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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6699 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5412/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 815/2022, emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 6 maggio 2022, vertente
TRA
(1) la (partita iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela
Festa (codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante-
E (2) la Controparte_1
– (partita iva - codice fiscale ), in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Follo
(codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._2
-appellata-
(3) Vincenzo Follo (codice fiscale , in nome proprio e C.F._2
quale procuratore di sé stesso
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 22 dicembre
2017, la chiedeva al Tribunale di Avellino di Parte_1
ingiungersi alla Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità ) il pagamento della somma di €
[...] CP_1
81.740,00, oltre interessi moratori a titolo di “conguaglio dei costi sostenuti e
dunque del corrispettivo maturato in suo favore per gli anni 2014, 2015 e 2016”
, come società capogruppo dell' costituita tra le parti per l'esercizio di CP_2
prestazioni in favore della . Parte_2
A fondamento del ricorso depositava la fattura n. 295 del 07 dicembre
2017 ed estratti sintetici Excel dei costi rispettivamente sostenuti dalla e dalla Parte_1 CP_1
I.2 Con decreto ingiuntivo n. 153/2018 del 31 gennaio 2018, il Tribunale
di Avellino ingiungeva nei confronti di il pagamento, in favore della CP_1 di € 81.740,00, oltre gli interessi di mora ex D.lgs. Parte_1
231/2002 fino all'integrale soddisfo, oltre le spese del procedimento.
I.3 Avverso detto d.i. - con atto di citazione notificato in data 16 marzo
2018 per l'udienza del 15 settembre 2018 – l' proponeva opposizione, CP_1
con cui contestava integralmente il ricorso monitorio e la documentazione prodotta dalla con particolare riferimento alla Parte_1
fattura n. 295 del 7 dicembre 2017, ritenuta inidonea a comprovare il credito azionato. In particolare, essa deduceva:
1) di non aver mai ricevuto tale fattura, avendone appreso l'esistenza solo mediante la notificazione del decreto ingiuntivo;
2) che la fattura ed i conteggi depositati dalla ricorrente erano stati unilateralmente formati oltreché privi di riscontro;
3) che, dall'ATI (costituita al fine di partecipare alla gara di appalto avente ad oggetto il servizio di lavaggio, stiratura e trasporto della biancheria presso l' 1), ciascuna impresa conservava autonomia giuridico-fiscale con Pt_3
obblighi distinti non sussistendo alcun suo inadempimento, avendo viceversa l'opposta, nella qualità di capogruppo violato il proprio obbligo di rendicontazione, consistente nella esibizione e consegna periodica della documentazione amministrativa e contabile necessaria per la determinazione dei costi e dei conguagli relativi a quegli anni;
4) non vi era alcuna prova in ordine ai dati riportati nei prospetti redatti dalla ricorrente, dai quali risultava che, nell'anno 2014, la stessa avrebbe rispristinato igienicamente biancheria piana per Kg 178.145; nel 2015 per Kg 140.022,88; nel 2016 per Kg 133.091,00; nell'anno 2014 biancheria sagomata per Kg 29.904,90; nel 2015 per Kg 19.544,90; nel 2016 per Kg 19.018,40, senza che venisse dato riscontro, non essendo depositati in atti neppure i relativi documenti di trasporto (ddt) controfirmati per accettazione dall'Ente da cui poteva evincersi la reale consistenza;
5) che le voci di costo esposte dalla mandataria apparivano incongruenti ed in particolare: – la voce “costo guardaroba” risultava abnorme per il 2014, nonostante l'invariabilità del personale e delle attrezzature negli anni;
– la voce
“assistenza periodica” era priva di fondamento e, ove riferita a oneri di capo-
filaggio, avrebbe richiesto preventiva pattuizione, mentre nessuna attività assistenziale sarebbe mai stata svolta dalla mandataria;
la voce trasporti appariva inverosimile, indicando per il 2014 costi superiori del 20% rispetto agli anni successivi, in contrasto con l'andamento dei costi di mercato.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opponente (inesistenza della prova del credito ingiunto, inidoneità della documentazione depositata, infondatezza della pretesa creditoria) chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo n. 153/2018 emesso nei suoi confronti.
I.4.Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 novembre 2018, la Parte_1
premettendo che il credito azionato originava delle obbligazioni assunte nell'ATI costituita con l'opponente ( giusta atto per notar del 15 maggio 2006 Per_1
rep. 148299, racc. 17752), e derivava dal mancato pagamento dei costi sostenuti dall'opposta, con particolare riferimento ai conguagli effettuati con riguardo agli anni 2014-2016. Per tali ragioni, chiedeva – previa concessione della provvisoria esecuzione – il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Contestualmente, a fondamento della propria pretesa creditoria, azionata in sede monitoria, depositava ulteriore documentazione in data 11 novembre
2018, ossia: DDT riferiti alle annualità oggetto di causa, attestanti le prestazioni degli anni 2014, 2015, 2016 con annesse fatture dei trasporti;
atto costituendo raggruppamento ATI e atto costitutivo;
fattura n. 295 del 7 dicembre 2017.
I.5. Concessi i termini per il deposito delle memorie, in data 11 gennaio
2019 la opposta integrava la documentazione con la memoria 183 comma VI n.2
c.p.c. depositando: 1) la comunicazione a mezzo pec del 17.11.2014 con cui la aveva trasmesso il prospetto del conguaglio 2013 e Parte_1
le relative ricevute di consegna, nonché la relativa fattura n. 2558 del
01.12.2014 ed estratto conto attestante il bonifico di € 96.119,41 della CP_1
del 26.11.2014.
II.1. Con un successivo ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 21
agosto 2018, la chiedeva al Tribunale di Avellino Parte_1
ingiungersi a il pagamento dell'ulteriore importo € 26.937,61, oltre CP_1
interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, sino al saldo, a titolo di conguaglio dei costi sostenuti e dunque del corrispettivo maturato in suo favore per l'anno
2017. A sostegno depositava nuova fattura n. 109 del 09 mmaggio 2018 ed estratti sintetici dei costi rispettivamente sostenuti dalla Parte_1
e dalla
[...] CP_1 II.2. Con decreto ingiuntivo n. 1118/2018 del 7 settembre 2018, emesso su ricorso di il Tribunale di Avellino ingiungeva nei Parte_1
confronti di il pagamento di € 26.937,61 oltre interessi dalla scadenza in CP_1
fattura al soddisfo e spese del procedimento monitorio.
II.3. Avverso tale d.i. - con atto di citazione notificato il 24 ottobre 2018 per l'udienza del 18 febbraio 2019 - l' proponeva opposizione formulando CP_1
le medesime eccezioni formulate nel precedente giudizio di opposizione recante
R.G. n. 1261/2018. In particolare, eccepiva “l'irritualità ed inammissibilità della notifica avvenuta il 17.09.2018 da parte dell'avv. Festa in proprio e quale
procuratore di se stesso alla del decreto ingiuntivo n. 1118/18 nella CP_1
parte relativa alla liquidazione delle spese e competenze legali della fase monitoria” (pag. 8 atto di citazione in opposizione), atteso che non è prevista legislativamente la possibilità di notificare due volte il medesimo titolo.
Alla luce delle considerazioni esposte (inesistenza della prova del credito ingiunto, -inidoneità della documentazione depositata, - infondatezza della pretesa creditoria, nullità della notifica del decreto ingiuntivo) chiedeva al
Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo n.1118/2018 emesso nei suoi confronti.
II.4. Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 20 febbraio
2019, la deducendo l'infondatezza della doglianza Parte_1
di parte opponente relativa alla irritualità della notifica del decreto ingiuntivo ad opera del procuratore antistatario. Nel merito, articolava le medesime difese formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio recante R.G. n. 1261/2019 e, in particolare, deduceva che il credito originava delle obbligazioni assunte nell'ATI costituita con l'opponente con atto per notar del 15 maggio 2006 (rep. 148299, racc. 17752) e che, in particolare, Per_1
derivava dal mancato pagamento dei costi derivanti dai conguagli per l'anno
2017. Depositava: fattura n. 109 del 09.05.2018 con annotazione nel registro
I.V.A.
Chiedeva – previa concessione della provvisoria esecuzione – il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
II.5. Denegata, in entrambi i giudizi di opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183,
co. VI, c.p.c. ed ammessa la prova per testi articolata dall'opposta.
All'udienza celebrata in data 12 novembre 2019 e fissata per la relativa assunzione, veniva disposta la riunione al procedimento contrassegnato da R.G.
n. 1261/2018 del giudizio recante R.G. 4245/2018.
Assunta la prova per testi, con ordinanza resa in data 16 dicembre 2019, ritenuto superfluo l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 10 gennaio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.6. Con sentenza n. 815/2022, pubblicata il 6 maggio 2022, il Tribunale di
Avellino, così decideva: “le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da CP_1
sono fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento …Orbene,
[...]
rivestendo la posizione di attrice in senso sostanziale, l'opposta avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza dei crediti azionati in sede monitoria e dell'esatta quantificazione degli stessi… Ritiene questo Tribunale che tale prova non sia stata offerta in misura adeguata e convincente. Orbene, la documentazione prodotta agli atti del giudizio (fatture e documenti di trasporto) e posta a
fondamento del diritto vantato dall'opposta non può ritenersi idonea a provare…il diritto della all'ottenimento dei conguagli dei costi Parte_1
asseritamente sostenuti e dei corrispettivi relativi agli anni 2014 – 2017, così come pretesi con i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione... Tale carenza in termini di allegazione e di prova non consente a questo Tribunale di ritenere raggiunta la prova del credito azionato in sede monitoria… Né validi elementi di
prova possono trarsi – come pure vorrebbe l'opposta – dalla circostanza che, negli anni antecedenti al 2014, l'opponente abbia corrisposto – senza muovere contestazioni - in favore della Lavanderia Americana delle somme a Pt_1
Parte conguaglio ovvero dal fatto che “l'affidamento del servizio da parte della era previsto per un costo ANNUO di € 625.000,00,00 (al netto di IVA), per cui evidentemente congrui risultano i costi delle prestazioni svolte dalla società
opposta per i singoli anni 2014, 2015, 2016, rispettivamente per € 15.600,00,
22.800,00 e 28.600,00 (comprensive di IVA)”…”Trattasi, infatti, di mere petizioni di principio del tutto neutre rispetto all'effettivo thema decidendum”.
Su tali assunti, “
P.Q.M.
- accoglie le opposizioni proposte da in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atti di citazione notificati il
16 marzo 2018 ed il 24 ottobre 2018 e, per l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi opposti n. 153/2018, depositato il 28-31 gennaio 2018 e n. 1118/2018, depositato il 4-7 settembre 2018; - condanna l'opposta Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore
[...]
della parte opponente in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 692,50 per spese ed € 7.795,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali
al 15 per cento, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Follo, per dichiarato anticipo”.
III.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 18 maggio
2023, notificata il 5 dicembre 2022 agli appellati l' e Vincenzo Follo- la CP_1
proponeva appello, articolando i motivi di Parte_1
gravame, come di seguito unitariamente rubricati:
“
1. ERROR IN IUDICANDO – VIZIO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO EX ART 115 c.p.c. “IUDEX IUXTA
” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 Controparte_3
C.C.” …
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“(…) 1) in via istruttoria ed in subordine, reiterando - se necessario -
istanza di nomina di CTU al fine della quantificazione del credito dovuto alla esponente società in virtù delle prestazioni de quibus, nominare CTU;
2) nel merito, rigettare le due opposizioni avverse, poiché infondate in fatto e diritto, confermando i d.i. opposti: d.i. n. 153/2018 per i costi degli anni
2014, 2015 e 2016 e d.i. n. 1118/2018 per i costi dell'anno 2017;
3) in subordine condannare parte avversa al pagamento della somma che la Corte di Appello riterrà equa;
4) condannare l'Avv. Vincenzo Follo quale procuratore antistatario esclusivamente alla restituzione della somma di € 10.272,99, quali competenze
e spese legali liquidate con attribuzione nella sentenza gravata, pagate dalla come da allegati bonifici;
Parte_1
5) condannare la Controparte_1
alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al
[...]
sottoscritto procuratore.” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello)
II.2 Con comparsa del 28 aprile 2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
e l'Avv. Vincenzo Follo, Controparte_1
i quali eccepivano l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'infondatezza, nonché
l'improcedibilità del gravame e ne chiedevano il rigetto.
II.3 All'udienza del 2 ottobre 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti
(30+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 24 novembre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. dell'appello, sollevata dall'appellata Controparte_1
[...] Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che
è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni di legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado.
Il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili
formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2. Il Tribunale di Avellino, con l'impugnata sentenza, ha accolto entrambe le opposizioni proposte dalla Controparte_1
, la prima, avverso il d.i. n. 153/2018, depositato il
[...]
28-31 gennaio 2018, ad oggetto il pagamento della fattura n. 295 del 7 dicembre 2017, relativa i costi asseritamente sostenuti dall'opposta derivanti dai conguagli per gli anni 2014-2016, Parte_1
la seconda avverso il d.i. n. 1118/2018, depositato il 4-7 settembre 2018, ad oggetto il pagamento della fattura n. 109 del 9 maggio 2018, relativa ai conguagli per l'anno 2017, emessi su ricorso della Parte_1
A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare l'esistenza e l'esatta quantificazione dei crediti relativi ai conguagli degli anni
2014-2017, prova che non era stata fornita in modo adeguato;
viceversa,
l'opponente, quale debitrice in senso sostanziale, aveva specificamente contestato le avverse pretese, evidenziando l'inadempimento della
[...]
agli obblighi di rendicontazione e di consegna della Parte_1
documentazione contabile, circostanza che le aveva impedito di fatto ogni verifica sull'effettiva sussistenza dei costi rivendicati.
Pertanto, il Giudice ha ritenuto che: la documentazione ulteriormente prodotta (fatture e DDT) dall'opposta, nel giudizio di opposizione, fosse inidonea per accertare i crediti azionati;
le eccezioni dell'opposta — fondate
Parte sul presunto riconoscimento di somme da parte dell' e sui costi sostenuti nell'ambito dell'ATI — non avevano avuto riscontro né negli atti né nell'istruttoria orale, rivelatasi irrilevante e generica;
nemmeno le argomentazioni basate su prassi pregresse o sui costi annuali stimati potevano valere come prova, trattandosi di semplici affermazioni prive di collegamento con le specifiche voci pretese e qualificate dal giudicante quali
“mere petizioni di principio”; in presenza di tale vulnus probatorio, fosse superfluo ricorrere ad una consulenza tecnica, che avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Di conseguenza, il Tribunale, ritenendo non provato il credito, disponeva la revoca dei decreti ingiuntivi, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
2. L'appellante, con i seguenti motivi unitariamente rubricati “error in iudicando – vizio di motivazione – violazione e falsa applicazione del principio ex art 115 c.p.c. “iudex iuxta alligata et probata” – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.” – censura la sentenza impugnata, da un lato, per avere il Giudice di primo grado travisato i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'altro, per avere mal valutato la documentazione prodotta a sostegno della sua domanda monitoria.
Quanto al primo profilo, muovendo dal presupposto di avere adeguatamente provato sia l'an sia il quantum del credito vantato, l'appellante
( ricorrente/ parte opposta in primo grado) deduce che il Tribunale, in via generale, avrebbe omesso di considerare come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria, gravi sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, e non sulla parte opposta (originaria ricorrente). A suo dire, tale onere non sarebbe stato in alcun modo assolto,
essendosi l'opponente (odierna parte appellata) limitata a mere affermazioni apodittiche nonchè a contestare l'asserito inadempimento dell'opposta nella consegna della documentazione, senza mai giungere a negare l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto dell'ATI.
Quanto al secondo profilo, l'appellante censura la valutazione compiuta dal Tribunale anche in ordine alla copiosa documentazione, contabile e non,
da essa offerta a supporto della propria pretesa di pagamento, denunciando la violazione dell'art. 115 c.p.c. In particolare, assume che il Giudice avrebbe dovuto attribuire pieno valore di prova ai contratti ATI, giustificativi dei costi, ai DDT, alle fatture, ai prospetti di conguaglio , nonché all'ulteriore documentazione attinente ai rapporti pregressi tra le parti (fattura n.
2558/2014, pagamento di € 96.119,41 e prospetti PEC) che dimostrerebbe il pagamento dei conguagli senza contestazioni e la costanza dei parametri contrattuali (come il costo di lavaggio di € 0,75/kg dal 2005), valorizzando altresì la testimonianza dell'ing. Ed invece, aveva Testimone_1
erroneamente privilegiato le dichiarazioni dell'opponente prive di adeguato riscontro documentale e ulteriormente, erroneamente considerato come
“mere petizioni di principio del tutto neutre rispetto all'effettivo thema
decidendum” le circostanze che “negli anni antecedenti al 2014, l'opponente abbia corrisposto – senza muovere contestazioni- in favore della Lavanderia
Americana delle somme a conguaglio” e che il costo annuo del Pt_1
servizio ATI di € 625.000,00 ( corrisposto integralmente all' da parte CP_1
Part dell' giustificava e rendeva congrue “ i costi delle prestazioni svolte
dalla società opposta per i singoli anni 2014 2015, 2016 (…)”.
Inoltre, a detta dell'appellante, la circostanza che l' fosse stata CP_1
inadempiente agli obblighi di rendicontazione periodica risulterebbe altresì accertato dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 249/2022, confermativa del decreto ingiuntivo, rimasto inadempiuto.
Infine, deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice avrebbe revocato i decreti ingiuntivi per “insussistenza del diritto ai conguagli”,
pronunciandosi su un profilo diverso rispetto a quanto richiesta nella domanda monitoria, volta, invece, all'ottenimento del pagamento dei corrispettivi contrattuali, mentre i conguagli erano stati introdotti dalla solo come CP_4
fatto impeditivo della pretesa creditoria.
Le deduzioni esposte dall'appellante non meritano accoglimento.
3.1.Preliminarmente, giova rammentare che “nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni"
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815 e successive conformi), orbene “in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova
del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass,
Civ., Sez. Il, Sent. n.13240/2019).
3.2. Venendo al caso in esame, ritiene la Corte che le plurime censure formulate dall'appellante non sconfessano, né consentano in alcun modo di superare le ragioni in fatto e in diritto poste dal Giudice a fondamento della sua decisione.
Innanzitutto, contrariamente a quanto argomenta la
[...]
(originaria parte ricorrente), a fronte della carente e Parte_1
lacunosa produzione documentale da essa offerta, sia a supporto della domanda monitoria, che nel giudizio ordinario a cognizione piena, le contestazioni dell' (originaria parte opponente), intese a paralizzare CP_1
l'ingiunzione di pagamento delle fatture di conguaglio, sono state puntuali sia in merito all'an che al quantum della avversa pretesa azionata.
Ed invero, risulta dalla documentazione versata agli atti che la , CP_1
in sede di opposizione, ebbe a contestare l'origine stessa delle somme asseritamente vantate nei suoi confronti a titolo di “conguaglio dei costi sostenuti per gli anni 2015, 2015, 2016, 2017”, sotto molteplici aspetti, assumendo, anzitutto, la non debenza di alcuna somma a titolo di conguaglio o a qualsiasi titolo nei confronti dell'opposta, in secondo luogo, che i documenti allegati, consistenti in un prospetto excel ed in fatture, si configuravano quali atti unilaterali e, come tali, inidonei a provare la fondatezza della pretesa. Ancora, ebbe ad eccepire l'inadempimento della ai propri obblighi di rendicontazione Parte_1
amministrativo/fiscale nel corso delle annualità, sanciti nell'accordo A.T.I., circostanza che le rendeva impossibile controllare e seguire i calcoli degli importi a titolo di un eventuale conguaglio, ravvisando, altresì, la contraddittorietà delle singole voci di costo (costi di trasporto e costi di biancheria), oltreché l'insussistenza per mancata intesa scritta tra le parti
(costo “assistenza periodica”). Infine, ebbe a rappresentare come l'opposta avesse già avuto la propria quota di corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto .1, non residuando alcun credito, Pt_3
neppure a titolo di conguaglio.
Orbene, a fronte di tali puntuali rilievi da parte dell'opponente incombeva sull'opposta società (attrice in senso sostanziale) l'onere di fornire la prova ovvero di arricchire il “quadro probatorio” offerto nel giudizio monitorio a fondamento della sua domanda: il che, però, non è avvenuto, in quanto la società opposta si limitava a produrre i DDT, la fattura n. 295 del 7 dicembre 2017, la fattura n. 109 del 09.05.2018 con annotazione registro I.V.A., copia bonifico 2014 inerente alla fattura n. 2558 del 01 dicembre 2014. Al riguardo, quanto al valore in sede probatorio da attribuire alle fatture, giova rammentare che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito,
dovendo l'opposto, mediante gli ordinari mezzi di prova, provare sia l'an che il quantum della sua pretesa. (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016). La Cassazione, intervenendo anche di recente sulla questione, da ultimo, con l'ordinanza n. 34831/2024 – ha ribadito “Il principio secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente
elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici
a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto
ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
12/01/2016, n. 299 (rv. 638451); cfr. altresi Cass. 9542 del 2018, Cass.
16.11.2001, n. 14363, Sez. 3, Ordinanza n. del 12/07/2023 e da ultimo
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34831) ed ancora che “le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti dall'acquirente, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle asserite prestazioni…, nel successivo giudizio ex art. 645
cod. proc. civ. In generale occorre ribadire che l'orientamento consolidato della Corte di cassazione basandosi sul riparto dell'onere probatorio, ossia che è la debitrice ingiunta a dovere dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, tuttavia, a fronte della contestazione a monte dei documenti di provenienza unilaterale dal supposto creditore non sono idonei
a provare- onere, appunto, gravante su chi assuma di essere creditore - il
titolo negoziale della sua pretesa. (Ord. Sez. 3, n. 19944 del 12/07/2023 Rv.
668145 – 01).
In altre parole, secondo la citata giurisprudenza, le fatture, di per sé, non costituiscono un elemento probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria, tanto più, nel caso di specie, in cui l'opponente ne ha nemmeno espressamente contestato la validità. A
maggior ragione, tale documentazione risulta (risultava) priva di qualsivoglia valore dimostrativo in assenza di una coerente e completa rendicontazione fiscale (quali estratti autentici di scritture contabili, versamenti, quietanze di pagamento, un piano di pagamento sottoscritto dalle parti, comunicazioni attestanti i costi): solo per una fattura la n. 109
del 9 maggio 2018, infatti, veniva riportata la annotazione nei registri IVA, circostanza che rende ancor più fragile la ricostruzione contabile dell'appellante in quanto parziale e non corroborata da altri elementi giustificativi.
Parimenti, nessuna “presunzione” in merito alla debenza del pagamento delle fatture di conguaglio azionate in questo giudizio, può fondarsi sulla fattura n. 2258 del 1° dicembre 2014 e relativo bonifico della del CP_1
26 novembre 2014 riferita a conguagli dell'anno 2013. Detta fattura, infatti, attiene a un'annualità del tutto distinta che – diversamente dagli anni successivi – è stata rendicontata tramite prospetti trasmessi via PEC e mai contestati. Nessun pregio, dunque, ha la pretesa di far discendere un presunto credito di rilevante entità (€ 108.677,21) dalla semplice circostanza che nell'annualità precedente fosse stato effettuato un conguaglio: tale elemento, infatti, non consente, né logicamente né giuridicamente, di inferire un'automatica obbligatorietà dei conguagli per gli anni successivi.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta dalla società opposta, nel giudizio di opposizione (costituita da vari e frammentari DDT, dalla copia bonifico 2014 inerente alla fattura n. 2558 del 01.12.2014 e da altre fatture dei trasporti effettuati nel corso di quegli anni), comunque non può ( poteva) sopperire al “vulnus probatorio” da ascrivere alla Parte_1
(originaria ricorrente), poiché, di per sé, comunque non consente di accertare e confrontare nel dettaglio l'origine dei costi sostenuti né il loro ammontare.
È di tutta evidenza, a parere di chi scrive, che la condotta dell'appellante, nella gestione contabile delle forniture effettuate e la reticenza manifestata nel mettere a disposizione della la relativa CP_1 documentazione fiscale, renda l'intera vicenda opaca e incerta, impendendo di comprendere come siano stati effettuati i calcoli posti a fondamento della pretesa creditoria, né da quali costi essa effettivamente origini.
Ergo, il Giudice correttamente ha fondato il proprio convincimento valorizzando le contestazioni dell'opponente a fronte della frammentarietà degli atti depositati dall'opposta.
Risulta, poi, del tutto inconferente il richiamo operato dall'appellante alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 249/2022 del 4 febbraio 2022, divenuta definitiva, con cui è stato confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla nei confronti di per la consegna di Parte_1 CP_1
documenti, inadempiuto dall'appellata. Tale pronuncia, come la stessa appellata ha correttamente evidenziato, riguarda una vicenda del tutto distinta rispetto a quella oggi in esame, concernente una diversa A.T.I. costituita tra le medesime parti in relazione ai servizi aggiudicati dal
“Policlinico di Bari” e non dall' .
1. Proprio per tale estraneità rispetto Pt_3
ai fatti oggetto del presente giudizio, la sentenza non può assumere alcuna rilevanza ai fini della presente decisione.
Inoltre, priva di pregio appare l'affermazione secondo cui le somme richieste a conguaglio sarebbero congrue se confrontate con il prezzo
Part annuale di € 650.000,00 versato dall' a quale corrispettivo per CP_1
le prestazioni eseguite: trattasi, come affermato dal Giudicante, di una congettura priva di qualsivoglia fondamento e che non prova di certo la legittima spettanza dei conguagli in contestazione. Per quanto detto, deve condividersi l'assunto del Giudice di primo grado che ( si ripete) ha considerato la complessiva produzione documentale allegata alle domande monitorie insufficiente a provare le debenza delle somme pretese dalla a titolo di conguaglio e Parte_1
dunque di corrispettivo per le prestazione rese negli anni 2014-2017.
Infine, in nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c sarebbe incorso il
Tribunale in quanto è evidente – sin dalla fase monitoria – che la stessa ricorrente abbia agito al dichiarato fine di ottenere “a titolo di conguaglio dei costi sostenuti e, dunque, del corrispettivo maturato in suo favore”. Tale ammissione, congiunta alla documentazione prodotta, che, giova ribadirlo,
si presenta frammentaria e priva di compiuta coerenza, dimostra come l'oggetto dell'indagine sui costi delle prestazioni era volta ad ottenere gli asseriti conguagli dei costi sostenuti e non, come opina l'appellante, delle prestazioni effettuate.
In definitiva, la decisione impugnata su tutti i profili esaminati va confermata.
4.Va, altresì, respinto il motivo di appello rubricato “error in iudicando- vizio di motivazione – violazione e falsa applicazione del principio ex art. 91
c.p.c.” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello), con cui l'istante si duole della condanna subita al pagamento delle spese processuali in favore della controparte con attribuzione al difensore antistatario.
Invero, il Giudice ha proceduto alla regolamentazione delle spese processuali in base alla regola generale della soccombenza, sicchè correttamente le spese di lite sostenute dall'opponente vittoriosa le ha posto a carico della ricorrente (opposta) società, la cui pretesa monitoria, a seguito dell'accoglimento della spiegata impugnazione, è stata negata con la revoca del decreto.
5. Anche le spese del presente grado di giudizio di appello seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c.,
e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €.
52.001 ad €. 260.000 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014),
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando
si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, n. 815/2022, pubblicata il 6 maggio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
B) condanna la a pagare alla Parte_1 [...]
attribuzione Controparte_5
all'avvocato Vincenzo Follo- le spese del grado di appello, che liquida in €
9.991,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5412/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 815/2022, emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 6 maggio 2022, vertente
TRA
(1) la (partita iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela
Festa (codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante-
E (2) la Controparte_1
– (partita iva - codice fiscale ), in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Follo
(codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._2
-appellata-
(3) Vincenzo Follo (codice fiscale , in nome proprio e C.F._2
quale procuratore di sé stesso
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 22 dicembre
2017, la chiedeva al Tribunale di Avellino di Parte_1
ingiungersi alla Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità ) il pagamento della somma di €
[...] CP_1
81.740,00, oltre interessi moratori a titolo di “conguaglio dei costi sostenuti e
dunque del corrispettivo maturato in suo favore per gli anni 2014, 2015 e 2016”
, come società capogruppo dell' costituita tra le parti per l'esercizio di CP_2
prestazioni in favore della . Parte_2
A fondamento del ricorso depositava la fattura n. 295 del 07 dicembre
2017 ed estratti sintetici Excel dei costi rispettivamente sostenuti dalla e dalla Parte_1 CP_1
I.2 Con decreto ingiuntivo n. 153/2018 del 31 gennaio 2018, il Tribunale
di Avellino ingiungeva nei confronti di il pagamento, in favore della CP_1 di € 81.740,00, oltre gli interessi di mora ex D.lgs. Parte_1
231/2002 fino all'integrale soddisfo, oltre le spese del procedimento.
I.3 Avverso detto d.i. - con atto di citazione notificato in data 16 marzo
2018 per l'udienza del 15 settembre 2018 – l' proponeva opposizione, CP_1
con cui contestava integralmente il ricorso monitorio e la documentazione prodotta dalla con particolare riferimento alla Parte_1
fattura n. 295 del 7 dicembre 2017, ritenuta inidonea a comprovare il credito azionato. In particolare, essa deduceva:
1) di non aver mai ricevuto tale fattura, avendone appreso l'esistenza solo mediante la notificazione del decreto ingiuntivo;
2) che la fattura ed i conteggi depositati dalla ricorrente erano stati unilateralmente formati oltreché privi di riscontro;
3) che, dall'ATI (costituita al fine di partecipare alla gara di appalto avente ad oggetto il servizio di lavaggio, stiratura e trasporto della biancheria presso l' 1), ciascuna impresa conservava autonomia giuridico-fiscale con Pt_3
obblighi distinti non sussistendo alcun suo inadempimento, avendo viceversa l'opposta, nella qualità di capogruppo violato il proprio obbligo di rendicontazione, consistente nella esibizione e consegna periodica della documentazione amministrativa e contabile necessaria per la determinazione dei costi e dei conguagli relativi a quegli anni;
4) non vi era alcuna prova in ordine ai dati riportati nei prospetti redatti dalla ricorrente, dai quali risultava che, nell'anno 2014, la stessa avrebbe rispristinato igienicamente biancheria piana per Kg 178.145; nel 2015 per Kg 140.022,88; nel 2016 per Kg 133.091,00; nell'anno 2014 biancheria sagomata per Kg 29.904,90; nel 2015 per Kg 19.544,90; nel 2016 per Kg 19.018,40, senza che venisse dato riscontro, non essendo depositati in atti neppure i relativi documenti di trasporto (ddt) controfirmati per accettazione dall'Ente da cui poteva evincersi la reale consistenza;
5) che le voci di costo esposte dalla mandataria apparivano incongruenti ed in particolare: – la voce “costo guardaroba” risultava abnorme per il 2014, nonostante l'invariabilità del personale e delle attrezzature negli anni;
– la voce
“assistenza periodica” era priva di fondamento e, ove riferita a oneri di capo-
filaggio, avrebbe richiesto preventiva pattuizione, mentre nessuna attività assistenziale sarebbe mai stata svolta dalla mandataria;
la voce trasporti appariva inverosimile, indicando per il 2014 costi superiori del 20% rispetto agli anni successivi, in contrasto con l'andamento dei costi di mercato.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opponente (inesistenza della prova del credito ingiunto, inidoneità della documentazione depositata, infondatezza della pretesa creditoria) chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo n. 153/2018 emesso nei suoi confronti.
I.4.Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 novembre 2018, la Parte_1
premettendo che il credito azionato originava delle obbligazioni assunte nell'ATI costituita con l'opponente ( giusta atto per notar del 15 maggio 2006 Per_1
rep. 148299, racc. 17752), e derivava dal mancato pagamento dei costi sostenuti dall'opposta, con particolare riferimento ai conguagli effettuati con riguardo agli anni 2014-2016. Per tali ragioni, chiedeva – previa concessione della provvisoria esecuzione – il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Contestualmente, a fondamento della propria pretesa creditoria, azionata in sede monitoria, depositava ulteriore documentazione in data 11 novembre
2018, ossia: DDT riferiti alle annualità oggetto di causa, attestanti le prestazioni degli anni 2014, 2015, 2016 con annesse fatture dei trasporti;
atto costituendo raggruppamento ATI e atto costitutivo;
fattura n. 295 del 7 dicembre 2017.
I.5. Concessi i termini per il deposito delle memorie, in data 11 gennaio
2019 la opposta integrava la documentazione con la memoria 183 comma VI n.2
c.p.c. depositando: 1) la comunicazione a mezzo pec del 17.11.2014 con cui la aveva trasmesso il prospetto del conguaglio 2013 e Parte_1
le relative ricevute di consegna, nonché la relativa fattura n. 2558 del
01.12.2014 ed estratto conto attestante il bonifico di € 96.119,41 della CP_1
del 26.11.2014.
II.1. Con un successivo ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 21
agosto 2018, la chiedeva al Tribunale di Avellino Parte_1
ingiungersi a il pagamento dell'ulteriore importo € 26.937,61, oltre CP_1
interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, sino al saldo, a titolo di conguaglio dei costi sostenuti e dunque del corrispettivo maturato in suo favore per l'anno
2017. A sostegno depositava nuova fattura n. 109 del 09 mmaggio 2018 ed estratti sintetici dei costi rispettivamente sostenuti dalla Parte_1
e dalla
[...] CP_1 II.2. Con decreto ingiuntivo n. 1118/2018 del 7 settembre 2018, emesso su ricorso di il Tribunale di Avellino ingiungeva nei Parte_1
confronti di il pagamento di € 26.937,61 oltre interessi dalla scadenza in CP_1
fattura al soddisfo e spese del procedimento monitorio.
II.3. Avverso tale d.i. - con atto di citazione notificato il 24 ottobre 2018 per l'udienza del 18 febbraio 2019 - l' proponeva opposizione formulando CP_1
le medesime eccezioni formulate nel precedente giudizio di opposizione recante
R.G. n. 1261/2018. In particolare, eccepiva “l'irritualità ed inammissibilità della notifica avvenuta il 17.09.2018 da parte dell'avv. Festa in proprio e quale
procuratore di se stesso alla del decreto ingiuntivo n. 1118/18 nella CP_1
parte relativa alla liquidazione delle spese e competenze legali della fase monitoria” (pag. 8 atto di citazione in opposizione), atteso che non è prevista legislativamente la possibilità di notificare due volte il medesimo titolo.
Alla luce delle considerazioni esposte (inesistenza della prova del credito ingiunto, -inidoneità della documentazione depositata, - infondatezza della pretesa creditoria, nullità della notifica del decreto ingiuntivo) chiedeva al
Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo n.1118/2018 emesso nei suoi confronti.
II.4. Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 20 febbraio
2019, la deducendo l'infondatezza della doglianza Parte_1
di parte opponente relativa alla irritualità della notifica del decreto ingiuntivo ad opera del procuratore antistatario. Nel merito, articolava le medesime difese formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio recante R.G. n. 1261/2019 e, in particolare, deduceva che il credito originava delle obbligazioni assunte nell'ATI costituita con l'opponente con atto per notar del 15 maggio 2006 (rep. 148299, racc. 17752) e che, in particolare, Per_1
derivava dal mancato pagamento dei costi derivanti dai conguagli per l'anno
2017. Depositava: fattura n. 109 del 09.05.2018 con annotazione nel registro
I.V.A.
Chiedeva – previa concessione della provvisoria esecuzione – il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
II.5. Denegata, in entrambi i giudizi di opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183,
co. VI, c.p.c. ed ammessa la prova per testi articolata dall'opposta.
All'udienza celebrata in data 12 novembre 2019 e fissata per la relativa assunzione, veniva disposta la riunione al procedimento contrassegnato da R.G.
n. 1261/2018 del giudizio recante R.G. 4245/2018.
Assunta la prova per testi, con ordinanza resa in data 16 dicembre 2019, ritenuto superfluo l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 10 gennaio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.6. Con sentenza n. 815/2022, pubblicata il 6 maggio 2022, il Tribunale di
Avellino, così decideva: “le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da CP_1
sono fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento …Orbene,
[...]
rivestendo la posizione di attrice in senso sostanziale, l'opposta avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza dei crediti azionati in sede monitoria e dell'esatta quantificazione degli stessi… Ritiene questo Tribunale che tale prova non sia stata offerta in misura adeguata e convincente. Orbene, la documentazione prodotta agli atti del giudizio (fatture e documenti di trasporto) e posta a
fondamento del diritto vantato dall'opposta non può ritenersi idonea a provare…il diritto della all'ottenimento dei conguagli dei costi Parte_1
asseritamente sostenuti e dei corrispettivi relativi agli anni 2014 – 2017, così come pretesi con i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione... Tale carenza in termini di allegazione e di prova non consente a questo Tribunale di ritenere raggiunta la prova del credito azionato in sede monitoria… Né validi elementi di
prova possono trarsi – come pure vorrebbe l'opposta – dalla circostanza che, negli anni antecedenti al 2014, l'opponente abbia corrisposto – senza muovere contestazioni - in favore della Lavanderia Americana delle somme a Pt_1
Parte conguaglio ovvero dal fatto che “l'affidamento del servizio da parte della era previsto per un costo ANNUO di € 625.000,00,00 (al netto di IVA), per cui evidentemente congrui risultano i costi delle prestazioni svolte dalla società
opposta per i singoli anni 2014, 2015, 2016, rispettivamente per € 15.600,00,
22.800,00 e 28.600,00 (comprensive di IVA)”…”Trattasi, infatti, di mere petizioni di principio del tutto neutre rispetto all'effettivo thema decidendum”.
Su tali assunti, “
P.Q.M.
- accoglie le opposizioni proposte da in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atti di citazione notificati il
16 marzo 2018 ed il 24 ottobre 2018 e, per l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi opposti n. 153/2018, depositato il 28-31 gennaio 2018 e n. 1118/2018, depositato il 4-7 settembre 2018; - condanna l'opposta Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore
[...]
della parte opponente in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 692,50 per spese ed € 7.795,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali
al 15 per cento, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Follo, per dichiarato anticipo”.
III.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 18 maggio
2023, notificata il 5 dicembre 2022 agli appellati l' e Vincenzo Follo- la CP_1
proponeva appello, articolando i motivi di Parte_1
gravame, come di seguito unitariamente rubricati:
“
1. ERROR IN IUDICANDO – VIZIO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO EX ART 115 c.p.c. “IUDEX IUXTA
” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 Controparte_3
C.C.” …
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“(…) 1) in via istruttoria ed in subordine, reiterando - se necessario -
istanza di nomina di CTU al fine della quantificazione del credito dovuto alla esponente società in virtù delle prestazioni de quibus, nominare CTU;
2) nel merito, rigettare le due opposizioni avverse, poiché infondate in fatto e diritto, confermando i d.i. opposti: d.i. n. 153/2018 per i costi degli anni
2014, 2015 e 2016 e d.i. n. 1118/2018 per i costi dell'anno 2017;
3) in subordine condannare parte avversa al pagamento della somma che la Corte di Appello riterrà equa;
4) condannare l'Avv. Vincenzo Follo quale procuratore antistatario esclusivamente alla restituzione della somma di € 10.272,99, quali competenze
e spese legali liquidate con attribuzione nella sentenza gravata, pagate dalla come da allegati bonifici;
Parte_1
5) condannare la Controparte_1
alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al
[...]
sottoscritto procuratore.” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello)
II.2 Con comparsa del 28 aprile 2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
e l'Avv. Vincenzo Follo, Controparte_1
i quali eccepivano l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'infondatezza, nonché
l'improcedibilità del gravame e ne chiedevano il rigetto.
II.3 All'udienza del 2 ottobre 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti
(30+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 24 novembre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. dell'appello, sollevata dall'appellata Controparte_1
[...] Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che
è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni di legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado.
Il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili
formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2. Il Tribunale di Avellino, con l'impugnata sentenza, ha accolto entrambe le opposizioni proposte dalla Controparte_1
, la prima, avverso il d.i. n. 153/2018, depositato il
[...]
28-31 gennaio 2018, ad oggetto il pagamento della fattura n. 295 del 7 dicembre 2017, relativa i costi asseritamente sostenuti dall'opposta derivanti dai conguagli per gli anni 2014-2016, Parte_1
la seconda avverso il d.i. n. 1118/2018, depositato il 4-7 settembre 2018, ad oggetto il pagamento della fattura n. 109 del 9 maggio 2018, relativa ai conguagli per l'anno 2017, emessi su ricorso della Parte_1
A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare l'esistenza e l'esatta quantificazione dei crediti relativi ai conguagli degli anni
2014-2017, prova che non era stata fornita in modo adeguato;
viceversa,
l'opponente, quale debitrice in senso sostanziale, aveva specificamente contestato le avverse pretese, evidenziando l'inadempimento della
[...]
agli obblighi di rendicontazione e di consegna della Parte_1
documentazione contabile, circostanza che le aveva impedito di fatto ogni verifica sull'effettiva sussistenza dei costi rivendicati.
Pertanto, il Giudice ha ritenuto che: la documentazione ulteriormente prodotta (fatture e DDT) dall'opposta, nel giudizio di opposizione, fosse inidonea per accertare i crediti azionati;
le eccezioni dell'opposta — fondate
Parte sul presunto riconoscimento di somme da parte dell' e sui costi sostenuti nell'ambito dell'ATI — non avevano avuto riscontro né negli atti né nell'istruttoria orale, rivelatasi irrilevante e generica;
nemmeno le argomentazioni basate su prassi pregresse o sui costi annuali stimati potevano valere come prova, trattandosi di semplici affermazioni prive di collegamento con le specifiche voci pretese e qualificate dal giudicante quali
“mere petizioni di principio”; in presenza di tale vulnus probatorio, fosse superfluo ricorrere ad una consulenza tecnica, che avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Di conseguenza, il Tribunale, ritenendo non provato il credito, disponeva la revoca dei decreti ingiuntivi, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
2. L'appellante, con i seguenti motivi unitariamente rubricati “error in iudicando – vizio di motivazione – violazione e falsa applicazione del principio ex art 115 c.p.c. “iudex iuxta alligata et probata” – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.” – censura la sentenza impugnata, da un lato, per avere il Giudice di primo grado travisato i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'altro, per avere mal valutato la documentazione prodotta a sostegno della sua domanda monitoria.
Quanto al primo profilo, muovendo dal presupposto di avere adeguatamente provato sia l'an sia il quantum del credito vantato, l'appellante
( ricorrente/ parte opposta in primo grado) deduce che il Tribunale, in via generale, avrebbe omesso di considerare come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria, gravi sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, e non sulla parte opposta (originaria ricorrente). A suo dire, tale onere non sarebbe stato in alcun modo assolto,
essendosi l'opponente (odierna parte appellata) limitata a mere affermazioni apodittiche nonchè a contestare l'asserito inadempimento dell'opposta nella consegna della documentazione, senza mai giungere a negare l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto dell'ATI.
Quanto al secondo profilo, l'appellante censura la valutazione compiuta dal Tribunale anche in ordine alla copiosa documentazione, contabile e non,
da essa offerta a supporto della propria pretesa di pagamento, denunciando la violazione dell'art. 115 c.p.c. In particolare, assume che il Giudice avrebbe dovuto attribuire pieno valore di prova ai contratti ATI, giustificativi dei costi, ai DDT, alle fatture, ai prospetti di conguaglio , nonché all'ulteriore documentazione attinente ai rapporti pregressi tra le parti (fattura n.
2558/2014, pagamento di € 96.119,41 e prospetti PEC) che dimostrerebbe il pagamento dei conguagli senza contestazioni e la costanza dei parametri contrattuali (come il costo di lavaggio di € 0,75/kg dal 2005), valorizzando altresì la testimonianza dell'ing. Ed invece, aveva Testimone_1
erroneamente privilegiato le dichiarazioni dell'opponente prive di adeguato riscontro documentale e ulteriormente, erroneamente considerato come
“mere petizioni di principio del tutto neutre rispetto all'effettivo thema
decidendum” le circostanze che “negli anni antecedenti al 2014, l'opponente abbia corrisposto – senza muovere contestazioni- in favore della Lavanderia
Americana delle somme a conguaglio” e che il costo annuo del Pt_1
servizio ATI di € 625.000,00 ( corrisposto integralmente all' da parte CP_1
Part dell' giustificava e rendeva congrue “ i costi delle prestazioni svolte
dalla società opposta per i singoli anni 2014 2015, 2016 (…)”.
Inoltre, a detta dell'appellante, la circostanza che l' fosse stata CP_1
inadempiente agli obblighi di rendicontazione periodica risulterebbe altresì accertato dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 249/2022, confermativa del decreto ingiuntivo, rimasto inadempiuto.
Infine, deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice avrebbe revocato i decreti ingiuntivi per “insussistenza del diritto ai conguagli”,
pronunciandosi su un profilo diverso rispetto a quanto richiesta nella domanda monitoria, volta, invece, all'ottenimento del pagamento dei corrispettivi contrattuali, mentre i conguagli erano stati introdotti dalla solo come CP_4
fatto impeditivo della pretesa creditoria.
Le deduzioni esposte dall'appellante non meritano accoglimento.
3.1.Preliminarmente, giova rammentare che “nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni"
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815 e successive conformi), orbene “in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova
del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass,
Civ., Sez. Il, Sent. n.13240/2019).
3.2. Venendo al caso in esame, ritiene la Corte che le plurime censure formulate dall'appellante non sconfessano, né consentano in alcun modo di superare le ragioni in fatto e in diritto poste dal Giudice a fondamento della sua decisione.
Innanzitutto, contrariamente a quanto argomenta la
[...]
(originaria parte ricorrente), a fronte della carente e Parte_1
lacunosa produzione documentale da essa offerta, sia a supporto della domanda monitoria, che nel giudizio ordinario a cognizione piena, le contestazioni dell' (originaria parte opponente), intese a paralizzare CP_1
l'ingiunzione di pagamento delle fatture di conguaglio, sono state puntuali sia in merito all'an che al quantum della avversa pretesa azionata.
Ed invero, risulta dalla documentazione versata agli atti che la , CP_1
in sede di opposizione, ebbe a contestare l'origine stessa delle somme asseritamente vantate nei suoi confronti a titolo di “conguaglio dei costi sostenuti per gli anni 2015, 2015, 2016, 2017”, sotto molteplici aspetti, assumendo, anzitutto, la non debenza di alcuna somma a titolo di conguaglio o a qualsiasi titolo nei confronti dell'opposta, in secondo luogo, che i documenti allegati, consistenti in un prospetto excel ed in fatture, si configuravano quali atti unilaterali e, come tali, inidonei a provare la fondatezza della pretesa. Ancora, ebbe ad eccepire l'inadempimento della ai propri obblighi di rendicontazione Parte_1
amministrativo/fiscale nel corso delle annualità, sanciti nell'accordo A.T.I., circostanza che le rendeva impossibile controllare e seguire i calcoli degli importi a titolo di un eventuale conguaglio, ravvisando, altresì, la contraddittorietà delle singole voci di costo (costi di trasporto e costi di biancheria), oltreché l'insussistenza per mancata intesa scritta tra le parti
(costo “assistenza periodica”). Infine, ebbe a rappresentare come l'opposta avesse già avuto la propria quota di corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto .1, non residuando alcun credito, Pt_3
neppure a titolo di conguaglio.
Orbene, a fronte di tali puntuali rilievi da parte dell'opponente incombeva sull'opposta società (attrice in senso sostanziale) l'onere di fornire la prova ovvero di arricchire il “quadro probatorio” offerto nel giudizio monitorio a fondamento della sua domanda: il che, però, non è avvenuto, in quanto la società opposta si limitava a produrre i DDT, la fattura n. 295 del 7 dicembre 2017, la fattura n. 109 del 09.05.2018 con annotazione registro I.V.A., copia bonifico 2014 inerente alla fattura n. 2558 del 01 dicembre 2014. Al riguardo, quanto al valore in sede probatorio da attribuire alle fatture, giova rammentare che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito,
dovendo l'opposto, mediante gli ordinari mezzi di prova, provare sia l'an che il quantum della sua pretesa. (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016). La Cassazione, intervenendo anche di recente sulla questione, da ultimo, con l'ordinanza n. 34831/2024 – ha ribadito “Il principio secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente
elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici
a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto
ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
12/01/2016, n. 299 (rv. 638451); cfr. altresi Cass. 9542 del 2018, Cass.
16.11.2001, n. 14363, Sez. 3, Ordinanza n. del 12/07/2023 e da ultimo
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34831) ed ancora che “le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti dall'acquirente, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle asserite prestazioni…, nel successivo giudizio ex art. 645
cod. proc. civ. In generale occorre ribadire che l'orientamento consolidato della Corte di cassazione basandosi sul riparto dell'onere probatorio, ossia che è la debitrice ingiunta a dovere dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, tuttavia, a fronte della contestazione a monte dei documenti di provenienza unilaterale dal supposto creditore non sono idonei
a provare- onere, appunto, gravante su chi assuma di essere creditore - il
titolo negoziale della sua pretesa. (Ord. Sez. 3, n. 19944 del 12/07/2023 Rv.
668145 – 01).
In altre parole, secondo la citata giurisprudenza, le fatture, di per sé, non costituiscono un elemento probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria, tanto più, nel caso di specie, in cui l'opponente ne ha nemmeno espressamente contestato la validità. A
maggior ragione, tale documentazione risulta (risultava) priva di qualsivoglia valore dimostrativo in assenza di una coerente e completa rendicontazione fiscale (quali estratti autentici di scritture contabili, versamenti, quietanze di pagamento, un piano di pagamento sottoscritto dalle parti, comunicazioni attestanti i costi): solo per una fattura la n. 109
del 9 maggio 2018, infatti, veniva riportata la annotazione nei registri IVA, circostanza che rende ancor più fragile la ricostruzione contabile dell'appellante in quanto parziale e non corroborata da altri elementi giustificativi.
Parimenti, nessuna “presunzione” in merito alla debenza del pagamento delle fatture di conguaglio azionate in questo giudizio, può fondarsi sulla fattura n. 2258 del 1° dicembre 2014 e relativo bonifico della del CP_1
26 novembre 2014 riferita a conguagli dell'anno 2013. Detta fattura, infatti, attiene a un'annualità del tutto distinta che – diversamente dagli anni successivi – è stata rendicontata tramite prospetti trasmessi via PEC e mai contestati. Nessun pregio, dunque, ha la pretesa di far discendere un presunto credito di rilevante entità (€ 108.677,21) dalla semplice circostanza che nell'annualità precedente fosse stato effettuato un conguaglio: tale elemento, infatti, non consente, né logicamente né giuridicamente, di inferire un'automatica obbligatorietà dei conguagli per gli anni successivi.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta dalla società opposta, nel giudizio di opposizione (costituita da vari e frammentari DDT, dalla copia bonifico 2014 inerente alla fattura n. 2558 del 01.12.2014 e da altre fatture dei trasporti effettuati nel corso di quegli anni), comunque non può ( poteva) sopperire al “vulnus probatorio” da ascrivere alla Parte_1
(originaria ricorrente), poiché, di per sé, comunque non consente di accertare e confrontare nel dettaglio l'origine dei costi sostenuti né il loro ammontare.
È di tutta evidenza, a parere di chi scrive, che la condotta dell'appellante, nella gestione contabile delle forniture effettuate e la reticenza manifestata nel mettere a disposizione della la relativa CP_1 documentazione fiscale, renda l'intera vicenda opaca e incerta, impendendo di comprendere come siano stati effettuati i calcoli posti a fondamento della pretesa creditoria, né da quali costi essa effettivamente origini.
Ergo, il Giudice correttamente ha fondato il proprio convincimento valorizzando le contestazioni dell'opponente a fronte della frammentarietà degli atti depositati dall'opposta.
Risulta, poi, del tutto inconferente il richiamo operato dall'appellante alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 249/2022 del 4 febbraio 2022, divenuta definitiva, con cui è stato confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla nei confronti di per la consegna di Parte_1 CP_1
documenti, inadempiuto dall'appellata. Tale pronuncia, come la stessa appellata ha correttamente evidenziato, riguarda una vicenda del tutto distinta rispetto a quella oggi in esame, concernente una diversa A.T.I. costituita tra le medesime parti in relazione ai servizi aggiudicati dal
“Policlinico di Bari” e non dall' .
1. Proprio per tale estraneità rispetto Pt_3
ai fatti oggetto del presente giudizio, la sentenza non può assumere alcuna rilevanza ai fini della presente decisione.
Inoltre, priva di pregio appare l'affermazione secondo cui le somme richieste a conguaglio sarebbero congrue se confrontate con il prezzo
Part annuale di € 650.000,00 versato dall' a quale corrispettivo per CP_1
le prestazioni eseguite: trattasi, come affermato dal Giudicante, di una congettura priva di qualsivoglia fondamento e che non prova di certo la legittima spettanza dei conguagli in contestazione. Per quanto detto, deve condividersi l'assunto del Giudice di primo grado che ( si ripete) ha considerato la complessiva produzione documentale allegata alle domande monitorie insufficiente a provare le debenza delle somme pretese dalla a titolo di conguaglio e Parte_1
dunque di corrispettivo per le prestazione rese negli anni 2014-2017.
Infine, in nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c sarebbe incorso il
Tribunale in quanto è evidente – sin dalla fase monitoria – che la stessa ricorrente abbia agito al dichiarato fine di ottenere “a titolo di conguaglio dei costi sostenuti e, dunque, del corrispettivo maturato in suo favore”. Tale ammissione, congiunta alla documentazione prodotta, che, giova ribadirlo,
si presenta frammentaria e priva di compiuta coerenza, dimostra come l'oggetto dell'indagine sui costi delle prestazioni era volta ad ottenere gli asseriti conguagli dei costi sostenuti e non, come opina l'appellante, delle prestazioni effettuate.
In definitiva, la decisione impugnata su tutti i profili esaminati va confermata.
4.Va, altresì, respinto il motivo di appello rubricato “error in iudicando- vizio di motivazione – violazione e falsa applicazione del principio ex art. 91
c.p.c.” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello), con cui l'istante si duole della condanna subita al pagamento delle spese processuali in favore della controparte con attribuzione al difensore antistatario.
Invero, il Giudice ha proceduto alla regolamentazione delle spese processuali in base alla regola generale della soccombenza, sicchè correttamente le spese di lite sostenute dall'opponente vittoriosa le ha posto a carico della ricorrente (opposta) società, la cui pretesa monitoria, a seguito dell'accoglimento della spiegata impugnazione, è stata negata con la revoca del decreto.
5. Anche le spese del presente grado di giudizio di appello seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c.,
e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €.
52.001 ad €. 260.000 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014),
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando
si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, n. 815/2022, pubblicata il 6 maggio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
B) condanna la a pagare alla Parte_1 [...]
attribuzione Controparte_5
all'avvocato Vincenzo Follo- le spese del grado di appello, che liquida in €
9.991,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio