Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00736/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2509 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Accademia Eraclitea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Patti, non costituito in giudizio;
Società Consortile A.R.L. G.A.C. – Gruppo di Azione Costiera Golfo di Patti, in persona del legale rappresentante pro temp ore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosario Ventimiglia e Maria Catena Spurio Rasizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PO Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
i) della Determina Presidenziale n. 24 del 13/10/2025, con cui il G.A.C. Golfo di Patti ha disposto l’aggiudicazione, “sotto riserva di legge”, della “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di informazione e formazione per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, dal 2025 al 2027 (30 mesi). Azione 4.A” in favore della Cooperativa Sociale “PO”;
ii) di tutti gli atti successivi, di estremi e contenuto non noti, eventualmente adottati dall’Ufficio di Piano in esecuzione della suddetta Determina Presidenziale;
iii) del verbale della Commissione di gara n.4 del 6/9/25 contenente proposta di aggiudicazione alla suddetta Cooperativa Sociale “PO”;
iv) della comunicazione PEC prot. 125U25 del 16/10/2025 nella parte in cui afferma, in maniera inesatta, che “sono stati pubblicati sul portale gare tutti i verbali e la determina di affidamento sotto riserva di legge alla ditta risultata prima aggiudicataria”, essendo stata, viceversa, pubblicato solo tale ultimo atto;
v) di tutti i verbali di gara (ivi inclusi quelli di ammissione dei concorrenti, di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi), delle relazioni e delle schede di valutazione individuali e collegiali della Commissione di gara, di estremi, data e contenuto non noti in quanto non ancora resi disponibili alla ricorrente nonostante le istanze di accesso;
vi) ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del Disciplinare di Gara e, in particolare, dell’art.5.3, inerente i “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, nella parte in cui non viene fissato, a monte, il richiesto fatturato minimo;
vii) sempre ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, degli artt.13 e 14 del medesimo Disciplinare di Gara recante “Elementi di valutazione dell’offerta tecnica e punteggi” in relazione agli infra articolati motivi di ricorso;
viii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 12\12\2025:
ix) del verbale di gara n.3 del 5/8/25 ed annesse “Tabelle di calcolo dei criteri di selezione”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13\1\2026:
x) del verbale di affidamento “sotto riserva di legge” del servizio dell’8/11/2025 siglato tra il G.A.C. Golfo di Patti e la PO srl prodotto dalla controinteressata in data 12/12/25 e, ove, necessario, dell’ivi citato art.11 di non meglio precisata e non nota “convenzione stipulata con l’O.I. in data 19/04/2025”;
xi) ogni eventuale ulteriore atto di gara presupponente l’assegnazione alla PO srl piuttosto che ad Accademia Eraclitea;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della PO Società Cooperativa Sociale e della Società Consortile A.R.L. G.A.C. – Gruppo di Azione Costiera Golfo di Patti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa AO NN ZO e uditi per le parti i difensori di parte ricorrente e di parte controinteressata, per come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Società ricorrente ha agito per l’annullamento della Determina Presidenziale n. 24 del 13 ottobre 2024 (nonché degli ulteriori atti sopra indicati), con cui il Gruppo di Azione Costiera per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca del Golfo di Patti (d’ora in avanti G.A.C. o S.A.) ha disposto l’aggiudicazione della “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di informazione e formazione per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, dal 2025 al 2027 (30 mesi). Azione 4.A” in favore della Cooperativa Sociale PO.
2. La suddetta procedura, da aggiudicare tramite l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 2, D. lgs. n. 36/2023, è stata indetta dal G.A.C. con bando pubblicato in data 20 maggio 2025, per un importo a base di gara di euro 150.000,00.
3. L’odierna ricorrente ha rappresentato, in punto di fatto, di aver presentato la propria offerta nei termini e nelle modalità previste dalla lex specialis .
4. In data 6 settembre 2025, la Commissione di gara le ha comunicato di avere individuato come migliore offerente la Cooperativa Sociale PO, odierna controinteressata e unico altro operatore ad avere partecipato alla gara.
5. Non essendo stati pubblicati i verbali integrali e le griglie di valutazione, l’odierna ricorrente, al fine di poter verificare la legittimità delle operazioni di gara, ha presentato in data 8.10.2025 una prima istanza di accesso agli atti.
La stazione appaltante, con PEC prot. 90U/25 del 9.09.2025, ha, tuttavia, disposto il differimento dell’accesso “ fino all’aggiudicazione ”.
6. In assenza di ulteriori comunicazioni e non risultando pubblicato alcun provvedimento di aggiudicazione sul portale gare, la ricorrente ha rappresentato di aver chiesto alla stazione appaltante notizie sull’esito della procedura, con PEC del 15.10.2025. Con nota prot. 125U25 del 16.10.2025, inviata sempre tramite PEC, la stazione appaltante ha allora comunicato alla ricorrente di aver pubblicato “ sul portale gare tutti i verbali e la determina di affidamento sotto riserva di legge alla ditta risultata prima aggiudicataria ”.
A dire della ricorrente, tuttavia, a quella data risultava pubblicata sul portale esclusivamente la Determina Presidenziale n. 24 del 13/10/2025 con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Coop. PO, senza alcun ulteriore atto o verbale. Per tale ragione, in pari data, la ricorrente ha reiterato l’istanza di accesso agli atti.
7. Non ricevendo immediato riscontro, la ricorrente ha proposto il presente ricorso avverso la citata Determina Presidenziale di aggiudicazione della procedura alla Cooperativa PO, formulando le seguenti censure, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’esito dell’ostensione da parte della Stazione Appaltante della ulteriore documentazione di gara richiesta.
I) Illegittimità dell’aggiudicazione “sotto riserva di legge”: violazione art. 17 comma 5 D. lgs. 36/23 – eccesso di potere per difetto dei presupposti – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento .
Con la delibera impugnata, la Stazione appaltante avrebbe disposto l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata senza la previa verifica dei requisiti e “sotto riserva di legge”, in violazione della sequenza procedimentale delineata dall’art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023.
II) Difetto in capo all’aggiudicataria dei requisiti di partecipazione attinenti alla “capacità economica e finanziaria” (art. 5.3 del disciplinare di gara) ed alla “capacità tecnica” (art.5.4 del disciplinare di gara) – carenza e illogicità del disciplinare – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione dei principi d’imparzialità e di buon andamento della p.a. (art.3 e 97 Cost).
- Il punto 5.3. del disciplinare di gara sarebbe generico e indeterminato in quanto prevederebbe dei requisiti di capacità economica e finanziaria, consistenti in un fatturato globale con riferimento ai migliori tre anni degli ultimi cinque e in un fatturato specifico professionale con riferimento agli ultimi dieci anni, di cui tuttavia non specificherebbe l’importo minimo;
- L’aggiudicataria sarebbe priva di tali requisiti, oltre che di quelli di capacità tecnica di cui al successivo punto 5.4 del Disciplinare di gara, posto che essa avrebbe assunto la veste di cooperativa soltanto in data 23 settembre 2024, essendo prima una ONLUS, circostanza che onerava la Commissione di gara e la Stazione Appaltante, prima di poter considerare, nella valutazione di sussistenza dei requisiti in capo alla concorrente, gli anni precedenti al 2024, a verificare la continuità operativa del soggetto giuridico sorto a seguito della trasformazione, verifica che, tuttavia, non sarebbe stata effettuata.
III) Illegittimità degli art. 13 e 14 del Disciplinare di gara per genericità e non intellegibilità dei criteri di valutazione ivi previsti: violazione e falsa applicazione art. 3 L.241/90 e art. 108 D.lgs. 36/2023 e dei principi di trasparenza, adeguata motivazione e par condicio – eccesso di potere per manifesta illogicità e inadeguatezza al raggiungimento dello scopo – difetto di collegialità .
I criteri di valutazione delle offerte di cui all’art. 14 del Disciplinare di gara sarebbero non intellegibili, non trasparenti e non verificabili. Inoltre, la griglia di valutazione non garantirebbe la verificabilità dei giudizi espressi sotto il profilo di proporzionalità e della collegialità.
IV) In via subordinata: eccesso di potere per manifesta illogicità, incoerenza e disparità di trattamento. Difetto di motivazione .
Quandanche la tabella di valutazione dovesse essere ritenuta immune dai vizi contestati, i punteggi rispettivamente attribuiti alla Società ricorrente e alla controinteressata sarebbero palesemente incongrui.
8. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto la sospensione in via cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
9. Con istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma secondo, del c.p.a. presentata il 28 novembre 2025, la Società ricorrente ha chiesto altresì la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza inoltrata il 16.11.2025, con conseguente condanna della Stazione Appaltante alla produzione di tutti i documenti richiesti, non ancora ostesi.
10. Con memoria depositata il 12 dicembre 2025, la Società Cooperativa controinteressata si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e la tardività del ricorso, perché proposto dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’aggiudicazione e dei verbali di gara sul portale/piattaforma gare internet della Stazione appaltante, avvenuta il 13 ottobre 2025. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
11. La S.A. si è costituita in giudizio in pari data, eccependo anch’essa l’irricevibilità del ricorso per tardività, e l’infondatezza nel merito dei motivi di gravame.
12. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 12 dicembre 2025, la Società ricorrente, insistendo nell’istanza di accesso ex art. 116, comma secondo, c.p.a. con riguardo alla documentazione non ancora ostesa, ha impugnato il verbale di gara n. 3 del 5 agosto 2025 e le annesse “Tabelle di calcolo dei criteri di selezione”, prodotto in giudizio dalla Stazione appaltante in data 15 novembre 2025, formulando i seguenti ulteriori motivi di ricorso:
A.I) Grave ed ingiustificabile difformità, sotto plurimi profili, tra il metodo di calcolo del punteggio previsto dal disciplinare di gara e quello concretamente applicato dalla commissione: violazione della lex specialis – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità della p.a: (artt.3 e 97 Cost) – violazione del principio di buon andamento della p.a. (art.97 Cost) – sviamento di potere .
Le tabelle allegate al verbale n. 3 del 5 agosto 2025:
- dimostrerebbero che la Commissione di gara non avrebbe applicato il metodo delle medie e dell’interpolazione lineare previsto dagli artt. 13.2 e 13.3 del Disciplinare di gara;
- non consentirebbero di comprendere quale sia il coefficiente finale applicato a ciascun operatore per i singoli criteri di valutazione;
- laddove riportano un valore di 0,5, sotto l’apposita colonna “Peso (PS)”, non risulterebbe effettuato alcun dimezzamento rispetto ai punteggi di partenza ivi riportati;
- non riporterebbero alcun valore nella colonna “Punteggio P=C*Ps”, né sarebbe dato comprendere come i valori riportati sotto le tre colonne identicamente denominate “Comp.te 1” interagiscano con i coefficienti e pesi indicati nelle precedenti colonne.
A.II) In via subordinata: manifesta illogicità e incongruenza nell’attribuzione dei punteggi all’Accademia Eraclitea – persistente insindacabilità dei punteggi attribuiti all’aggiudicataria in mancanza della relativa offerta economica .
In ogni caso, i punteggi attribuiti all’offerta della ricorrente – in particolare, con riguardo alle voci 01 e 02 – sarebbero manifestamente illogici e sottodimensionati, anche in relazione a quelli invece attribuiti alla controinteressata.
13. Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025, considerata la proposizione del ricorso per motivi aggiunti con richiesta di misura cautelare, il Collegio ha disposto il rinvio del giudizio alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, anche per la trattazione dell’istanza di accesso ex art. 116, comma secondo, c.p.a.
14. In data 12 gennaio 2026, la S.A. ha depositato in giudizio “attestazione del Presidente del G.A.C. del 11\01\2026”, contenente l’indicazione delle date di caricamento sul portale della documentazione di gara.
15. In data 13 gennaio 2026, la Società ricorrente ha depositato un secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 12 gennaio 2026), con richiesta di misura cautelare, formulando le seguenti ulteriori censure avverso il sopravvenuto verbale di affidamento “sotto riserva di legge” del servizio dell’8.11.2025, nonché i medesimi atti già impugnati, anche in relazione alle difese spiegate in giudizio dalle controparti:
B.I) Ulteriore illegittimità dell'affidamento "sotto riserva di legge" prima della verifica dei requisiti. Violazione art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023. Falsa applicazione del medesimo art.17 commi 8 e 9. Violazione del principio d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione e contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento (art.97 Cost) .
La Stazione appaltante avrebbe impropriamente applicato i commi 8 e 9 dell’art. 17 del D. Lgs. 36/2023, i quali prevederebbero eccezionalmente la possibilità di procedere – motivatamente – ad esecuzione anticipata del servizio rispetto alla stipula del contratto, e non anche rispetto alla verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti.
B.II) Illegittima e disparitaria valutazione delle offerte delle due imprese concorrenti: violazione della tabella di valutazione contenuta nella lex specialis, eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza.
Nel dettaglio, parte ricorrente ha censurato la ragionevolezza e la proporzionalità della valutazione delle offerte ad opera della Commissione in relazione ai seguenti criteri:
a) CR O1 (“progetti informativi e formativi che prevedono visite didattiche di approfondimento”). Carenza di istruttoria. Violazione dei principi di par condicio e imparzialità.
b) CR O2 (“l’operazione prevede iniziative inerenti al dialogo sociale”).
c) CR O3 (“utilizzo di sistemi di verifica (in itinere/ex post)”).
d) CR R1 (“anni di esperienza dell’operatore accreditato”).
16. Con memoria del 22 gennaio 2026, la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti endoprocedimentali privi di immediata lesività, nonché l’irricevibilità per tardività anche del primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto proposto dopo il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del verbale n. 3 del 5.8.2025 sul portale di gara, avvenuta in data 15 ottobre 2025, come da attestazione della S.A. depositata in atti. Il predetto verbale, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnato unitamente all’aggiudicazione, con il ricorso introduttivo del ricorso. In ogni caso, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza nel merito.
17. Con ulteriore memoria depositata in pari data, la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità per tardività altresì del secondo ricorso per motivi aggiunti, nonché l’infondatezza nel merito delle censure con lo stesso formulate.
18. Con memoria del 23 gennaio 2026, la Società ricorrente ha dato atto del sopravvenuto difetto di interesse all’istanza ex art. 116, comma secondo, c.p.a., a seguito della produzione in giudizio in forma non oscurata di tutti gli atti di gara, avvenuta in data 12.12.2025. Contestualmente, ha insistito in tuti i motivi di ricorso e nella domanda cautelare formulata.
19. Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in vista della sollecita fissazione dell’udienza di merito; pertanto, il Collegio ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, fissando per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
20. In vista dell’udienza di discussione, la Cooperativa controinteressata e la Società ricorrente hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a., con cui hanno insistito nelle rispettive difese.
21. All’esito dell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo sollevata dalla Stazione appaltante e dalla Cooperativa controinteressata, in quanto asseritamente notificato oltre il termine di cui all’art. 120, comma secondo, c.p.a., da computarsi a decorrere dal 15 ottobre 2025, giorno di pubblicazione dell’aggiudicazione e dei verbali di gara sul portale/piattaforma gare.
Secondo parte ricorrente, invece, il termine di trenta giorni per proporre ricorso dovrebbe decorrere dal 16 ottobre 2025, giorno in cui è stata ricevuta la nota prot. n. 125U25, con cui la Stazione Appaltante ha dato atto di avere pubblicato sul portale gare “tutti i verbali e la determina di affidamento sotto riserva di legge alla ditta risultata prima aggiudicataria”, effettuando così una comunicazione formale ai sensi dell’art. 90 del D. lgs. n. 36/2023.
1.1. La censura è infondata.
1.1.1. Va preliminarmente premesso che la data di pubblicazione nel portale della determina di aggiudicazione è un dato non pacifico tra le parti, posto che la ricorrente ha affermato nei propri atti che prima del 16.10.2025 (data in cui avrebbe inoltrato alla S.A. la richiesta di notizie circa l’esito della procedura) non sarebbe stato pubblicato sul portale alcun provvedimento di aggiudicazione (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo).
Dal canto loro, invece, tanto la controinteressata quanto la S.A. hanno sostenuto che la determina di aggiudicazione sarebbe stata pubblicata in data 15.10.2025, come risulterebbe dalla attestazione a firma del presidente del G.A.C., depositata in giudizio il 12.1.2026, con conseguente tardività del ricorso introduttivo, notificato soltanto il 17.11.2025.
1.1.2. Sul punto, si rileva che sul portale (al quale è possibile accedere tramite il link indicato nel Disciplinare di gara) non risulta visibile la data in cui l’allegato “Determina n. 24 del 13-10-2025” è stato effettivamente caricato e reso pubblico (si veda schermata prodotta in giudizio dalla controinteressata unitamente alla memoria del 22 gennaio 2026).
In considerazione delle modifiche introdotte sul punto dal nuovo Codice dei Contratti, tuttavia, può ritenersi che l’effettiva data di pubblicazione sul portale della determina di aggiudicazione perda rilevanza, posto che, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 120, 36 e 90 del D. lgs. n. 36/2023, assume centrale rilevanza, al fine di individuare il dies a quo del termine di 30 giorni per l’impugnazione degli atti di gara, la comunicazione di cui all’articolo da ultimo citato.
1.1.3. È opportuno, per comodità, riportare di seguito il testo dei citati articoli, nella parte che in questa sede rileva ai fini della decisione sull’eccezione di irricevibilità proposta dalle parti resistenti.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a., “ per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice dei contratti pubblici ”.
Ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), D. lgs. n. 36/2023, “ nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione: […] c) l’aggiudicazione, e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva ”.
L’art. 36, ai commi 1 e 2, D. lgs. n. 36/2023 dispone che “ l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate ”.
Con riferimento alle norme citate, la giurisprudenza ha chiarito che “ in base alla su riportata disciplina, il dies a quo del termine decadenziale per l’impugnazione degli atti di gara coincide, dunque, con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire con tali modalità, piena conoscenza degli atti che lo ledono (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631); la prescritta combinazione tra i due adempimenti – la comunicazione digitale dell’aggiudicazione ex art. 90, e l’innovativa “messa a disposizione” in piattaforma dell’offerta dell’aggiudicataria – è finalizzata da un lato a garantire la conoscenza e la trasparenza della procedura, con l’immediata e contestuale conoscenza sia del soggetto aggiudicatario, sia dell’offerta del predetto e degli atti di gara; dall’altro lato, ad avere un sicuro ancoraggio del termine per proporre impugnazione ” (T.A.R. Palermo, sez. I, 19 maggio 2025, n. 1087; cfr. T.A.R. Palermo, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2348; T.A.R. Firenze, sez. I, 6 dicembre 2024, n. 1440).
1.1.4. Dall’onere di contestualità dell’inoltro della comunicazione di cui all’art. 90 del D. lgs. n. 36/2023 e della pubblicazione in piattaforma di cui all’art. 36 D. lgs. n. 36/2023, può ricavarsi la conclusione secondo cui la mera pubblicazione degli atti, in assenza della contestuale comunicazione ai concorrenti dei dati di cui all’art. 90, lett. c) del D. lgs. n. 36/2023, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.
Ciò in quanto non può pretendersi un onere di costante monitoraggio del portale gare da parte dei concorrenti a fronte del mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione, dell’onere di tempestiva e formale comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del D. Lgs. 36/2023.
Dall’altro canto, la sola comunicazione di cui al citato articolo (che peraltro, nel caso di specie non risulta esser stata effettuata) in assenza della pubblicazione di tutti gli atti menzionati nell’art. 36 è del pari insufficiente a far utilmente decorrere il termine di impugnazione in relazione agli atti non pubblicati, a meno di voler ipotizzare l’onere per le concorrenti di depositare ricorsi “al buio”, evenienza che il legislatore ha da ultimo inteso evitare attraverso le modifiche al Codice.
1.1.5. Nel caso di specie, a fronte dell’insussistenza di alcun documentato elemento certo e univoco in ordine alla prova della data di pubblicazione dell’aggiudicazione sul portale gare, i superiori principi devono condurre alla conclusione secondo cui la data oggettivamente riscontrabile di avvenuta conoscenza (o quanto meno conoscibilità, ai sensi di quanto chiarito dall’Ad. Pl. del Consiglio di Stato n. 12/2020) dell’intervenuta aggiudicazione alla cooperativa controinteressata sia, nel caso di specie, quella del 16.10.2025, data in cui, in riscontro alla richiesta dalla ricorrente, la S.A., con la nota prot. n. 125U25, ha informato di avere pubblicato sul portale gare “ la determina di affidamento sotto riserva di legge alla ditta risultata prima aggiudicataria ”, in assenza di una formale comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 90 de D. Lgs. 36/2023.
Il dies a quo del termine di impugnazione dell’aggiudicazione per i vizi propri o comunque autonomamente percepibili dalla lettura di tale atto, pertanto, deve farsi decorrere da tale data.
1.1.6. Va ulteriormente rilevato, tuttavia, che - a prescindere dalla data di pubblicazione sul portale della determina di aggiudicazione e della qualificabilità della nota PEC nota prot. 125U25 del 16.10.2025 quale utile comunicazione ai sensi dell’art. 90 - è pacifico tra le parti che non è mai stata pubblicata nel portale l’offerta dell’aggiudicataria, odierna controinteressata (cfr. attestazione G.A.C. depositata il 12.1.2026), essendo questa stata inoltrata alla ricorrente in data 15.11.2025 (in riscontro all’istanza di accesso del 20.10.2025), in forma quasi integralmente oscurata, e, infine, prodotta in giudizio in chiaro solo in data 12.12.2025.
Pertanto, il Collegio ritiene che il dies a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione, in relazione alle censure inerenti la valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria, non può che decorrere da tale ultima data, posto che prima di allora non era consentito al ricorrente verificare la coerenza e la ragionevolezza dell’operato della Commissione di gara in relazione a criteri di valutazione.
Tali conclusioni, del resto, appaiono coerenti con i principi di effettività della tutela e certezza del diritto, nonché con quelli ricavabili dal diritto comunitario in materia, il quale impone l’individuazione di un dies a quo del termine di impugnazione certo e oggettivamente riscontrabile (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Ad. Pl. n.12/2020).
1.1.7. Ne deriva che il ricorso principale del presente giudizio, anche con riguardo ai vizi immediatamente percepibili, è tempestivo, essendo stato notificato in data 17.11.2025, e dunque nel termine dei 30 giorni successivi al 16.10.2025 (il 15 novembre, infatti, era sabato e il 16 novembre domenica).
2. Va adesso esaminata l’eccezione proposte dalla controinteressata di irricevibilità per tardività anche del primo ricorso per motivi aggiunti, limitatamente alle censure mosse avverso il verbale di gara n. 3 del 5.8.2025, il quale, essendo stato anch’esso, in tesi, pubblicato sul portale gare in data 15.10.2025, avrebbe dovuto essere impugnato entro il 14.11.2025, o comunque con il ricorso introduttivo, unitamente all’aggiudicazione.
2.1. La censura è infondata.
2.1.1. Premesso che anche sul punto vi è contrasto tra le parti (posto che a dire della ricorrente, prima del 16.10.2025 nessun atto risultava esser stato pubblicato sul portale gare e che alla data del 16.10.2025 risultava esser stata pubblicata esclusivamente la determina di aggiudicazione – cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo, nonché istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 17.10.2025), il Collegio rileva che non sussiste valida prova dell’avvenuta pubblicazione del verbale n. 3 sul portale in data 15.10.2025.
Ciò in quanto, come anticipato, dall’accesso diretto al portale al link indicato nel Disciplinare di gara non è dato evincere la data di caricamento dei documenti, né in tal senso può supplire l’attestazione depositata dal G.A.C., in quanto attestante esclusivamente la data di caricamento degli atti sul portale, che non è detto corrisponda, con certezza, a quella di visibilità dei detti atti da parte dei concorrenti.
Del resto, può darsi rilievo quale elemento indiziario del fatto che non tutti i documenti fossero immediatamente visibili sul portale alla circostanza che, all’indomani della comunicazione del 16.10.2025, la ricorrente abbia indirizzato alla S.A. apposita istanza di accesso agli atti, con cui, nel rappresentare di aver rinvenuto sul portale esclusivamente la determina di aggiudicazione, ha richiesto, tra l’altro, copia dei verbali di tutte le sedute della Commissione, oltre che alla ulteriore circostanza che la S.A., lungi dal limitarsi a riscontrare a tale richiesta precisando che tutti gli atti fossero già stati pubblicati, abbia invece fornito, in data 15.11.2025, la copia di parte dei documenti richiesti, tra cui il citato verbale.
2.1.2. Va, peraltro, aggiunto che la ricorrente aveva, già in seno al ricorso introduttivo, impugnato genericamente “ tutti i verbali di gara (ivi inclusi quelli di ammissione dei concorrenti, di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi), delle relazioni e delle schede di valutazione individuali e collegiali della Commissione di gara, di estremi, data e contenuto non noti in quanto non ancora resi disponibili alla ricorrente nonostante le istanze di accesso ”, facendo diligentemente riserva di impugnarli con motivi aggiunti.
Ritiene il Collegio, pertanto, che, a fronte della non ufficialità e conducenza dei dati forniti dalla S.A., il termine certo a cui possa farsi risalire la conoscenza da parte della ricorrente del verbale n. 3 de 5.8.2025 sia da ricondursi alla data di riscontro dell’accesso agli atti (15.11.2025), in cui la S.A. ne ha inviato copia, con la conseguenza che anche il primo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 12.12.2025) deve ritenersi tempestivamente proposto.
3. Anche l’ulteriore eccezione di tardività formulata dalla controinteressata in relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti con le memorie del 22.1.2026 e 4.2.2026 non merita accoglimento, ad eccezione dei profili di cui meglio si dirà di seguito.
La cooperativa, in particolare, ha sostenuto che gli ulteriori motivi formulati con il predetto ricorso siano tardivi per tre ordini di ragioni, formulate in via gradata:
a) la tardività del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti avrebbero determinato il consolidamento dell’aggiudicazione, con conseguenziale tardività anche del secondo ricorso per motivi aggiunti;
b) anche a voler ritenere non provata la data di pubblicazione del verbale (del 15.10.2025), copia di quest’ultimo sarebbe stato in ogni caso inviato alla ricorrente in data 15.11.2025, con la conseguenza che le censure di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 12.1.2026) sarebbero tardive;
c) ove non si ritenesse di far decorrere il dies a quo per proporre l’impugnazione del verbale n. 3 del 5.8.2025 dalla data di riscontro all’istanza di accesso agli atti, per via dell’ostensione in forma non integrale dell’offerta dell’aggiudicataria, andrebbe comunque valutato il fatto che quest’ultima sia stata resa conoscibile alla ricorrente, senza omissioni, tramite il suo deposito in giudizio avvenuto in data 12.12.2025; ne deriverebbe la tardività quantomeno delle censure che potevano già essere formulate sulla base degli atti ostesi il 15 novembre 2025. In particolare, sarebbero tardivi, a dire della cooperativa controinteressata, i motivi di cui sub B.I), in quanto relativo al provvedimento di affidamento del servizio del 18.11.2025, e il motivo sub B.II), nella parte in cui contesta il punteggio attribuito alla controinteressata per gli anni di esperienza, posto che tale requisito era già noto alla ricorrente a far data dal 15.11.2025, momento in cui le è stata inviata copia della dichiarazione sostitutiva del 10.7.2025 presentata dalla aggiudicataria.
3.1. La censura è solo in parte fondata.
3.1.1. Quanto al profilo sub a) è sufficiente qui richiamare le considerazioni sopra spese in merito alla tempestività del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, dacché può escludersi un preteso consolidamento dell’atto di aggiudicazione, con conseguenziale tardività del ricorso per motivi aggiunti notificato il 12.1.2025.
3.1.2. Anche il profilo sub b) non è meritevole di favorevole valutazione, posto che se è pur vero che, come sopra argomentato, il giorno a cui far risalire l’effettiva conoscibilità del verbale n. 3 del 5.8.2025 è quello del 15.11.2025, non può non tenersi conto del fatto che tale verbale contiene esclusivamente l’attribuzione del punteggio numerico alle offerte delle concorrenti, mentre le specifiche censure formulate con il secondo ricorso per motivi aggiunti, tese a denunciare l’irragionevolezza di tale punteggio, presuppongono la conoscenza da parte della ricorrente dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, conoscenza che deve farsi risalire (come sopra anticipato) al 12.12.2025, data di deposito in giudizio della versione non oscurata del documento (precedentemente osteso dalla S.A. in forma quasi integralmente oscurata).
3.1.3. È fondata in parte, invece, la contestazione di cui al punto c) .
Sul punto, il Collegio rileva che – se, da un lato, non può considerarsi tardivo il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti (il B.I), con cui sono state ripetute le censure di violazione dell’art. 17 del D. Lgs. 36/2023 già formulate avverso l’aggiudicazione anche in relazione al sopravvenuto atto di “affidamento del servizio sotto riserva” del 18.11.2025, depositato in giudizio solo in data 12.12.2025 e dunque tempestivamente impugnato il 12.1.2026 (l’11.1.2026 era domenica) - alle stesse conclusioni non può giungersi con riferimento alla censura (di cui al motivo B.II)) del punteggio attribuito alla aggiudicataria per l’esperienza pregressa maturata.
Risulta comprovato, infatti, che, come rilevato dalla controinteressata, i dati relativi a tale requisito (di cui alla certificazione del 10.7.2025) siano stati forniti alla ricorrente, in forma integrale, già in sede di riscontro all’istanza di accesso, e dunque in data 15.11.2025, unitamente al verbale n. 3 da cui era dato trarre il punteggio attribuito al criterio CR R1 (“anni di esperienza dell’operatore accreditato).
Ne deriva che le relative censure avrebbero dovuto essere formulate entro la data del 15.12.2025 e che quindi le stesse potessero già essere contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti.
3.1.4. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell’eccezione formulata dalla controinteressata, il Collegio rappresenta che non terrà conto, ai fini della decisione, delle censure formulate nel secondo ricorso per motivi aggiunti, con riferimento al CR R1.
4. Va infine disattesa l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi con riferimento agli atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività, in quanto formulata dalla controinteressata in termini del tutto generici.
5. Esaurite le questioni in rito, può ora passarsi all’esame di merito dei ricorsi, principiando dal ricorso introduttivo.
5.1. Con il primo motivo, parte ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 17, comma 5, D. lgs. n. 36/2023. Nello specifico, la Stazione appaltante, disponendo l’aggiudicazione della gara in favore della Cooperativa controinteressata senza la preventiva verifica dei requisiti e “sotto riserva di legge”, avrebbe disatteso la sequenza procedimentale prevista dalla suddetta norma.
Sul punto, affermano la Stazione appaltante e la controinteressata che, con la Delibera Presidenziale n. 24 del 13 ottobre 2025, la gara sarebbe stata legittimamente aggiudicata in applicazione dell’art. 17, commi 8 e 9, D. lgs. n. 36/2023, in considerazione del rischio di perdita del finanziamento dell’Unione Europea (nello specifico del FEAMPA, ossia del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura).
Nella Determina oggetto di impugnazione, la Stazione appaltante ha precisato di essere stata ammessa ai benefici della Priorità 3 del PN FEAMPA 2021-2027, essendosi collocata al sesto posto della Graduatoria definitiva e dell’Elenco delle domande ammissibili al Sostegno Preparatorio relativi alle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo dei Gruppi di Azione Locale della Pesca (GAL della Pesca), approvata con D.D.G. n. 1106/PESCA del 19 dicembre 2023.
In data 19 aprile 2024, “ al fine di accelerare le procedure di avvio delle attività previste nella strategia di sviluppo locale approvata ”, è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Amministrazione regionale e il GALP/GAC, il cui art. 11 prevede il cronoprogramma di spesa minima da rendicontare.
Dunque, richiamato l’art. 17 D. lgs. n. 36/2023 e “ visto che è necessario presentare il SAL n. 1 entro il 31 ottobre 2025 in ottemperanza all’art. 11 della convenzione sottoscritta con l’O.I., e che le verifiche già intraprese non consentono di rispettare i termini sopra indicati e quindi si è nella impossibilità di erogare le previste anticipazioni per la gara di riferimento ”, la Stazione appaltante ha decretato “ di dare mandato all’Ufficio di Piano di procedere all’aggiudicazione sotto riserva di legge all’operatore economico PO Società Cooperativa ”.
5.1.1 Il motivo di impugnazione è fondato.
5.1.2. Ai sensi dell’art. 17, comma 5, D. lgs. n. 36/2023, “ l’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace ”.
Oltre al già chiaro dato letterale, va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa risulta orientata nel senso che, “ nella regolamentazione delle “fasi delle procedure di affidamento”, l’art.17, comma 5, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, prevede espressamente che l’aggiudicazione possa essere disposta solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla aggiudicataria [...]. Nella Relazione illustrativa al codice è ulteriormente precisato che l’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo avere effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario. La riferita disposizione consente, quindi, di sciogliere ogni dubbio esegetico [...] dovendosi escludere che possa aggiudicarsi un appalto prima che si sia effettuata la positiva verifica dei requisiti in capo alla aggiudicataria in pectore ” (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 28.04.2025, n. 770; in termini, TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, 15.04.2024, n. 1281).
Lo stesso principio è stato ribadito anche dall’ANAC, che, proprio con riguardo all’art. 17, comma 5, del nuovo Codice degli appalti, ha affermato che: “ Il legislatore ha quindi voluto esplicitare l’obbligo per la stazione appaltante di svolgere gli opportuni accertamenti in ordine al reale possesso dei requisiti di partecipazione, prima dell’aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Pertanto, «Alla luce delle previsioni sopra richiamate [art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023] …. è possibile procedere all’aggiudicazione solo DOPO che la stazioni appaltante abbia verificato il possesso dei requisisti in capo all’offerente (…)» (Parere MIT n. 2075/2023) ” (Parere ANAC, 15.11.2023, n. 57, richiamato da T.A.R. Campobasso, sez. I, 5 gennaio 2026, n. 13; si vedano anche: T.A.R. Catanzaro, sez. I, 28 aprile 2025, n. 770; T.A.R. Salerno, sez. II, 20 novembre 2024, n. 2226; T.A.R. Palermo, sez. II, 15 aprile 2024, n. 1281).
5.1.3. Non consentono di pervenire a diverse conclusioni i commi 8 e 9 dell’art. 17 D. lgs. n. 36/2023, richiamati dalla S.A. al fine di sostenere la legittimità del proprio operato.
In particolare, in data 8 novembre 2025, la Stazione appaltante ha provveduto alla “formale consegna dei servizi in via d’urgenza e sotto riserve di legge”, richiamando la Determina n. 24/2025, avente ad oggetto “l’aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge”, ove vengono esplicitate le seguenti ragioni di urgenza: “a) rispetto del cronoprogramma di spesa minima da rendicontare come da art. 11 della convenzione stipulata con l’O.I. in data 19/04/25; b) consegna ai sensi dell’art. 17 comma 9 del d. Lgs. 36.2023 ”.
Le ragioni di urgenza risiederebbero, quindi, nel rischio di perdita dei finanziamenti da parte dell’Unione Europea e, nello specifico, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura.
Tuttavia, le predette norme dispongono che: “ fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9 ” (comma 8) e che “ l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea ” (comma 9).
L’antescritta normativa è quindi inequivoca nel disporre che sia l’esecuzione anticipata che quella d’urgenza presuppongano l’avvenuta verifica dei requisiti dell’aggiudicatario (ex art. 50 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023) e, comunque, un provvedimento formale dell’Amministrazione che esterni compiutamente le ragioni di pubblico interesse o di urgenza giustificanti l’esecuzione anticipata o d’urgenza (così, T.A.R. Napoli, sez. IX, 23 ottobre 2025, n. 6898).
E infatti, il menzionato art. 50, comma 6, D. lgs. n. 36/2023 prevede che: “ dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione ”.
5.1.4. Peraltro, Come precisato dalla controinteressata con memoria del 22 gennaio 2026, alla consegna del servizio “sotto riserve di legge” non aveva ancora, a quella data, fatto seguito la stipula del contratto di appalto, né si ha notizia della compiuta verifica, alla data odierna, dei requisiti in capo alla aggiudicataria.
5.1.5. L’impugnata determina di aggiudicazione, pertanto, è illegittima in quanto emessa in assenza dei presupposti di legge di cui alle disposizioni sopra richiamate.
5.2. Per le medesime ragioni va altresì accolto il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti ( sub B.I) - il cui esame viene qui anticipato, stante l’affinità con quello appena esaminato - proposto avverso l’atto di affidamento del servizio, posto che, come detto, anche l’esecuzione anticipata e d’urgenza presuppone la preventiva verifica dei requisiti.
5.3. Non è fondato, invece, il secondo motivo del ricorso introduttivo.
5.3.1. Con esso, parte ricorrente ha contestato, in primo luogo, la mancata indicazione nel Disciplinare di gara degli importi di fatturato richiesti al fine di integrare i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.3.
Nel Disciplinare è, infatti, disposto che: “ trattandosi di un servizio che richiede una solida organizzazione d’impresa, i requisiti di capacità economica e finanziaria che vengono richiesti sono stati stabiliti come di seguito riportato: a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura (art. 100 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e smi). b) Fatturato specifico professionale per aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento della presente procedura (art. 100 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e smi) ”.
In proposito, tuttavia, come rilevato dalla controinteressata e dalla S.A. risulta agli atti che fossero stati forniti e regolarmente pubblicati specifici chiarimenti, con cui, in risposta ad un quesito proposto in fase di gara, è stato precisato che “ l’importo richiesto per il fatturato globale e il fatturato specifico è da intendersi pari all’importo a base di gara di € 150.000,00 ”.
5.3.2. Ciò posto, va comunque rilevato che, anche a voler ritenere non sanante il detto chiarimento, la censura mossa dal ricorrente non risulta essere sorretta da un concreto interesse, posto che il vizio di genericità lamentato non è idoneo a pregiudicare l’intera gara, ovvero a mettere in discussione l’aggiudicazione in favore della controinteressata, potendo al più determinare, in caso di accoglimento, l’espunzione della previsione che prevede il fatturato minimo, considerato che l’art. 100 del D. Lgs. 36/2023 si limita a prevedere la mera possibilità (e non l’obbligo) per le stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici tale requisito di capacità economica e finanziaria.
5.3.3. Sotto altro profilo, parte ricorrente ha altresì censurato la corretta applicazione del requisito di capacità tecnica di cui all’art. 5.4 del Disciplinare di gara, secondo cui: “ l’operatore economico dovrà essere in possesso di mezzi adeguati alle attività da espletare. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti, da cui si evinca il servizio e l’oggetto e l’importo: − contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; − attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. […] Il concorrente deve correttamente compilare il DGUE nelle parti specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi (descrizione del servizio svolto, specifica del committente e del soggetto che ha svolto il servizio, date di effettuazione, importo dei serviz i)”.
A dire della ricorrente, l’aggiudicataria non sarebbe in possesso nemmeno di tale requisito, posto che essa si sarebbe costituita nella sua veste e nella sua forma attuale solo il 23 settembre 2024, data di trasformazione da ONLUS a società cooperativa, e dunque potrebbe vantare soltanto un’esistenza giuridica inferiore all’anno.
Al fine di utilmente giovarsi dei requisiti di capacità tecnica e dei titoli derivanti dalle esperienze maturate in data antecedente alla trasformazione, la controinteressata avrebbe dovuto dimostrare (e la S.A. verificare) la continuità sostanziale e giuridica con la onlus, accertamenti di cui non sarebbe stato dato conto.
5.3.4. La censura non può essere accolta.
La Società controinteressata ha prodotto in atti l’atto del 2 settembre 2024 di trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società cooperativa, e la dichiarazione dei corsi regolarmente eseguiti negli anni precedenti, allegata alla propria offerta (cfr. doc. 9 della produzione documentale del 12.12.2025).
A fronte di tali elementi, era onere di parte ricorrente specificamente contestare e provare le ragioni per le quali dovrebbe escludersi la sostanziale continuità dei due soggetti giuridici, ma ciò essa non ha fatto, neppure in sede di motivi aggiunti.
5.4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente rileva l’illegittimità dei criteri di valutazione di cui agli artt. 13 e 14 del Disciplinare di gara, ritenuti eccessivamente macchinosi e inidonei a garantire la verificabilità dei giudizi sotto il profilo della proporzionalità.
Sotto altro profilo, a dire della ricorrente il sistema di giudizio delle offerte applicato sarebbe viziato dal difetto di collegialità nella valutazione delle offerte, in quanto svolta mediante una mera sommatoria dei voti espressi dai singoli commissari.
5.4.1. Il motivo è infondato.
Sul punto, si rammenta che “ nell’ambito delle procedure di selezione ad evidenza pubblica, in via generale, la scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico, volti a premiare la professionalità e la capacità organizzativa e progettuale dei concorrenti, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità attribuita dalla legge all’amministrazione per meglio perseguire l’interesse pubblico: pertanto, la definizione dei parametri valutativi e dei metodi di attribuzione dei punteggi è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente irragionevole, illogica o abnorme, per l’evidente inidoneità dei criteri a fungere da strumenti di comparazione delle offerte sotto il profilo tecnico, oppure per mancanza di trasparenza e/o intellegibilità dei criteri medesimi ” (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2021, n. 776; Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6380; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5026; Cons. St., sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967; Cons. St., sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094; Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 luglio 2021, n. 4583; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 dicembre 2020, n. 13550; T.A.R. Firenze, sez. II, 3 febbraio 2026, n. 277).
In termini analoghi, questo T.A.R., la pronuncia n. 3456 del 24 ottobre 2024 ha ricordato che “ deve essere riconosciuta all’Amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3235)”.
5.4.2. Nel caso di specie, il Collegio non ritiene che il metodo di calcolo dei punteggi di cui agli atti di gara presenti aspetti di manifesta illogicità o abnormità, né che lo stesso sia poco intellegibile e trasparente, circostanza quest’ultima confermata dalle censure successivamente formulate dal medesimo ricorrente, il quale, nel contestare puntualmente i punteggi attribuiti, nonché il metodo di calcolo degli stessi, ha sostanzialmente dimostrato di averlo compreso.
5.4.3. Anche per quanto attiene profilo inerente alla contestata mancanza di collegialità, il Collegio ritiene di non poter condividere la censura mossa dal ricorrente.
Nel dettaglio, il punto 13.2 del Disciplinare prevede una griglia di valutazione per l’attribuzione dei coefficienti di giudizio individuale da parte dei singoli Commissari e collegiale della Commissione, quale media dei coefficienti individuali. La doglianza di parte ricorrente, pertanto, è infondata in quanto il principio di collegialità – “da intendersi riferito alla sola disamina delle offerte” – risulta esser stato rispettato attraverso l’esame contestuale delle offerte tecniche da parte di Commissari, come emerge dal verbale della seduta del 5 agosto 2025 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2023, n. 4144).
