Articolo 22 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 21Articolo 23
Versione
8 novembre 1989
Art. 22. Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro). 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a corrispondere, a titolo di speciale erogazione per l'interessamento e la propaganda dei servizi a danaro, un compenso una tantum di lire 15.000 nette al personale appartenente alle soppresse carriere esecutive e di concetto in servizio nell'anno 1979 presso le casse provinciali e gli uffici principali abilitati ai servizi a danaro.
Entrata in vigore il 8 novembre 1989