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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/08/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1101/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferdinando Perone, Andrea CodiceFiscale_6
Bordone e Paolo Perucco, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Varese,
Via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTI contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialucrezia Turco e Angelo Pandolfo ed
[...] elettivamente domiciliata presso i difensori, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico in data 23.08.2023, i ricorrenti hanno esposto di lavorare presso l'aeroporto di Malpensa alle dipendenze di CP_1
pagina 1 di 7 dal 19 luglio 2017 (eccetto e dal 1 agosto 2017 e Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 dal 14 febbraio 2018), tutti con qualifica di Operatore Unico Aeroportuale (OUA) di 6° livello
CCNL Trasporto Aereo - Sezione Handlers, presso l'aeroporto di Malpensa (doc.
1-6 ricorrenti). L'inserimento nel 6° livello derivava dall'applicazione pattizia della clausola sociale nell'ambito di successivi passaggi del personale addetto alle attività di assistenza aeromobili dai precedenti gestori del servizio WFS Ground Italy S.r.l. e Aviapartner Handling S.p.A., alle cui dipendenze i lavoratori erano inquadrati nel superiore livello 5, quali operatori di mezzi complessi (ossia autisti abilitati alla conduzione e alla manovra dei seguenti veicoli: catering truck, autosnodati, loader, trattore traino aeromobile, spazzatrice/compattatrice, automezzi oltre 25 posti, pontili di imbarco, doc.
7-10 ricorrenti).
I lavoratori hanno rappresentato che, con accordo sindacale del 4.06.2014 (per brevità CIA
2014 - doc. n. 11 ricorrenti), veniva definito e disciplinato l'affidamento al datore di lavoro della gestione dei servizi di assistenza a terra ad aeromobili, passeggeri, bagagli, merci e posta presso gli aeroporti di Linate e Malpensa, con decorso dal successivo 1 luglio, con le seguenti previsioni:
- la società avrebbe assunto prioritariamente il personale dipendente del gestore dimissionario SEA Handling S.p.A. (di seguito SEAH) avvalendosi, per la scelta dei nominativi, di apposite graduatorie;
- il contratto di lavoro con AH sarebbe stato disciplinato dal CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali - sezione Handlers, come integrato dalla disciplina collettiva aziendale, valevole per il solo personale assunto in base alle graduatorie, mentre nei confronti del personale non rientrante in tale ambito, la convenuta avrebbe dato esclusiva applicazione al CCNL, fatte salve future intese in materia di contrattazione aziendale (cfr. doc.
11, par. 5);
- si sarebbe adottato un modello di organizzazione del lavoro caratterizzato dalla valorizzazione delle competenze previste per le risorse operative e dei connessi spazi di polivalenza, attraverso l'introduzione di modalità di svolgimento della prestazione improntate a forme di polifunzionalità, riguardanti in particolare l'esercizio completo delle competenze previste per OUA, anche con riferimento ad attività di presidio dei nastri bagagli, al fine di contenere l'utilizzo di coordinatori in linea in tale attività, oppure la piena polivalenza sia per
OUA e relativi coordinatori tra smistamento e carico e scarico sia dei Team Leader rispetto alla mansione di OUA – cfr. doc. 11, paragrafo 7.1;
pagina 2 di 7 - si sarebbe pattuito il riconoscimento su base collettiva, in forza di quanto previsto nel verbale di accordo (definito, in tale punto, “contratto integrativo aziendale”), degli istituti retributivi individuati nell'allegato 2 in calce all'accordo stesso, tra cui l'assegno funzione e quello professionale, l'indennità professionale aziendale, il premio produzione redd. mensile, la maggiorazione diurna domenicale, l'indennità aziendale presenza giornaliera, le indennità presenza turno notturno, le indennità disagio e disagio stiva, l'indennità speciale OUA
(operatore unico aeroportuale) movimentazione bagagli e l'indennità mezzi OUA (doc. 11, allegato 2).
I lavoratori hanno sostenuto che, seppure apparentemente esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo in quanto estranei al personale ex SEAH, hanno in realtà sempre operato in concreta attuazione delle forme di polifunzionalità, svolgendo anche mansioni inferiori rispetto al loro profilo professionale e all'inquadramento di competenza. Hanno rimarcato, in particolare, di essere stati adibiti in via sistematica e continuativa a compiti che vanno dallo stoccaggio in stiva a semplici operazioni di operatore unico aeroportuale, con assoluta identità esecutiva e organizzativa rispetto alle prestazioni dei dipendenti provenienti da
SEAH.
I ricorrenti hanno conseguentemente dedotto che, nonostante la predetta applicazione di fatto della disciplina normativa del citato contratto integrativo aziendale, gli stessi sono sempre stati esclusi dall'applicazione della parte economica dell'accordo.
Conseguentemente, sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la società resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… previa occorrendo ogni opportuna declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesigibilità e/o inammissibilità e/o inopponibilità della clausola di esclusione dei ricorrenti dall'applicazione integrale del CIA 04/06/2014, anche come diversamente disapplicabile o disapplicata, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, ciascuno per quanto di ragione, al riconoscimento del trattamento economico riservato dal CIA 04/06/2014 agli operatori polifunzionali, con particolare riferimento all'assegno professionale, al premio produzione/redd. mensile, all'indennità aziendale presenza giornaliera e all'indennità disagio stiva, e comunque rispetto agli istituti retributivi ritenuti di giustizia, a decorrere dalla data di rispettiva assunzione, o da quella diversa di giustizia, e di conseguenza dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle differenze retributive rispettivamente maturate per i suddetti titoli dalla data di assunzione al mese di febbraio
2023, in misura pari per a € 18.654,30, per a € 19.045,85, per a € Pt_1 Pt_2 Pt_3 pagina 3 di 7 18.738,84, per a € 14.117,34, per a € 8.528,12 e per a € 19.045,85, e Pt_4 Pt_5 Pt_6 comunque nella diversa misura di giustizia, anche per i diversi titoli e/o per i diversi periodi ritenuti dovuti. Con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Con memoria depositata in data 21.12.2023 la società si è costituita Controparte_1 in giudizio contestando quanto dedotto e allegato da controparte - rilevando che quanto previsto dal Verbale 04.06.2014 sarebbe riservato esclusivamente al personale assunto all'esito della specifica procedura di mobilità e non alla generalità dei dipendenti, formata anche da lavoratori che, come i ricorrenti, sono stati assunti successivamente – chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: - rigettare tutte le domande proposte dai Ricorrenti perché inammissibili, prima ancora che infondate e/o non provate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
In data 7.02.2025 la società, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ha comunicato la revoca del mandato agli Avv.ti Alessandro De Giobbi e Antonella Tramontano, con subentro quale nuovo difensore dell'Avv. Angelo Pandolfo e con la conferma dell'Avv.
Marialucrezia Turco.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione,
è stato concesso termine alle parti sino al 07.05.2025 per depositare sintetiche note conclusive. In seguito al deposito delle note autorizzate nei termini – con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi – la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Preliminarmente si rileva che non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso invocata dalla convenuta. Quest'ultima ha sostenuto la genericità della richiesta, oltre al difetto di allegazione e prova. Tale assunto non è condivisibile. Infatti, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto svolta dai lavoratori, nonché le allegazioni difensive a supporto dell'atto introduttivo hanno consentito alla società di prendere posizione rispetto alle contestazioni sollevate e di svolgere il proprio diritto di difesa.
Nel merito, il ricorso non è fondato e deve essere respinto per i seguenti motivi.
IN DIRITTO
L'oggetto del contendere è relativo alla richiesta di riconoscimento, in favore dei ricorrenti, di alcuni degli istituti retributivi che l'Accordo Sindacale del 14.06. 2014 - con il quale si è chiusa pagina 4 di 7 la procedura di mobilità avviata da SEAH - ha riconosciuto ai lavoratori ex SEAH interessati dal passaggio ad . I ricorrenti chiedono l'estensione, anche ai lavoratori non Controparte_1
SEAH, degli istituti retributivi riconosciuti dal Verbale di accordo in questione ai lavoratori ex
SEAH in quanto istituti volti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, a compensare la
“nuova” polivalenza introdotta dall'Accordo.
In altri termini i ricorrenti, dopo aver dedotto la piena applicazione nei loro confronti, sin dalla data di assunzione, del modello organizzativo applicato dalla convenuta sotto tutti i profili
(polivalenza, turni, ferie, ecc.), hanno chiesto che sia accertato il loro diritto al riconoscimento anche degli istituti retributivi espressamente previsti dal contratto integrativo aziendale quale corrispettivo economico della nuova organizzazione del lavoro introdotta dal CIA. Ciò sul presupposto che il CCNL non contemplerebbe forme di fungibilità professionale equiparabili alla complessa struttura polivalente introdotta dal CIA e che la resistente avrebbe sempre dato piena ed esclusiva applicazione nei confronti dei ricorrenti del nuovo modello di organizzazione del lavoro di secondo livello.
La prospettazione dei ricorrenti non coglie nel segno.
Va precisato infatti che il verbale di accordo sindacale del 4.06.2014 sottoscritto da CP_1
e da diverse organizzazioni sindacali è intervenuto in seguito alla procedura di
[...] licenziamento collettivo - ex L. n. 223/1991 - avviata da SEA Handling S.p.a. nell'aprile 2014
e conclusasi nel luglio dello stesso anno con la liquidazione volontaria del precedente gestore e la chiusura del procedimento relativo agli esuberi. Detto accordo è stato firmato per consentire l'assorbimento dei lavoratori provenienti da SEAH, permettendo alla subentrante di individuare il personale da assumere in relazione al proprio Controparte_1 fabbisogno di organico e alla propria organizzazione di lavoro. Al punto 5, inoltre, sono state stabilite le condizioni economiche e normative individuali da applicare ai dipendenti riassorbiti.
In particolare, è stato previsto che “il contratto di lavoro alle dipendenze di AH è disciplinato dal CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali - sezione
Handlers, come integrato dalla disciplina collettiva aziendale di cui al presente accordo. Detta disciplina integrativa si intende valevole per il solo personale assunto da AH in base alle graduatorie di cui al paragrafo 3) e secondo le decorrenze di cui al paragrafo 4). Resta pertanto espressamente convenuto che nei confronti del personale non rientrante in questo ambito, AH darà esclusiva applicazione al CCNL, fatte salve future intese in materia di contrattazione aziendale (es: PDR) …”. Inoltre, è stato previsto che si sarebbe riconosciuto ai lavoratori lo stesso livello di inquadramento già rivestito in SEAH, nonché una serie di pagina 5 di 7 elementi retributivi assorbibili e non assorbibili. Per quanto di interesse nella presente causa, poi, è stato previsto “il riconoscimento su base collettiva, in forza di quanto previsto nel presente contratto integrativo aziendale, degli istituti retributivi individuati nell'allegato 2 al presente accordo”. Tra questi ultimi rientrano - tra gli altri - l'assegno professionale, il premio produzione redd. mensile, l'indennità aziendale presenza giornaliera e l'indennità disagio stiva.
In sintesi, il verbale ha regolato le modalità di individuazione degli ex dipendenti SEAH da assumere in Airport Handling, definendone poi le specifiche condizioni economiche e normative da recepire nel contratto di assunzione individuale. I trattamenti ivi previsti risultano applicabili solo ai lavoratori riassorbiti nella nuova compagine sociale. Ciò rispecchia una logica di mantenimento dei livelli occupazionali oltre che di conservazione dei trattamenti retributivi migliorativi rispetto a quelli della contrattazione collettiva nazionale, già goduti in precedenza dai prestatori all'interno di SEAH.
Una volta chiariti questi fini e limiti, emerge come l'accordo non miri, invece, a compensare con un corrispettivo economico forme di polivalenza o polifunzionalità delle mansioni esercitate. Peraltro, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, tali concetti non sono stati introdotti con l'accordo del 2014 ed esulano dal medesimo. Una flessibilizzazione del modello produttivo e l'attribuzione di mansioni diversificate sono riscontrabili nel verbale di accordo del
13.06.2018 (cfr. doc. n. 7 fasc. convenuta, par.
1.1. e 1.3), intervenuto tra SEA S.p.a., SEAH
e sigle sindacali per realizzare il rilancio del sistema aeroportuale milanese. Il concetto di
“polivalenza” è, inoltre, contenuto nei CCNL Trasporto Aereo succedutisi, come elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative connaturate con le attività aeroportuali (cfr. art. 28 dei CCNL dell'11.12.2015 e del 23.10.2023).
Va evidenziato altresì che i ricorrenti sono stati assunti da a seguito della Controparte_1 sottoscrizione di verbali di accordo del 7.07.2017 e del 6.02.2018 (docc. n. 7 e n. 8 fasc. ricorrente), intervenuti all'esito delle procedure relative alle clausole sociali avviate per i passaggi ad AH delle attività di assistenza aeromobili gestite da WFS Ground Italy S.r.l. e da
Aviapartner Handling S.p.a. (procedimenti paragonabili al licenziamento collettivo operato da
SEAH). In virtù di questi accordi, è stata riconosciuta ai dipendenti interessati “l'applicazione del solo trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Trasporto Aereo – Parte
con specifico riferimento all'art. H37 sopraccitato” (l'art. H37 vigente Parte_7 all'epoca, rubricato “Applicazione clausola sociale”, prevedeva all'ultimo paragrafo l'applicazione dei trattamenti normo-retributivi della Parte Specifica dell'azienda subentrante). pagina 6 di 7 Va rilevato, in particolare, che la contrattazione collettiva richiamata dai verbali prevedeva e prevede espressamente la corresponsione di diversi elementi quali l'indennità giornaliera (art.
H19), l'indennità di turno (art. H20), l'indennità di campo (art. H21) e l'indennità maneggio denaro (art. H22).
Pertanto, ai ricorrenti è sempre stata applicata esclusivamente la disciplina normativa prevista dai suddetti accordi del 2017 e del 2018, precedenti la loro assunzione, e non da quello del
2014 risalente a oltre tre anni prima della loro assunzione per il riassorbimento del personale
SEAH.
Del pari, risulta incontestato il fatto che i lavoratori abbiano già goduto e godano tuttora degli specifici trattamenti retributivi riconosciuti dal CCNL di settore.
In conclusione, non può riconoscersi il diritto dei ricorrenti al trattamento economico previsto dal verbale di accordo del 4.06.2014 relativo al riassorbimento del personale SEAH, essendo loro applicata la disciplina dei successivi accordi del 2017 e 2018 precedenti la loro assunzione in applicazione della clausola sociale. Conseguentemente, non possono essere neppure riconosciute e corrisposte le invocate differenze retributive.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione dell'assoluta novità della questione trattata, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate tra le parti.
Busto Arsizio, 6 agosto 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1101/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferdinando Perone, Andrea CodiceFiscale_6
Bordone e Paolo Perucco, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Varese,
Via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTI contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialucrezia Turco e Angelo Pandolfo ed
[...] elettivamente domiciliata presso i difensori, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico in data 23.08.2023, i ricorrenti hanno esposto di lavorare presso l'aeroporto di Malpensa alle dipendenze di CP_1
pagina 1 di 7 dal 19 luglio 2017 (eccetto e dal 1 agosto 2017 e Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 dal 14 febbraio 2018), tutti con qualifica di Operatore Unico Aeroportuale (OUA) di 6° livello
CCNL Trasporto Aereo - Sezione Handlers, presso l'aeroporto di Malpensa (doc.
1-6 ricorrenti). L'inserimento nel 6° livello derivava dall'applicazione pattizia della clausola sociale nell'ambito di successivi passaggi del personale addetto alle attività di assistenza aeromobili dai precedenti gestori del servizio WFS Ground Italy S.r.l. e Aviapartner Handling S.p.A., alle cui dipendenze i lavoratori erano inquadrati nel superiore livello 5, quali operatori di mezzi complessi (ossia autisti abilitati alla conduzione e alla manovra dei seguenti veicoli: catering truck, autosnodati, loader, trattore traino aeromobile, spazzatrice/compattatrice, automezzi oltre 25 posti, pontili di imbarco, doc.
7-10 ricorrenti).
I lavoratori hanno rappresentato che, con accordo sindacale del 4.06.2014 (per brevità CIA
2014 - doc. n. 11 ricorrenti), veniva definito e disciplinato l'affidamento al datore di lavoro della gestione dei servizi di assistenza a terra ad aeromobili, passeggeri, bagagli, merci e posta presso gli aeroporti di Linate e Malpensa, con decorso dal successivo 1 luglio, con le seguenti previsioni:
- la società avrebbe assunto prioritariamente il personale dipendente del gestore dimissionario SEA Handling S.p.A. (di seguito SEAH) avvalendosi, per la scelta dei nominativi, di apposite graduatorie;
- il contratto di lavoro con AH sarebbe stato disciplinato dal CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali - sezione Handlers, come integrato dalla disciplina collettiva aziendale, valevole per il solo personale assunto in base alle graduatorie, mentre nei confronti del personale non rientrante in tale ambito, la convenuta avrebbe dato esclusiva applicazione al CCNL, fatte salve future intese in materia di contrattazione aziendale (cfr. doc.
11, par. 5);
- si sarebbe adottato un modello di organizzazione del lavoro caratterizzato dalla valorizzazione delle competenze previste per le risorse operative e dei connessi spazi di polivalenza, attraverso l'introduzione di modalità di svolgimento della prestazione improntate a forme di polifunzionalità, riguardanti in particolare l'esercizio completo delle competenze previste per OUA, anche con riferimento ad attività di presidio dei nastri bagagli, al fine di contenere l'utilizzo di coordinatori in linea in tale attività, oppure la piena polivalenza sia per
OUA e relativi coordinatori tra smistamento e carico e scarico sia dei Team Leader rispetto alla mansione di OUA – cfr. doc. 11, paragrafo 7.1;
pagina 2 di 7 - si sarebbe pattuito il riconoscimento su base collettiva, in forza di quanto previsto nel verbale di accordo (definito, in tale punto, “contratto integrativo aziendale”), degli istituti retributivi individuati nell'allegato 2 in calce all'accordo stesso, tra cui l'assegno funzione e quello professionale, l'indennità professionale aziendale, il premio produzione redd. mensile, la maggiorazione diurna domenicale, l'indennità aziendale presenza giornaliera, le indennità presenza turno notturno, le indennità disagio e disagio stiva, l'indennità speciale OUA
(operatore unico aeroportuale) movimentazione bagagli e l'indennità mezzi OUA (doc. 11, allegato 2).
I lavoratori hanno sostenuto che, seppure apparentemente esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo in quanto estranei al personale ex SEAH, hanno in realtà sempre operato in concreta attuazione delle forme di polifunzionalità, svolgendo anche mansioni inferiori rispetto al loro profilo professionale e all'inquadramento di competenza. Hanno rimarcato, in particolare, di essere stati adibiti in via sistematica e continuativa a compiti che vanno dallo stoccaggio in stiva a semplici operazioni di operatore unico aeroportuale, con assoluta identità esecutiva e organizzativa rispetto alle prestazioni dei dipendenti provenienti da
SEAH.
I ricorrenti hanno conseguentemente dedotto che, nonostante la predetta applicazione di fatto della disciplina normativa del citato contratto integrativo aziendale, gli stessi sono sempre stati esclusi dall'applicazione della parte economica dell'accordo.
Conseguentemente, sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la società resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… previa occorrendo ogni opportuna declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesigibilità e/o inammissibilità e/o inopponibilità della clausola di esclusione dei ricorrenti dall'applicazione integrale del CIA 04/06/2014, anche come diversamente disapplicabile o disapplicata, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, ciascuno per quanto di ragione, al riconoscimento del trattamento economico riservato dal CIA 04/06/2014 agli operatori polifunzionali, con particolare riferimento all'assegno professionale, al premio produzione/redd. mensile, all'indennità aziendale presenza giornaliera e all'indennità disagio stiva, e comunque rispetto agli istituti retributivi ritenuti di giustizia, a decorrere dalla data di rispettiva assunzione, o da quella diversa di giustizia, e di conseguenza dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle differenze retributive rispettivamente maturate per i suddetti titoli dalla data di assunzione al mese di febbraio
2023, in misura pari per a € 18.654,30, per a € 19.045,85, per a € Pt_1 Pt_2 Pt_3 pagina 3 di 7 18.738,84, per a € 14.117,34, per a € 8.528,12 e per a € 19.045,85, e Pt_4 Pt_5 Pt_6 comunque nella diversa misura di giustizia, anche per i diversi titoli e/o per i diversi periodi ritenuti dovuti. Con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Con memoria depositata in data 21.12.2023 la società si è costituita Controparte_1 in giudizio contestando quanto dedotto e allegato da controparte - rilevando che quanto previsto dal Verbale 04.06.2014 sarebbe riservato esclusivamente al personale assunto all'esito della specifica procedura di mobilità e non alla generalità dei dipendenti, formata anche da lavoratori che, come i ricorrenti, sono stati assunti successivamente – chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: - rigettare tutte le domande proposte dai Ricorrenti perché inammissibili, prima ancora che infondate e/o non provate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
In data 7.02.2025 la società, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ha comunicato la revoca del mandato agli Avv.ti Alessandro De Giobbi e Antonella Tramontano, con subentro quale nuovo difensore dell'Avv. Angelo Pandolfo e con la conferma dell'Avv.
Marialucrezia Turco.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione,
è stato concesso termine alle parti sino al 07.05.2025 per depositare sintetiche note conclusive. In seguito al deposito delle note autorizzate nei termini – con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi – la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Preliminarmente si rileva che non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso invocata dalla convenuta. Quest'ultima ha sostenuto la genericità della richiesta, oltre al difetto di allegazione e prova. Tale assunto non è condivisibile. Infatti, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto svolta dai lavoratori, nonché le allegazioni difensive a supporto dell'atto introduttivo hanno consentito alla società di prendere posizione rispetto alle contestazioni sollevate e di svolgere il proprio diritto di difesa.
Nel merito, il ricorso non è fondato e deve essere respinto per i seguenti motivi.
IN DIRITTO
L'oggetto del contendere è relativo alla richiesta di riconoscimento, in favore dei ricorrenti, di alcuni degli istituti retributivi che l'Accordo Sindacale del 14.06. 2014 - con il quale si è chiusa pagina 4 di 7 la procedura di mobilità avviata da SEAH - ha riconosciuto ai lavoratori ex SEAH interessati dal passaggio ad . I ricorrenti chiedono l'estensione, anche ai lavoratori non Controparte_1
SEAH, degli istituti retributivi riconosciuti dal Verbale di accordo in questione ai lavoratori ex
SEAH in quanto istituti volti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, a compensare la
“nuova” polivalenza introdotta dall'Accordo.
In altri termini i ricorrenti, dopo aver dedotto la piena applicazione nei loro confronti, sin dalla data di assunzione, del modello organizzativo applicato dalla convenuta sotto tutti i profili
(polivalenza, turni, ferie, ecc.), hanno chiesto che sia accertato il loro diritto al riconoscimento anche degli istituti retributivi espressamente previsti dal contratto integrativo aziendale quale corrispettivo economico della nuova organizzazione del lavoro introdotta dal CIA. Ciò sul presupposto che il CCNL non contemplerebbe forme di fungibilità professionale equiparabili alla complessa struttura polivalente introdotta dal CIA e che la resistente avrebbe sempre dato piena ed esclusiva applicazione nei confronti dei ricorrenti del nuovo modello di organizzazione del lavoro di secondo livello.
La prospettazione dei ricorrenti non coglie nel segno.
Va precisato infatti che il verbale di accordo sindacale del 4.06.2014 sottoscritto da CP_1
e da diverse organizzazioni sindacali è intervenuto in seguito alla procedura di
[...] licenziamento collettivo - ex L. n. 223/1991 - avviata da SEA Handling S.p.a. nell'aprile 2014
e conclusasi nel luglio dello stesso anno con la liquidazione volontaria del precedente gestore e la chiusura del procedimento relativo agli esuberi. Detto accordo è stato firmato per consentire l'assorbimento dei lavoratori provenienti da SEAH, permettendo alla subentrante di individuare il personale da assumere in relazione al proprio Controparte_1 fabbisogno di organico e alla propria organizzazione di lavoro. Al punto 5, inoltre, sono state stabilite le condizioni economiche e normative individuali da applicare ai dipendenti riassorbiti.
In particolare, è stato previsto che “il contratto di lavoro alle dipendenze di AH è disciplinato dal CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali - sezione
Handlers, come integrato dalla disciplina collettiva aziendale di cui al presente accordo. Detta disciplina integrativa si intende valevole per il solo personale assunto da AH in base alle graduatorie di cui al paragrafo 3) e secondo le decorrenze di cui al paragrafo 4). Resta pertanto espressamente convenuto che nei confronti del personale non rientrante in questo ambito, AH darà esclusiva applicazione al CCNL, fatte salve future intese in materia di contrattazione aziendale (es: PDR) …”. Inoltre, è stato previsto che si sarebbe riconosciuto ai lavoratori lo stesso livello di inquadramento già rivestito in SEAH, nonché una serie di pagina 5 di 7 elementi retributivi assorbibili e non assorbibili. Per quanto di interesse nella presente causa, poi, è stato previsto “il riconoscimento su base collettiva, in forza di quanto previsto nel presente contratto integrativo aziendale, degli istituti retributivi individuati nell'allegato 2 al presente accordo”. Tra questi ultimi rientrano - tra gli altri - l'assegno professionale, il premio produzione redd. mensile, l'indennità aziendale presenza giornaliera e l'indennità disagio stiva.
In sintesi, il verbale ha regolato le modalità di individuazione degli ex dipendenti SEAH da assumere in Airport Handling, definendone poi le specifiche condizioni economiche e normative da recepire nel contratto di assunzione individuale. I trattamenti ivi previsti risultano applicabili solo ai lavoratori riassorbiti nella nuova compagine sociale. Ciò rispecchia una logica di mantenimento dei livelli occupazionali oltre che di conservazione dei trattamenti retributivi migliorativi rispetto a quelli della contrattazione collettiva nazionale, già goduti in precedenza dai prestatori all'interno di SEAH.
Una volta chiariti questi fini e limiti, emerge come l'accordo non miri, invece, a compensare con un corrispettivo economico forme di polivalenza o polifunzionalità delle mansioni esercitate. Peraltro, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, tali concetti non sono stati introdotti con l'accordo del 2014 ed esulano dal medesimo. Una flessibilizzazione del modello produttivo e l'attribuzione di mansioni diversificate sono riscontrabili nel verbale di accordo del
13.06.2018 (cfr. doc. n. 7 fasc. convenuta, par.
1.1. e 1.3), intervenuto tra SEA S.p.a., SEAH
e sigle sindacali per realizzare il rilancio del sistema aeroportuale milanese. Il concetto di
“polivalenza” è, inoltre, contenuto nei CCNL Trasporto Aereo succedutisi, come elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative connaturate con le attività aeroportuali (cfr. art. 28 dei CCNL dell'11.12.2015 e del 23.10.2023).
Va evidenziato altresì che i ricorrenti sono stati assunti da a seguito della Controparte_1 sottoscrizione di verbali di accordo del 7.07.2017 e del 6.02.2018 (docc. n. 7 e n. 8 fasc. ricorrente), intervenuti all'esito delle procedure relative alle clausole sociali avviate per i passaggi ad AH delle attività di assistenza aeromobili gestite da WFS Ground Italy S.r.l. e da
Aviapartner Handling S.p.a. (procedimenti paragonabili al licenziamento collettivo operato da
SEAH). In virtù di questi accordi, è stata riconosciuta ai dipendenti interessati “l'applicazione del solo trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Trasporto Aereo – Parte
con specifico riferimento all'art. H37 sopraccitato” (l'art. H37 vigente Parte_7 all'epoca, rubricato “Applicazione clausola sociale”, prevedeva all'ultimo paragrafo l'applicazione dei trattamenti normo-retributivi della Parte Specifica dell'azienda subentrante). pagina 6 di 7 Va rilevato, in particolare, che la contrattazione collettiva richiamata dai verbali prevedeva e prevede espressamente la corresponsione di diversi elementi quali l'indennità giornaliera (art.
H19), l'indennità di turno (art. H20), l'indennità di campo (art. H21) e l'indennità maneggio denaro (art. H22).
Pertanto, ai ricorrenti è sempre stata applicata esclusivamente la disciplina normativa prevista dai suddetti accordi del 2017 e del 2018, precedenti la loro assunzione, e non da quello del
2014 risalente a oltre tre anni prima della loro assunzione per il riassorbimento del personale
SEAH.
Del pari, risulta incontestato il fatto che i lavoratori abbiano già goduto e godano tuttora degli specifici trattamenti retributivi riconosciuti dal CCNL di settore.
In conclusione, non può riconoscersi il diritto dei ricorrenti al trattamento economico previsto dal verbale di accordo del 4.06.2014 relativo al riassorbimento del personale SEAH, essendo loro applicata la disciplina dei successivi accordi del 2017 e 2018 precedenti la loro assunzione in applicazione della clausola sociale. Conseguentemente, non possono essere neppure riconosciute e corrisposte le invocate differenze retributive.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione dell'assoluta novità della questione trattata, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate tra le parti.
Busto Arsizio, 6 agosto 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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