Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2023, proposto dalla società TR IR AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi, Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Casalmaiocco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Giovanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Plebisciti n. 13;
per l'annullamento
- della nota a firma della Dirigente del 24 novembre 2022, Prot.N.0006790/2022 spedita con PEC del 25 novembre 2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi inclusa, se ed in quanto occorrer possa, la nota del 23 dicembre 2022, Prot.N.0007455/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalmaiocco;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. RI US US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 23.01.2023, la società TR IR AL (“INWIT”) impugnava dinanzi a questo T.A.R. la nota del 24 novembre 2022 con la quale il Comune di Casalmaiocco, una volta preso atto della sentenza di questo Tribunale n. 2252/2022 di annullamento del precedente diniego comunale del 25.10.2021 avente a oggetto la ‘ SCIA per installazione di impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W’ , (a) comunicava l’avvio della “ verifica del rispetto, da parte di INWIT S.p.A., degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 11/2001 e s.m.i. “Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione” e, in particolare, il deposito – entro i termini prescritti – del “Piano di localizzazione e sviluppo della rete di telecomunicazioni per copertura radiomobile ”; (b) rappresentava, allo stato degli atti, che la ricorrente non avrebbe prodotto “ alcun Piano di localizzazione, (né nel 2020, né nel 2021, né nel 2022), precludendo di fatto al Comune la possibilità di dar corso alle attività previste dall’art. 4, commi 11 e 12, della l.r. 11/2001 ; (c) diffidava, pertanto, la ricorrente dal procedere alla realizzazione dell’opera in quanto carente dei presupposti documentali sopra indicati, (d) si riservava, infine, di procedere alla sospensione dei lavori laddove il cantiere fosse stato avviato, senza che fosse stato completato l’iter partecipativo previsto dall’art. 4 della l.r. 11/2001 e s.m.i.; gravava, altresì, la conseguenza nota del 23 dicembre 2022 di avvio del procedimento di accertamento di conformità ex-art. 36 D.P.R. 380/2001;
- il Comune intimato si costituiva in giudizio;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 9 gennaio 2026 il Comune rappresentava al Collegio la sussistenza dei presupposti di una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o, in alternativa, di cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta pubblicazione da parte di questo Tribunale delle sentenze nn. 4136 e 4137 del 2025, con le quali questo G.A. disponeva l’annullamento della determinazione comunale del 14 Giugno 2024 e della successiva ordinanza di demolizione del 13 Settembre 2024, nonché dichiarava l’improcedibilità dei divieti comunali dei presupposti 7.8.2023 e 15.3.2024; con successiva richiesta di passaggio in decisione chiedeva la compensazione delle spese di lite;
- anche la parte ricorrente, con memoria del 13 gennaio 2026, confermava la circostanza della sopravvenuta ragione di improcedibilità;
- all’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026 la causa è, quindi, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato che con le citate memorie del 9 gennaio e 13 febbraio 2026 entrambe le parti costituite rappresentavano al Collegio la circostanza della sopravvenuta improcedibilità del ricorso a seguito dell’adozione da parte del Comune resistente della determinazione comunale del 14 giugno 2024 di annullamento d’ufficio in via di autotutela delle SCIA presentate dalla ricorrente il 3.5.2022, il 17.1.2024 e il 12.2.2024, e della successiva ordinanza di demolizione n. 4/2024 del 13 settembre 2024; provvedimenti, quest’ultimi, entrambi annullati da parte di questo TAR con le sentenze 4136 e 4137 del 2025;
in particolare, la parte ricorrente ravvisa gli estremi della suddetta improcedibilità in quanto le sentenze di questo Tribunale:
(a) hanno annullato “ gli ultimi (di una lunghissima serie di) provvedimenti con cui il Comune di Casalmaiocco aveva inteso impedire la realizzazione e successivamente ordinato la demolizione dell’infrastruttura di telecomunicazioni di cui è causa ”;
(b) hanno ritenuto, parimenti, improcedibile l’impugnazione degli atti pregressi, connessi e presupposti ai sopracitati provvedimenti del 14 giugno e del 13 settembre 2024, tra cui quelli oggetto del presente giudizio, avendo “ di fatto perso ogni efficacia alla luce dei successivi provvedimenti comunali di annullamento in autotutela delle SCIA presentate e di demolizione delle infrastrutture realizzate ”;
(d) pertanto, “ impregiudicata qualsiasi ragione nel caso in cui il Comune (pur avendo chiesto a dichiarazione di improcedibilità del presente gravame dovesse poi appellare la sentenza predetta), anche nella presente sede possa darsi atto dell’interbeuta improcedibilità ”;
Considerato, dunque, che, alla luce delle sopradescritte circostanze fattuali, nonché della inequivoca volontà della parte ricorrente, non si ravvisano più sussistenti le ragioni per una pronunzia di questo T.A.R. sulla domanda annullatoria, avendo nelle more le note gravate perso di ogni efficacia giuridica nei confronti della parte ricorrente;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese della presente fase di merito tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL Di IO, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
RI US US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI US US | AL Di IO |
IL SEGRETARIO