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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 30 ottobre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1038/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MORETTI RAFFAELE e con questi elett.te domiciliato in Solofra (AV), alla via Casa Papa n. 4, ;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. GAROFALO CP_1 P.IVA_1
IO e con questi elett.te domiciliata in Avellino, Via Roma,
17
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso gli esiti della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., R.G.L.N. CP_ 3259/2022. si è costituito.
2) Il ricorso è fondato, nei limiti precisati.
Sulla scorta delle contestazioni mosse il giudice della presente fase ha disposto nuova consulenza tecnica.
1 Il CTU ha individuato ipertensione arteriosa, ipotiroidismo post chirurgico, Sindrome depressiva con vasculopatia cerebrale cronica e declino cognitivo di grado marcato.
Il consulente ha rilevato , rispetto alla valutazione effettuata nella fase dlelo ATP, un notevole peggioramento, e che la parte “… appare poco vigile e poco collaborativa, non lucida, con nessuna autonomia motoria. Facies amimica ed ipotonia muscolare, segno che tale condizione si sia innescata a tempo”.
Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, nei termini voluti dalla Legge ai fini che qui rilevano.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni della ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare che il ricorrente versa in condizioni di incapacità ad attendere in maniera autonoma alle proprie occupazioni, e con necessità di assistenza continua, ai
2 fini del diritto alla indennità di accompagnamento, con decorrenza da marzo 2024.
La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass.
9755/2019).
3) Le spese di lite vanno compensate in quanto il beneficio è concesso da epoca successiva alla domanda.
Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste in via CP_ definitiva a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1038/2024 vertente tra nei confronti di , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che
è affetto da invalidità che la rendono incapace ad Parte_1 attendere in maniera autonoma alle proprie occupazioni ed impongono assistenza continua, ai fini della indennità di accompagnamento, a decorrere da marzo 2024;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a CP_ carico di
Avellino, udienza del 30 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 30 ottobre 2025 , ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1038/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MORETTI RAFFAELE e con questi elett.te domiciliato in Solofra (AV), alla via Casa Papa n. 4, ;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. GAROFALO CP_1 P.IVA_1
IO e con questi elett.te domiciliata in Avellino, Via Roma,
17
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso gli esiti della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., R.G.L.N. CP_ 3259/2022. si è costituito.
2) Il ricorso è fondato, nei limiti precisati.
Sulla scorta delle contestazioni mosse il giudice della presente fase ha disposto nuova consulenza tecnica.
1 Il CTU ha individuato ipertensione arteriosa, ipotiroidismo post chirurgico, Sindrome depressiva con vasculopatia cerebrale cronica e declino cognitivo di grado marcato.
Il consulente ha rilevato , rispetto alla valutazione effettuata nella fase dlelo ATP, un notevole peggioramento, e che la parte “… appare poco vigile e poco collaborativa, non lucida, con nessuna autonomia motoria. Facies amimica ed ipotonia muscolare, segno che tale condizione si sia innescata a tempo”.
Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, nei termini voluti dalla Legge ai fini che qui rilevano.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni della ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare che il ricorrente versa in condizioni di incapacità ad attendere in maniera autonoma alle proprie occupazioni, e con necessità di assistenza continua, ai
2 fini del diritto alla indennità di accompagnamento, con decorrenza da marzo 2024.
La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass.
9755/2019).
3) Le spese di lite vanno compensate in quanto il beneficio è concesso da epoca successiva alla domanda.
Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste in via CP_ definitiva a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1038/2024 vertente tra nei confronti di , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che
è affetto da invalidità che la rendono incapace ad Parte_1 attendere in maniera autonoma alle proprie occupazioni ed impongono assistenza continua, ai fini della indennità di accompagnamento, a decorrere da marzo 2024;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a CP_ carico di
Avellino, udienza del 30 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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