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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Str. Quarta 6/1 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170003259513000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 luglio 2017 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella esattoriale dell'importo di Euro 460.769,15 convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossioni.
Radicatosi il contraddittorio a mezzo della costituzione dell'Ufficio, con sentenza pronunciata il 12 novembre
2018 la Commissione Tributaria di Parma, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella relativamente alle poste creditorie per interessi e per oneri della riscossione.
Nei confronti di tale decisione l'Agenzia delle Entrate Riscossioni proponeva gravame eccependo, fra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla doglianza accolta dal primo giudice. L' Ente riscossore notificava comunque l'atto di gravame all'Ente impositore Agenzia delle Entrate la quale interveniva volontariamente in causa.
Con sentenza pronunciata l'11 dicembre 2023 la Corte di Giustizia di secondo grado, dopo aver rilevato che non si era provveduto alla integrazione del contraddittorio in una fattispecie caratterizzata da litisconsorzio necessario, dichiarava la nullità della sentenza impugnata.
A seguito della rimessione del fascicolo ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lvo 546/92, all'udienza del 18 settembre 2025 questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate mandando al ricorrente per la notifica entro il termine del 15 ottobre 2025.
All'udienza del 13 febbraio 2026, svoltasi in assenza del procuratore della società ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, con nota del 5 dicembre 2025, ha fatto rilevare di non aver ricevuto la notifica del ricorso disposta a mezzo dell'ordinanza del 18 settembre 2025 ed ha quindi chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. 546/92.
A tale riguardo si osserva che il presente giudizio costituisce solo una nuova fase di quello precedente, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (cfr. Cass. 30 settembre 2008, n.
24331). Di conseguenza, posto che l'Agenzia delle Entrate era volontariamente intervenuta in secondo grado su sollecitazione dell'Ente impositore, non vi era la necessità che questa Corte di giustizia (con composizione diversa da quella attuale) ordinasse l'integrazione del contraddittorio (nei confronti della già costituita Agenzia delle Entrate).
Una volta esclusa la ricorrenza dei presupposti per ordinare l'estinzione del giudizio, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado sulla (supposta) sussistenza di un litisconsorzio necessario impone a questa Corte di procedere al riesame di tutte le doglianze svolte dalla Ricorrente_1 s.r.l. In proposito la società ha in primo luogo eccepito che i vizi di cui, a suo dire, sarebbe affetta la procedura di notifica della cartella configurerebbero, sempre a suo dire, una ipotesi di inesistenza della notifica stessa e dell'atto impugnato;
ha in secondo luogo lamentato la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento;
ha in terzo luogo eccepito la nullità per mancata indicazione del criterio di calcolo degli aggi e degli interessi.
Il primo assunto è infondato.
Premesso che la cartella è stata notificata a mezzo PEC, si richiama l'ormai costante orientamento di legittimità che ha ritenuto legittima tale modalità (cfr., da ultimo, Cass. 3 dicembre 2024 n. 30922). Si rileva, ad ogni modo, che la notifica della cartella esattoriale ha comunque raggiunto lo scopo, ai sensi dell'art. 156
c.p.c., poiché il destinatario ha avuto completa notizia della cartella in questione con il ritiro diretto della stessa ed avendo proposto tempestivo ricorso, senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa. Al riguardo le
Sezione Unite, con sentenza n. 19854 del 5 ottobre 2004, hanno affermato che in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le norme stabilite dagli artt. 137 e segg. c.p.c. e, quindi, l'art. 160 c.p.c. che, attraverso il rinvio al disposto dell'art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa "mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".
Anche il secondo assunto è infondato atteso che il requisito della sottoscrizione del responsabile del procedimento non costituisce presupposto di validità della cartella. Ed invero, secondo il costante orientamento di legittimità, “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P. R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr., ex multis, Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773).
Quanto al terzo assunto, occorre in punto di fatto premettere che la cartella impugnata trae origine dai controlli automatizzati delle dichiarazione modello Unico 2014 e 2015, eseguiti ai sensi dell'art. 36 bis dpr
600/73 e 54 bis dpr 633/72. Da tali controlli è in particolare emerso l'omesso versamento di imposte sui redditi e sull'Iva che l'Ufficio ha iscritto a ruolo (unitamente agli interessi e alle sanzioni) nell'ammontare di
Euro 187.634,69 per l'anno 2013 e di Euro 259.708,26 per l'anno 2014. In particolare per l'anno di imposta
2013 è stata notificata in data 24 febbraio 2015 comunicazione di irregolarità per gli omessi versamenti delle imposte dichiarate;
la società ha chiesto ed ottenuto di rateizzare il proprio debito d'imposta, ma poi ha versato solo 5 rate del piano di rateizzazione con conseguente decadenza da tale beneficio e iscrizione a ruolo definitivo delle somme residue dovute per imposte, interessi e sanzioni. Analogamente per l'anno d'imposta 2014 è stata notificata in data 15 marzo 2016 comunicazione di irregolarità; la società ha versato solo una rata del piano di rateizzazione ed anche in questo caso è incorsa in decadenza con iscrizione al ruolo a titolo definitivo delle somme residue a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
Va altresì premesso, questa volta in diritto, quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione in merito alla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36- bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972. Da un lato si è affermato che “il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.” Dall'altro lato si è precisato che
“ove la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore…motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo.” (cfr. S.U. 14 luglio 2022 n. 22281).
Ciò posto la Corte osserva quanto segue.
Come si è detto nelle pagine precedenti, la cartella di pagamento è stata preceduta dalle comunicazioni di irregolarità cui sono seguite la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione della somma a ruolo per capitale interessi e sanzioni. Si è quindi trattato di recupero di imposte a seguito di attività di mera liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e di Iva e non di rettifica delle stesse mediante l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva. A fronte di ciò l'Ufficio non aveva l'obbligo di indicare la tipologia, il tasso e la decorrenza degli interessi che, del resto, erano stati indicati negli atti prodromici alla cartella.
Quanto, infine, all'aggio o compenso di riscossione, si richiama la natura vincolata del modello e l'aderenza dell'applicazione dei compensi alla normativa, ancora in vigore al momento in cui è stato adottato (il d. lgs.112/99, sarà abrogato completamente con il d.lgs. 33/2025), di cui all'art. 17 d.lgs. 112/99 che determinava il calcolo del compenso per l'attività svolta dall'agente della riscossione. La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto che la scelta legislativa di far decorrere l'applicazione della nuova legge (che non prevedeva più gli oneri di riscossione, perché fatti ricadere sulla collettività), a seconda della data di affido del carico, se prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa, non è censurabile, risultando giustificata e ragionevole e rispondente all'esigenza di certezza del diritto. (cfr. sentenza 120/2021).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
La controvertibilità in diritto delle questioni, chiarita solo con l'intervento delle Sezioni Unite, consente di dichiarare la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Str. Quarta 6/1 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170003259513000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 luglio 2017 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella esattoriale dell'importo di Euro 460.769,15 convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossioni.
Radicatosi il contraddittorio a mezzo della costituzione dell'Ufficio, con sentenza pronunciata il 12 novembre
2018 la Commissione Tributaria di Parma, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella relativamente alle poste creditorie per interessi e per oneri della riscossione.
Nei confronti di tale decisione l'Agenzia delle Entrate Riscossioni proponeva gravame eccependo, fra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla doglianza accolta dal primo giudice. L' Ente riscossore notificava comunque l'atto di gravame all'Ente impositore Agenzia delle Entrate la quale interveniva volontariamente in causa.
Con sentenza pronunciata l'11 dicembre 2023 la Corte di Giustizia di secondo grado, dopo aver rilevato che non si era provveduto alla integrazione del contraddittorio in una fattispecie caratterizzata da litisconsorzio necessario, dichiarava la nullità della sentenza impugnata.
A seguito della rimessione del fascicolo ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lvo 546/92, all'udienza del 18 settembre 2025 questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate mandando al ricorrente per la notifica entro il termine del 15 ottobre 2025.
All'udienza del 13 febbraio 2026, svoltasi in assenza del procuratore della società ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, con nota del 5 dicembre 2025, ha fatto rilevare di non aver ricevuto la notifica del ricorso disposta a mezzo dell'ordinanza del 18 settembre 2025 ed ha quindi chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. 546/92.
A tale riguardo si osserva che il presente giudizio costituisce solo una nuova fase di quello precedente, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (cfr. Cass. 30 settembre 2008, n.
24331). Di conseguenza, posto che l'Agenzia delle Entrate era volontariamente intervenuta in secondo grado su sollecitazione dell'Ente impositore, non vi era la necessità che questa Corte di giustizia (con composizione diversa da quella attuale) ordinasse l'integrazione del contraddittorio (nei confronti della già costituita Agenzia delle Entrate).
Una volta esclusa la ricorrenza dei presupposti per ordinare l'estinzione del giudizio, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado sulla (supposta) sussistenza di un litisconsorzio necessario impone a questa Corte di procedere al riesame di tutte le doglianze svolte dalla Ricorrente_1 s.r.l. In proposito la società ha in primo luogo eccepito che i vizi di cui, a suo dire, sarebbe affetta la procedura di notifica della cartella configurerebbero, sempre a suo dire, una ipotesi di inesistenza della notifica stessa e dell'atto impugnato;
ha in secondo luogo lamentato la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento;
ha in terzo luogo eccepito la nullità per mancata indicazione del criterio di calcolo degli aggi e degli interessi.
Il primo assunto è infondato.
Premesso che la cartella è stata notificata a mezzo PEC, si richiama l'ormai costante orientamento di legittimità che ha ritenuto legittima tale modalità (cfr., da ultimo, Cass. 3 dicembre 2024 n. 30922). Si rileva, ad ogni modo, che la notifica della cartella esattoriale ha comunque raggiunto lo scopo, ai sensi dell'art. 156
c.p.c., poiché il destinatario ha avuto completa notizia della cartella in questione con il ritiro diretto della stessa ed avendo proposto tempestivo ricorso, senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa. Al riguardo le
Sezione Unite, con sentenza n. 19854 del 5 ottobre 2004, hanno affermato che in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le norme stabilite dagli artt. 137 e segg. c.p.c. e, quindi, l'art. 160 c.p.c. che, attraverso il rinvio al disposto dell'art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa "mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".
Anche il secondo assunto è infondato atteso che il requisito della sottoscrizione del responsabile del procedimento non costituisce presupposto di validità della cartella. Ed invero, secondo il costante orientamento di legittimità, “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P. R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr., ex multis, Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773).
Quanto al terzo assunto, occorre in punto di fatto premettere che la cartella impugnata trae origine dai controlli automatizzati delle dichiarazione modello Unico 2014 e 2015, eseguiti ai sensi dell'art. 36 bis dpr
600/73 e 54 bis dpr 633/72. Da tali controlli è in particolare emerso l'omesso versamento di imposte sui redditi e sull'Iva che l'Ufficio ha iscritto a ruolo (unitamente agli interessi e alle sanzioni) nell'ammontare di
Euro 187.634,69 per l'anno 2013 e di Euro 259.708,26 per l'anno 2014. In particolare per l'anno di imposta
2013 è stata notificata in data 24 febbraio 2015 comunicazione di irregolarità per gli omessi versamenti delle imposte dichiarate;
la società ha chiesto ed ottenuto di rateizzare il proprio debito d'imposta, ma poi ha versato solo 5 rate del piano di rateizzazione con conseguente decadenza da tale beneficio e iscrizione a ruolo definitivo delle somme residue dovute per imposte, interessi e sanzioni. Analogamente per l'anno d'imposta 2014 è stata notificata in data 15 marzo 2016 comunicazione di irregolarità; la società ha versato solo una rata del piano di rateizzazione ed anche in questo caso è incorsa in decadenza con iscrizione al ruolo a titolo definitivo delle somme residue a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
Va altresì premesso, questa volta in diritto, quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione in merito alla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36- bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972. Da un lato si è affermato che “il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.” Dall'altro lato si è precisato che
“ove la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore…motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo.” (cfr. S.U. 14 luglio 2022 n. 22281).
Ciò posto la Corte osserva quanto segue.
Come si è detto nelle pagine precedenti, la cartella di pagamento è stata preceduta dalle comunicazioni di irregolarità cui sono seguite la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione della somma a ruolo per capitale interessi e sanzioni. Si è quindi trattato di recupero di imposte a seguito di attività di mera liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e di Iva e non di rettifica delle stesse mediante l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva. A fronte di ciò l'Ufficio non aveva l'obbligo di indicare la tipologia, il tasso e la decorrenza degli interessi che, del resto, erano stati indicati negli atti prodromici alla cartella.
Quanto, infine, all'aggio o compenso di riscossione, si richiama la natura vincolata del modello e l'aderenza dell'applicazione dei compensi alla normativa, ancora in vigore al momento in cui è stato adottato (il d. lgs.112/99, sarà abrogato completamente con il d.lgs. 33/2025), di cui all'art. 17 d.lgs. 112/99 che determinava il calcolo del compenso per l'attività svolta dall'agente della riscossione. La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto che la scelta legislativa di far decorrere l'applicazione della nuova legge (che non prevedeva più gli oneri di riscossione, perché fatti ricadere sulla collettività), a seconda della data di affido del carico, se prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa, non è censurabile, risultando giustificata e ragionevole e rispondente all'esigenza di certezza del diritto. (cfr. sentenza 120/2021).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
La controvertibilità in diritto delle questioni, chiarita solo con l'intervento delle Sezioni Unite, consente di dichiarare la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.