Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2429/2019, posta in decisione in data 11.10.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a CAGLIARI (CA) in [...] Parte_1 C.F._1
27/05/1972, con il patrocinio dell'Avv. VACCARO FANNY MARIA BEATRICE e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via C/O AVV. D.M. CUMBO VIA G.
ARIMONDI, 2/Q PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
N.Q. DI IMPRESA Controparte_1 Controparte_2
F.G.V.S. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GRISAFI MAURIZIO e P.IVA_1
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava quale impresa designata per la Parte_1 Controparte_3 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(FGVS), a comparire avanti al Tribunale di Sciacca, onde conseguire il risarcimento del danno del sinistro stradale occorsogli in data 11.10.2014 quando, percorrendo la
S.P.. 33, direzione Seccagrande di Ribera, un'autovettura che viaggiava in direzione opposta improvvisamente e inaspettatamente gli sbarrava la strada, facendogli perdere il controllo e finire fuori strada, provocando un impatto tra la parte anteriore dell'autovettura e la parte sinistra della moto e la caduta del scaraventato contro Pt_1 un muro di cinta. Precisava che dall'incidente aveva riportato una serie di gravi fratture e lesioni alla gamba sinistra, al piede sinistro e al torace, mentre l'automobilista che aveva provocato l'incidente era fuggito senza fermarsi e prestare soccorso punto
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno (quantificato nella citazione), per un ammontare complessivo di € 29.512,30.
Ritualmente costituitasi, contestava Controparte_4 CP_1 in fatto la vicenda dedotta dal e chiedeva il rigetto di tutte le domande. Pt_1
Con sentenza n. 205/2019 del 23.5.2019, il Tribunale rigettava la domanda del per difetto di prova sui fatti e sulla dinamica dell'evento dannoso da parte Pt_1 dall'attore.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il al quale resisteva Pt_1
CP_1
2 Esperita una consulenza tecnica d'ufficio medica, in data 11.10.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con unico e articolato l'appello, il sostanzialmente lamenta la carenza Pt_1 motivazione della sentenza impugnata, laddove il primo Giudice, nel rigettare la domanda non avrebbe tenuto conto dei molteplici elementi di prova, rappresentati, specificamente, dai rilievi della Polizia stradale, dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso dell'istruzione del primo giudizio, non mancando di invocare il principio di non contestazione , poiché la controparte non avrebbe mai specificamente contestato la ricostruzione fattuale offerta dall'attore, nè fornito una versione alternativa.
Questo motivo di appello è fondato.
Restando alle risultanze della istruzione, la Corte formula le seguenti considerazioni.
Il rapporto della Polizia Municipale di Ribeira del 15.10.2024, sostanzialmente conferma la dinamica dell'incidente, rinviando agli “elementi rilevati obiettivamene sulla zona del sinistro e le informazioni testimoniali assunte” (trattasi delle sommarie informazioni acquisite dalle persone presenti al fatto, poi sentiti come testimoni nel procedimento in primo grado) anche se rimette alle dichiarazioni dell'incidentato la circostanza che “finisce fuori strada per evitare un veicolo che proveniente dalla direzione opposta stava effettuando la svolta a sinistra”.
Le testimonianze assunte in istruzione e rese delle stesse persone che hanno riferito alla Polizia Municipale, corroborano l'assunto dell'odierno appellante. ha riferito alla Polizia Municipale di non avere visto Parte_2
l'incidente, ma sentito il tipico rumore dell'incidente stradale e affacciatasi al balcone di casa (ubicata vicino alla ditta a sua volta vicina al luoco dell'incidente - CP_5 cfr. planimetria del luogo dell'incidente allegato al rapporto della Polizia Municipale prima indicato), ha visto la moto a terra e l'ambulanza che prelevava l'infortunato; ha dichiarato di avere visto anche una Volkswagen grigia che si allontanava in direzione
Ribera. Tali dichiarazioni trovano sostanziale conferma in sede di testimonianza avanti al primo Giudice.
3 Del pari, ha riferito alla Polizia Municipale di avere sentito, Testimone_1 mentre percorreva la strada in direzione di Ribera, all'altezza della ditta il CP_5 rumore di un veicolo che cadeva, di essere tornato indietro per prestare soccorso alle persone coinvolte, di avere visto passare, nella sua stessa direzione, un'autovettura grigia (avanti al Tribunale precisa che trattavasi di Volkswagen), che sul posto vi era una persona a terra accanto al motore e di essersi allontanato dopo aver saputo che era stata chiamato il soccorso del 118.
Si omettono i riferimenti alle dichiarazioni di , che nessun Testimone_2 apporto all'accertamento possono dare.
Ritiene la Corte che le dichiarazioni rese dalle predette persone sia alla Polizia che al Giudice, tra loro sostanzialmente concordi, siano anche ragionevolmente coerenti con i fatti dedotti dal a sostegno della propria domanda risarcitoria: si Pt_1 deve invero ritenere che posta la veridicità storica del fatto, cioè l'incidente ovvero la caduta dalla moto del (all'origine delle conseguenze dannose sulle quali si Pt_1 tornerà), questa sia stata dovuta a un impatto verificatosi con un'autovettura (che entrambi i due dichiaranti-testimoni concordano nel ricordare come una Volkswagen soprattutto di colore grigio), rimasta ignota perché il conducente si è allontanato prima della identificazione.
La sentenza, pertanto, deve essere riformata, ritenendosi sussistente l'an.
Venendo al quantum, la Corte ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio medica, allo scopo di accertare la riconducibilità delle lesioni riportate dal al Pt_1 sinistro, le condizioni di questi, l'esistenza di inabilità anche temporanea e la sua percentuale, di postumi di carattere permanente e la loro incidenza sulla generale condizione di validità psicofisica dell'incidentato e, infine, la quantificazione delle spese mediche sostenute ed eventualmente future.
La corte ritiene di recepire le risultanze della C.T.U., enunciate nella relazione depositata il 25.10.2021, che risultano fondate su accertamenti condotti con metodo adeguato e altresì immuni da vizi logici.
Rinviandosi quindi alla relazione di C.T.U. per i dettagli tecnici e descrittivi,
l'ausiliare ha riscontrato che la dinamica del fatto “sembra compatibile con una vis lesiva idonea e sufficiente alla determinazione di valido trauma fratturativo a carico
4 del piede sinistro e dell'arcata costale destra e di valido trauma contusivo a carico del
I dito del piede sinistro”.
Riferisce altresì che di avere accertato “una sindrome algico disfunzionale a carico del piede sinistro che si estrinseca tramite riduzione dei movimenti del primo dito e difficoltà nella deambulazione equino-talare e nell'equilibrio monopodalico;
inoltre, si è acclarata una dolorabilità diffusa sull'emiarcata costale destra che si acuisce con gli atti profondi del respiro”.
Conclude riconoscendo l'incidenza temporanea sulla integrità psicofisica nelle seguenti misure:
Inabilità Temporanea Assoluta pari a giorni 15 (quindici)
Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a giorni 15 (quindici)
Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta)
Inabilità Temporanea Parziale al 25% pari a giorni 60 (sessanta)
Oltre ciò, riconosce complessivamente una menomazione dell'integrità psico- fisica intesa quale “danno biologico permanente” in misura pari al 7% (sette per cento), non mancando di riferire, infine, che “Congrue e necessarie, infine, risultano le spese mediche sostenute”.
Riassumendo, l'istruzione ha consentito di accertare che il fatto storico dedotto dall'attore odierno appellante è storicamente comprovato, cioè l'incidente occorsogli a causa di una manovra improvvida eseguita da un'autovettura rimasta non identificata, a causa del repentino allontanamento del suo conducente, legittimando la domanda alla quale F.G.V.S., con conseguente applicazione dell'art. 283 del CP_3
Cod. Ass. Private. Del pari , il consulente medico della Corte ha accertato il danno alla persona, la sua riconducibilità all'incidente stradale e lo ha quantificato.
Sulla scorta della difesa svolta dall'assicuratrice, il risarcimento deve essere abbattuto del 50%, in applicazione della presunzione sancita dal comma 2° dell'art. 2054 c.c..
Secondo il consolidato indirizzo di legittimità (da ultimo Cass. 19.12.2024, n.
33483) “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di
5 scontro tra veicoli, ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista).
E invero, le stesse modalità riferite inducono a ritenere che l'infortunato non abbia applicato, nell'eseguire la manovra di passaggio e inserimento nella stradella laterale , la diligenza e attenzione necessaria per la più sicura e tranquilla esecuzione della manovra;
le modalità infatti inducono a ritenere o superficialità e scarsa attenzione nell'andatura al momento dell'incrociarsi con l'autovettura rimasta non identificata, o l'uso di andatura non conforme alla prudenza e alle regole (e comunque nessuna prova a favore ha offerto sul punto l'infortunato).
Venendo alla quantificazione del danno biologico, costituendo il danno sofferto una microlesione derivante da incidente stradale, devono trovare applicazione criteri e importi sanciti dagli artt. 138 e 139 Cod. Ass.ni private, aggiornati con decreto del ministro delle Imprese del 1.7.2024.
Tali disposizioni fissano a € 55,24 pro die l'importo relativo ad ogni giorno di invalidità assoluta, che va quindi moltiplicato per i giorni di invalidità e – quando tale invalidità non sia stata totale - abbattuto per la percentuale accertata dal C.T.U.
Sicché, tenuto conto delle misure e percentuali indicate dal C.T.U., si avrà:
ITT gg 15 pari a € 828,6; ITP gg. 15 al 75%, pari a € 621,45; ITP 30 gg pari al
50% per € 828,6; ITP per 50gg. al 25% pari a € 828,6.
Il tutto per il totale di € 3.107,25.
Il danno biologico permanente, quantificato dal C.T.U. al 7%, sulla base delle stesse normative, esita un importo pari a € 10.583,24.
Il totale del danno risarcibile è pari, nella totalità, ad € 13.690,50, aggiornato alla
2024.
6 All'appellante spetta inoltre il ristoro dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, posso infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso a partire dalla nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. del 17.2.1995 n. 1712
(conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale, sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, in modo da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
In sintesi, trattandosi di crediti di valore, le somme così individuate, previamente devalutate alla data del sinistro (11.4.2014), secondo i criteri indicati in premessa, vanno rivalutate. Quindi, sulle somme annualmente rivalutate, vanno calcolati gli interessi.
Pertanto, devalutato l'importo predetto all'ottobre 2014 e poi, rivalutato annualmente, e maggiorato degli interessi legali, l'importo risarcitorio è pari, nel totale e all'attualità, in € 15.136,27.
Non può trovare riconoscimento, di contro, il danno morale richiesto dal Pt_1
l'art. 139 Cod. Ass. Priv. invero, prevede al comma 3° che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
7 personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Nella specie, non può farsi applicazione della previsione, stante l'estrema genericità della formulazione della domanda;
il danneggiato ha infatti omesso di allegare con la necessaria specificità l'incidenza sugli specifici profili dinamico relazionali del danno ovvero la particolare intensità della sofferenza psico-fisica.
Non può, ancora, trovare accoglimento la domanda diretta al risarcimento del danno materiale alla motocicletta.
Invero, non appare sufficiente la stima effettuata sul punto dal consulente di parte, contenuta nella relazione di c.t.p. allegata con la citazione, in difetto di qualsiasi prova in senso proprio sia sulla quantità e qualità dei danni effettivamente occorsi alla motocicletta, sia della sicura connessione causale tra i danni e l'incidente de quo.
Quanto alle eccezioni e difese della correlate all'eventuale accoglimento CP_3 della domanda risarcitoria, nessun fondamento ha la prospettazione secondo la quale l'incidente costituirebbe un infortunio in itinere, occorso al mentre si recava al Pt_1 lavoro, sicché in caso di attribuzione del risarcimento del danno in questa sede, le somme già eventualmente erogate dall'ente previdenziale o che da questo venissero erogate, dovrebbero essere detratte dal risarcimento del danno dovuto dalla stessa assicurazione, applicandosi il criterio del danno differenziale.
Va infatti osservato che nessun riscontro probatorio offre la compagnia assicuratrice, su tale circostanza, lasciando l'allegazione generica e indimostrata e rimessa a una incongrua eccezione di carenza di legittimazione passiva del per Pt_1 le somme che verranno eventualmente erogate dall'ente previdenziale competente per legge.
8 Del pari infondata è la deduzione secondo la quale con nota del 28.11.2016 la
Questura di Agrigento-Ufficio personale, a seguito del sinistro per cui è causa, ha portato a conoscenza della stessa Assicurazione che è stata proposta nei confronti del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada azione di recupero del danno erariale patito, in considerazione del regolare pagamento delle competenze a carattere fisso e continuativo dell'operatore di polizia, per il lungo periodo di malattia e la conseguenziale richiesta di pagamento del danno patrimoniale che avrebbe subito a seguito del sinistro per cui è causa, sicché nulla sarebbe dovuto dall'odierna appellata al in caso di condanna totale o parziale, relativamente all'invalidità da Pt_1 temporanea totale o parziale e/o al danno patrimoniale.
È infatti anche qui appena il caso di notare che nessuna prova dell'avvenuto pagamento è stata fornita.
Conclusivamente, va liquidato dalla quale F.G.V.S. l'importo di € CP_3
7.568,14 oltre in interessi legali dalla data di questa sentenza sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 4.268,00, di cui € 3.750,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi €
4.355,50, di cui di cui € 4.000,00 per compensi ed € 355,50 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) in riforma della sentenza 205/2019 pronunziata dal Tribunale Sciacca in data
23.5.2019, appellata da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
quale impresa designata per la Regione Sicilia dal Fondo di Garanzia Vittime
[...] della Strada, condanna la suddetta al pagamento di € Controparte_4
7.568,14 oltre interessi legali dalla data di questa sentenza sino al saldo.
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.268,00 oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 4.355,50, oltre accessori.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 16.1.2025.
9 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione III civile in data
__________
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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