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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 6 maggio 2025
Nella controversia avente R.G. 1206/2024
promossa da
, nato a [...] il [...], cf Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], cf ; Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], cf , Parte_3 C.F._3
tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Re Ruggero 3/A, presso l'avv. Valentina
Maria Siclari, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Attori - opponenti
Contro
L'AVV. nato a [...] il [...], cf Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Magna Grecia, 6, C.F._4
presso lo studio dell'Avv. Roberto Capria, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuto- opposto
Visto il decreto del 18.4.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc;
preso atto che risulta il deposito tempestivo delle note scritte di entrambe le parti, in cui le stesse precisano le loro conclusioni;
Il GOT
Visto l'art 127 ter cpc
pronuncia sentenza come segue:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 86/2024, provvisoriamente esecutivo,
emesso dal Tribunale di Locri il 27.2.2024, gli odierni opponenti hanno proposto istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, hanno chiesto al
Tribunale di dichiarare l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento al creditore apparente dell'importo ingiunto.
Con il provvedimento monitorio era stato loro intimato, in solido, il pagamento della somma di €
25.000,00, oltre interessi legali maturati e spese di procedimento, sull'assunto che l'Avv. CP_1
fosse titolare del credito quale somma residua del corrispettivo pattuito con l'atto di compravendita stipulato tra le parti in data 05.07.2022.
A sostegno della opposizione gli attori hanno dedotto:
a) Che nel citato atto di compravendita il termine del 30 settembre 2023 - fissato quale data entro cui doveva farsi il saldo prezzo - era da considerarsi essenziale nell'interesse della parte venditrice ex art. 1457 c.c. tant'è che veniva formalmente previsto che “il decorso di due mesi dalla suddetta data del
30 settembre 2023 senza che sia stata trascritta domanda per la risoluzione della presente
compravendita per inadempimento, costituirà anche nei confronti dei terzi, prova dell'avvenuto
pagamento del prezzo senza la necessità di ulteriori atti di quietanza.” Circostanza questa che non si era verificata, a comprova del fatto che il saldo era stato pagato.
b) Il sig. aveva versato alla sig.ra , moglie dell'Avv. Parte_1 Persona_1
(da ritenersi creditrice apparente) tramite due assegni a valere su Banca Monte di Siena - CP_1
Filiale di Melito Porto Salvo datati 25.12.2022 (assegno n.0947041857-08) e 31.07.2023 (assegno n.
0947041858-09) il totale di €. 30.000,00. Assegni incassati rispettivamente in data 09.02.2023-
14.09.2023.
2 c) Il versamento di tale somma alla creditrice apparente aveva estinto l'obbligazione di pagamento della somma di €.25.000,00 contenuta nell'atto pubblico datato 05 luglio 2022, (oltre €. 5.000,00
convenuti per il pagamento dell'Imu maturata a causa del ritardo intervenuto tra la data di stipula fissata nel preliminare e l'effettiva), con conseguente inesistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
1.1 - Costituitosi in giudizio in vista dell'udienza anticipata fissata dal GI per discutere, in contraddittorio, sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
(avanzata dagli opponenti), parte opposta ha esplicitato la sua difesa sostenendo che fosse legittima la scelta del venditore di richiedere l'adempimento, piuttosto che risolvere il contratto;
sicché la mancata trascrizione della domanda di risoluzione - come previsto nell'atto pubblico - non provava nulla di specifico ai suoi danni, né poteva ritenersi conferma dell'avvenuto adempimento da parte dell'acquirente dei 25.000,00 euro che erano invece ancora dovuti.
Difatti, senza contestare il versamento dei due assegni alla sig.ra moglie dell'avv. Per_1 CP_1
e il relativo incasso, ha dedotto che, anche ove si fosse ritenuto applicabile al caso de quo la previsione contenta nell'art. 1189 c.c., (efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo), il Sig. - oltre ad essere condebitore con i propri Parte_1
figli della somma di euro 25.000,00 a saldo prezzo della compravendita per Notaio del Persona_2
5 luglio 2022 - era anche debitore esclusivo degli importi indicati nella scrittura privata intervenuta tra le parti il 22.4.2022, per rimborso forfettario IMU annualità 2018-2022, per ristoro del danno
causato dalla revoca del finanziamento regionale e a titolo di penale. Il tutto secondo la seguente tempistica:
a) la rata dell'importo di euro 10.000,00 già scaduta il 31 dicembre 2023;
b) la rata dell'importo di euro 10.000,00, che andrà a scadere in data 30 giugno 2024;
c) la rata dell'importo di euro15.000,00, che andrà a scadere in data 31 dicembre 2024.
Che dunque la somma pagata alla moglie dell'opposto fosse andata a parziale soddisfazione di queste ulteriori partite debitorie e non a saldo del prezzo di vendita, tant'è che i due assegni erano stati emessi
3 dal solo sig. , (nella qualità di legale rappresentante della Bafs s.rl. Unipersonale), Parte_1
da ritenersi esclusivo debitore nei confronti dell'avv. di quanto previsto nella Controparte_1
scrittura privata del 22 aprile 2022.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'istanza.
1.2 - In replica a tali difese gli opponenti hanno precisato che la scrittura privata del 22.4.2022 -
contenente una serie di pretese economiche ingiustificabili - era stata stracciata, avendo convenuto le parti che l'unico importo da pagare, oltre ai 25.000 euro a saldo del prezzo, fosse la somma di 5.000
a titolo di presunta IMU.
1.3 - Con la successiva comparsa di costituzione, oltre a ribadire le richiamate argomentazioni,
l'opposto ha dedotto sulla assunta nullità - a mente di quanto prevede anche l'art 2698 cc - della clausola contenuta nell'atto pubblico di compravendita che specificatamente imponeva al creditore di dimostrare, invertendo l'onere della prova, attraverso la produzione dell'atto di trascrizione della domanda di risoluzione per inadempimento il mancato pagamento della residuo saldo prezzo.
Quindi, ha concluso chiedendo revocarsi il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione - che il GI aveva concesso con ordinanza del 5.8.2024 - e, nel merito, rigettarsi l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
1.4 - Articolate le richieste istruttorie nelle memorie ex art 171 ter, il GI ha ritenuto la causa istruita documentalmente e con ordinanza dell'8.1.2025 l'ha delegata per la decisione.
2. – L'opposizione appare fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
2.1 - Intanto, è utile ribadire qui che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore e su cui grava l'onere probatorio, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
4 Ebbene, in sede monitoria l'avv. producendo l'atto pubblico di vendita intervenuto tra le CP_1
parti il 5.7.2022, ha sostenuto di essere ancora creditore dei 25.000,00, ivi indicati quale quota a saldo del prezzo di vendita di 200.000,00 euro (di cui 175.000,00 euro risultavano già pagati alla data del
17.4.2018) che gli acquirenti si sono impegnati a pagare entro il 30 settembre dello stesso anno.
A fronte di tale pretesa, sufficientemente supportata in sede monitoria dall'atto pubblico sottoscritto tra le parti davanti al notaio ed avente valore di piena prova di quanto ivi convenuto e dichiarato, gli opponenti hanno sostenuto e provato di avere pagato l'intera somma pattuita (cfr documenti depositati il 24.6.2024 e allegati 4 e 5 del fascicolo di parte); e, nello specifico, di avere versato a saldo prezzo due assegni (all. 4 del fascicolo attoreo), a valere su Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di
Melito di Porto Salvo - datati 25.12.2022 ( assegno n. 0947041857-08) e 31.07.2023 ( assegno n.
0947041858-09) intestati alla moglie dell'Avv. per un totale di € 30.000,00 - di cui 5.000,00 CP_1
euro convenuti a titolo di IMU - incassati dalla Sig.ra rispettivamente in data Persona_1
09.02.2023 - 14.09.2023 (all.5 del fascicolo attoreo), quindi successivamente alla stipula dell'atto ed entro la data pattuita per il saldo.
Hanno altresì sostenuto che per previsione contenuta nell'atto notarile il decorso di due mesi dalla
suddetta data del 30 settembre 2023 senza che sia stata trascritta domanda per la risoluzione della
compravendita per inadempimento, costituiva prova dell'avvenuto pagamento del prezzo.
Nessuna delle due circostanze è stata contestata dall'opposto: gli assegni intestati alla sig.ra Per_1
sono stati incassati regolarmente e nessuna trascrizione della domanda di risoluzione della compravendita è stata eseguita dall'avv. el termine fissato concordemente nell'atto pubblico CP_1
di vendita.
Si tratta di circostanze, quelle appena sopra evidenziate, che, stante anche la precisa posizione assunta dagli opponenti sui fatti posti a fondamento della domanda del creditore, appaiono idonee a paralizzare la pretesa avversaria.
Infatti, posta la causa petendi sottesa all'azione monitoria, non può non considerarsi dirimente la circostanza che dalla documentazione in atti risulta che a fronte di un prezzo di vendita stabilito in €.
5 200.000,00 gli opponenti provano il versamento a mani del venditore e della moglie della somma di
205.000,00 euro.
Né, d'altronde, parte opposta - che contesta l'efficacia ai fini di causa dei pagamenti eseguiti a mano della moglie del venditore - offre una spiegazione alternativa a quella degli opponenti;
perché è chiaro che se per un verso si contesta l'effetto estintivo di un pagamento avvenuto in favore di soggetto estraneo, formalmente, al rapporto negoziale in questione, allora, per lo stesso principio, non si può
poi sostenere che quel pagamento sia andato a saldo di altre partite debitorie (Imu, Penale, …)
afferenti allo stesso rapporto negoziale rispetto a cui il soggetto pagato è estraneo.
E' indubbio infatti che così facendo le due tesi si elidano a vicenda.
Sicché, data la tesi dell'opposto, si è indotti ragionevolmente a ritenere che in effetti la sig.ra
[...]
fosse ex art 1189 c.c. soggetto legittimato a ricevere il pagamento. Persona_1
2.2 - Ma ancora più dirimente è la circostanza, inverosimile oltre che obiettivamente ingenua, che gli ulteriori accordi e le previsioni debitorie ancora a carico di ed afferenti la medesima Parte_1
vicenda negoziale – contenute nella scrittura privata del 22.4.2022 - non abbiano trovato alcuna menzione e non siano stati espressamente richiamati nell'atto pubblico di vendita - con cui si è
stabilita in via definitiva la consegna del bene - se rappresentavano ancora una partita aperta tra le parti.
L'atto pubblico, difatti, cristallizza tra le parti lo stato delle cose relativamente al rapporto negoziale per cui è stata mossa l'azione monitoria, sorto tra l'avv. e il sig con il CP_1 Parte_1
preliminare del 9 giugno 2017, e nessuna menzione viene ivi fatta circa ulteriori pendenze debitorie,
oltre il saldo prezzo dei 25.000,00.
E poiché è incontestato che il prezzo di vendita sia stato fissato in €. 200.000,00, tale cifra risulta interamente versata e dunque nessun saldo è ancora dovuto dagli opponenti.
2.3 – Sotto altro aspetto, neanche le ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dall'opposto appaiono idonee a superare tale acquisizione processuale.
6 Intanto, va detto che si ritiene irrilevante la circostanza evidenziata e valorizzata dall'opposto che i due assegni consegnati a saldo prezzo ed incassati dalla moglie del venditore siano stati emessi dalla
Bafs S.r.l. di cui è legale rappresentante il sig. poiché come opportunamente Parte_1
rilevato dalla difesa degli opponenti, il rapporto negoziale in questione nasce proprio con un preliminare sottoscritto da , in qualità di legale rappresentante della BAF SRL, che Parte_1
si impegnava per sé o per persone da nominare (i figli, e ). E così anche la Pt_2 Parte_3
scrittura del 22 aprile 2022 è a firma . Parte_1
In effetti, coerentemente a queste premesse, l'atto viene poi stipulato da , padre, e Parte_1
dai suoi due figli - uno dei quali, peraltro, al momento del preliminare non era neanche maggiorenne.
2.4 - Infondate appaiono pure le deduzioni svolte sull'assunta nullità della clausola contenuta nell'atto pubblico di vendita che, secondo la tesi dell'opposto, nel prevedere “il decorso di due mesi dalla
data del 30 settembre 2023 (indicata come termine essenziale per il saldo dei 25.000,00 euro) senza
che sia stata trascritta domanda per la risoluzione della presente compravendita per inadempimento
costituirà anche nei confronti di terzi, prova dell'avvenuto totale pagamento del prezzo senza la
necessità di ulteriori atti di quietanza”, invertirebbe l'onere probatorio ponendo a carico del creditore l'onere di provare il mancato pagamento.
E' una tesi che oltre a non convincere non appare pertinente.
Intanto, è opportuno ribadire che l'onere probatorio - non sul mancato pagamento, ma sull'esistenza
di un credito - nel giudizio ordinario di opposizione è a carico del creditore opposto.
Ma, a parte questo, ciò che in effetti si rileva dalle clausole dell'atto di vendita è che le parti abbiano liberamente stabilito e sottoscritto una sequenza di azioni ed eventi a cui hanno concordemente conferito una precisa valenza probatoria (forse in via reciprocamente cautelativa in ragione delle svariate dinamiche avute dal loro rapporto negoziale).
Quindi, è stato espressamente previsto:
7 - ”quanto alla restante somma di euro 25.000,00, la parte acquirente si obbliga di pagarli alla parte
venditrice, entro il 30 settembre 2023, senza maggiorazioni di interessi, con modalità di pagamento
tracciabili.” E tanto è avvenuto ed è stato provato in giudizio.
- “la documentazione bancaria costituirà anche nei confronti dei terzi, prova dell'avvenuto totale
pagamento del prezzo senza necessità di ulteriori atti di quietanza”. I due assegni già in precedenza richiamati e i movimenti bancari - all 5 del fascicolo di parte opponente - soddisfano anche questa previsione
- ” Il termine finale per come sopra fissato per l'adempimento della parte acquirente è da
considerarsi essenziale nell'interesse della parte venditrice ex art. 1457 c.c. . Il decorso di due mesi
dalla suddetta data del 30 settembre 2023, senza che sia stata trascritta domanda per la risoluzione
della presente compravendita per inadempimento costituirà anche nei confronti di terzi, prova
dell'avvenuto totale pagamento del prezzo senza la necessità di ulteriori atti di quietanza”. Ebbene,
non risulta (né è contestato) che l'opposto abbia posto in essere una qualche iniziativa volta a far valere o comunque valorizzare tale previsione entro i due mesi successivi alla scadenza del termine.
Al di là, infatti, della speciosità della previsione, ciò che è possibile ricavare con certezza è che, nella concorde e libera previsione delle parti, consacrata in atto pubblico, era onere del venditore, in mancanza del pagamento dei 25.000,00 euro entro il termine essenziale fissato, attivare entro i successivi due mesi la risoluzione del contratto. Diversamente, ovvero il non farlo - così com'è
accaduto - avrebbe significato che l'adempimento era avvenuto.
Nulla ha a che fare tale previsione con il tema di cui all'art 2698 c.c. e l'inversione dell'onere della prova (in disparte la circostanza che la previsione in questione riguarda i diritti indisponibili e certamente tale non è quello di credito); né è pertinente la deduzione che una tale clausola produrrebbe, per il creditore, l'effetto di rendergli eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di credito;
poiché, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che il venditore, peraltro persona particolarmente qualificata a comprendere il significato e gli effetti delle clausole contrattuali, abbia liberamente valutato, accettato, sottoscritto e, quindi, perfettamente condiviso una tale previsione,
8 con cui piuttosto che tutelare il credito - e quindi mirare all'adempimento - si intendeva evidentemente revocare completamente il rapporto.
Difatti, al di là delle ragioni giustificative di una tale e così drastica previsione - su cui, posta la piena autonomia negoziale delle parti e la dovuta consapevolezza, non corre l'obbligo di indagare - detta previsione è netta e poneva a carico del venditore una specifica azione, che è mancata.
3. – Ne consegue che l'esame generale della vicenda, le allegazioni e il quadro probatorio offerti dalle parti inducono al convincimento che l'opposizione sia fondata e vada accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 86/2024.
4. - Le spese di lite vengono poste a carico del soccombente e tenendo conto della concreta attività
svolta, dell'istruttoria solo documentale e della ripetitività delle difese, vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge, anche minimi
P.Q.M
.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da (CF. Parte_1
(CF. e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(CF. ) contro l'avv. cf
[...] C.F._3 Controparte_1
, C.F._4
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e ritenuta assorbita ogni altra questione, così
provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 86/2024 emesso dal Tribunale
di Reggio Calabria il 27.2.2024 .
2. Condanna l'opposto, avv. al rimborso delle spese e competenze di causa in Controparte_1
favore degli opponenti in solido nella misura complessiva di €. 3.445,50, di cui 145,50 di spese vive,
oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 6.5.2025
Il GOT Dott.ssa Luisa Sorrenti
9
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 6 maggio 2025
Nella controversia avente R.G. 1206/2024
promossa da
, nato a [...] il [...], cf Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], cf ; Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], cf , Parte_3 C.F._3
tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Re Ruggero 3/A, presso l'avv. Valentina
Maria Siclari, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Attori - opponenti
Contro
L'AVV. nato a [...] il [...], cf Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Magna Grecia, 6, C.F._4
presso lo studio dell'Avv. Roberto Capria, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuto- opposto
Visto il decreto del 18.4.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc;
preso atto che risulta il deposito tempestivo delle note scritte di entrambe le parti, in cui le stesse precisano le loro conclusioni;
Il GOT
Visto l'art 127 ter cpc
pronuncia sentenza come segue:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 86/2024, provvisoriamente esecutivo,
emesso dal Tribunale di Locri il 27.2.2024, gli odierni opponenti hanno proposto istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, hanno chiesto al
Tribunale di dichiarare l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento al creditore apparente dell'importo ingiunto.
Con il provvedimento monitorio era stato loro intimato, in solido, il pagamento della somma di €
25.000,00, oltre interessi legali maturati e spese di procedimento, sull'assunto che l'Avv. CP_1
fosse titolare del credito quale somma residua del corrispettivo pattuito con l'atto di compravendita stipulato tra le parti in data 05.07.2022.
A sostegno della opposizione gli attori hanno dedotto:
a) Che nel citato atto di compravendita il termine del 30 settembre 2023 - fissato quale data entro cui doveva farsi il saldo prezzo - era da considerarsi essenziale nell'interesse della parte venditrice ex art. 1457 c.c. tant'è che veniva formalmente previsto che “il decorso di due mesi dalla suddetta data del
30 settembre 2023 senza che sia stata trascritta domanda per la risoluzione della presente
compravendita per inadempimento, costituirà anche nei confronti dei terzi, prova dell'avvenuto
pagamento del prezzo senza la necessità di ulteriori atti di quietanza.” Circostanza questa che non si era verificata, a comprova del fatto che il saldo era stato pagato.
b) Il sig. aveva versato alla sig.ra , moglie dell'Avv. Parte_1 Persona_1
(da ritenersi creditrice apparente) tramite due assegni a valere su Banca Monte di Siena - CP_1
Filiale di Melito Porto Salvo datati 25.12.2022 (assegno n.0947041857-08) e 31.07.2023 (assegno n.
0947041858-09) il totale di €. 30.000,00. Assegni incassati rispettivamente in data 09.02.2023-
14.09.2023.
2 c) Il versamento di tale somma alla creditrice apparente aveva estinto l'obbligazione di pagamento della somma di €.25.000,00 contenuta nell'atto pubblico datato 05 luglio 2022, (oltre €. 5.000,00
convenuti per il pagamento dell'Imu maturata a causa del ritardo intervenuto tra la data di stipula fissata nel preliminare e l'effettiva), con conseguente inesistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
1.1 - Costituitosi in giudizio in vista dell'udienza anticipata fissata dal GI per discutere, in contraddittorio, sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
(avanzata dagli opponenti), parte opposta ha esplicitato la sua difesa sostenendo che fosse legittima la scelta del venditore di richiedere l'adempimento, piuttosto che risolvere il contratto;
sicché la mancata trascrizione della domanda di risoluzione - come previsto nell'atto pubblico - non provava nulla di specifico ai suoi danni, né poteva ritenersi conferma dell'avvenuto adempimento da parte dell'acquirente dei 25.000,00 euro che erano invece ancora dovuti.
Difatti, senza contestare il versamento dei due assegni alla sig.ra moglie dell'avv. Per_1 CP_1
e il relativo incasso, ha dedotto che, anche ove si fosse ritenuto applicabile al caso de quo la previsione contenta nell'art. 1189 c.c., (efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo), il Sig. - oltre ad essere condebitore con i propri Parte_1
figli della somma di euro 25.000,00 a saldo prezzo della compravendita per Notaio del Persona_2
5 luglio 2022 - era anche debitore esclusivo degli importi indicati nella scrittura privata intervenuta tra le parti il 22.4.2022, per rimborso forfettario IMU annualità 2018-2022, per ristoro del danno
causato dalla revoca del finanziamento regionale e a titolo di penale. Il tutto secondo la seguente tempistica:
a) la rata dell'importo di euro 10.000,00 già scaduta il 31 dicembre 2023;
b) la rata dell'importo di euro 10.000,00, che andrà a scadere in data 30 giugno 2024;
c) la rata dell'importo di euro15.000,00, che andrà a scadere in data 31 dicembre 2024.
Che dunque la somma pagata alla moglie dell'opposto fosse andata a parziale soddisfazione di queste ulteriori partite debitorie e non a saldo del prezzo di vendita, tant'è che i due assegni erano stati emessi
3 dal solo sig. , (nella qualità di legale rappresentante della Bafs s.rl. Unipersonale), Parte_1
da ritenersi esclusivo debitore nei confronti dell'avv. di quanto previsto nella Controparte_1
scrittura privata del 22 aprile 2022.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'istanza.
1.2 - In replica a tali difese gli opponenti hanno precisato che la scrittura privata del 22.4.2022 -
contenente una serie di pretese economiche ingiustificabili - era stata stracciata, avendo convenuto le parti che l'unico importo da pagare, oltre ai 25.000 euro a saldo del prezzo, fosse la somma di 5.000
a titolo di presunta IMU.
1.3 - Con la successiva comparsa di costituzione, oltre a ribadire le richiamate argomentazioni,
l'opposto ha dedotto sulla assunta nullità - a mente di quanto prevede anche l'art 2698 cc - della clausola contenuta nell'atto pubblico di compravendita che specificatamente imponeva al creditore di dimostrare, invertendo l'onere della prova, attraverso la produzione dell'atto di trascrizione della domanda di risoluzione per inadempimento il mancato pagamento della residuo saldo prezzo.
Quindi, ha concluso chiedendo revocarsi il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione - che il GI aveva concesso con ordinanza del 5.8.2024 - e, nel merito, rigettarsi l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
1.4 - Articolate le richieste istruttorie nelle memorie ex art 171 ter, il GI ha ritenuto la causa istruita documentalmente e con ordinanza dell'8.1.2025 l'ha delegata per la decisione.
2. – L'opposizione appare fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
2.1 - Intanto, è utile ribadire qui che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore e su cui grava l'onere probatorio, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
4 Ebbene, in sede monitoria l'avv. producendo l'atto pubblico di vendita intervenuto tra le CP_1
parti il 5.7.2022, ha sostenuto di essere ancora creditore dei 25.000,00, ivi indicati quale quota a saldo del prezzo di vendita di 200.000,00 euro (di cui 175.000,00 euro risultavano già pagati alla data del
17.4.2018) che gli acquirenti si sono impegnati a pagare entro il 30 settembre dello stesso anno.
A fronte di tale pretesa, sufficientemente supportata in sede monitoria dall'atto pubblico sottoscritto tra le parti davanti al notaio ed avente valore di piena prova di quanto ivi convenuto e dichiarato, gli opponenti hanno sostenuto e provato di avere pagato l'intera somma pattuita (cfr documenti depositati il 24.6.2024 e allegati 4 e 5 del fascicolo di parte); e, nello specifico, di avere versato a saldo prezzo due assegni (all. 4 del fascicolo attoreo), a valere su Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di
Melito di Porto Salvo - datati 25.12.2022 ( assegno n. 0947041857-08) e 31.07.2023 ( assegno n.
0947041858-09) intestati alla moglie dell'Avv. per un totale di € 30.000,00 - di cui 5.000,00 CP_1
euro convenuti a titolo di IMU - incassati dalla Sig.ra rispettivamente in data Persona_1
09.02.2023 - 14.09.2023 (all.5 del fascicolo attoreo), quindi successivamente alla stipula dell'atto ed entro la data pattuita per il saldo.
Hanno altresì sostenuto che per previsione contenuta nell'atto notarile il decorso di due mesi dalla
suddetta data del 30 settembre 2023 senza che sia stata trascritta domanda per la risoluzione della
compravendita per inadempimento, costituiva prova dell'avvenuto pagamento del prezzo.
Nessuna delle due circostanze è stata contestata dall'opposto: gli assegni intestati alla sig.ra Per_1
sono stati incassati regolarmente e nessuna trascrizione della domanda di risoluzione della compravendita è stata eseguita dall'avv. el termine fissato concordemente nell'atto pubblico CP_1
di vendita.
Si tratta di circostanze, quelle appena sopra evidenziate, che, stante anche la precisa posizione assunta dagli opponenti sui fatti posti a fondamento della domanda del creditore, appaiono idonee a paralizzare la pretesa avversaria.
Infatti, posta la causa petendi sottesa all'azione monitoria, non può non considerarsi dirimente la circostanza che dalla documentazione in atti risulta che a fronte di un prezzo di vendita stabilito in €.
5 200.000,00 gli opponenti provano il versamento a mani del venditore e della moglie della somma di
205.000,00 euro.
Né, d'altronde, parte opposta - che contesta l'efficacia ai fini di causa dei pagamenti eseguiti a mano della moglie del venditore - offre una spiegazione alternativa a quella degli opponenti;
perché è chiaro che se per un verso si contesta l'effetto estintivo di un pagamento avvenuto in favore di soggetto estraneo, formalmente, al rapporto negoziale in questione, allora, per lo stesso principio, non si può
poi sostenere che quel pagamento sia andato a saldo di altre partite debitorie (Imu, Penale, …)
afferenti allo stesso rapporto negoziale rispetto a cui il soggetto pagato è estraneo.
E' indubbio infatti che così facendo le due tesi si elidano a vicenda.
Sicché, data la tesi dell'opposto, si è indotti ragionevolmente a ritenere che in effetti la sig.ra
[...]
fosse ex art 1189 c.c. soggetto legittimato a ricevere il pagamento. Persona_1
2.2 - Ma ancora più dirimente è la circostanza, inverosimile oltre che obiettivamente ingenua, che gli ulteriori accordi e le previsioni debitorie ancora a carico di ed afferenti la medesima Parte_1
vicenda negoziale – contenute nella scrittura privata del 22.4.2022 - non abbiano trovato alcuna menzione e non siano stati espressamente richiamati nell'atto pubblico di vendita - con cui si è
stabilita in via definitiva la consegna del bene - se rappresentavano ancora una partita aperta tra le parti.
L'atto pubblico, difatti, cristallizza tra le parti lo stato delle cose relativamente al rapporto negoziale per cui è stata mossa l'azione monitoria, sorto tra l'avv. e il sig con il CP_1 Parte_1
preliminare del 9 giugno 2017, e nessuna menzione viene ivi fatta circa ulteriori pendenze debitorie,
oltre il saldo prezzo dei 25.000,00.
E poiché è incontestato che il prezzo di vendita sia stato fissato in €. 200.000,00, tale cifra risulta interamente versata e dunque nessun saldo è ancora dovuto dagli opponenti.
2.3 – Sotto altro aspetto, neanche le ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dall'opposto appaiono idonee a superare tale acquisizione processuale.
6 Intanto, va detto che si ritiene irrilevante la circostanza evidenziata e valorizzata dall'opposto che i due assegni consegnati a saldo prezzo ed incassati dalla moglie del venditore siano stati emessi dalla
Bafs S.r.l. di cui è legale rappresentante il sig. poiché come opportunamente Parte_1
rilevato dalla difesa degli opponenti, il rapporto negoziale in questione nasce proprio con un preliminare sottoscritto da , in qualità di legale rappresentante della BAF SRL, che Parte_1
si impegnava per sé o per persone da nominare (i figli, e ). E così anche la Pt_2 Parte_3
scrittura del 22 aprile 2022 è a firma . Parte_1
In effetti, coerentemente a queste premesse, l'atto viene poi stipulato da , padre, e Parte_1
dai suoi due figli - uno dei quali, peraltro, al momento del preliminare non era neanche maggiorenne.
2.4 - Infondate appaiono pure le deduzioni svolte sull'assunta nullità della clausola contenuta nell'atto pubblico di vendita che, secondo la tesi dell'opposto, nel prevedere “il decorso di due mesi dalla
data del 30 settembre 2023 (indicata come termine essenziale per il saldo dei 25.000,00 euro) senza
che sia stata trascritta domanda per la risoluzione della presente compravendita per inadempimento
costituirà anche nei confronti di terzi, prova dell'avvenuto totale pagamento del prezzo senza la
necessità di ulteriori atti di quietanza”, invertirebbe l'onere probatorio ponendo a carico del creditore l'onere di provare il mancato pagamento.
E' una tesi che oltre a non convincere non appare pertinente.
Intanto, è opportuno ribadire che l'onere probatorio - non sul mancato pagamento, ma sull'esistenza
di un credito - nel giudizio ordinario di opposizione è a carico del creditore opposto.
Ma, a parte questo, ciò che in effetti si rileva dalle clausole dell'atto di vendita è che le parti abbiano liberamente stabilito e sottoscritto una sequenza di azioni ed eventi a cui hanno concordemente conferito una precisa valenza probatoria (forse in via reciprocamente cautelativa in ragione delle svariate dinamiche avute dal loro rapporto negoziale).
Quindi, è stato espressamente previsto:
7 - ”quanto alla restante somma di euro 25.000,00, la parte acquirente si obbliga di pagarli alla parte
venditrice, entro il 30 settembre 2023, senza maggiorazioni di interessi, con modalità di pagamento
tracciabili.” E tanto è avvenuto ed è stato provato in giudizio.
- “la documentazione bancaria costituirà anche nei confronti dei terzi, prova dell'avvenuto totale
pagamento del prezzo senza necessità di ulteriori atti di quietanza”. I due assegni già in precedenza richiamati e i movimenti bancari - all 5 del fascicolo di parte opponente - soddisfano anche questa previsione
- ” Il termine finale per come sopra fissato per l'adempimento della parte acquirente è da
considerarsi essenziale nell'interesse della parte venditrice ex art. 1457 c.c. . Il decorso di due mesi
dalla suddetta data del 30 settembre 2023, senza che sia stata trascritta domanda per la risoluzione
della presente compravendita per inadempimento costituirà anche nei confronti di terzi, prova
dell'avvenuto totale pagamento del prezzo senza la necessità di ulteriori atti di quietanza”. Ebbene,
non risulta (né è contestato) che l'opposto abbia posto in essere una qualche iniziativa volta a far valere o comunque valorizzare tale previsione entro i due mesi successivi alla scadenza del termine.
Al di là, infatti, della speciosità della previsione, ciò che è possibile ricavare con certezza è che, nella concorde e libera previsione delle parti, consacrata in atto pubblico, era onere del venditore, in mancanza del pagamento dei 25.000,00 euro entro il termine essenziale fissato, attivare entro i successivi due mesi la risoluzione del contratto. Diversamente, ovvero il non farlo - così com'è
accaduto - avrebbe significato che l'adempimento era avvenuto.
Nulla ha a che fare tale previsione con il tema di cui all'art 2698 c.c. e l'inversione dell'onere della prova (in disparte la circostanza che la previsione in questione riguarda i diritti indisponibili e certamente tale non è quello di credito); né è pertinente la deduzione che una tale clausola produrrebbe, per il creditore, l'effetto di rendergli eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di credito;
poiché, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che il venditore, peraltro persona particolarmente qualificata a comprendere il significato e gli effetti delle clausole contrattuali, abbia liberamente valutato, accettato, sottoscritto e, quindi, perfettamente condiviso una tale previsione,
8 con cui piuttosto che tutelare il credito - e quindi mirare all'adempimento - si intendeva evidentemente revocare completamente il rapporto.
Difatti, al di là delle ragioni giustificative di una tale e così drastica previsione - su cui, posta la piena autonomia negoziale delle parti e la dovuta consapevolezza, non corre l'obbligo di indagare - detta previsione è netta e poneva a carico del venditore una specifica azione, che è mancata.
3. – Ne consegue che l'esame generale della vicenda, le allegazioni e il quadro probatorio offerti dalle parti inducono al convincimento che l'opposizione sia fondata e vada accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 86/2024.
4. - Le spese di lite vengono poste a carico del soccombente e tenendo conto della concreta attività
svolta, dell'istruttoria solo documentale e della ripetitività delle difese, vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge, anche minimi
P.Q.M
.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da (CF. Parte_1
(CF. e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(CF. ) contro l'avv. cf
[...] C.F._3 Controparte_1
, C.F._4
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e ritenuta assorbita ogni altra questione, così
provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 86/2024 emesso dal Tribunale
di Reggio Calabria il 27.2.2024 .
2. Condanna l'opposto, avv. al rimborso delle spese e competenze di causa in Controparte_1
favore degli opponenti in solido nella misura complessiva di €. 3.445,50, di cui 145,50 di spese vive,
oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 6.5.2025
Il GOT Dott.ssa Luisa Sorrenti
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