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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 4.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1350 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Taiani presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Matteo Mazziotti n. 3;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.2.2025 rappresentava di Parte_1
lavorare alle dipendenze della di Salerno con le Controparte_2
mansioni di addetto all'accensione e all'impostazione delle macchine e attrezzature con consequenziale ispezione dei getti e controllo delle finiture e di aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività lavorativa broncopneumopatia cronica ostruttiva e sindrome da iper-reattività bronchiale aspecifica in paziente con iterstiziopatia polmonare diffusa con formazione nodulare di 7 mm, oltre parestesie ed algie alle bracce ed alle gambe e discopatia lombare in L4/L5 un'ernia discale. Esponeva di aver anche inoltrato domanda e ricorso amministrativo volti a ottenere il riconoscimento di dette malattie professionali ma di aver ottenuto sempre risposta negativa e di agire,
pertanto, per il riconoscimento di dette malattie professionali e per la condanna al pagamento del relativo indennizzo o della relativa rendita.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il CP_1
quale chiedeva il rigetto delle pretese attoree eccependo che già sarebbe intervenuta precedente sentenza di rigetto (la n. 588/2023 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro) ormai passata in giudicato e, in ogni caso, che la domanda sarebbe infondata.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, anche a voler ritenere le malattie oggi denunciate nuove o costituenti un aggravamento rispetto a quelle oggetto della sentenza n. 588/2023 ormai passata in giudicato, in ogni caso ancora una volta per l'assorbente e preminente rilievo del difetto di allegazione sulle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta.
E invero, a norma del disposto dell'art. 414 c.p.c., il ricorso deve contenere, fra l'altro, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.
Tale regola ha la funzione di assicurare il corretto funzionamento del processo in virtù dei principi a cui si ispira la disciplina del rito del lavoro.
In particolare, senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una specifica esposizione dei fatti addotti come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone a pena di decadenza, di contestare in modo specifico le domande e i fatti addotti a fondamento delle stesse, ovvero il
quantum richiesto dal ricorrente, ovvero di dedurre il verificarsi di fatti estintivi o modificativi o tali da rendere inefficaci i fatti costitutivi assunti dal ricorrente.
La mancata specificazione della causa petendi e/o del petitum mette, quindi, il convenuto nella condizione di non sapere compiutamente se, cosa, e come contestare, nonché come provare i fatti contrari a quelli dedotti dal ricorrente,
e inoltre rende impossibile al giudice di delibare quale sia esattamente il tema d'indagine del giudizio, nonché le circostanze oggettive in base alle quali disporre la stessa C.T.U. richiesta dal ricorrente, che allo stato si risolverebbe esclusivamente in una inammissibile C.T.U. cd. "esplorativa".
Per tale motivo, assolvendo a ragioni di ordine pubblico, la carenza dell'atto introduttivo in ordine a tali requisiti va rilevata e dichiarata anche d'ufficio, a prescindere da una formale eccezione di parte.
Orbene, nel caso de quo, l ha chiesto il riconoscimento come malattia Pt_1
contratta nell'espletamento dell'attività lavorativa l'ernia discale lombare e la fibrosi polmonare.
Trattasi di malattie non tabellate.
Mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità.
Nel caso di malattia non tabellata, invece, il lavoratore deve allegare e dimostrare la concreta esposizione a rischio, in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico.
In altri termini, in caso di malattia non tabellata il lavoratore deve provare la causa e lo sviluppo della malattia, e tale prova deve essere valutata in termini di ragionevole certezza.
Per contro, nel caso di specie parte ricorrente ha totalmente omesso di descrivere i movimenti del corpo svolti così precludendo in radice di accertare lavori fisicamente impegnativi, vibrazioni trasmesse al tratto lombare e movimenti ripetuti o prolungati del disco intervertebrale. Parimenti non indica da che anno ha iniziato a lavorare e secondo quale orario. Insomma, un assunto difensivo così formulato (con le genericità sopra evidenziate) non permette né a controparte né a questo Giudicante di accertare in radice il movimento, lo sforzo, il peso alla quale l' sarebbe stato in concreto Pt_1
soggetto nel corso del tempo e la loro incidenza nella causazione della malattia lamentata. Tra l'altro dalla lettura del ricorso sembrerebbe tutta l'attività
produttiva all'interno della automatizzata e svolta con Controparte_2
macchine industriali. Lo stesso è a dirsi per le malattie respiratorie limitandosi il ricorso a dedurre l'esposizione a fumi e polveri pericolosi ma quali, con quale vicinanza rispetto alla loro fonte, con quali tempi di esposizione, se e con quali dispositivi di protezione, non è dato sapere.
Vi è un difetto di allegazione, quindi, anche in ordine alla riconducibilità della malattia alla prestanza resa nel corso del rapporto di lavoro. Non è stato fornito alcun dato per un'analisi combinata tra rischio e patologia e non è stato fatto alcun accenno a fattori extralavorativi e eventuali patologie più compatibili e ragionevoli con l'età o abitudini del ricorrente (per le lamentate malattie respiratorie ad esempio non viene specificato se e in che misura il ricorrente sia o meno dedito al fumo di sigarette).
In altri termini, l'assenza di deduzioni ed allegazioni specifiche in ordine alle caratteristiche utili a determinare la malattia e il suo grado d'invalidità e la sua specifica riconducibilità al rapporto di lavoro subordinato determina inevitabilmente l'impossibilità di procedere a qualsivoglia attività istruttoria relativa alle predette caratteristiche, posto che la genericità delle deduzioni in questione non può essere di certo sanata né dal giudice né dall'espletamento di una eventuale prova testimoniale.
Né alle carenze e incongruità dell'atto introduttivo può ovviarsi mediante l'esame e la valutazione dei documenti a esso allegati dovendo il thema
decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione,
di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 maggio 2008, n. 13989).
Per tutte le ragioni sin qui evidenziate il ricorso deve essere respinto.
A tale rigetto non segue, tuttavia, condanna alle spese di lite.
Vero è che qui, a differenza del precedente giudizio definito con la sentenza n.
58872023, difetta dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ma l'obiettiva difficoltà, al di là del difetto di allegazione del ricorso, di accertare le malattie denunciate rientra tra quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del 19.4.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1350 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 4.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 4.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1350 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Taiani presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Matteo Mazziotti n. 3;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.2.2025 rappresentava di Parte_1
lavorare alle dipendenze della di Salerno con le Controparte_2
mansioni di addetto all'accensione e all'impostazione delle macchine e attrezzature con consequenziale ispezione dei getti e controllo delle finiture e di aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività lavorativa broncopneumopatia cronica ostruttiva e sindrome da iper-reattività bronchiale aspecifica in paziente con iterstiziopatia polmonare diffusa con formazione nodulare di 7 mm, oltre parestesie ed algie alle bracce ed alle gambe e discopatia lombare in L4/L5 un'ernia discale. Esponeva di aver anche inoltrato domanda e ricorso amministrativo volti a ottenere il riconoscimento di dette malattie professionali ma di aver ottenuto sempre risposta negativa e di agire,
pertanto, per il riconoscimento di dette malattie professionali e per la condanna al pagamento del relativo indennizzo o della relativa rendita.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il CP_1
quale chiedeva il rigetto delle pretese attoree eccependo che già sarebbe intervenuta precedente sentenza di rigetto (la n. 588/2023 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro) ormai passata in giudicato e, in ogni caso, che la domanda sarebbe infondata.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, anche a voler ritenere le malattie oggi denunciate nuove o costituenti un aggravamento rispetto a quelle oggetto della sentenza n. 588/2023 ormai passata in giudicato, in ogni caso ancora una volta per l'assorbente e preminente rilievo del difetto di allegazione sulle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta.
E invero, a norma del disposto dell'art. 414 c.p.c., il ricorso deve contenere, fra l'altro, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.
Tale regola ha la funzione di assicurare il corretto funzionamento del processo in virtù dei principi a cui si ispira la disciplina del rito del lavoro.
In particolare, senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una specifica esposizione dei fatti addotti come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone a pena di decadenza, di contestare in modo specifico le domande e i fatti addotti a fondamento delle stesse, ovvero il
quantum richiesto dal ricorrente, ovvero di dedurre il verificarsi di fatti estintivi o modificativi o tali da rendere inefficaci i fatti costitutivi assunti dal ricorrente.
La mancata specificazione della causa petendi e/o del petitum mette, quindi, il convenuto nella condizione di non sapere compiutamente se, cosa, e come contestare, nonché come provare i fatti contrari a quelli dedotti dal ricorrente,
e inoltre rende impossibile al giudice di delibare quale sia esattamente il tema d'indagine del giudizio, nonché le circostanze oggettive in base alle quali disporre la stessa C.T.U. richiesta dal ricorrente, che allo stato si risolverebbe esclusivamente in una inammissibile C.T.U. cd. "esplorativa".
Per tale motivo, assolvendo a ragioni di ordine pubblico, la carenza dell'atto introduttivo in ordine a tali requisiti va rilevata e dichiarata anche d'ufficio, a prescindere da una formale eccezione di parte.
Orbene, nel caso de quo, l ha chiesto il riconoscimento come malattia Pt_1
contratta nell'espletamento dell'attività lavorativa l'ernia discale lombare e la fibrosi polmonare.
Trattasi di malattie non tabellate.
Mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità.
Nel caso di malattia non tabellata, invece, il lavoratore deve allegare e dimostrare la concreta esposizione a rischio, in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico.
In altri termini, in caso di malattia non tabellata il lavoratore deve provare la causa e lo sviluppo della malattia, e tale prova deve essere valutata in termini di ragionevole certezza.
Per contro, nel caso di specie parte ricorrente ha totalmente omesso di descrivere i movimenti del corpo svolti così precludendo in radice di accertare lavori fisicamente impegnativi, vibrazioni trasmesse al tratto lombare e movimenti ripetuti o prolungati del disco intervertebrale. Parimenti non indica da che anno ha iniziato a lavorare e secondo quale orario. Insomma, un assunto difensivo così formulato (con le genericità sopra evidenziate) non permette né a controparte né a questo Giudicante di accertare in radice il movimento, lo sforzo, il peso alla quale l' sarebbe stato in concreto Pt_1
soggetto nel corso del tempo e la loro incidenza nella causazione della malattia lamentata. Tra l'altro dalla lettura del ricorso sembrerebbe tutta l'attività
produttiva all'interno della automatizzata e svolta con Controparte_2
macchine industriali. Lo stesso è a dirsi per le malattie respiratorie limitandosi il ricorso a dedurre l'esposizione a fumi e polveri pericolosi ma quali, con quale vicinanza rispetto alla loro fonte, con quali tempi di esposizione, se e con quali dispositivi di protezione, non è dato sapere.
Vi è un difetto di allegazione, quindi, anche in ordine alla riconducibilità della malattia alla prestanza resa nel corso del rapporto di lavoro. Non è stato fornito alcun dato per un'analisi combinata tra rischio e patologia e non è stato fatto alcun accenno a fattori extralavorativi e eventuali patologie più compatibili e ragionevoli con l'età o abitudini del ricorrente (per le lamentate malattie respiratorie ad esempio non viene specificato se e in che misura il ricorrente sia o meno dedito al fumo di sigarette).
In altri termini, l'assenza di deduzioni ed allegazioni specifiche in ordine alle caratteristiche utili a determinare la malattia e il suo grado d'invalidità e la sua specifica riconducibilità al rapporto di lavoro subordinato determina inevitabilmente l'impossibilità di procedere a qualsivoglia attività istruttoria relativa alle predette caratteristiche, posto che la genericità delle deduzioni in questione non può essere di certo sanata né dal giudice né dall'espletamento di una eventuale prova testimoniale.
Né alle carenze e incongruità dell'atto introduttivo può ovviarsi mediante l'esame e la valutazione dei documenti a esso allegati dovendo il thema
decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione,
di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 maggio 2008, n. 13989).
Per tutte le ragioni sin qui evidenziate il ricorso deve essere respinto.
A tale rigetto non segue, tuttavia, condanna alle spese di lite.
Vero è che qui, a differenza del precedente giudizio definito con la sentenza n.
58872023, difetta dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ma l'obiettiva difficoltà, al di là del difetto di allegazione del ricorso, di accertare le malattie denunciate rientra tra quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del 19.4.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1350 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 4.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro