso il difensore avv. CARIOLI IVAN
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO elettivamente domiciliato in V. LI. N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Con ricorso depositato il 4/10/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo emesso n. 208/2024 emesso da questo Tribunale a fronte di ricorso promosso da
CP_ di Forlì per asserito indebito (riscossione di assegni non spettanti).
pagina 3 di 5 Si è costituito in giudizio , dando atto di avere provveduto allo sgravio della contribuzione CP_2
richiesta stante l'insussistenza di alcun indebito.
La causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza odierna, ove le parti hanno dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'istituto ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite, mentre parte ricorrente ha insistito per la condanna al loro pagamento da parte dell'istituto medesimo, oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Occorre anzitutto dare atto, conformemente alle richieste delle parti, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico del resistente
, essendo all'esito risultata fondata l'opposizione del ricorrente stante l'insussistenza ab origine CP_2
dell'indebito in quanto che già al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito dell'istituto risultava insussistente, essendo già stata operata in data antecedente la trattenuta sul conguaglio dell'importo dovuto a titolo assegno di invalidità per il medesimo importo oggetto di ingiunzione, e quindi non sussistevano i presupposti per la sua emissione.
Non sussistono invece i presupposti per dare accoglimento all'istanza di parte ricorrente di condanna dell'istituto ex art. 96 c.p.c., non essendo provato che l'istituto abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La quantificazione delle spese va commisurata al valore della causa sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornati al DM 167/2022 onde lo scaglione di riferimento è quello da € 5.200,00 ad €
26.000,00 (valori minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la non particolare complessità della causa, escluse la fase istruttoria e decisoria, stante la definizione del giudizio all'esito di un'unica udienza in ragione della intervenuta cessata materia del contendere). Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del difensore, le stesse vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: pagina 4 di 5 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 854,00 oltre accessori, CP_2
disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18/06/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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