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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. UC EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 150/23 R.G. posta in decisione all'udienza del
21/05/2025
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Responsabilità CA PA, elettivamente domiciliato in VIA DEI PARTIGIANI, 8 professionale 24100 BERGAMO presso il difensore avv. CA PA
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
HI IR, elettivamente domiciliato in VIA STAZIONE
pagina 1 di 7 INTRODACQUA N. 30/A 67039 SULMONA presso il difensore avv.
HI IR
APPELLATA
E CONTRO
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
- RAPPRESENTANZA Controparte_3
GENERALE PER L' CP_4
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione terza-
pubblicata in data 9.1.2023 con il n. 35/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: si chiede che l'On.le Corte di Appello
adita, in riforma dell'impugnata sentenza, per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio, voglia: 1) respingere la domanda di risarcimento dei danni per l'importo di € 15.714,20 formulata da
[...]
nei confronti di 2) accogliere Controparte_1 Parte_1
la domanda di pagamento dei corrispettivi per la redazione di n. 365 cedolini-
paga avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
limitatamente al minor importo di € 6.688,04, con aggiunta di Controparte_1
interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data di emissione della nota pagina 2 di 7 pro-forma n. 1262 del 6 dicembre 2019 fino al saldo.
Spese di lite dei due gradi del giudizio rifuse.
Dell'appellato:
Respingere l'appello della per tutti i motivi come sopra, con Parte_1
condanna di controparte alla refusione delle spese legali direttamente in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, operante nel settore di trasporti conto terzi del settore Controparte_1
industria, di aver affidato nel periodo 2013/2019 la gestione economica e contabile dell'azienda (comprensiva di elaborazione buste paga, cedolini,
posizione fiscale ed adempimenti INAIL, gestione e tenuta LUL-libro unico del lavoro) a , la conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno causatole da inadempimento alle obbligazioni contrattuali assuntesi, pari ad € 24.314,20
relative a due sanzioni, la prima di € 15.714,20 per erronea denuncia di variazione PAT ( del 22.10.2012), la seconda di € 8.600 conseguente alla registrazione infedele nel LUL della posizione della dipendente Per_1
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda;
chiamava in Parte_1
giudizio collaboratore esterno alla società al quale aveva CP_2
[.. affidato l'incarico di gestione delle pratiche INAIL dei clienti, nonché CP_3
con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per la Controparte_3
pagina 3 di 7 responsabilità professionale;
proponeva domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento delle note pro forma n. 1260/19 di € 24.550 e Controparte_5
n. 1262/19 di € 12.468,40 emesse per elaborazione cedolini, consulenza contrattuale e domiciliazione.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 35/23, accoglieva la domanda proposta da condannava al risarcimento del solo Controparte_1 Parte_1
danno di € 15.714, 20 relativo alla errata comunicazione delle PAT;
accoglieva la domanda di manleva verso rigettava la domanda CP_2
di garanzia verso accogliendo l'eccezione di inoperatività della CP_3
polizza.
Rigettava la domanda riconvenzionale, in particolare, per quanto ancora di interesse nel presente giudizio, riteneva infondata la domanda di condanna al pagamento della nota pro forma n. 1262/19, emessa per la differenza di 365
cedolini elaborato al costo unitario di € 28, per € 12.468, 40 ( di cui € 10.220
in linea capitale, oltre ad € 2.248,40 per I.V.A. al 22%).
proponeva appello chiedendo la riforma parziale della sentenza Parte_1
impugnata.
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
e rimanevano contumaci. CP_2 CP_3
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse pagina 4 di 7 conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante aveva chiesto la riforma del capo della sentenza di condanna al risarcimento del danno preteso da in ragione CP_1
dell'inadempimento contrattuale alla corretta gestione delle pratiche P.A.T., al quale ha rinunciato con atto depositato il 3 marzo 2023, anteriormente alla costituzione dell'appellata.
Si è pertanto verificata l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
Con il secondo motivo impugna il rigetto della domanda riconvenzionale,
chiedendo che venga accolta la domanda di condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 6.688,04 a titolo di compenso per l'elaborazione di 365 cedolini, dei quali uno per il costo di € 28 e gli altri 364 per quello di €
15, maggiorati da IVA al 22%.
Il motivo è fondato.
L'asserzione del Tribunale secondo la quale IA RT ha ammesso che ha compiuto la prestazione per la quale è stata emessa la nota pro Parte_1
forma n. 1262/l9 del 6.12.2019, ovvero l'elaborazione di 365 cedolini negli anni 206-2017-2018-2019 viene condivisa dalla Corte.
L'appellata aveva l'onere di contestare in modo puntuale il fatto sotteso alla pagina 5 di 7 domanda riconvenzionale, ma nella memoria integrativa ex art. 183 comma VI
c.p.c. ( depositata in seguito al mutamento del rito da sommario in ordinario,
nella formulazione vigente anteriormente alla “riforma Cartabia”) ha formulato osservazioni soltanto sull'importo della fatturazione del costo esposto, in € 28,00 per ognuno dei cedolini.
Deve quindi ritenersi provato ( in base al disposto dell'art. 115 c.p.c.) che l'appellante abbia elaborato 365 cedolini nel periodo ricompreso tra il 2016 ed il 2018.
Sebbene non è certa l'epoca in cui sono stati elaborati i 365 cedolini, il costo unitario non può essere inferiore ad € 15,00, che è per concorde ammissione delle parti, era quello relativo ai cedolini predisposti nel periodo 2018/2019.
La domanda va accolta per la somma di € 6.679,50, pari al costo di € 5.475
maggiorato di € 1.204,50 a titolo di IVA al 22%.
Consequenziale al parziale accoglimento dell'appello è la liquidazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo dello stesso.
Ritiene questa Corte che la soccombenza reciproca, paritaria poiché
[...]
e sono vittoriosi in una sola delle due domande Pt_1 Controparte_6
avanzate reciprocamente, consenta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Brescia –Sezione Seconda Civile- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 35/23 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
dichiara l'estinzione parziale del giudizio;
accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di Controparte_7 [...]
di € 6.679,04 oltre interessi al tasso legale ( art. Parte_1
1284 comma IV c.c.) decorrenti dalla data della nota proforma al saldo;
compensa per l'intero tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
UC EL IU RA
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. UC EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 150/23 R.G. posta in decisione all'udienza del
21/05/2025
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Responsabilità CA PA, elettivamente domiciliato in VIA DEI PARTIGIANI, 8 professionale 24100 BERGAMO presso il difensore avv. CA PA
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
HI IR, elettivamente domiciliato in VIA STAZIONE
pagina 1 di 7 INTRODACQUA N. 30/A 67039 SULMONA presso il difensore avv.
HI IR
APPELLATA
E CONTRO
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
- RAPPRESENTANZA Controparte_3
GENERALE PER L' CP_4
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione terza-
pubblicata in data 9.1.2023 con il n. 35/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: si chiede che l'On.le Corte di Appello
adita, in riforma dell'impugnata sentenza, per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio, voglia: 1) respingere la domanda di risarcimento dei danni per l'importo di € 15.714,20 formulata da
[...]
nei confronti di 2) accogliere Controparte_1 Parte_1
la domanda di pagamento dei corrispettivi per la redazione di n. 365 cedolini-
paga avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
limitatamente al minor importo di € 6.688,04, con aggiunta di Controparte_1
interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data di emissione della nota pagina 2 di 7 pro-forma n. 1262 del 6 dicembre 2019 fino al saldo.
Spese di lite dei due gradi del giudizio rifuse.
Dell'appellato:
Respingere l'appello della per tutti i motivi come sopra, con Parte_1
condanna di controparte alla refusione delle spese legali direttamente in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, operante nel settore di trasporti conto terzi del settore Controparte_1
industria, di aver affidato nel periodo 2013/2019 la gestione economica e contabile dell'azienda (comprensiva di elaborazione buste paga, cedolini,
posizione fiscale ed adempimenti INAIL, gestione e tenuta LUL-libro unico del lavoro) a , la conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno causatole da inadempimento alle obbligazioni contrattuali assuntesi, pari ad € 24.314,20
relative a due sanzioni, la prima di € 15.714,20 per erronea denuncia di variazione PAT ( del 22.10.2012), la seconda di € 8.600 conseguente alla registrazione infedele nel LUL della posizione della dipendente Per_1
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda;
chiamava in Parte_1
giudizio collaboratore esterno alla società al quale aveva CP_2
[.. affidato l'incarico di gestione delle pratiche INAIL dei clienti, nonché CP_3
con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per la Controparte_3
pagina 3 di 7 responsabilità professionale;
proponeva domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento delle note pro forma n. 1260/19 di € 24.550 e Controparte_5
n. 1262/19 di € 12.468,40 emesse per elaborazione cedolini, consulenza contrattuale e domiciliazione.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 35/23, accoglieva la domanda proposta da condannava al risarcimento del solo Controparte_1 Parte_1
danno di € 15.714, 20 relativo alla errata comunicazione delle PAT;
accoglieva la domanda di manleva verso rigettava la domanda CP_2
di garanzia verso accogliendo l'eccezione di inoperatività della CP_3
polizza.
Rigettava la domanda riconvenzionale, in particolare, per quanto ancora di interesse nel presente giudizio, riteneva infondata la domanda di condanna al pagamento della nota pro forma n. 1262/19, emessa per la differenza di 365
cedolini elaborato al costo unitario di € 28, per € 12.468, 40 ( di cui € 10.220
in linea capitale, oltre ad € 2.248,40 per I.V.A. al 22%).
proponeva appello chiedendo la riforma parziale della sentenza Parte_1
impugnata.
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
e rimanevano contumaci. CP_2 CP_3
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse pagina 4 di 7 conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante aveva chiesto la riforma del capo della sentenza di condanna al risarcimento del danno preteso da in ragione CP_1
dell'inadempimento contrattuale alla corretta gestione delle pratiche P.A.T., al quale ha rinunciato con atto depositato il 3 marzo 2023, anteriormente alla costituzione dell'appellata.
Si è pertanto verificata l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
Con il secondo motivo impugna il rigetto della domanda riconvenzionale,
chiedendo che venga accolta la domanda di condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 6.688,04 a titolo di compenso per l'elaborazione di 365 cedolini, dei quali uno per il costo di € 28 e gli altri 364 per quello di €
15, maggiorati da IVA al 22%.
Il motivo è fondato.
L'asserzione del Tribunale secondo la quale IA RT ha ammesso che ha compiuto la prestazione per la quale è stata emessa la nota pro Parte_1
forma n. 1262/l9 del 6.12.2019, ovvero l'elaborazione di 365 cedolini negli anni 206-2017-2018-2019 viene condivisa dalla Corte.
L'appellata aveva l'onere di contestare in modo puntuale il fatto sotteso alla pagina 5 di 7 domanda riconvenzionale, ma nella memoria integrativa ex art. 183 comma VI
c.p.c. ( depositata in seguito al mutamento del rito da sommario in ordinario,
nella formulazione vigente anteriormente alla “riforma Cartabia”) ha formulato osservazioni soltanto sull'importo della fatturazione del costo esposto, in € 28,00 per ognuno dei cedolini.
Deve quindi ritenersi provato ( in base al disposto dell'art. 115 c.p.c.) che l'appellante abbia elaborato 365 cedolini nel periodo ricompreso tra il 2016 ed il 2018.
Sebbene non è certa l'epoca in cui sono stati elaborati i 365 cedolini, il costo unitario non può essere inferiore ad € 15,00, che è per concorde ammissione delle parti, era quello relativo ai cedolini predisposti nel periodo 2018/2019.
La domanda va accolta per la somma di € 6.679,50, pari al costo di € 5.475
maggiorato di € 1.204,50 a titolo di IVA al 22%.
Consequenziale al parziale accoglimento dell'appello è la liquidazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo dello stesso.
Ritiene questa Corte che la soccombenza reciproca, paritaria poiché
[...]
e sono vittoriosi in una sola delle due domande Pt_1 Controparte_6
avanzate reciprocamente, consenta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Brescia –Sezione Seconda Civile- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 35/23 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
dichiara l'estinzione parziale del giudizio;
accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di Controparte_7 [...]
di € 6.679,04 oltre interessi al tasso legale ( art. Parte_1
1284 comma IV c.c.) decorrenti dalla data della nota proforma al saldo;
compensa per l'intero tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
UC EL IU RA
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