Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 537
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore (ATO) non abbia fornito prova certa della notifica dell'intimazione di pagamento, producendo una schermata informatica con esito 'irreperibile' priva di valore probatorio. Tale vizio rende l'intimazione inidonea a fungere da titolo per l'iscrizione a ruolo.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha accolto il ricorso per la fondatezza della censura relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, inclusa quella relativa alla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 537
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 537
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo