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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/09/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8246/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8246/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/08/2025 da
nata a [...] il [...] cittadina romena con Parte_1
l'avv. Eleonora Betto
e
nato a [...] il [...] cittadino romeno con l'avv. Parte_2
Eleonora Betto ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in
Galati, Romania, in data 17/11/2006, ordinandosi all'uopo all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative annotazioni - alle seguenti concordate CONDIZIONI:
1) I sig.ri e continueranno a vivere separati. Parte_1 Parte_2
2) La casa coniugale sita in Borgoricco (PD), Viale Europa n. 9 int. 5, viene assegnata a
; il sig. si è già trasferito altrove dopo la separazione, Parte_1 Parte_2 ospite di un amico.
3) Il figlio minore , rimane affidato in via esclusiva alla madre, _1 stante la conflittualità tra i coniugi e la necessità della madre di sottoscrivere esclusivamente i documenti del figlio validi anche per l'espatrio.
4) Quanto al regime di collocamento, il figlio minore viene collocato _1 prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di tenerlo con sé a week-end alterni, con ciò intendendo dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
qualora il padre non dovesse lavorare il sabato durante il week-end di spettanza, avrà cura di comunicarlo alla sig.ra con preavviso di almeno 48 ore in modo che Parte_1 Per_1
rimanga con lui. Il padre, inoltre, terrà con sé il figlio almeno
[...] _1 una sera a settimana (compatibilmente con i turni di lavoro). Durante le vacanze estive,
potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non _1 consecutive, da concordare tra i coniugi, entro il 31 maggio di ogni anno;
altresì rimarrà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie alternando con i genitori il giorno di Natale e quello del Capodanno. Il giorno di Pasqua Cattolica rimarrà con il padre, _1 il giorno della Pasqua ortodossa verrà trascorso con i genitori ad anni alterni. Le festività infra annuali e infra settimanali, compresi eventuali ponti, saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori. In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine
(matrimoni, battesimi, comunioni di cugini...) il minore potrà parteciparvi con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo congruo avviso al genitore collocatario. Eventuali soggiorni vacanzieri nel corso dell'anno, dovranno essere concordati tra i coniugi, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto degli interessi e delle esigenze delle minori, nonché gli impegni dei genitori. Durante il periodo di permanenza con un genitore, dovranno essere garantiti al figlio i contatti telefonici con l'altro genitore. Sarà compito del genitore in quel momento affidatario garantire che il contatto telefonico avvenga regolarmente con il genitore assente.
5) Quanto all'assegno di mantenimento per il figlio minore , il _1 sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 15 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento ordinario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
Le parti concordano che fino a quando non aumenterà l'Assegno Unico il sig. Parte_2
, contribuirà alla spesa del dopo scuola nella misura di 80,00 euro mensili;
se non
[...] frequenterà il doposcuola, la madre avrà cura di comunicarlo al padre e quest'ultimo pagherà in misura proporzionale a quanto il bambino avrà frequentato.
6) l'Assegno Unico Universale, verrà richiesto dalla sig.ra e Parte_1 integralmente percepito dalla stessa;
le spese straordinarie, invece, potranno essere detratte fiscalmente, ove possibile, da entrambi i coniugi. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
8) In forza della sentenza di divorzio, la sig.ra riacquisterà il cognome Parte_1 da nubile, tornando ad assumere le generalità di (doc. 11 certificato Persona_2 di nascita ); Parte_1
9) I coniugi si rilasciano l'assenso al rinnovo e rilascio del passaporto e di ogni altro documento, valido anche per l'espatrio, anche per i figli minori, qualora ciò si rendesse necessario, in quanto le parti hanno optato per un regime di affido esclusivo del figlio minore in favore della madre”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Galati - Romania in data 17.11.2006 e dall'unione sono nati i figli Persona_3
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente indipendente,
e (nato a [...] il [...]), minore e non _1 economicamente autosufficiente.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate in data 27.01.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 142/2025 pubblicata il 29.01.2025.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti hanno cittadinanza romena), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 06.08.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia, (nato a [...] _1
Veneto il 07.02.2017), risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980
n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia _1
, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
[...]
