CASS
Sentenza 1 luglio 2022
Sentenza 1 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2022, n. 25252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25252 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DO ON, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 12 febbraio 2021, della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EA VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado dal giudice dell'udienza preliminare, a carico del ricorrente, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di amministratore della Se.Po. s.r.I., poi dichiarata fallita, ed in concorso con i precedenti amministratori, del reato di bancarotta fraudolenta documentale Penale Sent. Sez. 5 Num. 25252 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 25/05/2022 generica, per aver omesso di tenere i libri e le scritture contabili, così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre motivi di censura. In particolare: 2.1. con i primi due motivi, il ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di legge, che la corte d'appello avrebbe ritenuto responsabile il ricorrente senza specificamente motivare in ordine alla sua effettiva partecipazione soggettiva. Secondo la difesa, infatti, la decisione della corte territoriale si risolverebbe in un mero automatismo, che non valuterebbe, adeguatamente, l'epoca delle pur accertate omissioni contabili rispetto all'assunzione della carica sociale e, con essa, l'effettiva conoscenza del dissesto. I contenuti limiti temporali entro i quali si sarebbe dipanata la condotta dell'imputato condurrebbero logicamente a ritenere che l'omissione sia riconducibile non già ad una concreta rappresentazione dei fatti oggetto di contestazione e ad una conseguente consapevole volizione, ma ad una mera trascuratezza. Cosicché il fatto contestato sarebbe da qualificare non già quale bancarotta fraudolenta, bensì in termini di bancarotta semplice. 2.2. Con il terzo motivo, in ultimo, il ricorrente deduce, sotto il profilo del difetto di motivazione, che la corte d'appello avrebbe omesso ogni riferimento all'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione delle pene accessorie, adeguate alla durata della principale attraverso un'ordinanza di correzione del dispositivo. Procedura, questa, che non si sarebbe potuto utilizzare proprio per la necessaria valutazione che ad essa precede. CONSIDERATO IN DIRITTO Appare opportuno premettere che all'imputato è contestato, nella sua qualità di amministratore della società poi fallita, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale perché, in concorso con i precedenti amministratori, avrebbe omesso di tenere i libri e le scritture contabili, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ciò considerato, la condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il profilo distintivo, per come ritenuto in più occasioni da questa Corte (fra le altre: Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630), rispetto alla parallela fattispecie di bancarotta semplice, attiene al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, per quest'ultima, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture 2 contabili;
mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. In altri termini, nella bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica', quale è quella oggetto di contestazione, per la sussistenza del dolo dell'amministratore anche solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri- doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280) Il tribunale ha dedotto la sussistenza del dolo dalla totale lacunosità della documentazione, dall'incidenza di tale mancanza sull'impossibilità di individuare cespiti aziendali suscettibili di essere appresi alla massa fallimentare, dal significativo pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori. A ciò, la corte d'appello ha aggiunto l'avvenuta consegna della documentazione contabile residua in termini oggettivamente lacunosi, che darebbe conto dell'assoluta consapevolezza dello stato delle scritture contabili da parte dell'imputato. I dati evidenziati rappresentano effettivamente una situazione di piena consapevolezza della mancata tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputato, se si considera come il ED sia stato amministratore della fallita dal 31 agosto 2010 fino al 9 febbraio 2011, data dell'intervenuto fallimento;
dall'inizio del 2010 le scritture non sono state più tenute;
egli stesso consegnato le (poche, residue) scritture al curatore. Tanto permette di desumere la consapevolezza in capo all'amministratore della lacunosità della documentazione contabile e la conseguente impossibilità di ricostruire gli affari della società. I primi due motivi, pertanto, devono ritenersi infondati. Fondato, invece, è il terzo motivo d'impugnazione. Dopo la decisione della Corte Costituzionale (n. 222 del 2018), infatti, la durata fissa decennale della pena accessoria è stata sostituita con la previsione di un limite massimo, entro il quale la concreta determinazione, svincolata dalla durata della pena principale, deve essere individuata (e specificamente motivata) in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). Ed è proprio la necessità di una specifica motivazione ad escludere la possibilità di utilizzare la procedura della correzione dell'errore materiale per porre rimedio ad 3 un'eventuale omessa pronuncia (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 49236 del 12/12/2012, Rv. 253970)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinvia per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Con estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EA VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado dal giudice dell'udienza preliminare, a carico del ricorrente, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di amministratore della Se.Po. s.r.I., poi dichiarata fallita, ed in concorso con i precedenti amministratori, del reato di bancarotta fraudolenta documentale Penale Sent. Sez. 5 Num. 25252 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 25/05/2022 generica, per aver omesso di tenere i libri e le scritture contabili, così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre motivi di censura. In particolare: 2.1. con i primi due motivi, il ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di legge, che la corte d'appello avrebbe ritenuto responsabile il ricorrente senza specificamente motivare in ordine alla sua effettiva partecipazione soggettiva. Secondo la difesa, infatti, la decisione della corte territoriale si risolverebbe in un mero automatismo, che non valuterebbe, adeguatamente, l'epoca delle pur accertate omissioni contabili rispetto all'assunzione della carica sociale e, con essa, l'effettiva conoscenza del dissesto. I contenuti limiti temporali entro i quali si sarebbe dipanata la condotta dell'imputato condurrebbero logicamente a ritenere che l'omissione sia riconducibile non già ad una concreta rappresentazione dei fatti oggetto di contestazione e ad una conseguente consapevole volizione, ma ad una mera trascuratezza. Cosicché il fatto contestato sarebbe da qualificare non già quale bancarotta fraudolenta, bensì in termini di bancarotta semplice. 2.2. Con il terzo motivo, in ultimo, il ricorrente deduce, sotto il profilo del difetto di motivazione, che la corte d'appello avrebbe omesso ogni riferimento all'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione delle pene accessorie, adeguate alla durata della principale attraverso un'ordinanza di correzione del dispositivo. Procedura, questa, che non si sarebbe potuto utilizzare proprio per la necessaria valutazione che ad essa precede. CONSIDERATO IN DIRITTO Appare opportuno premettere che all'imputato è contestato, nella sua qualità di amministratore della società poi fallita, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale perché, in concorso con i precedenti amministratori, avrebbe omesso di tenere i libri e le scritture contabili, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ciò considerato, la condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il profilo distintivo, per come ritenuto in più occasioni da questa Corte (fra le altre: Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630), rispetto alla parallela fattispecie di bancarotta semplice, attiene al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, per quest'ultima, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture 2 contabili;
mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. In altri termini, nella bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica', quale è quella oggetto di contestazione, per la sussistenza del dolo dell'amministratore anche solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri- doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280) Il tribunale ha dedotto la sussistenza del dolo dalla totale lacunosità della documentazione, dall'incidenza di tale mancanza sull'impossibilità di individuare cespiti aziendali suscettibili di essere appresi alla massa fallimentare, dal significativo pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori. A ciò, la corte d'appello ha aggiunto l'avvenuta consegna della documentazione contabile residua in termini oggettivamente lacunosi, che darebbe conto dell'assoluta consapevolezza dello stato delle scritture contabili da parte dell'imputato. I dati evidenziati rappresentano effettivamente una situazione di piena consapevolezza della mancata tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputato, se si considera come il ED sia stato amministratore della fallita dal 31 agosto 2010 fino al 9 febbraio 2011, data dell'intervenuto fallimento;
dall'inizio del 2010 le scritture non sono state più tenute;
egli stesso consegnato le (poche, residue) scritture al curatore. Tanto permette di desumere la consapevolezza in capo all'amministratore della lacunosità della documentazione contabile e la conseguente impossibilità di ricostruire gli affari della società. I primi due motivi, pertanto, devono ritenersi infondati. Fondato, invece, è il terzo motivo d'impugnazione. Dopo la decisione della Corte Costituzionale (n. 222 del 2018), infatti, la durata fissa decennale della pena accessoria è stata sostituita con la previsione di un limite massimo, entro il quale la concreta determinazione, svincolata dalla durata della pena principale, deve essere individuata (e specificamente motivata) in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). Ed è proprio la necessità di una specifica motivazione ad escludere la possibilità di utilizzare la procedura della correzione dell'errore materiale per porre rimedio ad 3 un'eventuale omessa pronuncia (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 49236 del 12/12/2012, Rv. 253970)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinvia per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Con estensore Il Presidente