6. A questo punto della trattazione, per ragioni di ordine logico, il Collegio ritiene poter passare all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 12.12.2025, posto che il quarto motivo del ricorso introduttivo si presta ad essere vagliato unitamente al secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti (A.II) e al secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti (B.II), per l’uniformità delle censure tramite essi formulate.
6.1. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12.12.2025 ( sub A.I) la ricorrente ha lamentato la violazione della lex specialis , sostanzialmente sostenendo che non sarebbe stato rispettato il metodo di calcolo dei punteggi previsto dal disciplinare di gara.
6.1.1. Il motivo è infondato.
Le modalità di calcolo dei coefficienti e dei punteggi finali risultano essere del tutto conformi al Disciplinare di gara, il cui art. 14 riporta la medesima tabella riportata nel verbale di gara n. 3; non si comprende, comunque, da un lato, dove stia la difformità riscontrata dal ricorrente e, dall’altro, quale sia l’interesse a sostenere tale censura, posto che non è stata fornita una distinta ipotesi di calcolo secondo quello che sarebbe il metodo ritenuto corretto, da cui emerga la rilevanza della censura in termini di correttezza dei punteggi finali attribuiti.
6.1.2. Né assume rilievo la lamentata “ impossibilità di risalire ai singoli componenti di Commissione cui va riferito il giudizio ”. È stato infatti precisato in giurisprudenza che “ in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice - i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale” (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810, Sez. VII, 6.12.2024, n. 9783).
6.2. Sono, invece, fondati il quarto motivo del ricorso introduttivo, il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti (A.II) e il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti (B.II).
Con essi, nello specifico, parte ricorrente contesta l’illogicità, l’incoerenza e la disparità di trattamento e il difetto di motivazione in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa nell’attribuzione dei punteggi di cui alla griglia di valutazione allegata al verbale n. 3 del 5.8.2025. In particolare, i punteggi attribuiti all’offerta presentata dalla ricorrente sarebbero sottodimensionati, soprattutto a confronto con quelli attribuiti all’offerta dell’aggiudicataria.
6.2.1. Sul punto, va preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui , “ laddove l’amministrazione aggiudicatrice ricorra a una procedura di aggiudicazione nella quale trovi applicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, il vaglio di quest’ultime costituisce espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale, esso risulta sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogico, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili” ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 15.11.2024, n. 9177, T.A.R. Catania, sez. III, 12 maggio 2025, n. 1528).
6.2.2. Premessa l’ampia discrezionalità del giudizio di valutazione delle offerte il Collegio rileva, tuttavia, che nel caso di specie, il punteggio numerico attribuito dalla Commissione di gara in relazione ai vari criteri di valutazione di cui al Disciplinare presenti degli aspetti di manifesta irragionevolezza, alla luce dell’obiettivo confronto tra le offerte presentate delle due concorrenti oggi in lite.
Ed invero, pur volendo tralasciare la valutazione del criterio “CR R1” (anni di esperienza) per le ragioni sopra esposte ( infra 3.1.3.), non può non rilevarsi come, in merito agli altri criteri, i punteggi attribuiti alle offerte appaiono non facilmente intellegibili, tanto da evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto.
Risultano determinanti in tal senso, a parere del Collegio, l’apparente maggiore varietà e migliore articolazione delle visite didattiche (CR O1), delle iniziative di dialogo sociale (CR O2) e dei sistemi di verifica (CR O3) di cui all’offerta dalla ricorrente rispetto a quella dell’aggiudicataria, caratteristiche che in astratto sembrerebbero premiare la prima e che, pertanto, rendono non evidenti e verificabili le ragioni sottese ai punteggi numerici concretamente attribuiti dai Commissari, tanto da renderli irrazionali, irragionevoli o, quantomeno, sostanzialmente immotivati.
6.2.3. Se è pur vero che, per giurisprudenza consolidata, “ nelle gare pubbliche il punteggio numerico, assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta, integra di per sé una sufficiente motivazione ove siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento”, non va però dimenticato che l’individuazione dei detti criteri ha come precipua finalità quella di garantire la trasparenza e la verificabilità dei giudizi , “di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico ” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 28/11/2025, n. 9388).
Quando il punteggio numerico, letto sotto la lente degli specifici criteri auto-imposti dall’Amministrazione, non sia in grado di far percepire le ragioni sottese alla valutazione di gradimento effettuata dalla Commissione giudicatrice, esso sfocia nella illogicità e nell’irragionevolezza, vizi che ne consentono il sindacato giurisdizionale.
6.2.3. Con quanto sin qui detto il Collegio non intende esprimere una valutazione di maggiore meritevolezza dell’offerta presentata dalla ricorrente - conscio che tale valutazione spetta pacificamente ed esclusivamente alla Commissione di gara - quanto rilevare la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente, in termini di difetto della motivazione sottesa al punteggio attribuito alle offerte in gara, il quale, nel caso di specie, a fronte delle oggettive caratteristiche di queste ultime, non è in grado di esternare e rendere intellegibile il ragionamento sotteso alla decisione di aggiudicare il servizio alla controinteressata.
7. In conclusione, i ricorsi presentati dalla ricorrente vanno accolti nei sensi e nei limiti di cui sopra, con conseguente annullamento degli atti con cui è stato attribuito il punteggio numerico e aggiudicata la gara, peraltro in assenza della preventiva verifica dei requisiti ex art. 17 D.Lgs. 36/2023, e con onere dell’amministrazione di rideterminarsi in applicazione dei principi sopra richiamati, sia in punto di rispetto della corretta sequenza procedimentale prefissata dal Codice dei Contratti, sia in punto di compiuta motivazione del punteggio attribuito alle offerte in gara.
8. Stante il complessivo esito della controversia, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti costituite, ad eccezione del contributo unificato, che va posto a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe ai punti i) , iii) , ix) e x), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione .
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, posto a carico dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NN RO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AO NN ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NN ZO | GN NN RO |
IL SEGRETARIO