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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00919/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2025, proposto dalla Società Nuovo Lido El.Fra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresenta e difesa dall’avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia nonché il Segretariato Regionale per la Liguria presso il Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 00834/2024, resa tra le parti, concernente un’ingiunzione di demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 c.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del T.a.r. di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Vallerga Mauro;
Vista l’istanza di passaggio in decisone senza discussione da remoto dell’avvocato Nicola Rossi per il Comune di Genova;
Considerato che, in sede di prima delibazione propria della presente fase cautelare, non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare in considerazione della insussistenza, in termini di adeguata evidenza, del profilo del fumus stante la consistenza materiale delle opere contestate che ne denotano, prima facie , la piena rilevanza planovolumetrica;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare;
Ritenuto tuttavia sussistenti, per la particolarità della vicenda sul piano fattuale, ragioni sufficienti per disporre la compensazione delle spese di fase.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 1403/2025).
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO