Sentenza breve 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 24/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Matera e Rossana Fallacara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rosanna Fallacara in Bitonto, via Giacomo Matteotti 95;
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Agenzia delle dogane, Direzione interregionale PU Molise - Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Bari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
“per l'annullamento
della determinazione direttoriale n. 20788/RU-6658/RU emessa in data 5 febbraio 2024 dall’Agenzia dogane e monopoli Ufficio dei monopoli per la PU, Basilicata e Molise e notificata il 4 maggio 2024, con cui si dispone la chiusura per la durata di giorni 20 del pubblico esercizio presso il locale sito in -OMISSIS- gestito dalla società ricorrente;”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Matera, anche in sostituzione dell’avvocato Rossana Fallacara, per la parte ricorrente e l'Avv. dello Stato Lydia Fiandaca per le Amministrazioni statali intimate;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
1. Militari appartenenti al Comando carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni di Bari procedevano, in data 21 ottobre 2022, ad una verifica mirata alla ricerca di prodotti pericolosi per la salute del consumatore presso il punto vendita al dettaglio di casalinghi, bigiotteria, cosmetici, abbigliamento e chincaglieria cinese ad insegna “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-,, gestito dall’omonima società.
2. A seguito del controllo gli operanti rinvenivano all’interno dell’esercizio 34 confezioni di sigarette elettroniche denominate “Puff” costituite da prodotti liquidi da inalazione senza combustione con e senza nicotina, tutte destinate alla vendita, per una quantità complessiva di ml 153,40, prive del talloncino attestante il pagamento delle imposte di consumo (accise di Stato), per un quantitativo inferiore a 5 Kg. convenzionali di tabacco lavorato in sigarette.
3. La legale rappresentante della società sottoposta a verifica, raggiunta telefonicamente, dichiarava agli agenti di non essere in possesso dell’autorizzazione alla vendita dei prodotti in questione, di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, il che comportava il sequestro amministrativo della merce sopra citata ai sensi dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 291- bis, comma 2, del testo unico della legge doganale che punisce l’introduzione, la vendita, il trasporto, l’acquisto o la detenzione di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando (in concreto, sigarette usa e getta del tipo Puff, articoli da inalazione non superiori a 10 kg).
4. Contestualmente al sequestro amministrativo delle sigarette elettroniche la ricorrente veniva informata di essere incorsa nella violazione dell’art. 5 della legge n. 50 del 1994 che prevede, in aggiunta alle specifiche sanzioni contemplate dalla legge doganale sopra richiamata, la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore ad un mese.
5. Successivamente al controllo dei carabinieri del Nas, in data 7 giugno 2023 veniva notificata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la PU, il Molise e la Basilicata ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 5.000,00, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
6. In data 27 novembre 2023, con determinazione direttoriale n. 20788/RU, la Direzione territoriale di Bari dell’Agenzia delle dogane disponeva la chiusura dell’esercizio commerciale “-OMISSIS-”, gestito dall’odierna ricorrente, per venti giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data della sua notifica, ex art. 5 della legge n.50 del 1994.
7. In data 5 febbraio 2024, con nota di protocollo n. 6665/RU, l’Ufficio dei monopoli trasmetteva ai Carabinieri – N.A.S. di Bari l’atto esecutivo n. 6658/RU del 5 febbraio 2024, unitamente alla presupposta determina direttoriale n. 20788/RU del 27 novembre 2023, per la relativa notifica ed esecuzione.
8. Di seguito, l’Agenzia comunicava ai Carabinieri – N.A.S. di Bari nonché all’odierna ricorrente, il provvedimento di sospensione dell’esecuzione dell’atto, n. 40986/RU del 30 maggio 2024, sino alla pronuncia sull’istanza di sospensiva da parte del Tribunale amministrativo regionale per la PU.
9. Degli atti sanzionatori sopra menzionati la ricorrente chiedeva l’annullamento al Tar deducendo: “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 8 e 21 octies della legge 241/90; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 1 L. 50/1994-ECCESSO DI POTERE DELLA P.A.”
10. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata per chiedere il respingimento del ricorso. L’Agenzia depositava memoria difensiva e documenti.
11. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2024 la controversia veniva posta in decisione ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo.
12. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nel corso della camera di consiglio odierna dalla difesa dell’Amministrazione resistente, la quale evidenzia che nel campo delle sanzioni amministrative vige la giurisdizione del giudice ordinario.
12.1. L’eccezione non è fondata. L’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, recante “Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati”, norma applicata dall’Agenzia resistente nel caso in esame, stabilisce che “1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973 , e successive modificazioni, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta , dal Ministro delle finanze o per sua delega, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. 2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio. 4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.
12.2. Proprio quest’ultima previsione normativa autorizza l’interprete a ritenere che il ricorso avverso il provvedimento applicativo della sanzione ulteriore e accessoria della chiusura dell’esercizio per la durata di giorni venti è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
12.3. Una volta ammessa legislativamente la possibilità di chiedere l’annullamento della sanzione accessoria in discorso con ricorso amministrativo, ne discende l’automatica possibilità di impugnazione del diniego di accoglimento innanzi al Giudice amministrativo, a pena di incorrere in una palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente protetto dall’articolo 24 della Costituzione.
12.4. Va, d’altra parte, rilevato che la sanzione della chiusura dell’esercizio si configura quale sanzione amministrativa accessoria e ulteriore rispetto alla sanzione penale prevista per la fattispecie di contrabbando di prodotti liquidi da inalazione, come nel caso in esame.
12.5. Non si tratta di sanzione amministrativa di carattere pecuniario, il che comporta il venir meno dell’elemento di collegamento con la giurisdizione del giudice ordinario.
13. Quanto al merito della presente impugnazione, va detto che la ricorrente, destinataria di un provvedimento di chiusura dell’esercizio per la durata di venti giorni lamenta, per un verso, la violazione delle garanzie partecipative assumendo che non le sia stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Tanto le avrebbe impedito di apportare un utile contributo dialettico e, in particolare, la possibilità di accertare, a mezzo di apposita perizia chimica, l’effettivo quantitativo di tabacco lavorato estero illegalmente introdotto nel territorio dello Stato; per altro verso, deduce la mancanza di proporzionalità nell’applicazione della sanzione della chiusura dell’esercizio commerciale. Ulteriore profilo di criticità del provvedimento impugnato risiederebbe nell’eccessiva distanza di tempo intercorrente tra la data dell’accertamento della violazione contestata e quella dell’applicazione della sanzione di cui si controverte e la mancanza di prova in ordine alla destinazione alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione rinvenuti nell’esercizio della ricorrente.
14. Il ricorso è infondato.
15. La doglianza relativa alla violazione delle garanzie partecipative, così come articolata dalla difesa della ricorrente va disattesa.
15.1. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non costituisce vizio invalidante alla luce di un consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia il provvedimento tutte le volte in cui l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende connotanti l’apertura di un procedimento nei suoi confronti, sì da consentire di ritenere raggiunto in concreto lo scopo cui tende la comunicazione ” (cfr. ex multiis Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168).
15.2. Nel caso di specie, il processo verbale di sequestro dei Carabinieri – N.A.S. di Bari, primo atto del procedimento sanzionatorio- datato 21 ottobre 2022, ritualmente notificato alla sig.ra -OMISSIS-, titolare dell’esercizio sottoposto ai controlli antisofisticazione, a pag. 4, riporta la dicitura: “Occorre osservare che con il presente atto la parte viene informata della violazione dell'art. 5 della Legge 50/94, che prevede in aggiunta alle specifiche sanzioni previste, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. Nel caso di reiterata violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi. Tale sospensione sarà debitamente disposta dall'AGENZIA DELLE. DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA, SEDE DI BARI- SETTORE CONTENZIOSO via Demetrio Marin nr. 03, 70125 Bari” .
15.3. Deve, pertanto, ritenersi che la parte ricorrente sia stata posta concretamente in grado di interloquire con l’Amministrazione in chiave difensiva tanto più essendole stata data immediata notizia telefonica della natura del controllo effettuato dai carabinieri.
16. Quanto all’eccessiva distanza di tempo intercorrente tra la data di accertamento della violazione amministrativa e la data di concreta applicazione della sanzione adottata va detto che si contendono il campo due diverse tesi: quella propugnata dalla difesa della ricorrente, che fa leva sull’esigenza di garantire la certezza dei tempi di esercizio della potestà sanzionatoria, richiamandosi al termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e quella dell’Amministrazione che si appella all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, norma che disciplina la prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla legge n. 689 del 1981 e che troverebbe applicazione generale nella materia delle sanzioni amministrative.
16.1. Più in particolare, detta ultima tesi individuerebbe nell’articolo 28 sopra citato il limite prescrizionale massimo entro il quale il potere sanzionatorio tout court potrebbe essere legittimamente esercitato dall’amministrazione.
16.2. Il Collegio aderisce a quest’ultima ricostruzione esegetica.
16.3. Si osserva che il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 mira ad assicurare la certezza del tempo dell’agire della pubblica amministrazione e la doverosità dell’azione amministrativa sul piano generale. La sua inosservanza non consuma la potestà di provvedere della Pubblica amministrazione in ragione della tendenziale inesauribilità del potere amministrativo.
16.4. Il procedimento preordinato all’irrogazione di sanzioni amministrative è retto, invece, dai principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Occorre precisare che la Corte costituzionale ha ritenuto – con sentenza n. 150 del 2021- incongruo il termine di prescrizione di 5 anni dall’accertamento della violazione per l’esercizio della potestà sanzionatoria. Sennonché, in assenza di un intervento legislativo sul punto, la prescrizione quinquennale di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche al procedimento sanzionatorio ex art. 5 della legge n. 50/1994. Nello stesso solco si colloca il Consiglio di Stato il quale, dopo aver precisato che “la valutazione della legittimità del provvedimento di irrogazione di una sanzione non può dipendere da una analisi "caso per caso" sulla "ragionevolezza" o meno del tempo intercorso tra accertamento della violazione ed irrogazione della conseguente violazione» (C.d.S., sez. IV, n. 1968/17 cit.)”, ha statuito che “Il parametro, allora, non può essere che quello costituito dal termine di prescrizione del potere punitivo, per il quale, «in mancanza di un termine specificamente indicato dalla L. n. 50 del 1994, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 28 l. 24 novembre 1981 n. 689, da intendersi espressivo di un principio generale», trattandosi di una sanzione amministrativa accessoria (ibidem)”" (v. CdS Sez. IV sentenza n. 3293/2020 pubbl. 25/05/2020)” .
16.5. Ne deriva che, nel caso di specie, l’irrogazione della sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio è intervenuta entro il termine quinquennale sopra precisato, atteso che l’accertamento della violazione reca la data del 21 ottobre 2022 e la chiusura dell’esercizio della ricorrente è stata disposta a distanza di poco più di un anno.
17. In merito alla prova della destinazione alla vendita della merce rinvenuta nell’esercizio della ricorrente, essa si rintraccia agevolmente dalla lettura del verbale di sequestro dei prodotti liquidi da inalazione, descritti come riportanti ognuno il prezzo di vendita e l’esposizione al pubblico in apposite confezioni.
18. Va, infine, disattesa anche la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità posto che l’Ufficio competente ha individuato il periodo di chiusura nel limite di venti giorni, il che implica una sanzione contenuta entro limiti ragionevoli in rapporto alle circostanze dell’illecito amministrativo contestato.
19. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso è respinto.
20. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la PU (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.