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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6946 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa RI RO - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19202 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAURIELLO C.F._1
GIACOMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RUSCIANO GIOVANNI presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di PO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/2024, il IG. chiedeva la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio da lui contratto con la IG. in PO il 25.6.2002. Controparte_1
1 Aggiungeva che dalla loro unione era nato un figlio: , nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Rappresentava che tra le parti era intervenuta separazione personale con sentenza n. 2409/21 emessa dal Tribunale di PO Nord il 18/08/2021 in riferimento al procedimento n. R.G. 4756/2016, passata in giudicato.
Il ricorrente, IG. chiedeva: Pt_1
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
b) preso atto che il figlio oramai maggiorenne ma non ancora autosufficiente Persona_1 economicamente, domicilia presso entrambi i genitori in modalità alternata e paritetica, revocare l'assegno di mantenimento già posto con il provvedimento di separazione in capo al padre;
c) stabilire l'affidamento paritario in virtù delle mutate circostanze;
d) stabilire che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio nei relativi periodi di permanenza presso di sé del figlio;
e) dichiarare che le detrazioni fiscali e l'assegno unico cedano nella misura del 50% tra i coniugi;
f) confermare che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite tra i coniugi nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di PO da ritenersi parte integrante del presente giudizio;
g) condannare la IG.ra , in caso di opposizione, al pagamento delle spese e compensi Controparte_1 professionali da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva ritualmente la resistente, IG.ra , la quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda divorzile e chiedeva:
A) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la IG.ra ed il IG. Controparte_1
Parte_1
B) nulla disporsi in merito all'affido del figlio ormai maggiorenne;
C) dichiararsi tenuto il IG. a versare l'assegno di mantenimento per il figlio Parte_1 dell'importo mensile di almeno € 506,00, o altro importo superiore che il Giudicante vorrà indicare, aggiornato secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese universitarie, extrauniversitarie, mediche non coperte dal SSN, mediche specialistiche (dentista, oculista, ecc.), da concordarsi previamente e dietro presentazione di ricevute, fatture, scontrini (ove possibile) e secondo il protocollo del locale Tribunale. Tanto avuti presenti gli accresciuti bisogni legati all'età ed alla circostanza che il figlio sebbene maggiorenne sia economicamente non autosufficiente in quanto studente universitario.
D) emettersi ogni altro provvedimento del caso;
2 E) condannare il ricorrente in ipotesi di opposizione, al pagamento delle spese e compensi professionali con attribuzione.
All'udienza del 12/06/2025 innanzi al Giudice Relatore comparivano le parti personalmente, le quali venivano sentite.
All'esito il Giudice Relatore sottoponeva alle parti una proposta conciliativa che le parti dichiaravano di accettare.
Il giudice relatore raccolte le conclusioni rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di PO Nord il 6.12.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore del seguente tenore:
<< Il IG. corrisponderà, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non Parte_1 economicamente indipendente, a decorrere dal mese di giugno 2025, entro il giorno 25 di ciascun mese, euro 300,00, oltre adeguamento Istat annuale, da versarsi direttamente al figlio
[...]
con accredito sul conto corrente intestato allo stesso, acceso presso la banca Persona_2
Intesa San Paolo;
il 50 % delle spese straordinarie per il figlio, disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di PO del 7.3.2018, saranno invece corrisposte alla IG.ra ; le Controparte_1 spese del giudizio sono compensate>>.
Poiché l'equilibrio di interessi contrapposti racchiuso nella proposta conciliativa fatta propria dalle parti aderendovi non è contrario a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le
3 parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
• dispone che corrisponda, a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne non economicamente indipendente, a decorrere dal mese di giugno 2025, entro il giorno 25 di ciascun mese, euro 300,00, oltre adeguamento Istat annuale, da versarsi direttamente al figlio con accredito sul conto corrente intestato allo Persona_2 stesso, acceso presso la banca Intesa San Paolo;
• dispone che il 50% delle spese straordinarie per il figlio, disciplinate secondo il
Protocollo del Tribunale di PO sottoscritto il 7.3.2018, siano corrisposte alla IG.ra
; Controparte_1
• compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 61, parte
II, S. A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002). così deciso in PO in camera di conIGlio l'8.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati RI RO
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