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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11087/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11087/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 11.05 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per e per l'avv. ORSINI ALESSIO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Parte_2
DAVIDE EMONE, il quale insiste nelle conclusioni di cui al foglio telematico depositato.
Per 'avv. PIACENTINI DAVIDE, il quale a Controparte_1 sua volta insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al foglio telematico depositato. Contesta in toto le domande avversarie e, in particolare, la domanda ex art. 96 cpc.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. R.G. 11087/2024 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ALESSIO ORSINI C.F._2
ATTORI contro
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE PIACENTINI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Genova di ingiungere ad e , in solido tra loro, il pagamento della somma Parte_1 Parte_2 di € 670.942,60, oltre interessi, a titolo di saldo derivante da un contratto di apertura di credito ipotecaria fondiaria del 15.09.2008, che aveva acquistato in virtù di un contratto di cessione del credito da e Controparte_2 Controparte_3 [...]
aderenti al Gruppo Bancario In accoglimento del ricorso veniva emesso il decreto CP_4 CP_2 ingiuntivo n. 2601/2024.
Proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo i signori e , i quali: eccepivano Pt_1 Pt_2 l'esistenza di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Imperia resa tra le stesse parti avente ad oggetto il medesimo credito, la quale aveva accolto l'opposizione avanzata dagli odierni attori;
asserivano che nel secondo procedimento monitorio, svoltosi davanti al Tribunale di Genova, CP_1 non aveva reso edotto il giudice della procedura svoltasi innanzi al Tribunale di Imperia;
rilevavano che l'opposta non poteva riproporre la medesima domanda, già rigettata per motivi inerenti al merito. Rilevavano, in ogni caso: l'indeterminatezza del tasso effettivo applicato al rapporto, perché non individuabile contrattualmente, con conseguente necessità di sua sostituzione con il tasso di cui all'art. 117 TUB;
l'applicazione di pratiche anatocistiche non conformi alle prescrizioni di cui alle delibere
CICR, e il divieto di tali pratiche a partire dal 01.01.2014; l'indeterminatezza della c.m.s., con conseguente illegittimità degli addebiti relativi, che dovevano pertanto essere espunti dal saldo finale;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca, in quanto non conforme alle prescrizioni pagina 2 di 7 ex art. 118 TUB. Lamentavano, infine, che non avesse dimostrato di essere succeduta nel CP_1 credito e in particolare che il credito oggetto di causa fosse ricompreso tra quelli ceduti, con conseguente carenza di legittimazione attiva della società convenuta opposta.
L'opponente chiedeva, dunque: in via preliminare, la sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, e in via principale, di dichiarare coperta da giudicato la domanda di condanna avanzata dall'opposta, con la conseguente revoca del decreto, nonché di condannare la controparte al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c.; in via di subordine l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'applicazione di tassi ultralegali e/o non pattuiti o comunque pattuiti in violazione degli art. 117 TUB e art. 1284 comma 3 c.c., nonché di interessi anatocistici, commissioni e voci di spesa non pattuiti e di tassi di interesse usurari;
l'accertamento del saldo al netto degli addebiti illegittimi. Si costituiva in giudizio la quale negava la presenza di un giudicato esterno sui fatti di causa, CP_1 perché il giudicato esterno si configura solo in presenza di statuizione su diritti o competenza e/o di giurisdizione deliberate dalla Suprema Corte o inerente il difetto di legittimazione attiva o passiva, e quindi casi differenti da quello di specie;
riteneva che la pronuncia del Tribunale di Imperia fosse relativa al rito, e non anche al merito, in quanto la carenza documentale conseguiva alla mancata costituzione nel giudizio di insisteva nel rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo perché l'opposizione non era fondata su prova scritta, nè di pronta soluzione, e perché comunque non ricorrevano i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.; evidenziava la pendenza della procedura esecutiva promossa da per mancato adempimento del piano di Parte_3 rateizzazione concordato dagli opponenti con l' . Per quanto riguarda il merito, Controparte_5 insisteva sull'esistenza del credito alla luce della documentazione prodotta nel rito monitorio, sottolineando la genericità delle contestazioni avanzate da controparte: parte opponente, infatti, non aveva puntualmente indicato quando si sarebbe verificato il fenomeno anatocistico, l'applicazione di tassi superiori a quelli concordati o di costi aggiuntivi non pattuiti, la violazione dell'art. 118 TUB.
Domandava di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opposta sulle domande risarcitorie/restitutorie, stante la qualificazione di quest'ultima come mero cessionario del credito. In definitiva, la convenuta opposta chiedeva preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, l'accertamento della nullità per indeterminatezza ex art.163 c.p.c. comma 3 e 4 della domanda, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, l'accertamento del credito vantato, nonchè il rigetto delle domande di controparte.
All'udienza del 04.12.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto per la possibile violazione del principio del ne bis in idem.
La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito delle note conclusive.
L'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Sulla pretesa creditoria di parte convenuta opposta - e oggetto dell'odierna ingiunzione di pagamento- si è già espresso il Tribunale di Imperia, il quale, con una pronuncia passata in giudicato (doc n. 11 parte opponente), ne ha negato il fondamento nel merito, ritenendo la domanda non provata.
Pacifica essendo l'identità delle parti e dell'oggetto dei due ricorsi monitori, che riguardano la medesima apertura di credito ipotecaria e il medesimo credito, nel corpo della sentenza (prodotta da parte attrice sub doc. n. 9), a pag. 4, si legge quanto segue:
“Ritiene invece fondata la seconda eccezione, relativa alla irrilevanza probatoria del saldaconto previsto dall'art.50 TUB una volta apertosi il giudizio di merito, poiché è onere del creditore dar prova dell'esistenza del credito preteso in presenza di contestazioni della parte debitrice. Emerge dal pagina 3 di 7 fascicolo monitorio che non vi è alcuna presenza né del contratto di apertura di conto corrente né degli estratti conto, ma esiste solo una immagine di schermata video, denominata Dati andamentali da cui non è possibile argomentare alcunché sulla posta creditoria pretesa. Si ricorda che parte attrice ha formulato svariate eccezioni in ordine al rapporto contrattuale, in termini di indeterminatezza dei tassi, anatocismo e quant'altro in citazione in opposizione dettagliatamente esposto, il che implica che, nell'eventualità vi siano contestazioni non solo formali ma sostanziali (ad es. dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra legali ed anatocistici vietati), vi sia la necessità della piena possibilità di verificare l'andamento del rapporto per accertare sia la prova del credito sia
l'eventuale fondatezza delle doglianze di parte opponente (Cfr. Cass. n. 1872/2023). La carenza documentale già evidenziata impedisce una verifica delle ragioni creditorie, il che comporta l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'ingiunzione”.
L'accertamento del giudice di Imperia non si esaurisce nell'esame della sussistenza delle condizioni dell'azione o di ammissibilità della domanda, ma si esprime sulla fondatezza del suo oggetto, cioè sull'esistenza del diritto di credito azionato monitoriamente da escludendola. L'affermazione CP_1 del Tribunale circa la mancanza di prova del diritto di credito equivale all'affermazione dell'inesistenza
(giuridica) del diritto azionato in giudizio.
Non vi è dubbio che una nuova pronuncia sull'esistenza della medesima pretesa creditoria finirebbe per violare il divieto di bis in idem.
Parte convenuta opposta, la quale in comparsa si limita a contestare la violazione del divieto di bis in idem, negando che la sentenza del Tribunale di Imperia sia entrata nel merito della pretesa creditoria e nella prima e seconda memoria istruttoria a sminuire le conseguenze pregiudizievoli per il creditore derivanti dalla pronuncia del decreto qui opposto, in terza memoria afferma, in sostanza, che, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo operata dal Tribunale di Imperia, la domanda può essere riproposta, in quanto non sussisterebbe alcun giudicato sostanziale relativo alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo impugnato a seguito della sua revoca e in mancanza di opposizione alla revoca. Cita all'uopo la sentenza n. 26397/2022, secondo la quale "In caso di revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, se la revoca non è oggetto di impugnazione, il decreto ingiuntivo resta privo di effetti e non acquisisce autorità di giudicato, e ciò anche nel caso in cui tale decisione non sia corretta e sia intervenuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui era dedotto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la violazione del giudicato esterno che il ricorrente sosteneva essere costituito da un precedente decreto ingiuntivo opposto, in una fattispecie in cui all'esito di un giudizio di opposizione il giudice, aveva dichiarato "improcedibile" l'opposizione per tardività, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite, e, al contempo, revocato il decreto ingiuntivo, in ragione dell'avvenuto pagamento ad opera dell'opponente delle somme oggetto di ingiunzione).".
Invero, la citata pronuncia non si attaglia alla fattispecie oggetto di causa.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, infatti, il decreto ingiuntivo era stato opposto tardivamente ed era quindi intervenuta una pronuncia in rito di improcedibilità dell'opposizione, alla quale era tuttavia seguita la revoca del decreto in quanto era al contempo risultata pagata la somma oggetto di ingiunzione. Non si era formato nessun giudicato, dunque, in ordine al merito, e quindi alla fondatezza o infondatezza della pretesa creditoria azionata monitoriamente.
Nel caso di specie, invece, la sentenza del Tribunale di Imperia ha revocato il decreto ingiuntivo dopo aver accertato l'infondatezza della pretesa creditoria e in ragione di tale infondatezza. E' stata dunque accertata giudizialmente l'insussistenza del credito della banca e su tale statuizione è sceso il giudicato.
Non è dunque possibile, ora, proporre nuova domanda volta ad accertare la sussistenza del medesimo diritto di credito senza violare il principio del ne bis in idem.
pagina 4 di 7 Nelle note conclusive, infine, parte convenuta afferma che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo accolta a motivo della mancata costituzione della parte convenuta, la sentenza così pronunciata è di mero rito e non di merito e cita giurisprudenza a riguardo.
Ma anche tale argomentazione appare del tutto inconferente, in quanto non attiene alla fattispecie oggetto di causa, nella quale, come ampiamente si è illustrato, l'opposizione non è stata accolta dal Tribunale di Imperia per la mancata costituzione di ma per la mancanza di prova della pretesa CP_1 creditoria azionata monitoriamente.
Le restanti eccezioni e domande non vengono esaminate poiché restano assorbite dall'accoglimento di tale ragione di opposizione.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, attesa l'inammissibilità della domanda monitoria.
Sulla domanda ex art. 96 III comma c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Si ravvisa una grave negligenza nella condotta della banca, la quale ha proposto la domanda monitoria senza valutare le possibili conseguenze discendenti dalla pronuncia passata in giudicato e senza farne cenno nel ricorso monitorio, impedendo così al giudice di venire a conoscenza di tutte le circostanze di fatto e diritto sussistenti al momento della domanda e idonee ad incidere sul suo accoglimento.
Non rileva sul punto quanto affermato da parte convenuta nelle note conclusive, laddove afferma che la sentenza del Tribunale di Imperia è passata in giudicato senza che ne sia venuta a conoscenza in
CP_1 virtù della sua contumacia (che afferma essere stata poi revocata con ordinanza, senza fare tuttavia chiarezza sulla circostanza). Innanzitutto, se anche non fosse venuta a conoscenza del
CP_1 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo durante la sua pendenza, ha comunque conosciuto del medesimo ben prima (e precisamente il 24.1.2024, come dichiara la stessa nelle note
CP_1 conclusive, pag. 3) del deposito del ricorso monitorio che ha dato origine alla presente causa (avvenuto in data 10.10.2024). In ogni caso, la parte dichiarata contumace nonostante una notifica irregolare o per problematiche indipendenti dalla sua volontà e senza sua colpa (ipotesi, quest'ultima, alla quale sembra far cenno laddove afferma di aver intrapreso le competenti azioni contro il suo provider di posta
CP_1 elettronica) o nei confronti della quale sia stata irregolarmente revocata la contumacia, e dunque privata del diritto di vedersi notificata la sentenza ex art. 292 c.p.c., ha ben precisi strumenti processuali per impugnare la pronuncia così emessa ed evitare o comunque ovviare al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all'esito di un procedimento al quale la stessa non è stata chiamata a partecipare.
Sussiste dunque una statuizione definitiva, la cui efficacia e validità allo stato non sono in discussione, che ha accertato l'inesistenza del diritto di credito azionato in monitorio;
ciò avrebbe dovuto indurre la parte che ha depositato il ricorso a desistere dall'azione intrapresa e della quale, quantomeno, il giudice del monitorio avrebbe dovuto essere messo a conoscenza.
Si legga sul punto quanto statuito dal Tribunale di Milano, sentenza 12 aprile 2018 (su www.giurisprudenzadelleimprese.it): “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l'accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand'anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo. Sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della parte, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, alla luce non solo della pendenza di un procedimento pagina 5 di 7 preventivamente instaurato in ordine al medesimo rapporto obbligatorio e dell'emissione della relativa sentenza, ma anche del passaggio in giudicato di tale sentenza, dell'esecuzione delle statuizioni ivi contenute e dell'accettazione di tali statuizioni.
La condotta di cui sopra, altresì, è meritevole di sanzione ex art. 96, comma terzo, c.p.c. in quanto integra un abuso dello strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e in quanto dà luogo a un danno a carico della controparte che è colpita da un ingiusto procedimento.”.
Nello stesso senso si legga Tribunale di Trento, sentenza n. 199 dell'11.6.2016 (su www.expartecreditoris.it): “La parte che, nonostante sentenza di sfavore passata in giudicato, riproponga la medesima domanda giudiziale, con lo stesso oggetto e verso lo stesso convenuto, deve essere condannata d'ufficio ai sensi dell'art.96, comma III cpc, per lite temeraria. L'evidenza della soluzione impone l'addebito delle spese. Inoltre, essa è così palesemente macroscopica, da imporre l'applicazione d'ufficio del regime di responsabilità aggravata sub art.96 ultimo comma cpc (la domanda è stata introdotta dopo la innovazione normativa del luglio 2009).
Secondo la sentenza del trib. Varese, Sezione Prima civile, 16 dicembre 2011, la parte che, nonostante sentenza di sfavore passata in giudicato riproponga la medesima domanda giudiziale, con lo stesso oggetto e verso lo stesso convenuto, deve essere condannata d'ufficio, ai sensi dell'art.96, comma III, cpc, per lite temeraria.”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non attenersi ad una valutazione giudiziaria “che trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata” (Cass., SS. UU., sent. n. 28550/2023).
Quanto ai presupposti per la condanna ex art. 96 III comma c.p.c., già prima della riforma operata con il d. lgs. n. 149 del 2022, la Corte di Cassazione aveva sancito il principio di diritto secondo il quale “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrasto al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. sent. n. 22405/2018).
Il danno va equitativamente determinato in una somma pari all'importo che viene liquidato a titolo di spese di lite.
A tale condanna segue, d'ufficio, quella ex art. 96 ultimo comma c.p.c. in favore della cassa delle ammende, per un importo (da determinarsi, in base alla norma, in una somma compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00) che viene individuato nella somma di euro 2.000,00, atteso il rilevante valore economico della causa.
Parte convenuta opposta va altresì condannata al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva,
pagina 6 di 7 secondo il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale.
Vanno rifuse in favore di parte attrice anche le spese che la medesima ha sostenuto nella fase di mediazione obbligatoria, come documentate sub allegati nn. 1, 2, 3 alla memoria del 22.4.2025. Ciò in quanto, con riguardo al tema della liquidazione delle spese sostenute in sede stragiudiziale, la giurisprudenza di merito è pressoché unanime nel riconoscere che le spese e i costi relativi al giudizio di mediazione devono essere liquidati, all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 ss. c.p.c. (cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 2021; Tribunale Modena 9.03.2012 e Massa 9.11.2016 n. 1030). Nella citata sentenza del Tribunale di Trieste si afferma che “il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili;
sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.".
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte convenuta a rinfondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 18.420,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice anche le spese relative alla fase di mediazione obbligatoria, che si liquidano in euro 273,28.
Condanna parte convenuta a versare in favore della controparte la somma di euro 18.420,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 III comma c.p.c.
Condanna la convenuta a versare la somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 ultimo comma c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 14 maggio 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11087/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 11.05 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per e per l'avv. ORSINI ALESSIO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Parte_2
DAVIDE EMONE, il quale insiste nelle conclusioni di cui al foglio telematico depositato.
Per 'avv. PIACENTINI DAVIDE, il quale a Controparte_1 sua volta insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al foglio telematico depositato. Contesta in toto le domande avversarie e, in particolare, la domanda ex art. 96 cpc.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. R.G. 11087/2024 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ALESSIO ORSINI C.F._2
ATTORI contro
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE PIACENTINI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Genova di ingiungere ad e , in solido tra loro, il pagamento della somma Parte_1 Parte_2 di € 670.942,60, oltre interessi, a titolo di saldo derivante da un contratto di apertura di credito ipotecaria fondiaria del 15.09.2008, che aveva acquistato in virtù di un contratto di cessione del credito da e Controparte_2 Controparte_3 [...]
aderenti al Gruppo Bancario In accoglimento del ricorso veniva emesso il decreto CP_4 CP_2 ingiuntivo n. 2601/2024.
Proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo i signori e , i quali: eccepivano Pt_1 Pt_2 l'esistenza di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Imperia resa tra le stesse parti avente ad oggetto il medesimo credito, la quale aveva accolto l'opposizione avanzata dagli odierni attori;
asserivano che nel secondo procedimento monitorio, svoltosi davanti al Tribunale di Genova, CP_1 non aveva reso edotto il giudice della procedura svoltasi innanzi al Tribunale di Imperia;
rilevavano che l'opposta non poteva riproporre la medesima domanda, già rigettata per motivi inerenti al merito. Rilevavano, in ogni caso: l'indeterminatezza del tasso effettivo applicato al rapporto, perché non individuabile contrattualmente, con conseguente necessità di sua sostituzione con il tasso di cui all'art. 117 TUB;
l'applicazione di pratiche anatocistiche non conformi alle prescrizioni di cui alle delibere
CICR, e il divieto di tali pratiche a partire dal 01.01.2014; l'indeterminatezza della c.m.s., con conseguente illegittimità degli addebiti relativi, che dovevano pertanto essere espunti dal saldo finale;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca, in quanto non conforme alle prescrizioni pagina 2 di 7 ex art. 118 TUB. Lamentavano, infine, che non avesse dimostrato di essere succeduta nel CP_1 credito e in particolare che il credito oggetto di causa fosse ricompreso tra quelli ceduti, con conseguente carenza di legittimazione attiva della società convenuta opposta.
L'opponente chiedeva, dunque: in via preliminare, la sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, e in via principale, di dichiarare coperta da giudicato la domanda di condanna avanzata dall'opposta, con la conseguente revoca del decreto, nonché di condannare la controparte al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c.; in via di subordine l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'applicazione di tassi ultralegali e/o non pattuiti o comunque pattuiti in violazione degli art. 117 TUB e art. 1284 comma 3 c.c., nonché di interessi anatocistici, commissioni e voci di spesa non pattuiti e di tassi di interesse usurari;
l'accertamento del saldo al netto degli addebiti illegittimi. Si costituiva in giudizio la quale negava la presenza di un giudicato esterno sui fatti di causa, CP_1 perché il giudicato esterno si configura solo in presenza di statuizione su diritti o competenza e/o di giurisdizione deliberate dalla Suprema Corte o inerente il difetto di legittimazione attiva o passiva, e quindi casi differenti da quello di specie;
riteneva che la pronuncia del Tribunale di Imperia fosse relativa al rito, e non anche al merito, in quanto la carenza documentale conseguiva alla mancata costituzione nel giudizio di insisteva nel rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo perché l'opposizione non era fondata su prova scritta, nè di pronta soluzione, e perché comunque non ricorrevano i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.; evidenziava la pendenza della procedura esecutiva promossa da per mancato adempimento del piano di Parte_3 rateizzazione concordato dagli opponenti con l' . Per quanto riguarda il merito, Controparte_5 insisteva sull'esistenza del credito alla luce della documentazione prodotta nel rito monitorio, sottolineando la genericità delle contestazioni avanzate da controparte: parte opponente, infatti, non aveva puntualmente indicato quando si sarebbe verificato il fenomeno anatocistico, l'applicazione di tassi superiori a quelli concordati o di costi aggiuntivi non pattuiti, la violazione dell'art. 118 TUB.
Domandava di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opposta sulle domande risarcitorie/restitutorie, stante la qualificazione di quest'ultima come mero cessionario del credito. In definitiva, la convenuta opposta chiedeva preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, l'accertamento della nullità per indeterminatezza ex art.163 c.p.c. comma 3 e 4 della domanda, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, l'accertamento del credito vantato, nonchè il rigetto delle domande di controparte.
All'udienza del 04.12.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto per la possibile violazione del principio del ne bis in idem.
La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito delle note conclusive.
L'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Sulla pretesa creditoria di parte convenuta opposta - e oggetto dell'odierna ingiunzione di pagamento- si è già espresso il Tribunale di Imperia, il quale, con una pronuncia passata in giudicato (doc n. 11 parte opponente), ne ha negato il fondamento nel merito, ritenendo la domanda non provata.
Pacifica essendo l'identità delle parti e dell'oggetto dei due ricorsi monitori, che riguardano la medesima apertura di credito ipotecaria e il medesimo credito, nel corpo della sentenza (prodotta da parte attrice sub doc. n. 9), a pag. 4, si legge quanto segue:
“Ritiene invece fondata la seconda eccezione, relativa alla irrilevanza probatoria del saldaconto previsto dall'art.50 TUB una volta apertosi il giudizio di merito, poiché è onere del creditore dar prova dell'esistenza del credito preteso in presenza di contestazioni della parte debitrice. Emerge dal pagina 3 di 7 fascicolo monitorio che non vi è alcuna presenza né del contratto di apertura di conto corrente né degli estratti conto, ma esiste solo una immagine di schermata video, denominata Dati andamentali da cui non è possibile argomentare alcunché sulla posta creditoria pretesa. Si ricorda che parte attrice ha formulato svariate eccezioni in ordine al rapporto contrattuale, in termini di indeterminatezza dei tassi, anatocismo e quant'altro in citazione in opposizione dettagliatamente esposto, il che implica che, nell'eventualità vi siano contestazioni non solo formali ma sostanziali (ad es. dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra legali ed anatocistici vietati), vi sia la necessità della piena possibilità di verificare l'andamento del rapporto per accertare sia la prova del credito sia
l'eventuale fondatezza delle doglianze di parte opponente (Cfr. Cass. n. 1872/2023). La carenza documentale già evidenziata impedisce una verifica delle ragioni creditorie, il che comporta l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'ingiunzione”.
L'accertamento del giudice di Imperia non si esaurisce nell'esame della sussistenza delle condizioni dell'azione o di ammissibilità della domanda, ma si esprime sulla fondatezza del suo oggetto, cioè sull'esistenza del diritto di credito azionato monitoriamente da escludendola. L'affermazione CP_1 del Tribunale circa la mancanza di prova del diritto di credito equivale all'affermazione dell'inesistenza
(giuridica) del diritto azionato in giudizio.
Non vi è dubbio che una nuova pronuncia sull'esistenza della medesima pretesa creditoria finirebbe per violare il divieto di bis in idem.
Parte convenuta opposta, la quale in comparsa si limita a contestare la violazione del divieto di bis in idem, negando che la sentenza del Tribunale di Imperia sia entrata nel merito della pretesa creditoria e nella prima e seconda memoria istruttoria a sminuire le conseguenze pregiudizievoli per il creditore derivanti dalla pronuncia del decreto qui opposto, in terza memoria afferma, in sostanza, che, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo operata dal Tribunale di Imperia, la domanda può essere riproposta, in quanto non sussisterebbe alcun giudicato sostanziale relativo alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo impugnato a seguito della sua revoca e in mancanza di opposizione alla revoca. Cita all'uopo la sentenza n. 26397/2022, secondo la quale "In caso di revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, se la revoca non è oggetto di impugnazione, il decreto ingiuntivo resta privo di effetti e non acquisisce autorità di giudicato, e ciò anche nel caso in cui tale decisione non sia corretta e sia intervenuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui era dedotto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la violazione del giudicato esterno che il ricorrente sosteneva essere costituito da un precedente decreto ingiuntivo opposto, in una fattispecie in cui all'esito di un giudizio di opposizione il giudice, aveva dichiarato "improcedibile" l'opposizione per tardività, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite, e, al contempo, revocato il decreto ingiuntivo, in ragione dell'avvenuto pagamento ad opera dell'opponente delle somme oggetto di ingiunzione).".