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente”
e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio
, nato a [...] il [...], minore e non _1 economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 6) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
; Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8246/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/08/2025 da
nata a [...] il [...] cittadina romena con Parte_1
l'avv. Eleonora Betto
e
nato a [...] il [...] cittadino romeno con l'avv. Parte_2
Eleonora Betto ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in
Galati, Romania, in data 17/11/2006, ordinandosi all'uopo all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative annotazioni - alle seguenti concordate CONDIZIONI:
1) I sig.ri e continueranno a vivere separati. Parte_1 Parte_2
2) La casa coniugale sita in Borgoricco (PD), Viale Europa n. 9 int. 5, viene assegnata a
; il sig. si è già trasferito altrove dopo la separazione, Parte_1 Parte_2 ospite di un amico.
3) Il figlio minore , rimane affidato in via esclusiva alla madre, _1 stante la conflittualità tra i coniugi e la necessità della madre di sottoscrivere esclusivamente i documenti del figlio validi anche per l'espatrio.
4) Quanto al regime di collocamento, il figlio minore viene collocato _1 prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di tenerlo con sé a week-end alterni, con ciò intendendo dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
qualora il padre non dovesse lavorare il sabato durante il week-end di spettanza, avrà cura di comunicarlo alla sig.ra con preavviso di almeno 48 ore in modo che Parte_1 Per_1
rimanga con lui. Il padre, inoltre, terrà con sé il figlio almeno
[...] _1 una sera a settimana (compatibilmente con i turni di lavoro). Durante le vacanze estive,
potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non _1 consecutive, da concordare tra i coniugi, entro il 31 maggio di ogni anno;
altresì rimarrà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie alternando con i genitori il giorno di Natale e quello del Capodanno. Il giorno di Pasqua Cattolica rimarrà con il padre, _1 il giorno della Pasqua ortodossa verrà trascorso con i genitori ad anni alterni. Le festività infra annuali e infra settimanali, compresi eventuali ponti, saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori. In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine
(matrimoni, battesimi, comunioni di cugini...) il minore potrà parteciparvi con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo congruo avviso al genitore collocatario. Eventuali soggiorni vacanzieri nel corso dell'anno, dovranno essere concordati tra i coniugi, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto degli interessi e delle esigenze delle minori, nonché gli impegni dei genitori. Durante il periodo di permanenza con un genitore, dovranno essere garantiti al figlio i contatti telefonici con l'altro genitore. Sarà compito del genitore in quel momento affidatario garantire che il contatto telefonico avvenga regolarmente con il genitore assente.
5) Quanto all'assegno di mantenimento per il figlio minore , il _1 sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 15 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento ordinario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
Le parti concordano che fino a quando non aumenterà l'Assegno Unico il sig. Parte_2
, contribuirà alla spesa del dopo scuola nella misura di 80,00 euro mensili;
se non
[...] frequenterà il doposcuola, la madre avrà cura di comunicarlo al padre e quest'ultimo pagherà in misura proporzionale a quanto il bambino avrà frequentato.
6) l'Assegno Unico Universale, verrà richiesto dalla sig.ra e Parte_1 integralmente percepito dalla stessa;
le spese straordinarie, invece, potranno essere detratte fiscalmente, ove possibile, da entrambi i coniugi. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
8) In forza della sentenza di divorzio, la sig.ra riacquisterà il cognome Parte_1 da nubile, tornando ad assumere le generalità di (doc. 11 certificato Persona_2 di nascita ); Parte_1
9) I coniugi si rilasciano l'assenso al rinnovo e rilascio del passaporto e di ogni altro documento, valido anche per l'espatrio, anche per i figli minori, qualora ciò si rendesse necessario, in quanto le parti hanno optato per un regime di affido esclusivo del figlio minore in favore della madre”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Galati - Romania in data 17.11.2006 e dall'unione sono nati i figli Persona_3
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente indipendente,
e (nato a [...] il [...]), minore e non _1 economicamente autosufficiente.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate in data 27.01.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 142/2025 pubblicata il 29.01.2025.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti hanno cittadinanza romena), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 06.08.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia, (nato a [...] _1
Veneto il 07.02.2017), risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980
n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia _1
, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
[...]
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente”
e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio
, nato a [...] il [...], minore e non _1 economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 6) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
; Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari