Articolo 36 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 35Articolo 37
Versione
2 maggio 1963
Art. 36.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propri dell'esercizio finanziario
1951-52 (articolo 32)................. L. 1.125.067.858,22
Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 34)......................... L. 98.890.777,82
Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. 162.369,56
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Residui attivi al 30 giugno 1952.. L. 1.224.121.005,60
Entrata in vigore il 2 maggio 1963