Invero, la citata pronuncia non si attaglia alla fattispecie oggetto di causa.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, infatti, il decreto ingiuntivo era stato opposto tardivamente ed era quindi intervenuta una pronuncia in rito di improcedibilità dell'opposizione, alla quale era tuttavia seguita la revoca del decreto in quanto era al contempo risultata pagata la somma oggetto di ingiunzione. Non si era formato nessun giudicato, dunque, in ordine al merito, e quindi alla fondatezza o infondatezza della pretesa creditoria azionata monitoriamente.
Nel caso di specie, invece, la sentenza del Tribunale di Imperia ha revocato il decreto ingiuntivo dopo aver accertato l'infondatezza della pretesa creditoria e in ragione di tale infondatezza. E' stata dunque accertata giudizialmente l'insussistenza del credito della banca e su tale statuizione è sceso il giudicato.
Non è dunque possibile, ora, proporre nuova domanda volta ad accertare la sussistenza del medesimo diritto di credito senza violare il principio del ne bis in idem.
pagina 4 di 7 Nelle note conclusive, infine, parte convenuta afferma che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo accolta a motivo della mancata costituzione della parte convenuta, la sentenza così pronunciata è di mero rito e non di merito e cita giurisprudenza a riguardo.
Ma anche tale argomentazione appare del tutto inconferente, in quanto non attiene alla fattispecie oggetto di causa, nella quale, come ampiamente si è illustrato, l'opposizione non è stata accolta dal Tribunale di Imperia per la mancata costituzione di ma per la mancanza di prova della pretesa CP_1 creditoria azionata monitoriamente.
Le restanti eccezioni e domande non vengono esaminate poiché restano assorbite dall'accoglimento di tale ragione di opposizione.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, attesa l'inammissibilità della domanda monitoria.
Sulla domanda ex art. 96 III comma c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Si ravvisa una grave negligenza nella condotta della banca, la quale ha proposto la domanda monitoria senza valutare le possibili conseguenze discendenti dalla pronuncia passata in giudicato e senza farne cenno nel ricorso monitorio, impedendo così al giudice di venire a conoscenza di tutte le circostanze di fatto e diritto sussistenti al momento della domanda e idonee ad incidere sul suo accoglimento.
Non rileva sul punto quanto affermato da parte convenuta nelle note conclusive, laddove afferma che la sentenza del Tribunale di Imperia è passata in giudicato senza che ne sia venuta a conoscenza in
CP_1 virtù della sua contumacia (che afferma essere stata poi revocata con ordinanza, senza fare tuttavia chiarezza sulla circostanza). Innanzitutto, se anche non fosse venuta a conoscenza del
CP_1 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo durante la sua pendenza, ha comunque conosciuto del medesimo ben prima (e precisamente il 24.1.2024, come dichiara la stessa nelle note
CP_1 conclusive, pag. 3) del deposito del ricorso monitorio che ha dato origine alla presente causa (avvenuto in data 10.10.2024). In ogni caso, la parte dichiarata contumace nonostante una notifica irregolare o per problematiche indipendenti dalla sua volontà e senza sua colpa (ipotesi, quest'ultima, alla quale sembra far cenno laddove afferma di aver intrapreso le competenti azioni contro il suo provider di posta
CP_1 elettronica) o nei confronti della quale sia stata irregolarmente revocata la contumacia, e dunque privata del diritto di vedersi notificata la sentenza ex art. 292 c.p.c., ha ben precisi strumenti processuali per impugnare la pronuncia così emessa ed evitare o comunque ovviare al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all'esito di un procedimento al quale la stessa non è stata chiamata a partecipare.
Sussiste dunque una statuizione definitiva, la cui efficacia e validità allo stato non sono in discussione, che ha accertato l'inesistenza del diritto di credito azionato in monitorio;
ciò avrebbe dovuto indurre la parte che ha depositato il ricorso a desistere dall'azione intrapresa e della quale, quantomeno, il giudice del monitorio avrebbe dovuto essere messo a conoscenza.
Si legga sul punto quanto statuito dal Tribunale di Milano, sentenza 12 aprile 2018 (su www.giurisprudenzadelleimprese.it): “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l'accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand'anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo. Sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della parte, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, alla luce non solo della pendenza di un procedimento pagina 5 di 7 preventivamente instaurato in ordine al medesimo rapporto obbligatorio e dell'emissione della relativa sentenza, ma anche del passaggio in giudicato di tale sentenza, dell'esecuzione delle statuizioni ivi contenute e dell'accettazione di tali statuizioni.
La condotta di cui sopra, altresì, è meritevole di sanzione ex art. 96, comma terzo, c.p.c. in quanto integra un abuso dello strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e in quanto dà luogo a un danno a carico della controparte che è colpita da un ingiusto procedimento.”.
Nello stesso senso si legga Tribunale di Trento, sentenza n. 199 dell'11.6.2016 (su www.expartecreditoris.it): “La parte che, nonostante sentenza di sfavore passata in giudicato, riproponga la medesima domanda giudiziale, con lo stesso oggetto e verso lo stesso convenuto, deve essere condannata d'ufficio ai sensi dell'art.96, comma III cpc, per lite temeraria. L'evidenza della soluzione impone l'addebito delle spese. Inoltre, essa è così palesemente macroscopica, da imporre l'applicazione d'ufficio del regime di responsabilità aggravata sub art.96 ultimo comma cpc (la domanda è stata introdotta dopo la innovazione normativa del luglio 2009).
Secondo la sentenza del trib. Varese, Sezione Prima civile, 16 dicembre 2011, la parte che, nonostante sentenza di sfavore passata in giudicato riproponga la medesima domanda giudiziale, con lo stesso oggetto e verso lo stesso convenuto, deve essere condannata d'ufficio, ai sensi dell'art.96, comma III, cpc, per lite temeraria.”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non attenersi ad una valutazione giudiziaria “che trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata” (Cass., SS. UU., sent. n. 28550/2023).
Quanto ai presupposti per la condanna ex art. 96 III comma c.p.c., già prima della riforma operata con il d. lgs. n. 149 del 2022, la Corte di Cassazione aveva sancito il principio di diritto secondo il quale “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrasto al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. sent. n. 22405/2018).
Il danno va equitativamente determinato in una somma pari all'importo che viene liquidato a titolo di spese di lite.
A tale condanna segue, d'ufficio, quella ex art. 96 ultimo comma c.p.c. in favore della cassa delle ammende, per un importo (da determinarsi, in base alla norma, in una somma compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00) che viene individuato nella somma di euro 2.000,00, atteso il rilevante valore economico della causa.
Parte convenuta opposta va altresì condannata al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva,
pagina 6 di 7 secondo il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale.
Vanno rifuse in favore di parte attrice anche le spese che la medesima ha sostenuto nella fase di mediazione obbligatoria, come documentate sub allegati nn. 1, 2, 3 alla memoria del 22.4.2025. Ciò in quanto, con riguardo al tema della liquidazione delle spese sostenute in sede stragiudiziale, la giurisprudenza di merito è pressoché unanime nel riconoscere che le spese e i costi relativi al giudizio di mediazione devono essere liquidati, all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 ss. c.p.c. (cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 2021; Tribunale Modena 9.03.2012 e Massa 9.11.2016 n. 1030). Nella citata sentenza del Tribunale di Trieste si afferma che “il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili;
sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.".
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte convenuta a rinfondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 18.420,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice anche le spese relative alla fase di mediazione obbligatoria, che si liquidano in euro 273,28.
Condanna parte convenuta a versare in favore della controparte la somma di euro 18.420,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 III comma c.p.c.
Condanna la convenuta a versare la somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 ultimo comma c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 14 maggio 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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