Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 05/03/2026, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15662/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15662 del 2025, proposto da MA LL, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Irtuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, via Paternostro, 6;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento parziale
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28.10.2025 – l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 21/10/2025, con il quale il ricorrente ha conseguito il punteggio di 26/30 ed è stata dichiarata “SUPERATA” limitatamente alla parte in cui con detto atto è stata ritenuta errata la risposta fornita al domanda n. 18 e, pertanto, gli sono stati decurtati 0,25 punti e non assegnati 0,75;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, ove esistenti, i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si è proceduto alla correzione della prova scritta del ricorrente e alla determinazione dei criteri di valutazione, nonché della futura graduatoria finale di merito nella parte in cui includerà il nominativo del ricorrente tra gli idonei senza l’attribuzione del punteggio corretto oggi richiesto;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’esatta attribuzione del punteggio a seguito della correzione della prova scritta da 26/30 a 27/30 con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. LU IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Premesso che:
- la parte ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta relativa al concorso in oggetto, per le ragioni puntualmente indicate nell’atto introduttivo;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e concludendo per la definizione della controversia mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere;
Rilevato che la parte ricorrente, con nota depositata in data 11 febbraio 2026 ha inter alia rappresentato quanto segue “ Le Amministrazioni resistenti ravvedendosi, anche a seguito ed a causa del ricorso odierno, hanno proceduto a rivedere il loro operato e ad attribuire a parte ricorrente l’ulteriore punto richiesto alla prova scritta sostenuta. Ciò a conferma della fondatezza del ricorso. La materia del contendere è quindi da considerarsi cessata ”, instando per la definizione del giudizio mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite sostenute per la instaurazione del presente giudizio;
Atteso che all’udienza camerale del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, ex articolo 60 c.p.a., di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto, quanto alle eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti, che i) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sia infondata, in quanto tale Ministero è l’ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati; ii) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia fondata, in quanto trattasi di Amministrazioni che risultano del tutto estranee all’ iter concorsuale per cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio;
Ritenuto, inoltre, che:
- la circostanza di fatto, allegata dal ricorrente con la nota depositata in data 11 febbraio 2026, integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ottenuto il bene della vita richiesto, vale a dire l’ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale;
- le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che l’Amministrazione ha tempestivamente attivato il suo potere di autotutela, rettificando il punteggio conseguito dalla parte ricorrente alla prova scritta della procedura concorsuale per cui è causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara il difetto di legittimazione processuale del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Spese di lite compensate; contributo unificato refuso in favore dell’avvocato della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT CO, Presidente
LU IF, Primo Referendario, Estensore
Valerio Bello, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IF | IT CO |
IL SEGRETARIO