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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n.1691 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1
[...]
, nato a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Petrone Anna Franca Maria, giu- sta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 21 gennaio 2025;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 22 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 16 ottobre 2024, contenente l'indi- cazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divor- zio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documen- tazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio
2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'acco- glimento del ricorso, specificando di voler attribuire efficacia obbligatoria a una condizione relativa al trasferimento di un immobile.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che la figlia nata dal matrimonio è maggiorenne ed eco- nomicamente indipendente e considerato che non vi sono domande accessorie, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile
- 2 - sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modifi- cazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad ac- quisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto pre- vede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a [...], il Parte_1
7 agosto 1978, e , nato a [...], il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio il 9 dicembre 2000 a Lampedusa e Linosa (AG), tra- scritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lampedusa e Linosa al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni concordate in ricorso, cosi come chiarite con le note depositate il 7 gennaio 2025, qui integralmente richia- mate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
- 3 - Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sen- tenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n.1691 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1
[...]
, nato a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Petrone Anna Franca Maria, giu- sta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 21 gennaio 2025;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 22 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 16 ottobre 2024, contenente l'indi- cazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divor- zio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documen- tazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio
2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'acco- glimento del ricorso, specificando di voler attribuire efficacia obbligatoria a una condizione relativa al trasferimento di un immobile.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che la figlia nata dal matrimonio è maggiorenne ed eco- nomicamente indipendente e considerato che non vi sono domande accessorie, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile
- 2 - sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modifi- cazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad ac- quisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto pre- vede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a [...], il Parte_1
7 agosto 1978, e , nato a [...], il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio il 9 dicembre 2000 a Lampedusa e Linosa (AG), tra- scritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lampedusa e Linosa al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni concordate in ricorso, cosi come chiarite con le note depositate il 7 gennaio 2025, qui integralmente richia- mate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
- 3 - Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sen- tenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -